Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33230 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33230 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 8350/2019 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (anche RAGIONE_SOCIALE) in liquidazione coatta amministrativa (C.F. e P_IVA), in persona dei Commissari liquidatori AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME, AVV_NOTAIO, con sede legale in Roma, alla INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, INDIRIZZO, giusta procura speciale in atti.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE) con sede in INDIRIZZO, in persona del L.R. p.t.c., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO per procura in atti.
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 82/2019 della Corte di Appello di Roma, pubblicata in data 8/1/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma – in riforma della sentenza del Tribunale Roma n. 15732/2015 appellata da RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa – ha rigettato le domande revocatorie avanzate dalla liquidatela, per le quali la parte appellante era stata condannata, in primo grado, al pagamento della somma di euro 53.621,75.
Con atto di citazione notificato il 15/10/2012 La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in l.c.a. aveva, infatti, convenuto innanzi al Tribunale di Roma la RAGIONE_SOCIALE, al fine di ottenere revocatoria della complessiva di somma di € 53.621,75 , oltre interessi, in ragione di quattro pagamenti effettuatati nel c.d. periodo sospetto. La RAGIONE_SOCIALE, convenuta in giudizio, aveva invocato, invece, in via preliminare, l’applicazione dell’esenzione per pagamenti nei termini d’uso, aveva dedotto poi l’insussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo dell’azione e, in subordine, aveva invocato l’applicazione dell’art. 70 l. fall., in ragione di un proprio credito di € 11.869 ,56.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza sopra indicata, accoglieva le domande proposte dalla liquidazione coatta amministrativa.
Con atto di impugnazione, notificato il 24/09/2015, la RAGIONE_SOCIALE censurava la sentenza emessa in primo grado. Si costituiva in grado di appello, la RAGIONE_SOCIALE, la quale: – in via preliminare, eccepiva l’assenza di specificità dell’impugnazione ex art. 345 e 342 c.p.c. ovvero la sussistenza di un giudicato per mancata impugnazione di capi correlati di pronuncia; – con riguardo al secondo motivo di appello, deduceva la violazione dell’art. 345 c.p.c. e l’assenza di specificità ex art. 342 c.p.c del motivo ovvero la sussistenza di un giudicato per mancata impugnazione di capi correlati di
pronuncia; -con riguardo al terzo motivo di appello, deduceva l’inammissibilità del motivo ex art. 342 c.p.c. e comunque la mancata impugnazione della seconda ratio decidendi della sentenza, con conseguente giudicato. Deduceva poi l’infondatezza nel merito dei motivi di appello .
La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 82/2019 sopra indicata in epigrafe, accogliendo l’impugnazione proposta , ha invece riformato la pronuncia di primo grado, dichiarando, nel merito della controversia, non raggiunta la prova della scientia decoctionis .
La sentenza, pubblicata il 28/1/2019, è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa con ricorso per cassazione, affidato a tredici motivi, cui la RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente lamenta l’esistenza di una motivazione meramente apparente sulle questioni pregiudiziali sollevate in appello.
1.1 Ricorda la ricorrente che, sulle predette questioni, la Corte di appello aveva così statuito: «1. Preliminarmente va esclusa la formazione di un giudicato interno in quanto la sentenza è stata integralmente impugnata. 2. Rilievo dirimente ha l’esame del secondo motivo di appello, per il quale non si ravvisa assolutamente il vizio di inammissibilità ex art. 342 c.p.c lamentato dalla controparte». Risulterebbe, dunque, evidente la natura tautologica ed apodittica di tale parte motiva, posto che la decisione assunta sarebbe priva di reale motivazione, poiché in essa – nella radicale omissione della ricostruzione del fatto processuale, anche soltanto a termini di mero accenno alle difese svolte da parte appellata – sarebbe mancata al lettore sia l’ indicazione del contenuto delle eccezioni stesse, sia quel minimo percorso argomentativo volto a chiarire le ragioni del rigetto delle eccezioni.
Con il secondo mezzo si denuncia la mancanza integrale della ‘esposizione delle ragioni di fatto’, dove per ‘fatto’ si deve intendere anche il fatto processuale, che nel caso di specie necessitava di una sintesi sia della motivazione di primo grado, sia dei motivi di appello, sia della relativa difesa
dell’appellata. Aggiunge la liquidatela ricorrente che la pronuncia impugnata si sarebbe, invece, limitata ad indicare l’importo revocato e la proposizione dell’appello, ma nulla sarebbe stato rivolto ad indicare quali fossero i motivi di impugnazione promossi, eccezion fatta per il primo motivo di appello, trascritto ma poi non accolto.
3. Con il terzo mezzo si denuncia invece l’esistenza di una ‘motivazione perplessa’, presentandosi il provvedimento impugnato ‘ decisamente disorganic o’ nei suoi capi. Ricorda sempre la ricorrente che la sentenza esordisce, statuendo : ‘Rilievo dirimente ha l’esame del secondo motivo di appello…’ , e dunque sembrerebbe che la decisione sia stata assunta per l’ accoglimento del secondo motivo di appello relativo alla scientia decoctionis , definito appunto dirimente, con implicito rigetto del motivo principale sui ‘termini d’uso’ e espresso rigetto delle pregiudiziali dell’appellante. Aggiunge la ricorrente che, tuttavia, il secondo motivo di appello sarebbe stato censurato dall’appellata anche per inammissibilità ex art. 345 c.p.c., con la conseguenza che o si sarebbe assistito ‘ ad una dimenticanza nel riferimento normativo ‘ , mero errore materiale nella stesura della sentenza, o vi sarebbe stata un’omessa pronuncia , dubbio tuttavia impossibile da sciogliere nella misura in cui la motivazione sottesa al rigetto del l’eccezione si era così delineata: ‘non si ravvisa assolutamente il vizio di inammissibilità’. Prosegue, senza soluzione di continuità, la pronuncia nel modo seguente : ‘Va infatti evidenziato che a pagina 4 dell’atto di appello l’appellante ha lamentato: ‘In particolare ha errato il Tribunale a non attribuire rilievo al ventennale uso delle parti contraenti, come normale esercizio dell’attività di impresa, di effettuare ed accettare i pagamenti (sempre mediante assegno) con notevole ritardo rispetto alle formali previsioni contrattuali, non valorizzando il fatto che (come è risultato dall’istruttoria) si tratta dello stesso tipo di ritardo con cui furono effettuati i pagamenti oggetto di causa’. Con l’ulteriore conseguenza che sorgerebbe, dunque, il dubbio che il motivo di appello dirimente non fosse il secondo (relativo alla scientia decoctionis ), ma il primo (riferito ai termini d’uso), motivo che in effetti era stato svolto in via principale dall’appellante.
3.1 I primi tre motivi – che possono essere trattati congiuntamente, stante la stretta connessione delle censure proposte – presentano, in parte, profili di inammissibilità e, per altra parte, profili di infondatezza.
3.1.1 Va infatti precisato che la motivazione impugnata, sebbene espressa in termini estremamente sintetici, ha tuttavia spiegato le ragioni decisorie poste alla base della sua deliberazione, che si fondano sulla mancata dimostrazione in giudizio da parte della procedura concorsuale del presupposto soggettivo dell’azionata domanda revocatoria, e cioè la mancata prova della scientia decoctionis in capo all’ accipiens .
Sul punto giova ricordare che la motivazione assume carattere solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 3/11/2016).
Ne consegue che, fondandosi la ragione decisoria assorbente della qui impugnata sentenza sul profilo della mancata dimostrazione in giudizio della scientia decoctionis , non assumeva alcuna rilevanza decisoria l’ulteriore profilo, pur agitato dalla parte appellante, relativo all’esenzione dalla revocatoria dei pagamenti effettuati ‘nell’esercizio dell’attività di impresa nei termini d’uso’, prevista dal terzo comma , lett. a), dell’art. 67 l. fall ., questione quest’ultima riferita dalla Corte di appello per rafforzare le argomentazioni già spese per la motivazione sulla inscentia decocitionis . Con l’ulteriore conseguenza che il lamentato difetto di motivazione riferito ai vizi processuali sollevati dalla parte appellata, in sede di giudizio di gravame, ai sensi degli artt. 342 e 345 c.p.c. ed in relazione ad una ulteriore doglianza di violazione del giudicato – oltre ad essere inammissibile (quanto ai vizi processuali), in ragione della non deducibilità dell’ error in procedendo nel giudizio di cassazione (cfr.: Sez. 3, Sentenza n. 22130 del 24/11/2004; Sez. 2, Ordinanza n. 21944 del 2/9/2019) – risulta vieppiù inammissibile perché riferito ad una ragione decisoria ritenuta assorbita dalla stessa Corte di
appello, quanto alla predetta causa di esonero da ll’azione revocatoria prevista dall’art. 67, 3 comma, lett. a), l. fall.
