Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4223 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4223 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25512/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
– ricorrente
–
contro
BANCA MONTE dei PASCHI di RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 5059/2021 depositata in data 8/7/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/1/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 21181/2015, rigettava la domanda presentata da RAGIONE_SOCIALE (nel prosieguo, per brevità, RAGIONE_SOCIALE) nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (nel prosieguo, per brevità, RAGIONE_SOCIALE) volta a sentir dichiarare inefficace e revocare, ai sensi dell’art. 67, comma 2 l. fall., il pagamento effettuato in data 1° luglio 2010 nei confronti della convenuta per €
651.800,95 a titolo di rimborso di una rata di un contratto di finanziamento a lungo termine stipulato tra le parti in data 30 dicembre 2004.
La Corte distrettuale di Roma, con sentenza pubblicata in data 8 luglio 2021, respingeva l’appello proposto da NOME avverso la decisione assunta dal giudice di primo grado, con cui la procedura aveva lamentato l’errata valutazione delle circostanze indiziarie rappresentate, sulla base delle quali era possibile desumere , a giudizio dell’appellante, la scientia decoctionis da parte della banca.
La Corte romana sosteneva, in particolare, che la capacità di valutare i dati dei bilanci del cliente di una banca di regola assume rilievo quando si debba accertare la scientia decoctionis con riferimento alla concessione del credito, mentre nel caso in esame si trattava del pagamento di una rata di un finanziamento già concesso sin dal 2004 e il pagamento impugnato era relativo a una rata del suddetto finanziamento.
Osservava che il pagamento era avvenuto in un momento in cui i rapporti con la banca erano regolari, poiché non si erano verificati ritardi negli adempimenti da parte di NOME, non erano state avanzate richieste di versamento anticipato delle rate di finanziamento attive o di prestazione di ulteriori garanzie dei propri debiti, né erano stati evidenziati protesti e procedure esecutive o segnalazioni di sofferenze alla RAGIONE_SOCIALE della Banca d’Italia.
Giudicava che la censura con cui si lamentava la mancata valorizzazione delle risultanze del prospetto sintetico della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ex art. 144 TUB fosse inammissibile per difetto di specificità, giacché il ricorrente si era limitato a criticare il capo della sentenza ove il tribunale aveva affermato che “le segnalazioni dei rischi a scadenza e dei rischi a revoca avevano ad oggetto la situazione contabile della RAGIONE_SOCIALE alla data del 30/9/2010″, ma nulla aveva contrapposto all’ulteriore ratio decidendi costituita dal rilievo per cui dette segnalazioni “erano state messe a disposizione degli
intermediari finanziari soltanto in data 2/11/2010 (ben oltre, peraltro, il pagamento del 1/7/2010 di cui si chiede la revoca)’.
Riteneva, pertanto, che le risultanze della relazione sulla gestione allegata al bilancio del 31/12/2008, in ordine al peso crescente dell’esposizione a breve collegato alla copertura del fabbisogno di capitale circolante, generato da notevoli ritardi nei tempi di incasso delle sovvenzioni dallo Stato per servizi erogati, e alle conseguenze negative della riduzione delle sovvenzioni di equilibrio disposta dall’art. 19ter l. 166/2009, non potessero costituire indizi univoci dell’esistenza della scientia decoctionis , anche alla luce delle informazioni ricavabili dalla relazione della Corte dei Conti per il 2008.
Condivideva le valutazioni del tribunale circa l’irrilevanza, ai medesimi fini, della lettera di richiesta di moratoria del rimborso delle rate dei finanziamenti attivi e dell’emanazione del d.l. 103/2010, poiché entramb e risalivano al 6 luglio 2010, epoca successiva al pagamento, evidenziando che nulla era stato documentato in ordine alla conoscenza da parte di RAGIONE_SOCIALE delle condizioni e delle valutazioni che avevano condotto RAGIONE_SOCIALE a chiedere la moratoria e il governo ad emanare il provvedimento legislativo d’urgenza. Rilevava che le notizie di stampa addotte dall’appellante avevano ad oggetto tutte le società del gruppo RAGIONE_SOCIALE e non specificamente la società RAGIONE_SOCIALE, cosicché le stesse non risultavano significative in funzione della dimostrazione della scientia decoctionis , in quanto la procedura nulla aveva dedotto e dimostrato in merito ai collegamenti fra RAGIONE_SOCIALE ed il gruppo.
Sottolineava, infine, che dall’analisi degli articoli di giornale emergeva solo un’incertezza con riferimento agli aspetti occupazionali, mentre non si ipotizzava affatto una situazione di insolvenza e di eventuale avvio di una procedura concorsuale.
NOME ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso MPS.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Il primo motivo denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3 e 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 67 l. fall., 2697, 2727 e 2729 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ.: la Corte distrettuale -a dire di parte ricorrente – ha trascurato di compiere una valutazione complessiva di sintesi degli elementi sintomatici allegati, intervenuti prima del pagamento revocando, a sostegno della scientia decoctionis dell’ accipiens .
La motivazione presente nella decisione impugnata -continua la procedura -è pure contraddittoria, perché da un lato ha negato che l’emanazione del d.l. 103/2010 potesse essere valorizzata al fine della dimostrazione del ricorrere della scientia decoctionis , dato che il decreto era stato emanato in epoca successiva al pagamento, dall’altro ha fatto richiamo a una relazione della Corte dei conti depositata in data 22 luglio 2010 che, secondo la stessa logica, non doveva essere considerata.
La Corte distrettuale, inoltre, ha omesso di tenere conto della qualità di operatore professionale e delle specifiche conoscenze tecniche della banca, condizione che comportava l’acquisizione e la conoscenza dei bilanci della società debitrice, delle risultanze della centrale rischi, della riduzione delle sovvenzioni statali disposta dall’art. 19 -ter l. 166/2009, dell’adozione del d.l. 103/2020 e della significatività dei dati riportati, o comunque emergenti, dai medesimi.
Infine, la Corte d’appello, a fronte delle notizie di stampa relative al gruppo RAGIONE_SOCIALE in un periodo temporale compreso tra il 14 marzo 2009 e il 14 luglio 2010, ove si dava ampio risalto al processo di privatizzazione del gruppo e di RAGIONE_SOCIALE e alle criticità connesse al suo prevedibile fallimento, oltre che alla rilevantissima situazione debitoria del gruppo, si è limitata -in tesi – a negare valore indiziario agli articoli pubblicati prima dell’esecuzione del
pagamento, affermando soltanto che non era stata ipotizzata una situazione di insolvenza e di eventuale avvio di una procedura concorsuale ed omettendo di compiere una valutazione specifica della complessiva campagna di stampa.
5. Il motivo risulta su un profilo infondato, per altro inammissibile. 5.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte dal modello di prova per presunzioni configurato dalla legge risulta che il giudice deve seguire un procedimento logico che si articola in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre che questi valuti in maniera analitica ognuno degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravità, presentino cioè una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, egli deve procedere a una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati e accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta considerando atomisticamente uno o alcuni indizi (si veda in questo senso, per tutte, Cass. 19894/2005).
Il che comporta, facendo applicazione di tale principio nell’ambito della revocatoria fallimentare, dove la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente, pur dovendo essere effettiva, può essere provata anche mediante elementi indiziari idonei a dimostrare per presunzioni detta effettività, che il giudice prima è tenuto a selezionare analiticamente gli elementi presuntivi provvisti di potenziale efficacia probatoria, successivamente a sottoporre quelli prescelti a una valutazione complessiva, tesa ad accertarne la concordanza, quindi ad appurare se la loro combinazione sia idonea a rappresentare una valida prova presuntiva (Cass. 29257/2019).
La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di questi principi perché dapprima ha passato in rassegna gli elementi indiziari dedotti dalla
procedura, escludendo quelli privi di significatività (la qualità di operatore qualificato, il prospetto della centrale rischi, la lettera di richiesta di moratoria, l’emanazione del d.l. 103/2010, le notizie di stampa) e selezionando quelli, invece, dotati di positività parziale e potenziale (vale a dire il peso crescente dell’esposizione a breve, che emergeva dalla relazione sulla gestione allegata al bilancio del 31/12/2008, ‘collegato’ tanto alla copertura del fabbisogno di capitale circolante, generato da notevoli ritardi nei tempi di incasso delle sovvenzioni dallo Stato per servizi erogati, quanto alle conseguenze negative della riduzione delle sovvenzioni di equilibrio disposta dall’art. 19-ter l. 166/2009), quindi ha apprezzato nel loro complesso questi ultimi elementi (anche alla luce delle informazioni ricavabili dalla relazione della Corte dei Conti per il 2008), escludendo che gli stessi nella loro combinazione portassero a ritener dimostrata la scientia decoctionis .
5.2 Il riferimento alla relazione della Corte dei conti depositata il 22 luglio 2010 non comporta alcuna contraddittorietà della motivazione, con riferimento ai passaggi in cui era stato invece escluso il rilievo di vicende posteriori al pagamento al fine di apprezzare la scientia decoctionis , perché il richiamo, seppur improprio, è stato effettuato soltanto in aggiunta e a conferma della transitorietà dei ritardi già sottolineata dalla precedente relazione della medesima Corte e non costituisce un’argoment azione che assume valore decisivo nell’economia del processo decisionale.
5.3 È indubbio che la qualità di operatore economico qualificato della banca convenuta, pur non integrando, da sola, la prova dell’effettiva conoscenza dei sintomi dell’insolvenza, imponga di considerare la professionalità e l’ avvedutezza con cui normalmente gli istituti di credito esercitano la loro attività (v. Cass. 26061/2017, Cass. 17208/2014).
Questa valutazione, poi, non deve avvenire in astratto o in generale, ma muovere da una contestualizzazione della condotta della banca nell’ambito della vicenda in esame (Cass. 26681/2021).
Il che corrisponde alla valutazione compiuta dalla Corte distrettuale, che ha considerato non solo lo specifico rapporto a cui il pagamento si riferiva, ma anche il contesto in cui lo stesso era stato effettuato (‘ in un momento in cui i rapporti con la Banca erano regolari, poiché non si erano verificati ritardi nei pagamenti da parte della RAGIONE_SOCIALE e non sono state dedotte ‘richieste di pagamenti anticipati delle rate di finanziamento attive o di prestazione di ulte riori garanzie dei propri crediti’, né son o stati evidenziati protesti e procedure esecutive o segnalazioni di sofferenze alla RAGIONE_SOCIALE della Banca D’Italia ‘; pag. 6).
5.4 Va rilevato, infine, come, secondo la Corte di merito, le notizie di stampa prodotte non ipotizzassero alcuna situazione di insolvenza o di crisi, ma ponessero piuttosto in evidenza una situazione di incertezza che avrebbe accompagnato il processo di p rivatizzazione, soprattutto sotto l’aspetto occupazionale.
Ora, rispetto a questa valutazione e a quelle compiute con riferimento agli ulteriori elementi indiziari addotti dalla procedura, occorre ricordare che l’apprezzamento delle prove raccolte in giudizio costituisce, al pari della scelta (tra le varie emergenze probatorie) di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione e del giudizio relativo all’effettiva ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall’art. 2729 cod. civ. (Cass. 1234/2019, Cass. 1216/2006) e all’idoneit à degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell’ id quod plerumque accidit , i fatti ignoti da provare (Cass. 12002/2017), un’attività riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, il quale, peraltro, in sede di ricostruzione della vicenda fattuale (come la sussistenza o meno dell’ inscientia decoctionis : cfr. Cass. 14390/2023, in motiv.), è libero di attingere il proprio convincimento dalle prove che ritenga più attendibili senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. 42/2009, Cass. 11511/2014, Cass. 16467/2017).
Il compito di questa Corte, per contro, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione assunta sul punto, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. 3267/2008), anche se il ricorrente prospetta (con le prove ammesse ovvero appagante (ma pur sempre soggettivo)
offerte) un migliore e più coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. 12052/2007).
Il giudice di legittimità, in realtà, ha soltanto la facoltà di controllare, sotto il profilo della coerenza logico-formale, le argomentazioni svolte in ordine alla ricognizione della fattispecie concreta dal giudice di merito, così come esposte nella pronuncia impugnata, verificando, in particolare, se costoro abbiano dato effettivamente conto, in ordine all’affermata sussistenza (o insussistenza) dei fatti storici rilevanti in causa (quali fatti costitutivi del diritto azionato ovvero estintivi, modificativi o impeditivi dello stesso) delle ragioni del relativo apprezzamento, come imposto dall’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., e se tale motivazione sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass., Sez. U. 8053/ 2014): e cioè, in definitiva, se l’apprezzamento delle prove raccolte (oppure offerte), qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato in ordine all’accertamento dei fatti storici rilevanti ai fini della decisione sul diritto azionato (in ordine, nel caso in esame, alla sussistenza della scientia decoctionis in capo alla società convenuta), si sia mantenuto, come in effetti è accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. 11176/2017, in motiv., Cass. 20871/2024, in motiv.).
6. Il secondo mezzo lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e discusso tra le parti, in quanto la Corte territoriale ha omesso di considerare la rilevanza prospettica della riduzione delle sovvenzioni di equilibrio dispos ta dall’art. 19ter l. 166/2009 sin dal 20 novembre 2009, che costituiva un tipico
fattore esogeno, di portata assolutamente rilevante, tale da compromettere irreversibilmente il già precario equilibrio economico-tecnico della gestione del gruppo RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, di cui RAGIONE_SOCIALE, quale operatore bancario, aveva indubitabilmente piena consapevolezza.
7. Il motivo è inammissibile.
Ciò, in primo luogo, perché nell’ipotesi di “doppia conforme” ex art. 348ter , comma 5, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis , il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell’art. 360 cod. proc. civ. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 5947/2023; nello stesso senso Cass. 26934/2023).
Nello specifico, la decisione impugnata -come detto -ha valutato le ‘ conseguenze negative della riduzione delle sovvenzioni di equilibrio disposta dall’art. 19 ter della legge 166/09 ‘, cosicché, al più, si può discorrere di un erroneo esame di questa circostanza di fatto, piuttosto che di omesso esame.
A questo proposito è sufficiente ricordare che la censura sollevabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. consente di lamentare l’omissione dell’ esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio e non la valorizzazione di tale fatto in un senso differente da quello voluto dalla parte (Cass. 14929/2012, Cass. 23328/2012).
Con il terzo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e si deduce l’esistenza di motivazione apparente ovvero l’omesso esame di un fatto decisivo per la controversia, in ragione dell’omesso esame integrale dei documenti 20 (rilevazioni della RAGIONE_SOCIALE rischi) e 21 (tabella delle rilevazioni) di parte attrice, dai quali emergeva -in tesi – la scientia decoctionis , stante l’evidente dimostrazione del fatt o che i cd. rischi a
revoca si erano drasticamente e progressivamente ridotti sin dal gennaio 2010.
Il motivo è inammissibile, anche ai sensi dell’art. 360 -bis cod. proc. civ..
La Corte di merito ha ritenuto, quanto ‘ alle risultanze del prospetto sintetico della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ex art. 144 TUB ‘, che la censura fosse inammissibile per difetto di specificità, poiché il ricorrente si era limitato a criticare il capo della sentenza in cui il giudice di primo grado aveva affermato che ” le segnalazioni dei rischi a scadenza e dei rischi a revoca avevano ad oggetto la situazione contabile della RAGIONE_SOCIALE alla data del 30/9/2010 “, ma nulla aveva contrapposto all’ulteriore ratio decidendi costituita dal rilievo per cui dette segnalazioni ” erano state messe a disposizione degli intermediari finanziari soltanto in data 2/11/2010 (ben oltre, peraltro, il pagamento del 1/7/2010 di cui si chiede la revoca) “.
La censura in esame ( pur sostenendo che l’affermazione della Corte distrettuale sia ‘sbagliatissima’ ) non ha affatto indicato dove e come, all’interno dell’atto di appello, era stato dedotto che le segnalazioni alla centrale rischi erano state messe a disposizione degli intermediari finanziari in epoca antecedente al pagamento revocando, giacché si è limitata ad affermare di aver ‘ precisato che (parliamo sempre del nostro doc. 20) ‘trattandosi di un documento di più di 80 pagine, (le segnalazione in RAGIONE_SOCIALE rischi) risalgono addietro sino al settembre 2008 ‘ (pag. 30 del ricorso) e a rappresentare che dal contenuto del documento si evinceva ‘ chiaramente che tra ‘data contabile’ e sua ‘messa a disposizione degli intermediari’ intercorre normalmente circa un mese ‘.
Una simile affermazione non vale certo a inficiare il rilievo di mancata contestazione compiuto dalla Corte d’appello, posto che secondo la ferma giurisprudenza di questa Corte -l’art. 342 cod. proc. civ. va interpretato nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della
sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Cass., Sez. U., 36481/2022, Cass., Sez. U., 13535/2018).
L’impugnazione non può dunque avvenire in maniera adeguata sulla base del mero contenuto di un documento, in assenza di una parte argomentativa che confuti le ragioni addotte dal primo giudice (spiegando che il contenuto del medesimo sia in grado di dimostrare la disponibilità delle risultanze in epoca antecedente al pagamento revocando).
Giova aggiungere, da ultimo, che il travisamento del contenuto oggettivo della prova – che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio – trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., mentre se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 o n. 5, cod. proc. civ., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale (Cass., Sez. U., 5792/2024).
Nel caso di specie il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale il decreto impugnato si è pronunciato, sicché l’errore denunciato assume i caratteri dell’errore di giudizio e poteva essere denunciato lamentando un vizio motivazionale o la violazione di norma processuale diversa dall’art. 115 cod. proc. civ. (posto che, i n tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli – salvo il dovere di considerare i fatti non contestati
e la possibilità di ricorrere al notorio -, mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 cod. proc. civ.; cfr. Cass., Sez. U., 20867/2020), in quanto, diversamente opinando, ‘ il giudizio di cassazione obbiettivamente scivolerebbe verso un terzo grado destinato a svolgersi non sulla decisione impugnata, ma sull’intero compendio delle «carte» processuali ‘ (così Cass., Sez. U., 5792/2024, pag. 26).
10. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 11.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma in data 13 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME