Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 83 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 83 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 27503-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente principale –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura in calce al controricorso;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la SENTENZA N. 212/2020 della CORTE D ‘ APPELLO DI ROMA, depositata il 14/1/2020;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 26/11/2025;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
1.1. L’ RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria ha chiesto, a norma dell’art. 67 , comma 2°, l.fall., la revoca del pagamento che la società in bonis aveva eseguito in favore della RAGIONE_SOCIALE per l’ammontare di €. 724.500,00.
1.2. Il tribunale di Roma, con sentenza in data 9/9/2014, ha respinto la domanda.
1.3. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che le pur ricorrenti notizie di stampa in merito alla grave situazione di dissesto dell’RAGIONE_SOCIALE non integrassero la prova dell’effettiva consapevolezza in capo all’ accipiens dello stato di insolvenza in cui la solvens si trovava al momento dell’impugnato pagamento.
1.4. L’ RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria, con atto notificato il 15/1/2015, ha proposto appello avverso la sentenza del tribunale, deducendo l’infondatezza del relativo assunto ed aggiungendo al riguardo che la situazione di primario vettore aereo ricoperta da RAGIONE_SOCIALE era come tale idonea ad attribuire particolare scalpore alla notizia.
1.5. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha respinto l’appello.
1.6. La corte, in particolare, dopo aver evidenziato che: – in tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo dev ‘ essere effettiva, ma può essere provata anche in via con indiziaria; – il raggiungimento di tale prova richiede, tuttavia, non un ‘ astratta conoscibilità oggettiva, accompagnata da un presunto dovere di conoscere, essendo, altresì, richiesta la sussistenza di ulteriori e concreti collegamenti di quel creditore con i sintomi conoscibili dello stato d’insolvenza, avendo riguardo alle condizioni in cui l’ accipiens si è trovato ad operare nonché all’attività professionale esercitata
da tale creditore e alle regole di cautela e avvedutezza che la devono caratterizzare; ha, in sostanza, ritenuto, per quanto ancora rileva, che: l’appellante solo in sede di gravame, con la conseguente preclusione a norma dell’art. 345 c.p.c., aveva dedotto la ‘ condizione di primaria analista aziendale della società appellate ‘, vale a dire un elemento che, ‘ se tempestivamente dedotto ‘, ‘ avrebbe potuto costituire un rilevante elemento a conforto della tesi dell’odierna appellante ‘ ; -la ‘ specifica vocazione professionale della COGNOME alla disamina delle vicissitudini finanziarie di RAGIONE_SOCIALE ‘, infatti, ove fosse stata ‘ ritualmente ‘ dedotta in giudizio, avrebbe verosimilmente indotto a trarne ‘ l’illazione ‘ che la società convenuta, ‘ indipendentemente dalle notizie di stampa ‘, ‘ non avrebbe mancato di approfondire il merito delle insistenti voci sul grave dissesto della compagnia ‘ ; – del res to, ‘ ben diverso … appare l’apprezzamento delle notizie giornalistiche, a seconda del soggetto che ne (è) destinatario ‘.
1.7. La corte, quindi, ha rigettato l ‘ appello ed, in ragione della soccombenza, ha condannato l’appellante al pagamento delle spese del giudizio, che ha liquidato nella somma di €. 10.000,00 a titolo di compensi.
1.8. L’ RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria, con ricorso notificato il 19/10/2020, ha chiesto, per otto motivi, la cassazione della sentenza.
1.9. La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso notificato in data 27/11/2020, nel quale, per un motivo, ha proposto ricorso incidentale, cui la ricorrente principale ha, a sua volta, resistito con controricorso.
1.10. Il Pubblico Ministero, con memoria del 6/10/2025, ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale.
1.11. Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione de ll’ art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. , ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello ha ritenuto la tardività della deduzione relativa alla qualità, rivestita dalla società convenuta, di ‘ primaria analista finanziaria ‘, omettendo, tuttavia, di considerare che, in realtà, come si evince dai relativi atti processuali e dalla stessa sentenza appellata, la qualità di ‘ primaria analista finanziaria ‘ rivestita dalla COGNOME era stata tempestivamente dedotta in giudizio dall’attrice con esplicito riferimento alla sua natura di ‘ operatore qualificato ‘ .
2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando l ‘omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha omesso di trarre dal fatto storico dibattuto tra la parti, e cioè la specifica vocazione professionale della convenuta, le debite conseguenze in ordine alla sussistenza della scientia decoctionis in capo alla stessa al momento dell’impugnato pagamento.
2.3. Con il terzo e il quarto motivo, rubricati, rispettivamente, come ‘ secondo motivo bis ‘ e come ‘ secondo motivo ter ‘, la ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 132 n. 4 e 118 disp.att. c.p.c., nonché degli artt. 111, comma 6°, Cost. e 6 CEDU., in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, con motivazione palesemente contraddittoria e manifestamente illogica, ha omesso di trarre dalla specifica vocazione professionale della convenuta le debite
conseguenze in ordine alla sussistenza della scientia decoctionis in capo alla stessa al momento dell’impugnato pagamento.
2.4. Con il quinto motivo, rubricato come ‘ terzo motivo ‘, la ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 49 del d.lgs. n. 270/1999, 67, comma 2°, l.fall. e 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, pur avendo ritenuto che la specifica vocazione professionale della convenuta fosse determinante ai fini della prova della scientia decoctionis in capo alla convenuta indipendentemente dalle notizie di stampa, non ne ha, tuttavia, tratto le necessarie conseguenze in ordine all’intervenuto raggiungimento della prova indiziaria.
2.5. Con il sesto motivo, rubricato come ‘ terzo motivo bis ‘, la ricorrente, lamentando l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, pur avendo ritenuto che la specifica vocazione professionale della convenuta fosse determinante ai fini della prova della scientia decoctionis in capo alla convenuta, non ne ha, tuttavia, tratto, con motivazione illogica e contraddittoria, le necessarie conseguenze in ordine all’intervenuto raggiungimento della prova indiziaria.
2.6. Con il settimo e l’ottavo motivo, rubricati, rispettivamente, ‘ quarto motivo ‘ e ‘ quarto motivo bis ‘, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 342, 345 e 346 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 e n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto di essere stata irritualmente investita della deduzione relativa alla specifica vocazione professionale
della società convenuta circa la disamina delle vicissitudini finanziare dell’RAGIONE_SOCIALE, omettendo, tuttavia, di considerare che, in realtà, come si evince dall’atto d’appello, tale questione era stata ritualmente sollevata dall’appellante con la formulazione di uno specifico motivo d’impugnazione , che la questione era stata ampiamente trattata da entrambe le parti nel corso del giudizio di secondo grado ed, in particolare, che la qualifica professionale della convenuta risultava dalla visura camerale che la stessa aveva allegato alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado.
2.7. I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili.
2.8. La sentenza impugnata, infatti, dopo aver affermato, così (sia pur implicitamente) interpretando l’atto di citazione introduttivo del giudizio e gli atti successivi (che possono contenere la deduzione di nuovi fatti: tra i quali, contrariamente a quanto mostra di ritenere la ricorrente, non sono comprese né la comparsa conclusionale, né la memoria di replica: v. il ricorso p. 9 e 10) del processo di primo grado, che l’appellante soltanto in sede di gravame (v., del resto, il ricorso, p. 10) aveva dedotto, quale fatto secondario dal quale trarre, in via indiziaria, la scientia decoctionis della società convenuta, la ‘ condizione di primaria analista aziendale’ di quest’ultima, ha, in sostanza, ritenuto, sulla base di tale valutazione in fatto (rimasta incensurata) in ordine al contenuto dei suddetti atti processuali, che tale (nuova) deduzione, pur potendo essere ‘ un rilevante elemento a conforto della tesi dell’odierna appellante ‘, era, sul piano processuale, preclusa dal limite temporale previsto dall’art. 34 5, comma 3°, c.p.c. e, dunque, in quanto tardiva, inammissibile.
2.9. L’art. 345, comma 3°, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis , prevede, in effetti, che, nel giudizio d’appello, non sono ammessi nuovi mezzi di prova: ivi compresi, evidentemente, ai fini della prova indiziaria (della scientia decoctionis della società convenuta) già invocata, i fatti secondari in precedenza non allegati, come, appunto, la ‘ condizione di primaria analista aziendale’ della società convenuta (che, per la sua specificità, non può di certo ritenersi compresa, specie in ragione della natura indiziaria che la ricorrente ha preteso di attribuire alla stessa, nella più generica deduzione, operata in citazione, della sua qualità di ‘ operatore qualificato ‘ : v. il ricorso p. 9) salvo il solo caso, nella specie neppure prospettato, della rimessione in termini.
2.10. Né, del resto, può invocarsi il principio per cui sono sottratti al divieto di nova in appello i fatti principali o (come nel caso in esame) secondari emergenti dagli atti del giudizio o dalle prove ritualmente acquisite al processo, senza che sia necessario, onde obbligare il giudice a pronunciarsi sugli stessi, un’ espressa e tempestiva attività assertiva (cfr. Cass. n. 34053 del 2023): la ricorrente, infatti, pur avendo lamentato che la ‘ specifica vocazione professionale della Mc RAGIONE_SOCIALE alla disamina delle vicissitudini finanziarie di RAGIONE_SOCIALE, ancorché non dedotta in precedenza, era nondimeno risultante dalle prove legittimamente raccolte in giudizio (come la visura camerale allegata alla comparsa di costituzione della convenuta nel giudizio di primo grado), non ha provveduto, come pure avrebbe dovuto, a riprodurne in ricorso, con la dovuta specificità, il contenuto rilevante.
2.11. Quanto al resto, non v’è dubbio che: – ai fini della revoca fallimentare, la prova della scientia decoctionis in capo all’ accipiens può essere senz’altro fornita, ai sensi degli artt.
2727 e 2729 c.c., mediante il ricorso alle presunzioni (come le notizie sull’imprenditore insolvente fornite dagli organi di stampa: Cass. n. 23650 del 2021); – il giudice, dovendo rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto alla base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è, a tal fine, tenuto a seguire un procedimento che si articola in due valutazioni: una analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; una complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati, per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, magari non raggiunta con certezza considerandoli atomisticamente (Cass. n. 8115 del 2025; Cass. n. 9059 del 2012).
2.12. Tale principio, tuttavia, presuppone che, ai fini della valutazione globale degli indizi (legittimamente) selezionati in sede di valutazione analitica, gli elementi così individuati siano dotati, ai fini della dimostrazione del fatto ignoto, almeno di una potenziale efficacia probatoria che, però, nel caso in esame, il giudice di merito, nell’esercizio del potere di prudente valutazione delle presunzioni semplici (come, in generale, delle prove: art. 116, comma 1°, c.p.c.) che la legge gli conferisce (art. 2729, comma 1°, c.c.), ha, con apprezzamento insindacabile, evidentemente, escluso.
2.13. Gli elementi indiziari, del resto, valutati necessariamente gli uni per mezzo degli altri, devono essere nel loro complesso idonei a condurre il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza (rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad
operare) non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitore (Cass. n. 13445 del 2023).
2.14. Se, dunque, è vero che: – questa Corte può essere investita, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., dell’errore di sussunzione in cui il giudice di merito sia incorso nel considerare (o, simmetricamente, nel non considerare) grave una presunzione, cioè un’inferenza che non lo sia (ovvero che, al contrario, lo sia), e che la medesima conclusione vale per il controllo degli ulteriori requisiti (richiesti, com’è noto, dagli artt. 2727 e 2729, comma 1°, c.c.) della precisione e della concordanza degli indizi raccolti; – allorquando il giudice di merito sussume erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione fatti concreti accertati che non siano invece rispondenti a quei caratteri, così sussumendo sotto la norma dell’art. 2729 c.c. fatti privi di quelle ca ratteristiche e, quindi, incorrendo in una sua falsa applicazione, si deve, pertanto, ritenere che il suo ragionamento sia senz’altro censurabile alla stregua dell’art. 360 n. 3 c.p.c. e che competa, dunque, alla Corte di cassazione controllare se la norma dell’art. 2729 c.c. (oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta dal giudice di merito) lo sia stata anche a livello di applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta (Cass. SU n. 1785 del 2018).
2.15. Resta, tuttavia, necessario, ‘ per poter rintracciare margini di intervento da parte del giudice di legittimità, nei termini sopra evidenziati dell’integrazione del vizio di falsa applicazione di legge, come tale ricorribile ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ .’, che ‘ vi sia stata da parte del giudice del merito una macroscopica erronea individuazione della regola inferenziale ‘, dovendosi intendere come tale, ‘secondo la migliore teoria epistemologica ‘, la ‘proposizione ‘ di
una ‘conseguenza deduttiva probabilistica da una determinata premessa fattuale conosciuta ‘ (Cass. n. 10240 del 2025, in motiv.).
2.16. L’individuazione e la selezione tra i fatti noti di quelli sulla cui base far emergere, tramite l’applicazione delle predette regole inferenziali, il fatto ignoto (oggetto del ragionamento presuntivo del giudice), come la scelta degli stessi criteri infere nziali, appartengono, invece, all’ambito di apprezzamento discrezione dei fatti e delle prove, rimesso al giudizio dei giudici di merito, che, se argomentato (come ha fatto la corte d’appello) in modo non apparente, né contraddittorio né perplesso (anche se, in ipotesi, insufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), non può essere oggetto del sindacato di legittimità (Cass. n. 3854 del 2019; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 10240 del 2025, in motiv.).
2.17. La critica al ragionamento presuntivo svolto da giudice di merito, invece, ‘ quando (come nel caso in esame) si concreta ‘: a) ‘ o in un’attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali – in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito – avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (sicché il giudice di merito è partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneo nell’applicare il ragionamento presuntivo )’; b) ‘ o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito’ (e ciò ‘ tanto se questa prospettazione sia basata sulle stesse circostanze fattuali su cui si è basato il giudice di merito, quanto se basata altresì su altre circostanze fattuali’ ), ‘ sfugge al concetto di falsa applicazione’ dell’art. 2729, comma 1°, c.c. (Cass. n. 10240 del 2025, in motiv.).
2.18. In questi casi, invero, la critica si risolve, con tutta evidenza, in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della medesima quaestio , ponendosi la censura in un ambito applicativo che non è quello declinato dall’art. 360 n. 3 c.p.c. (e cioè falsa applicazione dell’art. 2729, comma 1°, c.c.) ma su quello che sollecita, invece, un controllo sulla motivazione del giudice relativo alla ricostruzione della fattispecie concreta (Cass. n. 10240 del 2025, in motiv.).
2.19. Tale sindacato, tuttavia , a fronte dell’art. 360 n. 5 c.p.c., nel testo in vigore ratione temporis , risulta percorribile soltanto qualora (a differenza di quanto è accaduto nel caso in esame) il ricorrente denunci in modo specifico che il giudice di merito ha del tutto omesso l’esame (e cioè la ‘ percezione ‘) di un fatto controverso, principale o (come nel caso delle presunzioni) secondario, che, se esaminato, avrebbe senz’altro imposto al giudice di merito una diversa ricostruzione del modo d ‘ essere della predetta quaestio , sempre che: – tale fatto sia stato dedotto in modo chiaro, e cioè (come imposto dagli artt. 366, comma 1°, n. 6, e 369, comma 2°, n. 4, c.p.c.) mediante l’indicazione dell’atto processuale dal quale risulti la sua emergenza istruttoria e la sua riproduzione (almeno nei suoi termini essenziali) in ricorso; – il vizio non sia stato dedotto in termini di omessa valutazione di una risultanza istruttoria, la quale non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa (e cioè, nel caso in esame, la sussistenza della scientia decoctionis in capo alla convenuta), sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto, in ipotesi, di tutte le risultanze probatorie (Cass. SU n. 8053 e 8054 del
2014, per come riprese in motivazione anche da Cass. SU n. 1785 del 2018).
Il ricorso principale, per l’inammissibilità di tutti suoi motivi, è, dunque, a sua volta, inammissibile: e come tale dev’essere dichiarato.
4.1. Il ricorso incidentale, notificato solo in data 27/11/2020, risulta, evidentemente, tardivo.
4.2. Risulta, infatti, decorso (in difetto di notificazione) il termine di sei mesi dal deposito (in data 14/1/2020) della sentenza impugnata (art. 327, comma 1°, c.p.c.), pur a fronte della sospensione dei termini tra il 9/3/2020 e l’11/5/2020 (prevista dagli artt. 83, comma 2, del d.l. n. 18/2020, conv. con l. n. 27/2020, e 36, comma 1, del d.l. n. 23/2020, conv. con l. n. 40/2020) e dal l’ 1/8/2020 al 31/8/2020 (prevista da ll’art. 1 della l. n. 742/1969, nel testo applicabile ai sensi dell’art. 16, commi 1 e 3, del d.l. n. 132/2014, conv. con modif. dalla l. n. 162/2014, trattandosi di sentenza depositata in data successiva al l’ 1/8/2015: cfr. Cass. n. 20866 del 2017; Cass. n. 30053 del 2020).
4.3. Ne consegue che, a fronte dell’affermata inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale, a norma dell’art. 334, comma 2°, c.p.c., è inefficace.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso principale e l’inefficacia del ricorso incidentale ; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio, che liquida in €. 15.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 26 novembre 2025.
Il Presidente