ORDINANZA CORTE DI APPELLO DI ROMA – N. R.G. 00001204 2025 DEPOSITO MINUTA 27 08 2025 PUBBLICAZIONE 27 08 2025
LA CORTE D’APPELLO DI ROMA
SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI
Composta dai magistrati: dott.ssa COGNOME NOME Presidente dott. COGNOME NOME Consigliere relatore
dott.ssa NOME COGNOME Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento di reclamo iscritto al NNUMERO_DOCUMENTO avverso l’ordinanza del Tribunale ordinario di RAGIONE_SOCIALE depositata e notificata il 12-2-2025, nel procedimento di separazione vertente
TRA
NOME COGNOME , nata a Latina il DATA_NASCITA, c.f. , rappresentata e difesa, anche disgiuntamente dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, con indirizzo P.E.C.: , per procura allegata telematicamente C.F._1 Email_1
all’atto di reclamo reclamante.
E
NOME COGNOME , nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA, c.f. , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con indirizzo P.E.C. EMAIL, per procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione -reclamato. C.F._2 Email_2
E
Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE -intervenuto.
Ritenuto in fatto
Con ricorso depositato il 21/2/2025 NOME COGNOME ha proposto reclamo ai sensi dell’art. 473-bis.24 c.p.c. avverso la ordinanza depositata il 12-2-2025, con cui il Giudice delegato del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, nel giudizio di separazione dalla stessa instaurato nei confronti del coniuge NOME COGNOME, che ha proposto autonomo ricorso di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ed all’esito della prima udienza tenuta il 5 -2-2025, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato la figlia NOME (nata a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA) ad entrambi i genitori congiuntamente, con collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare alla medesima assegnata, ha disciplinato la frequentazione del padre, ha disposto i provvedimenti economici e, nel contrasto tra i genitori circa la iscrizione della minore per il ciclo della scuola primaria, volendo la madre iscriverla presso un istituto di istruzione pubblico (RAGIONE_SOCIALE) ed il padre invece presso la scuola ebraica di RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE V ittorio RAGIONE_SOCIALE), ha disposto che la minore sia iscritta presso quest’ultima scuola.
La reclamante ha chiesto, in riforma della ordinanza reclamata, di disporre l’iscrizione della minore NOME COGNOME per l’anno scolastico 2025/2026 e per tutto il successivo ciclo scolastico della scuola primaria, presso l’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, sita in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, ovvero, qualora medio termine si siano formate delle graduatorie per cui la minore non può essere accolta dal predetto RAGIONE_SOCIALE per esubero del numero di studenti, autorizz are l’iscrizione della minore presso l’RAGIONE_SOCIALE, sito in RAGIONE_SOCIALEINDIRIZZO INDIRIZZO.
Si è costituito NOME COGNOME con comparsa depositata il 16-6-2025, chiedendo il rigetto del reclamo. Con atto dell’11 -72025 il P.G. ha espresso parere contrario all’accoglimento del reclamo.
Ritenuto in diritto
Ha motivato la decisione il Tribunale, con la ordinanza reclamata, affermando che ‘la famiglia COGNOME si è costituita condividendo un comune sentimento religioso, tanto che la moglie, pur provenendo da una diversa estrazione, ha intrapreso un impegnativo e lungo percorso di conversione ed è divenuta a sua volta membro della comunità’; che ‘si deve ancora tener conto della peculiarità costituita dal fatto che la famiglia è in stretta relazione (per parentela e affinità) con l’attuale AVV_NOTAIO d i RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, il che colloca anche la minore in una posizione di particolare visibilità’; che ‘si tratta dunque di prendere atto che l’avvio del percorso scolastico vero e proprio (scuola primaria) nel solco della tradizione familiare, e dunqu e all’interno della scuola ebraica costituisce una evoluzione in certo senso naturale del percorso di vita di NOME‘; che ‘del resto, considerando che NOME è inserita (anche) nella famiglia paterna, e che in ogni caso i genitori hanno concordato sulla sua educazione nel solco della religione ebraica, cui entrambi appartengono, si deve riconoscere che la frequenza di una scuola ove i principi e le tradizioni della cultura e della religione ebraica vengono appresi fin dall’infanzia può contribuire ad agevolare il percorso di vita della minore, rafforzandone la dimensione di appartenenza ad una comunità che presenta una forte vocazione identitaria, laddove una scelta di segno diverso, all’interno del contesto di appartenenza, verrebbe vissuta se non come anoma la, quantomeno come una singolarità’; che ‘la maggiore vicinanza all’abitazione…. appare ristretta ad una differenza di pochi minuti di percorso’; che ‘la presenza di una amica di NOME nella scuola prescelta dalla madre NOME non si ritiene costituire un ele mento determinante, considerata la tenera età della bambina, che deve ancora sviluppare appieno la propria socialità, e tenuto conto che NOME NOME appresta ad avviare un nuovo ciclo scolastico, situazione che implica necessariamente l’incontro con nuovi coe tanei, nuovi insegnanti e ambienti diversi da quelli frequentati nella scuola dell’infanzia, e di conseguenza un mutamento nelle abitudini’; che ‘neppure la questione dei costi appare dirimente, considerato che il resistente di fronte alla contrarietà della moglie, si è dichiarato disponibile a sostenere per intero le spese per la frequenza della scuola’.
