Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33992 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33992 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 19168/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Ricorrente –
Contro
PROVINCIA RAGIONE_SOCIALE, domiciliat a ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Controricorrente –
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’ appello RAGIONE_SOCIALE‘A quila n. 1846/2019 depositata il 14/11/2019.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 29 novembre 2023.
Sanzioni amministrative
Rilevato che:
la Provincia RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE (in seguito ‘Provincia’ ), con ordinanza n. 52496 del 17/07/2012, ingiunse al Comune RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (in seguito: ‘Comune’) di pagare euro 6.000,00, a titolo di sanzione amministrativa per la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 124, comm a 1, d.lgs. n. 152 del 2006 (t.u. RAGIONE_SOCIALE), accertata da agenti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con verbale di accertamento e contestazione del 28/02/2008, perché (testualmente) « in tenimento del Comune RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, località Roio, da un collettore fognario RAGIONE_SOCIALEe frazioni di Colle di Roio, Santa Rufina, Roio Piano e Roio Poggio, veniva effettuato uno scarico di acque reflue urbane, senza la preventiva autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione Provinciale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, nell’alveo del corpo d’acqua superficiale denominato Rio Roci, affluente del Fiume Raio »;
avverso l’ordinanza -ingiunzione, il Comune RAGIONE_SOCIALE propose opposizione, che il Tribunale d ell’RAGIONE_SOCIALE rigettò con sentenza n. 755/2015; l a Corte d’appello RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza indicata in epigrafe, pronunciata nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALEa Provincia, ha rigettato l’appello del Comune;
il giudice d’appello, per quanto ancora rileva, ha disatteso i quattro motivi di gravame del Comune così argomentando: (i) il RAGIONE_SOCIALE ha accertato i seguenti elementi oggettivi, trasfusi nel menzionato verbale del 28/02/2008 -che, al contrario di quanto afferma l’appellante , rilevano come fatti e non come valutazioni -ossia, testualmente (cfr. pag. 3 RAGIONE_SOCIALEa sentenza), «di avere in sede di sopralluogo accertato che da un collettore fognario RAGIONE_SOCIALEe 4 frazioni di Roio veniva effettuato uno scarico di acque reflue urbane (non autorizzato) nell’alveo del corpo d’acqua denominato Rio Roci ». Con rifer imento all’esistenza del collettore fognario codesto verbale fa piena prova fino a querela di falso (nella specie non proposta dal Comune); (ii) il verbale ha
accertato che si trattava di uno ‘ scarico ‘, secondo la nozione RAGIONE_SOCIALE‘ art. 124, t.u. RAGIONE_SOCIALE, di acque reflue urbane, mentre l’appellante ha adombrato che potesse trattarsi di acque industriali, ma non ha nemmeno indicato l’ eventuale industria di provenienza degli sversamenti;
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello, il Comune ricorre con un complesso motivo; la Provincia resiste con controricorso;
Considerato che:
preliminarmente, sono prive di fondamento le tre distinte eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla Provincia. In primo luogo, è legittimo che i motivi di ricorso per cassazione ricalchino i motivi di appello in quanto, nella sostanza, le due sentenze di merito si fondano sulle medesime rationes decidendi . In secondo luogo, al contrario di quanto prospetta la Provincia, non costituisce autonoma ratio decidendi, e dunque non necessitava di essere oggetto di un distinto motivo di impugnazione, l’asserzi one RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale secondo cui l’autorizzazione all’esercizio RAGIONE_SOCIALEa fognatura non avrebbe dovuto essere richiesta dall’RAGIONE_SOCIALE. Tale enunciato rappresenta uno dei presupposti RAGIONE_SOCIALEa responsabilità per lo scarico di acque reflue urbane senza autorizzazione che il giudice d’appello ha attribuito al Comune, e che lo stesso l’RAGIONE_SOCIALE territoriale ha contestato alla radice tramite l’articolato motivo di ricorso appresso illustrato. Terzo, la circostanza che la critica, ai sensi del n. 5 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 360, sia inammissibile per l’operatività del principio RAGIONE_SOCIALEa c.d. doppia conforme (cfr. punto 1.2.), non incide sull’ammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘altr o addebito del poliedrico motivo (esaminato al punto 1.), attinente ad errores in iudicando ;
con l’unico motivo di ricorso [«Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 2700 e 2697 c.c. ed all’art. 7 d.lgs. 150/2011 . Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 124 e 133, co. 2, T.U. RAGIONE_SOCIALE‘Ambiente –
d.lgs. 152 /2006 in relazione all’art. 1 l. 689/1981. Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 5, per contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione»], il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che il verbale degli accertatori fosse assistito da fede privilegiata in relazione a questi aspetti: (i) il fatto che lo sversamento fosse riferibili alle reti fognarie dei centri abitati di Roio; (ii) il fatto che lo sversamento potesse essere qualificato come ‘scarico’ , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 124 , t.u. RAGIONE_SOCIALE; (iii) la qualità RAGIONE_SOCIALEo scarico, vale a dire che esso provenisse da una rete fognaria per la raccolta dei reflui domestici e che non si trattasse invece di scarichi industriali. Il Comune soggiunge che spettava alla Provincia -che non ha assolto al relativo onere probatorio -dimostrare detti fatti costitutivi RAGIONE_SOCIALE‘incolpazione, rispetto ai quali il verbale degli accertatori non era assistito da fede privilegiata. Conclusivamente, per il ricorrente, in mancanza di prova RAGIONE_SOCIALEa sua responsabilità, nel rispetto del principio di legalità non era possibile sanzionare lo stesso Comune, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 133, comma 2, t.u. RAGIONE_SOCIALE;
1.1. il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato;
1.2. dal primo punto di vista (inammissibilità del motivo), in tema di ricorso per cassazione si verifica l’ipotesi RAGIONE_SOCIALEa c.d. ‘doppia conforme’, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 348 -ter , quarto e quinto comma, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., quando la sentenza di appello «conferma la decisione di primo grado» e risulta «fondata sulle stesse ragioni», inerenti alle questioni di fatto, poste a base RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado (c.d. ‘ doppia conforme ‘ ). Nella specie, detto che entrambe le sentenze di merito avallano l’attività accertatrice RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, il ricorrente non indica , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., in quale misura siano tra loro diverse le ragioni di fatto
poste a base, rispettivamente, RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado e RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello ( ex multis , Cass. n. 5947 del 2023);
1.3. del pari inammissibile è la censura attinente alla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697, cod. civ. Per la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 4/05/2023, n. 11671), infatti, art. 2697 c.c. viene in considerazione solo nell ‘ ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l ‘ onere RAGIONE_SOCIALEa prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in base alla scissione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie in fatti costitutivi e mere eccezioni (Cass. 13395/2018; Cass. 26769/2018), non quando, sulla base del materiale istruttorio, abbia ritenuto provato il credito in contestazione, nell ‘ esercizio del potere di prudente apprezzamento RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali (Cass. 18092/2020; Cass. 13395/2018; Cass. 15107/2013)»;
1.4. il giudice d’appello, senza infrangere la regola di riparto RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova, ha ritenuto provata la pretesa sanzionatoria RAGIONE_SOCIALEa Provincia sulla base degli accertamenti di fatto compiuti dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, riprodotti nel verbale di contestazione RAGIONE_SOCIALE‘infrazione, prodromico all’emissione RAGIONE_SOCIALE‘impugnata ordinanza -ingiunzione;
1.5 il motivo è infondato con riferimento ai restanti errores in iudicando denunciati dal Comune. Innanzitutto, la sentenza impugnata, dimostrando di avere ben chiara l’efficacia RAGIONE_SOCIALE‘atto pubblico ex art. 2700, cod. civ., attribuisce fede privilegiata ai fatti che i verbalizzanti attestano essere avvenuti in loro presenza o di avere personalmente compiuto, quali la diretta percezione e constatazione che il collettore fognario RAGIONE_SOCIALEe acque reflue urbane di quattro frazioni del territorio del Comune RAGIONE_SOCIALE‘Aqui la sfociasse direttamente, in assenza di autorizzazione (circostanza, questa, che il ricorrente non contesta), nel corso d’acqua Rio Roci, affluente del fiume Raio. Inoltre, la Corte d’appello , con un accertamento di fatto,
di per sé incensurabile in sede di legittimità, ha posto l’accento sul l’inconsistenza degli argomenti difensivi RAGIONE_SOCIALE‘ente territoriale sanzionato, a cominciare dall ‘ipotesi RAGIONE_SOCIALEa provenienza RAGIONE_SOCIALEo scarico abusivo da una ‘eventuale’ industria, a dimostrazione RAGIONE_SOCIALEa natura industriale RAGIONE_SOCIALE‘ illecito sversamento;
in conclusione, il ricorso è rigettato;
le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
a i sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del Comune d ell’RAGIONE_SOCIALE , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il Comune RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00, più euro 200,00, per esborsi, oltre al 15% sul compenso, a titolo di rimborso forfetario RAGIONE_SOCIALEe spese generali, e agli onorari di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 29 novembre 2023.