3.1.2 A ciò va aggiunto che anche l’ulteriore censura sollevata e relativa alla lamentata ‘ motivazione apparente ‘, sotto il profilo della concisa esposizione delle ragioni di fatto, non merita apprezzamento, posto che la sentenza deve contenere la ‘concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione’, e non già del giudizio di primo grado, dei motivi di appello e delle difese dell’appellato. Quanto , poi, all’omessa indicazione delle conclusioni, l’omessa od erronea trascrizione delle conclusioni delle parti nell ‘ intestazione della sentenza, tale omissione importa la nullità di quest’ultima solo quando le conclusioni formulate non siano state prese in esame, mancando in concreto una decisione sulle domande o eccezioni ritualmente proposte, mentre – se dalla motivazione della sentenza risulta che le conclusioni delle parti sono state esaminate e decise, nonostante l’omessa o erronea trascrizione – il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza (così: Cass. Sez. 5, 17/4/2024, n. 10465; Cass. Sez. 3, 23/2/2007, n. 4208).
3.1.3 In ordine , infine, al profilo di doglianza declinato come ‘ motivazione perplessa ‘, le considerazioni svolte dalla ricorrente sono, ancora una volta, non condivisibili, posto che una simile motivazione ricorre allorquando la stessa sia obbiettivamente incomprensibile, cioè quando non sia possibile stabilire la giustificazione di quanto posto a base della statuizione, mentre, nel caso di specie, il fondamento della decisione è quello relativo all ‘ emersione, dal punto di vista probatorio, di un profilo di inscentia decoctionis, ostativo all’accoglimento della domanda revocatoria, inscentia giustificata dal fatto che il mancato pagamento dell’assegno era stato ritenuto rientrare nella ‘ prassi costante ‘ di ritardo nei pagamenti e dall’ulteriore circostanza che la società in bonis non denotava crisi di liquidità perché l’assegno stesso era stato pagato immediatamente, alla seconda presentazione, e la RAGIONE_SOCIALE aveva continuato a somministrare prodotti.
Con il quarto mezzo si denuncia la ‘ mancanza della revisio prioris istantiae ‘.
4.1 Si evidenzia da parte della ricorrente che la dichiarata (nella sentenza impugnata) insufficienza probatoria dell’elemento di prova considerato e da cui poi, senza soluzione di continuità, sarebbe derivato ‘il difetto di univocità, precisione e concordanza che non fa ritenere assolto l’onere della prova’, avrebbe natura decisionale ed esprimerebbe soltanto il momento finale di quello che avrebbe dovuto essere il percorso argomentativo della pronuncia. Contesta la ricorrente la motivazione, laddove ha affermato che: ‘La circostanza che un assegno bancario di € 11. 514,50 fosse stato pagato in seconda presentazione non costituisce un indizio rilevante anche se ciò sia dipeso da una crisi di liquidità, derivante dalla necessità del debitore di far immediatamente fronte ad un ingente debito di € 275.000,00 che poteva essere ritenuta improvvisa e temporanea dal creditore COGNOME proprio perché, dopo la sospensione cautelativa delle forniture e a seguito delle rassicurazioni del COGNOME, presidente del C.d.A del LA CAPITALE, fu immediatamente pagato in seconda presentazi one’. Secondo la ricorrente, tale passaggio argomentativo sarebbe idoneo ‘ ad esprimere la mera valutazione del giudice di appello sull’elemento di prova’ , ma non esprimerebbe ‘ la ragione per cui fosse viceversa erronea ‘.
4.1 La doglianza è all’evidenza inammissibile.
Sotto un primo profilo di riflessione, non può sfuggire come la parte ricorrente richieda, invero, una nuova rivisitazione della quaestio facti , tramite la rilettura degli atti istruttori, scrutinio, invece, inammissibile nel giudizio di legittimità (v. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 5/2/2019; cfr. anche Cass.,Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017;Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14/1/2019).
Sotto altro profilo, va detto la natura della ‘ revisio prioris instantiae ‘ del giudizio di appello significa proprio che il giudice di appello torna sul merito e lo riprende in esame, senza dover spiegare perché il primo giudice aveva evidentemente sbagliato; tanto ciò è vero che l’appellante non deve redigere , per converso, un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (v. Cass. Sez. U., 16/11/2017, n. 27199).
Con il quinto motivo la ricorrente lamenta un vizio di ‘ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 342, 324 e 329 c.p.c, nonché dell’art. 2909 c.c. in rapporto all’art. 360 n. 3 e/o 4 circa le eccezioni sul 1° motivo d’appello’.
5.1 Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni già sopra evidenziate in risposta ai primi tre motivi di doglianza, posto che le agitate questioni preliminari (eccezione di giudicato e violazione dell’art. 342 c.p.c.) riguardano in realtà il profilo del gravame relativo all ‘ esenzione da revocatoria (pagamenti nei termini d’uso) che , come detto, non costituisce la ratio decidendi della decisione impugnata, con l’ulteriore conseguenza che la ricorrente non ha interesse a proporre impugnazione sul punto.
Si propone, inoltre, un sesto mezzo, con il quale si denuncia la ‘ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 342, 345, 324 e 329 c.p.c, nonché dell’art. 2909 c.c. in rapporto all’art. 360 n. 3 e/o 4 circa le eccezioni sul motivo d’appello II.1)’.
6.1 Si sostiene che, in relazione alla questione della scientia decoctionis , l’appellatta aveva sollevato eccezione di novità ex art. 345 c.p.c., nonché di giudicato e/o di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e che la prima non era stata ‘ esitata ‘ , con conseguente omessa pronuncia, e la seconda era stata rigettata dalla Corte di Appello, senza esprimere tuttavia la ratio decidendi del rigetto. violazione e/o falsa applicazione degli artt. , nonché dell’art. 2909 c.c. in rapporto all’art. 360 n. 3
Il settimo mezzo denuncia la ‘ 342, 324 e 329 c.p.c e/o 4 circa le eccezioni preliminari sul motivo d’appello II.2)’.
7.1 Anche il sesto e settimo motivo sono infondati.
Quanto alla censura di omesso esame della denunziata violazione da parte dell’appellata dell’art. 345 c.p.c., in relazione al divieto di nova in appello, la censura appare a dir poco incomprensibile, posto che la questione della scientia decoctionis era stata discussa nel giudizio di primo grado, di talchè non è dato comprendere come la riproposizione della stessa questione nel giudizio di gravame avesse integrato l’introduzione di una deduzione difensiva nuova.
In relazione, poi, alla denuncia di omesso esame – sempre in relazione al profilo del presupposto soggettivo della revocatoria – della doglianza sollevata dall’appellata di violazione dell’art. 342 c.p.c., risulta evidente come la Corte
di appello avesse implicitamente rigettato la relativa eccezione, esprimendosi nel merito delle doglianze sollevate dall’appellante sul punto ed accogliendole. Sul punto va peraltro precisato che, rispetto alle eccezioni processuali, il loro mancato esame da parte del giudice, sollecitatone dalla parte, non può dar luogo al vizio di omessa pronunzia, il quale è configurabile con riferimento alle sole domande di merito, e non può assurgere quindi a causa autonoma di nullità della sentenza, potendo profilarsi al riguardo una nullità (propria o derivata) della decisione, per la violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c., in quanto sia errata la soluzione implicitamente data dal giudicante alla questione sollevata dalla parte (Cass. 7406/2014).
Si propone un ottavo mezzo con cui si denuncia la ‘ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 342, 324 e 329 c.p.c, nonché dell’art. 2909 c.c. in rapporto all’art. 360 n. 3 e 4 circa le eccezioni preliminari sul 3° motivo d’appello’.
8.1 Il motivo è inammissibile per carenza di interesse della ricorrente, per le medesime ragioni già spiegate in risposta alle censure sollevate nel primo, secondo, terzo e quarto motivo, argomentazioni alle quali pertanto si rimanda per ragioni di sintesi.
La ricorrente propone, inoltre, un nono motivo di ricorso, col quale denuncia ancora la ‘ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 342, 324 e 329 c.p.c, nonché dell’art. 2909 c.c. in rapporto all’art. 360 n. 3 e 5 per omessa e/o insufficiente motivazione sul fatto decisivo e controverso circa l’ammissibilità dell’appello per difetto di motivi specifici ovvero per intercorsa formazione del giudicato ‘ .
9.1 Il motivo è inammissibile per almeno due evidenti ragioni.
9.1.1 Da un lato la censura presenta profili di ‘eterogeneità’ nei vizi oggetto di denuncia.
Sul punto giova ricordare che le doglianze sopra riportate prospettano genericamente e cumulativamente vizi di natura eterogenea (censure motivazionali ed errores in iudicando e in procedendo ), in contrasto con la tassatività dei motivi di impugnazione per cassazione e con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare, all’interno di
ciascun motivo, le singole censure (cfr., ex plurimis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 16448 e 4979 del 2024; Cass. nn. 35782, 30878, 27505 e 4528 del 2023; Cass. nn. 35832 e 6866 del 2022; Cass. n. 33348 del 2018; Cass. nn. 19761, 19040, 13336 e 6690 del 2016; Cass. n. 5964 del 2015; Cass. nn. 26018 e 22404 del 2014). In altri termini, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’articolo 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (cfr. Cass. n. 4979 del 2024; Cass. nn. 35782, 30878 e 27505 del 2023; Cass. nn. 11222 e 2954 del 2018; Cass. nn. 27458, 23265, 16657, 15651, 8335, 8333, 4934 e 3554 del 2017; Cass. nn. 21016 e 19133 del 2016; Cass. n. 3248 del 2012; Cass. n. 19443 del 2011). Una tale impostazione, che assegna al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze della parte ricorrente al fine di decidere successivamente su di esse, finisce con il sovvertire i ruoli dei diversi soggetti del processo e rende il contraddittorio aperto a conclusioni imprevedibili, gravando l’altra parte del compito di farsi interprete congetturale delle ragioni che il giudice potrebbe discrezionalmente enucleare dal conglomerato dell’esposizione avversaria.
È sicuramente vero, peraltro, che, in tema di ricorso per cassazione, l’inammissibilità della censura per sovrapposizione di motivi di impugnazione eterogenei può essere superata se la formulazione del motivo permette di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili, onde consentirne l’esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (cfr. Cass. n. 39169 del 2021. In senso sostanzialmente conforme, si vedano anche Cass., SU, n. 9100 del 2015; Cass. n. 7009 del 2017; Cass. n. 26790 del 2018). Tanto, però, non si rinviene nel motivo di ricorso in esame, il quale, per come concretamente
argomentato, non consente di individuare, con chiarezza, le doglianze riconducibili agli invocati vizi, rispettivamente, ex art. 360, comma 1, n. 3, 4 e n. 5, c.p.c., in modo tale da consentirne un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare quelle teoricamente proponibili, al fine di ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse.
9.1.2 Sotto altro profilo il mezzo denunzia impropriamente il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., senza indicare il fatto omesso nel suo esame, nei termini della mancata considerazione di un ‘fatto storico’ (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014), così rendendo la censura non ricevibile in questo giudizio di legittimità.
10. Con il decimo motivo si articola un vizio di ‘ violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in rapporto all’art. 360 n. 3 e/o 4 c.p.c.’.
La doglianza è tuttavia infondata perché la questione della contestazione della scientia decoctionis era stata dedotta in appello come specifico mezzo di gravame alla sentenza impugnata, come peraltro ammesso dalla stessa parte ricorrente nella ricostruzione della vicenda processuale dalla stessa operata nell’odierno ricorso per cassazione, con la conseguenza che non è predicabile in alcun modo il denunciato vizio di violazione dell’art. 112 c.p.c. da parte della Corte territoriale.
Con l’undicesimo mezzo si denuncia un vizio di ‘ violazione e falsa applicazione degli art. 112, 342 e degli artt. 324 e 329 c.p.c e dell’art. 2909 c.c. in rapporto all’art. 360 n. 3 e/o 4 c.p.c.’
Si è costretti a ripetere, anche in questo caso, le medesime considerazioni già svolte in relazione al sesto motivo, alle quali dunque si rimanda, per evidenziare l ‘ infondatezza delle censure veicolate per il tramite del mezzo di impugnazione qui in esame, posto che non è possibile riscontrare, quanto al giudizio sulla scientia decoctionis, la formazione di alcun giudicato interno, mentre , quanto alla denunciata violazione dell’art. 342 c.p.c., va rimarcato che si è comunque determinato un rigetto implicito della relativa eccezione tramite l’esame del merito del corrispondente mezzo di gravame da parte della Corte di appello.
12. Il dodicesimo motivo viene declinato come ‘ violazione e falsa applicazione dell’art. 67 LF e degli artt. 2727 e 2729 c.c., nonché dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 65 ord. giud. in rapporto all’art. 360 n. 3’.
13. Il tredicesimo motivo denuncia un vizio di ‘ violazione e falsa applicazione dell’art. 67 LF e degli artt. 2727 -2729 c.c., nonché dell’art. 115 c.p.c. e 2697 c.c. dell’art. 65 ord. giud. in rapporto all’art. 360 n. 3 e 5’.
13.1 Il dodicesimo e tredicesimo motivo, che possono trovare qui una trattazione unitaria, stante la stretta connessione delle questioni prospettate in relazione al contestato profilo dell’accertamento della inscentia decoctionis , presentano, da un lato, profili di infondatezza e, dall’altro, profili di inammissibilità.
13.2 Sotto il primo profilo va ricordato che la Corte di appello ha ben governato i principi regolanti la materia in esame laddove ha affermato, in aderenza agli insegnamenti di questa Corte che, in tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente deve essere effettiva, ma può essere provata anche con indizi e fondata su elementi di fatto, purché idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività. La scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l’esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità. (Cass. Sez. 1, 8/2/2019, n. 3854). 13.4 In relazione a quest’ultimo profilo la parte ricorrente tenta di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo scrutinio della quaestio facti , quanto all’apprezzamento della prova indiziaria ritenuta insufficiente dalla Corte territoriale per dimostrare la scientia decoctionis , scrutinio che, involgendo una rilettura degli atti istruttori, esula dal perimetro delimitante la cognizione del giudizio di cassazione.
A ciò va aggiunto che l’individuazione e la selezione tra i fatti noti di quelli sulla cui base far emergere (od escludere, come avvenuto nel caso di specie), tramite l’applicazione delle regole inferenziali, il fatto ignoto (oggetto del ragionamento presuntivo del giudice), come la scelta degli stessi criteri inferenziali, appartengono all’ambito di apprezzamento discrezion ale dei fatti e delle prove rimesso alla valutazione dei giudici di merito, che, se
adeguatamente argomentato, non può essere oggetto del sindacato di legittimità (Cass. n. 10240 del 2025).
La critica al ragionamento presuntivo svolto da giudice di merito sfugge, infatti, al concetto di falsa applicazione (invocata nel caso di specie) quando si concreta o in un’attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali – in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito – avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (sicché il giudice di merito è partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneo nell’applicare il ragionamento presu ntivo) o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perché quella da costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dell’art. 2729, comma 1, c.c. (e ciò tanto se questa prospettazione sia basata sulle stesse circostanze fattuali su cui si è basato il giudice di merito, quanto se basata altresì su altre circostanze fattuali).
In questi casi la critica si risolve, con tutta evidenza, in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della medesima quaestio , ponendosi la censura in un ambito applicativo che non è quello declinato dal n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ. (e cioè falsa applicazione dell’art. 2729, comma 1, c.c.), ma su quello che sollecita, invece, un controllo sulla motivazione del giudice relativo alla ricostruzione della fattispecie concreta.
Viene infine presentato dalla ricorrente un quattordicesimo ed ultimo motivo di ricorso, col quale si articola un vizio di ‘violazione e/o falsa applicazione dell’art. 67 comma 3° lettera a), LF, dell’art. 2722, 2697 c.c. e 345 c.p.c. in rapporto all’art. 360 n. 3 e 5’.
14.1 Il motivo è inammissibile perché la sentenza impugnata, per quanto sopra già ricordato, nulla statuisce in ordine all’eccezione di esenzione da revocatoria ex art. 67, comma 3, lett. a), l. fall., avendo la Corte del merito ritenuto evidentemente assorb ita la doglianza proposta dall’appellante nell’accertamento della inscentia decoctonis .
15. Da quanto in precedenza esposto consegue il complessivo rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 9.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 29.10.2025
Il Presidente