Il reclamo di NOME COGNOME, che risulta ammissibile alla stregua dell’art. 473 -bis.24, primo comma, c.p.c., è fondato nel merito nei termini che seguono.
Va rilevato che la minore NOME non ha già intrapreso l’indirizzo scolastico presso la RAGIONE_SOCIALE, così da doversi dare continuità a questo indirizzo formativo, altrimenti potendosi ingenerare disagio e disorientamento nella minore per il cambio repentino di formazione.
La prole femminile delle parti deve intraprendere dall’inizio la scuola primaria e non vi è necessità di garantire l’interesse della minore a non subire un improvviso cambio di scuola.
Il Giudice è dunque chiamato, per volontà di uno dei coniugi che nella regolamentazione della separazione si trova in disaccordo con il coniuge separato circa la scuola presso cui fare iniziare alla prole femminile l’intero ciclo della scuola primaria, a d over decidere in quale scuola fare iscrivere la figlia, perdurando il contrasto sul punto tra i genitori.
Non potendosi in alcun modo entrare in considerazioni circa la preferenza tra l’indirizzo culturale, per la prole femminile delle parti, della RAGIONE_SOCIALE e quello della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non risultando peraltro che le scuole pubbliche indicate dalla madre (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) abbiano offerte formative discriminatorie verso la cultura RAGIONE_SOCIALE, la decisione che questa Corte è chiamata a prendere non può che essere quella di iscrivere la minore presso la scuola pubblica.
E’ decisivo al riguardo rilevare che la minore, nella disposta separazione tra i coniugi, è collocata presso la madre, che dunque ne ha la diretta e continuativa gestione negli aspetti materiali della vita di tutti i giorni, considerato che la reclamante ha giustificato la sua richiesta col fatto che la scuola indicata (RAGIONE_SOCIALE) si trova nello stesso quartiere San Giovanni di RAGIONE_SOCIALE dove vive la minore collocata presso la madre (in INDIRIZZO, ex casa familiare); la reclamante poi precisa che tale scuola si trova a metà strada tra la abitazione ed il proprio luogo di lavoro (RAGIONE_SOCIALE), così che la
frequentazione della minore a tale scuola agevolerebbe sia la vita di relazione della minore con i coetanei del quartiere, non allontanandola da questo (la reclamante afferma anche che presso questa scuola si iscriverà una della amiche di Loira, così potendo coltivare tale amicizia), sia le necessità organizzative della madre, nell’accompagnare e riprendere la figlia da scuola (ed anche la RAGIONE_SOCIALE, indicata secondariamente dalla reclamante, non risulta lontana dalla residenza della minore). Viceversa, segnala la ricorrente che la RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE) si trova, nel quartiere di RAGIONE_SOCIALE Trastevere, nella direzione opposta rispetto al suo luogo di lavoro, e la iscrizione della figlia presso questa scuola comporterebbe per la reclamante difficoltà nella gestione della vita quotidiana, propria e della figlia.
Vale poi osservare, così come segnala la reclamante, che la minore NOME NOME stata inserita, per volontà concorde di entrambi i genitori, presso una scuola dell’infanzia comunale (nonostante presso l’RAGIONE_SOCIALE Ebraico vi sia anche la scuola della prima infa nzia), con ciò dovendosi escludere che il padre della minore abbia contrarietà agli istituti di formazione scolastica pubblica perché discriminatori verso la cultura ebraica.
Di conseguenza, in parziale riforma della ordinanza reclamata, va autorizzata la reclamante NOME COGNOME ad iscrivere la figlia NOME (nata a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA), anche in caso di disaccordo del padre NOME COGNOME, per l’anno scolastico 2025/2026 e per tutto il successivo ciclo scolastico della scuola primaria, presso l’RAGIONE_SOCIALE, sita in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, ovvero, qualora medio termine si siano formate delle graduatorie per cui la minore non può essere accolta dal predetto RAGIONE_SOCIALE per esubero del numero di studenti, presso l’RAGIONE_SOCIALE, sito in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO.
Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del procedimento di reclamo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
– autorizza la reclamante NOME COGNOME COGNOME iscrivere la figlia NOME COGNOME (nata a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA), anche in caso di disaccordo del padre NOME COGNOME, per l’anno scolastico 2025/2026 e per tutto il successivo ciclo scolastico della scuola primar ia, presso l’RAGIONE_SOCIALE, sita in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, ovvero, qualora medio termine si siano formate delle graduatorie per cui la minore non può essere accolta dal predetto RAGIONE_SOCIALE per esubero del numero di studenti, presso l’RAGIONE_SOCIALE, sito in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO. – compensa tra le parti le spese del procedimento di reclamo.
Si comunichi.
RAGIONE_SOCIALE 28-7-2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME