Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4233 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4233 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9796/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1847/2022 depositata il 21/3/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/1/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3269/2010, accoglieva parzialmente la domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE (nel prosieguo, per brevità, soltanto RAGIONE_SOCIALE), dichiarava l’inefficacia, ex art. 67, comma 2, l. fall., dei pagamenti effettuati in favore di RAGIONE_SOCIALE nel periodo sospetto per l’importo complessivo di € 142.424,24 e
condannava la società convenuta al pagamento di tale somma in favore della procedura attrice.
La Corte distrettuale di Roma, con sentenza n. 4886/2015, accoglieva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE e rigettava la domanda della procedura, in quanto « al fine della verifica della sussistenza del requisito soggettivo della scientia decoctionis non attribuirsi specifico rilievo ai pur numerosi articoli di giornale che (…) riportavano notizie sulle difficoltà in cui si dibattevano le società del RAGIONE_SOCIALE »; inoltre « le informazioni riportate dalla stampa non ritenersi di per sé rivelatrici di una sicura conoscenza del dissesto » (v. Cass. 3299/2017, pag. 4).
Questa Corte, con ordinanza n. 3299/2017, cassava la decisione impugnata, spiegando che ai fini dell’accertamento della conoscenza dello stato di insolvenza il giudice può avvalersi di presunzioni semplici, come quella fondata sul fatto che, secondo l’ id quod plerumque accidit , una notevole parte della popolazione (ivi inclusa quella che dirige o collabora all’attività d’impresa) sia solita consultare la stampa ed informarsi di quanto essa pubblica, comprese le notizie relative allo stato di dissesto della società poi fallita.
La Corte d’appello di Roma, in sede di giudizio di rinvio, una volta preso atto del principio di diritto fissato dalla Corte di legittimità, rilevava che l’appellante non aveva dato corpo alle proprie asserzioni in merito al fatto che da tali notizie emergeva l’effettiva consapevolezza del proprio stato di decozione, dato che aveva omesso di chiarire nello specifico e documentare la provenienza e il contenuto di simili informazioni. Sottolineava l’assoluta mancanza di allegazioni a questo proposito in entrambi i gradi di giudizio, eccetto che per le rassegne stampa menzionate nell’indice delle produzioni del fascicolo di parte dinanzi al tribunale e non
più reperibili in atti.
Sosteneva la sostanziale irrilevanza delle non meglio identificate procedure cautelari ed esecutive promosse da soggetti terzi nei confronti delle società del gruppo RAGIONE_SOCIALE, in mancanza di ulteriori elementi idonei a far ritenere che la società convenuta fosse venuta a conoscenza di queste procedure.
Riteneva, infine, che le risultanze di bilancio dell’esercizio 2001, invocate ai fini della dimostrazione della scientia decoctionis , costituissero deduzioni oramai precluse, ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., in quanto non prospettate nel giudizio di primo grado e suffragate da un documento non presente fra le produzioni di causa.
NOME ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 21 marzo 2022, prospettando un unico motivo di doglianza, al quali ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE .1 cod. proc.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
6. Il motivo di ricorso presentato denuncia la ‘ violazione e falsa applicazione degli artt. 67, 2 comma L.F., 115 c.c., 115 e 345 c.p.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c., nonché del principio di diritto fissato da codesta Ecc.ma Corte con ordinanza n. 3299/2017 resa inter partes e perciò dell’art. 384 c.p.c ex art. 360 nn . 4 c.p.c.; violazione in ogni caso dell’art. 345 e 392 e ss. c.p.c., ex art. 360, n. 4 c.p.c. ‘: NOME aveva provveduto a depositare in giudizio fin dal primo grado una copiosissima rassegna stampa avente ad oggetto la gravissima crisi e l’imminente crack del gruppo RAGIONE_SOCIALE, come aveva riconosciuto la stessa controparte, che, lungi dal contestare l’oggetto e la notorietà di tale rassegna stampa, aveva negato l’idoneità della stessa ai fini della prova della scientia decoctionis .
In un simile quadro di sviluppo del giudizio la pretesa dei giudici distrettuali di una specificazione della provenienza del contenuto delle informazioni recate dagli articoli di stampa si mostrava -sostiene la procedura ricorrente
priva di senso e di qualsiasi giuridico fondamento, così come era erroneo
il rilievo circa la non reperibilità in atti delle rassegne stampa, malgrado la cancelleria della Corte d’appello avesse attestato il deposito dei fascicoli dei gradi precedenti da parte di NOME contenenti, come riconosciuto dalla sentenza di primo grado, gli articoli di stampa.
Parimenti erroneo -prosegue la ricorrente -è l’assunto secondo cui le deduzioni relative al bilancio 2001 non erano state prospettate nel giudizio di primo grado e il bilancio non era stato prodotto in causa, giacché una simile affermazione risultava smentita dal contenuto della prima sentenza della Corte d’appello, che, nell’esaminare proprio tale documento, ne aveva escluso la rilevanza.
Il motivo risulta, nel suo complesso, fondato.
7.1 Si legge nell’ordinanza n. 3299/2017 di questa Corte che la decisione impugnata in quella sede aveva affermato che era da «escludere che dalla mera pubblicazione (degli articoli di stampa) potesse ricavarsi la prova (sia pure a livello indiziario) di una precisa percezione, da parte della accipiens, della irreversibilità della crisi finanziaria in cui versava» il RAGIONE_SOCIALE. Infatti, questa Corte, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, ha affermato la piena idoneità di quell’elemento a costituire indizio da cui – assieme ad altri – poter trarre la prova della sussistenza della scientia decoctionis da parte dell’accipiens » (pagg. 2 e 3); «la motivazione del giudice distrettuale propugna proprio quella censurata «inidoneità in assoluto della prova fornita dagli articoli di stampa prodotti dalla procedura»; che, invero, la decisione impugnata non è condivisibile e viola i principi relativi al fondamento delle prove presuntive in quanto afferma in astratto ed in generale (ossia non già con riferimento allo specifico caso concreto)… » (pag. 4).
La cassazione, dunque, è stata disposta perché la Corte d’appello aveva sostenuto l’inidoneità ‘in assoluto’ delle notizie di stampa a concorrere ad
un quadro indiziario e aveva omesso di correlare quell’elemento (di per sé non neutro) ‘ad altri’ disponibili.
Non sussiste alcun dubbio sul fatto che le notizie di stampa fossero state prodotte in giudizio, posto che l’intero dibattito processuale si è sviluppato, fino al giudizio di rinvio, proprio attorno alla questione concernente il valore da attribuire a simili produzioni.
La mancanza di allegazioni in entrambi i gradi di giudizio, ravvisata dal giudice del rinvio, risulta una constatazione avulsa dallo sviluppo del procedimento ricostruito da questa stessa Corte.
7.2 Il carattere cosiddetto chiuso del giudizio di cui agli artt. 392 e s. cod. proc. civ. comporta invero che innanzi al giudice di rinvio la controversia deve essere riproposta nei termini e nello stato di istruzione in cui si trovava il procedimento nel quale fu pronunciata la sentenza cassata (v. Cass. 7506/2017).
Ne discende che la valutazione di irrilevanza delle risultanze di bilancio compiuta all’interno della prima decisione della Corte distrettuale (addotta in questa sede dalla ricorrente, non contestata in alcun modo dal controricorrente e a cui allude la stessa ordinanza n. 3299/2017 laddove fa riferimento agli altri elementi presenti in atti) precludeva ai giudici del rinvio di tornare a dubitare dell’avvenuta prospettazione in maniera tempestiva del rilievo da attribuire al bilancio ai fini della dimostrazione della scientia decoctionis e della presenza in atti di un documento il cui contenuto era già stato espressamente apprezzato, seppur in termini negativi, nel corso del giudizio di appello.
7.3 La non reperibilità in atti delle rassegne stampa menzionate nell’indice delle produzioni e del bilancio 2001 non autorizzava poi il giudice del rinvio ad evitare il loro esame, giacché, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ove non risulti alcuna annotazione dell’avvenuto ritiro del fascicolo di una parte (e nel caso di specie la Corte distrettuale ha espressamente dato atto che le conclusioni delle parti erano state precisate tramite note
telematiche), il giudice non può rigettare una domanda, o un’eccezione, per mancanza di una prova documentale inserita nel fascicolo di parte, ma deve disporre le opportune ricerche tramite la cancelleria e, in caso di esito negativo, concedere un termine all’appellante per la ricostruzione del proprio fascicolo, presumendosi che le attività delle parti e dell’ufficio si siano svolte nel rispetto delle norme processuali e, quindi, che il fascicolo, dopo l’avvenuto deposito, non sia mai stato ritirato; soltanto in caso di insuccesso delle ricerche da parte della cancelleria, ovvero in caso di inottemperanza della parte all’ordine di ricostruire il proprio fascicolo, il giudice potrà pronunciare sul merito della causa in base agli atti a sua disposizione (Cass. 12369/2014; nello stesso senso Cass. 3771/2017, Cass. 7630/2016, Cass. 29262/2008).
La sentenza impugnata, dunque, deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 13 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME