ORDINANZA CORTE DI APPELLO DI ROMA – N. R.G. 00001204 2025 DEPOSITO MINUTA 27 08 2025 PUBBLICAZIONE 27 08 2025
LA CORTE D’APPELLO DI ROMA
SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI
Composta dai magistrati: dott.ssa COGNOME NOME COGNOME dott. COGNOME Consigliere relatore
dott.ssa NOME COGNOME Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento di reclamo iscritto al N.R.G. 1204/2025 avverso l’ordinanza del Tribunale ordinario di Roma depositata e notificata il 12-2-2025, nel procedimento di separazione vertente
TRA
NOME COGNOME nata a Latina il 10-1-1985, c.f. , rappresentata e difesa, anche disgiuntamente dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME con indirizzo P.E.C.: , per procura allegata telematicamente C.F.
all’atto di reclamo reclamante.
E
NOME COGNOME nato a Roma il 14-9-1986, c.f. , rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME con indirizzo P.E.C. rdineforense.salerno.it, per procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione -reclamato. C.F.
E
Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Roma -intervenuto.
Ritenuto in fatto
Con ricorso depositato il 21/2/2025 NOME COGNOME ha proposto reclamo ai sensi dell’art. 473-bis.24 c.p.c. avverso la ordinanza depositata il 12-2-2025, con cui il Giudice delegato del Tribunale di Roma, nel giudizio di separazione dalla stessa instaurato nei confronti del coniuge NOME COGNOME che ha proposto autonomo ricorso di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ed all’esito della prima udienza tenuta il 5 -2-2025, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato la figlia NOME (nata a Roma il 6-9-2019) ad entrambi i genitori congiuntamente, con collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare alla medesima assegnata, ha disciplinato la frequentazione del padre, ha disposto i provvedimenti economici e, nel contrasto tra i genitori circa la iscrizione della minore per il ciclo della scuola primaria, volendo la madre iscriverla presso un istituto di istruzione pubblico (Scuola COGNOME) ed il padre invece presso la scuola ebraica di Roma (Scuola Paritaria V ittorio Polacco), ha disposto che la minore sia iscritta presso quest’ultima scuola.
La reclamante ha chiesto, in riforma della ordinanza reclamata, di disporre l’iscrizione della minore NOME COGNOME per l’anno scolastico 2025/2026 e per tutto il successivo ciclo scolastico della scuola primaria, presso l’Istituto Comprensivo COGNOME i, Scuola Primaria di Primo Grado ‘R. Bonghi’, sita in Roma, INDIRIZZO ovvero, qualora medio termine si siano formate delle graduatorie per cui la minore non può essere accolta dal predetto Istituto per esubero del numero di studenti, autorizz are l’iscrizione della minore presso l’Istituto ‘Vittorio da Feltri’, sito in Roma, INDIRIZZO
Si è costituito NOME COGNOME con comparsa depositata il 16-6-2025, chiedendo il rigetto del reclamo. Con atto dell’11 -72025 il P.G. ha espresso parere contrario all’accoglimento del reclamo.
Ritenuto in diritto
Ha motivato la decisione il Tribunale, con la ordinanza reclamata, affermando che ‘la famiglia COGNOMECOGNOME si è costituita condividendo un comune sentimento religioso, tanto che la moglie, pur provenendo da una diversa estrazione, ha intrapreso un impegnativo e lungo percorso di conversione ed è divenuta a sua volta membro della comunità’; che ‘si deve ancora tener conto della peculiarità costituita dal fatto che la famiglia è in stretta relazione (per parentela e affinità) con l’attuale Rabbino Capo d i Roma, NOME COGNOME il che colloca anche la minore in una posizione di particolare visibilità’; che ‘si tratta dunque di prendere atto che l’avvio del percorso scolastico vero e proprio (scuola primaria) nel solco della tradizione familiare, e dunqu e all’interno della scuola ebraica costituisce una evoluzione in certo senso naturale del percorso di vita di NOME‘; che ‘del resto, considerando che NOME è inserita (anche) nella famiglia paterna, e che in ogni caso i genitori hanno concordato sulla sua educazione nel solco della religione ebraica, cui entrambi appartengono, si deve riconoscere che la frequenza di una scuola ove i principi e le tradizioni della cultura e della religione ebraica vengono appresi fin dall’infanzia può contribuire ad agevolare il percorso di vita della minore, rafforzandone la dimensione di appartenenza ad una comunità che presenta una forte vocazione identitaria, laddove una scelta di segno diverso, all’interno del contesto di appartenenza, verrebbe vissuta se non come anoma la, quantomeno come una singolarità’; che ‘la maggiore vicinanza all’abitazione…. appare ristretta ad una differenza di pochi minuti di percorso’; che ‘la presenza di una amica di NOME nella scuola prescelta dalla madre …. non si ritiene costituire un ele mento determinante, considerata la tenera età della bambina, che deve ancora sviluppare appieno la propria socialità, e tenuto conto che NOME si appresta ad avviare un nuovo ciclo scolastico, situazione che implica necessariamente l’incontro con nuovi coe tanei, nuovi insegnanti e ambienti diversi da quelli frequentati nella scuola dell’infanzia, e di conseguenza un mutamento nelle abitudini’; che ‘neppure la questione dei costi appare dirimente, considerato che il resistente di fronte alla contrarietà della moglie, si è dichiarato disponibile a sostenere per intero le spese per la frequenza della scuola’.
Il reclamo di NOME COGNOME che risulta ammissibile alla stregua dell’art. 473 -bis.24, primo comma, c.p.c., è fondato nel merito nei termini che seguono.
Va rilevato che la minore NOME non ha già intrapreso l’indirizzo scolastico presso la Scuola Ebraica, così da doversi dare continuità a questo indirizzo formativo, altrimenti potendosi ingenerare disagio e disorientamento nella minore per il cambio repentino di formazione.
La prole femminile delle parti deve intraprendere dall’inizio la scuola primaria e non vi è necessità di garantire l’interesse della minore a non subire un improvviso cambio di scuola.
Il Giudice è dunque chiamato, per volontà di uno dei coniugi che nella regolamentazione della separazione si trova in disaccordo con il coniuge separato circa la scuola presso cui fare iniziare alla prole femminile l’intero ciclo della scuola primaria, a d over decidere in quale scuola fare iscrivere la figlia, perdurando il contrasto sul punto tra i genitori.
Non potendosi in alcun modo entrare in considerazioni circa la preferenza tra l’indirizzo culturale, per la prole femminile delle parti, della Scuola Ebraica e quello della Scuola Pubblica, non risultando peraltro che le scuole pubbliche indicate dalla madre (Scuole NOME COGNOME e NOME COGNOME) abbiano offerte formative discriminatorie verso la cultura Ebraica, la decisione che questa Corte è chiamata a prendere non può che essere quella di iscrivere la minore presso la scuola pubblica.
E’ decisivo al riguardo rilevare che la minore, nella disposta separazione tra i coniugi, è collocata presso la madre, che dunque ne ha la diretta e continuativa gestione negli aspetti materiali della vita di tutti i giorni, considerato che la reclamante ha giustificato la sua richiesta col fatto che la scuola indicata (Scuola R. COGNOME) si trova nello stesso quartiere San INDIRIZZO di Roma dove vive la minore collocata presso la madre (in INDIRIZZO, ex casa familiare); la reclamante poi precisa che tale scuola si trova a metà strada tra la abitazione ed il proprio luogo di lavoro (Ospedale Universitario Policlinico di Roma), così che la
frequentazione della minore a tale scuola agevolerebbe sia la vita di relazione della minore con i coetanei del quartiere, non allontanandola da questo (la reclamante afferma anche che presso questa scuola si iscriverà una della amiche di Loira, così potendo coltivare tale amicizia), sia le necessità organizzative della madre, nell’accompagnare e riprendere la figlia da scuola (ed anche la Scuola Vittorio da Feltri, indicata secondariamente dalla reclamante, non risulta lontana dalla residenza della minore). Viceversa, segnala la ricorrente che la Scuola Ebraica (Istituto Vittorio Polacco) si trova, nel quartiere di Roma INDIRIZZO, nella direzione opposta rispetto al suo luogo di lavoro, e la iscrizione della figlia presso questa scuola comporterebbe per la reclamante difficoltà nella gestione della vita quotidiana, propria e della figlia.
Vale poi osservare, così come segnala la reclamante, che la minore NOME era stata inserita, per volontà concorde di entrambi i genitori, presso una scuola dell’infanzia comunale (nonostante presso l’Istituto Ebraico vi sia anche la scuola della prima infa nzia), con ciò dovendosi escludere che il padre della minore abbia contrarietà agli istituti di formazione scolastica pubblica perché discriminatori verso la cultura ebraica.
Di conseguenza, in parziale riforma della ordinanza reclamata, va autorizzata la reclamante NOME COGNOME ad iscrivere la figlia NOME (nata a Roma il 6-9-2019), anche in caso di disaccordo del padre NOME COGNOME, per l’anno scolastico 2025/2026 e per tutto il successivo ciclo scolastico della scuola primaria, presso l’Istituto Comprensivo COGNOME, Scuola Primaria di Primo Grado ‘R. Bonghi’, sita in Roma, INDIRIZZO ovvero, qualora medio termine si siano formate delle graduatorie per cui la minore non può essere accolta dal predetto Istituto per esubero del numero di studenti, presso l’Istituto ‘Vittorio da Feltri’, sito in Roma, INDIRIZZO
Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del procedimento di reclamo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
– autorizza la reclamante NOME COGNOME ad iscrivere la figlia NOME COGNOME (nata a Roma il 6-92019), anche in caso di disaccordo del padre NOME COGNOME, per l’anno scolastico 2025/2026 e per tutto il successivo ciclo scolastico della scuola primar ia, presso l’Istituto Comprensivo COGNOME, Scuola Primaria di Primo Grado ‘R. COGNOME‘, sita in Roma, INDIRIZZO ovvero, qualora medio termine si siano formate delle graduatorie per cui la minore non può essere accolta dal predetto Istituto per esubero del numero di studenti, presso l’Istituto ‘Vittorio da RAGIONE_SOCIALE‘, sito in Roma, INDIRIZZO – compensa tra le parti le spese del procedimento di reclamo.
Si comunichi.
Roma 28-7-2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME