SENTENZA TRIBUNALE DI CAGLIARI N. 718 2026 – N. R.G. 00002624 2024 DEPOSITO MINUTA 19 03 2026 PUBBLICAZIONE 19 03 2026
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 19/3/2026 , il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
PREMESSO
quanto segue:
l’udienza de l ’11 .3 .2026 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c.,
COSÌ PROVVEDE
Lette le note conclusive e le note d’udienza depositate dalle parti;
Il AVV_NOTAIO
pronuncia sentenza ai sensi dell’art. 429 cod. proc. civ., senza darne lettura in aula, essendo l’udienza sostituita dal deposito di note scritte.
Il AVV_NOTAIO COGNOME
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del AVV_NOTAIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO del ruolo degli affari contenziosi civili dell’anno 2024 , promosso da:
), con sede in Nuoro, in persona del Direttore Generale, Ing. , elettivamente domiciliata in Olbia INDIRIZZO, presso e nello studio dell’AVV_NOTAIO P.
in forza di procura speciale, NOME COGNOME che la rappresenta e difende come da delega in atti;
opponente
contro
(C.F. ), con sede in nella INDIRIZZO, in persona del pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO del Foro di elettivamente e telematicamente domiciliata presso il suo studio sito in nel INDIRIZZO, come da procura rilasciata su foglio separato all ‘atto di costituzione ; P.
opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione a ordinanza -ingiunzione, depositato nell’interesse della società
(di seguito
), quest’ultima ha richiesto di dichiarare, previa sospensione dell’ordinanza impugnata, la
nullità/annullamento dell’ordinanza
– ingiunzione n. 31/2024 emessa dalla
(di
seguito ‘ ) in data 29 marzo 2024, con la quale le è stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di complessivi € 9.000 ,00, per violazioni relative all’impianto di depurazione di Settimo San Pietro, loc. INDIRIZZO.
L ‘ordinanza ingiunzione veniva emessa a seguito di verbale di contestazione n. 14795 del 24.4.2019 redatto dall’RAGIONE_SOCIALE, con la quale venivano riscontrate le violazioni dell’art. 133 comma 1 e comma 3 de D.L.vo 152/2006. In particolare, i soggetti accertatori, durante il sopralluogo, riscontravano che la sezione di dissabbiatura/disoleatura era fuori servizio, la sezione grigliatura fine meccanica era non funzionante e quella di defostatazione con Cloruro ferrico, menzionata nell’autorizzazione allo scarico , non era esistente.
Inoltre, a seguito di analisi laboratoriale venivano accertati valori limite di emissione superiori a quelli fissati nelle Tabelle di cui all’Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 3.4.2006 n. 152 : in particolare, veniva accertato il superamento del valore Azoto ammoniacale e la positività del refluo al test di tossicità acuta.
Avverso i suddetti accertamenti con nota di protocollo del 22 maggio 2019, presentava scritti difensivi alla .
In data 12 settembre 2023 veniva svolta l’audizione personale del AVV_NOTAIO (Dirigente del Settore Complesso Depurazione Abbanoa). A séguito della valutazione del verbale ispettivo, degli scritti difensivi e delle dichiarazioni verbalizzate in audizione, la emanava l’ordinanza qui impugnata.
Tanto premesso in fatto, la società ha dedotto i seguenti motivi di opposizione:
2.1. la carenza di legittimazione passiva, atteso che, all’epoca dell’esecuzione dell’accertamento, la gestione dell’impianto era stata affidata alla società (di seguito ‘ ‘ ), la quale avrebbe dovuto essere qualificata come l’uAVV_NOTAIO soggetto passivo della sanzione, essendo ad essa riconducibile la presunta condotta gestoria sanzionata, a fronte di una specifica delega di funzioni prevista nel contratto e nel capitolato oneri d’appalto;
2.2. l’illegittimità della violazione dell’art. 133 comma 3 D.lgs. 152/2006, in quanto le carenze riscontrate non avrebbero inficiato il processo depurativo. Esse rientrerebbero tra le manutenzioni facenti parte del ciclo operativo della gestione, eseguite subordinatamente alla reperibilità dei pezzi di ricambio forniti dalle aziende produttrici. L a situazione impiantistica riscontrata nella relazione tecnica dell’RAGIONE_SOCIALE (refluo torbido), a detta di
non rispecchierebbe i reali risultati analitici che, al contrario, confermerebbero il pieno rispetto dei limiti previsti dal D.lgs. 152/2006, ad eccezione del parametro Azoto Ammoniacale;
2.3. l ‘illegittimità della violazione dell’art. 133 comma 1 per il superamento dei limiti tabellari previsti dalla tabella 3 dell’allegato V alla parte terza D.lgs. 152/2006, articolata sulla base di quattro censure: i) la non applicabilità dei limiti tabellari della tabella 3 dell’allegato V al depuratore di Settimo San Pietro. In esso, infatti, confluirebbero soltanto scarichi domestici, in quanto gli abitanti equivalenti industriali usufruiscono di una rete separata; ii) l’art. 14 comma 5 della Direttiva Regionale sulla disciplina degli scarichi , a detta dell ‘opponente, avrebbe natura non cogente, ma meramente indicativa; iii) l’inapplicabilità del parametro tabellare, in assenza di definizione di un limite specifico nel provvedimento autorizzativo. Il limite sarebbe stato consapevolmente escluso dall’ente concedente , essendo il depuratore destinato alla dismissione ; iv) l’invalidità del campionamento e degli esiti delle analisi, per le quali sarebbe necessario il riesame, tenendo anche conto della situazione metereologica – ed in particolare della temperatura all’epoca esistente.
La ricorrente ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: ‘Il AVV_NOTAIO adito, previa sospensione dell’ordinanza impugnata, stante la palese sussistenza del fumus dell’opposizione, previa altresì fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, contrariis reiectis, in accoglimento dell’opposizione proposta, vogli a in via pregiudiziale dichiarare la carenza di legittimazione passiva della relativamente agli addebiti di cui all’ordinanza ingiunzione opposta; nel merito, per il caso di mancato accoglimento dell’eccezione, dichiarare
nulla e/o comunque annullare l’ordinanza ingiunzione opposta per i motivi di cui all’espositiva; con vittoria delle spese e competenze del procedimento. ‘ .
Costituitasi in giudizio, la ha chiesto il rigetto dell’opposizione, contestando integralmente le deduzioni del ricorrente in fatto e diritto.
A ll’udienza del 25 giugno 2024, trattata ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c., il AVV_NOTAIO ha rigettato l’istanza di volta alla sospensione dell’esecutività della ordinanza ingiunzione impugnata sull’assorbente rilievo dell’insussistenza del periculum in mora ; ritenendo la causa matura per la decisione, ha rinviato all’udienza del 23 aprile 2025 per la discussione, assegnando alle parti il termine fino a venti giorni prima dell’udienza per il deposito di note conclusive.
Con note scritte depositate rispettivamente in vista dell’udienza del l ‘ 11.3.2026, le parti hanno confermato le proprie conclusioni.
L’opposizione è infondata e non merita accoglimento.
Seguendo l ‘ordine dei motivi d i opposizione, ha dedotto la carenza di legittimazione passiva (motivo sub. 2.1. ) in ragione della delega di funzioni conferita a , la quale, all’epoca dell’esecuzione dell’accertamento, aveva la gestione dell’impianto di depurazione di Settimo San Pietro. In virtù di tale assetto di rapporti, – a suo dire – avrebbe potuto essere sanzionata solo in via solidale e subordinata.
A supporto della sua eccezione, l’opponente ha richiamato la tesi espressa dalla Cassazione, Sez. Un. N. 38343/2014, secondo cui la delega è considerata ammissibile e rilevante in presenza delle seguenti condizioni: i) la delega deve essere puntuale ed espressa senza che siano trattenuti in capo al delegante poteri discrezionali di tipo decisionale; ii) il soggetto preposto dev ‘ essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli; iii) il trasferimento di funzioni dev ‘ essere giustificato in base alle esigenze organizzative della impresa; iv) unitamente alle funzioni devono essere trasferiti i poteri decisionali e di spesa; v) l’esistenza della delega deve essere provata giudizialmente in modo certo; vi) la delega non deve riguardare le attività concernenti l’assetto organizzativo della impresa, che fa capo ai vertici della stessa, e non sono trasferibili a soggetti diversi.
Orbene, la ricostruzione offerta dall’opponente non può essere condivisa per due distinte ragioni.
In primo luogo, l ‘orientamento richiamato da -invero seguìto anche da talune pronunce isolate del Tribunale di Cagliari nonché dalla locale Corte d ‘Appello deve ritenersi ormai superato, alla luce delle numerose pronunce della Suprema Corte che pongono l’accento sul principio della personalità dell’autorizzazione (v., Cass., nn. 26251/2024; 26162/2024; 26158/2024; 26154/2024, particolarmente rilevanti nel caso di specie, in quanto concernenti proprio il contenzioso tra quale ente gestore di impianti di depurazione e l ‘ente territoriale che h a irrogato la sanzione).
Secondo la S.C., infatti, il T.U. sull’Ambiente attribuisce al gestore dell’impianto di depurazione delle acque reflue urbane il compito di garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, ossia il rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e il rispetto dei valori-limite di emissione previsti nell’Allegato 5.
In particolare, sul gestore grava l’obbligo di verificare costantemente l’idoneità del sistema di smaltimento a mantenere le acque reflue nei limiti ammessi, per cui, in caso contrario, sorge in capo allo stesso l’obbligo di attivarsi per effettuare i necessari interventi o per denunziare all’ente proprietario dell’impianto le anomalie che ne impediscono il normale funzionamento.
Conseguentemente, il gestore dell’impianto di depurazione da cui origina lo scarico riscontrato non in regola con i limiti di accettabilità previsti per legge è responsabile dell’accertata violazione, a meno che non ne dimostri la riconducibilità al fatto del terzo, avvenuto contro la sua volontà e senza possibilità di ovviarvi per tempo (Cass. n. 11479/2006). La medesima responsabilità grava, ai sensi dell’art. 124, comma 2 del D.lgs. n. 152 del 2006 sul titolare dell’autorizzazione allo scarico (Cass. n. 6351/2022).
Nel caso in esame, risulta che la società nella persona del Dirigente del Settore Depurazione, ha presentato alla in data 08 ottobre 2015 domanda di rinnovo dell’ autorizzazione allo scarico.
Con provvedimento n. 1632 del 29 maggio 2017, vigente al momento dell’ispezione , ha ottenuto l’autorizzazione provvisoria allo scarico sul Rio Su Cungiaus delle acque provenienti dall’impianto ubicato in località Is Corropus nel territorio comunale di Settimo San Pietro.
Il citato provvedimento, con cui si è concessa l ‘autorizzazione ad per la durata di quattro anni, ha previsto puntuali prescrizioni, attribuite personalmente ed esclusivamente al Gestore UAVV_NOTAIO. Tra queste:
-l’obbligo di garantire e regolare il corretto funzionamento dell’impianto in tutte le sue fasi, nonché la gestione e manutenzione delle strutture;
-garantire l’efficienza depurativa dell ‘impianto, adottando tutte le misure idonee per evitare il peggioramento anche temporaneo delle caratteristiche qualitative del corpo recettore;
-la verifica della qualità delle acque scaricate, in riferimento ai valori limite di cui alla tabella 3 dell’Allegato 5 del Dlgs n 152/06 con cadenza annuale e, in riferimento ai valori limite di cui alla tabella 1 dell’Allegato 5, con cadenza mensile.
Tanto precisato, si ritiene che secondo il principio di personalità dell’autorizzazione allo scarico enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, è irrilevante il rapporto intercorrente tra e la ai fini della responsabilità per la violazione dell’art. 133.
L ‘opponente , infatti, è responsabile per la condotta illecita in qualità di titolare dell’autorizzazione allo scarico e di gestore del servizio idrico integrato.
In altri termini, con il contratto di appalto la società non ha ceduto in alcun modo il proprio ruolo di gestore del servizio idrico integrato, ma si è limitata ad appaltare il servizio di conduzione e sorveglianza. Dal momento che permane in ogni caso in capo ad la qualità di gestore del servizio idrico integrato, la
condotta sanzionata deve essere attribuita in capo all ‘ opponente, che non può esimersi dalle responsabilità afferenti al proprio ruolo di gestore del Servizio Idrico.
Per completezza argomentativa, si osserva che la posizione di responsabilità in capo ad è prevista anche dalla Direttiva regionale sulla disciplina degli scarichi, adottata dalla Regione Autonoma della Sardegna con DRG n. 69/25, la quale, ai sensi dell’art. 2, lettera v), prevede che sia il titolare dell’autorizzazione allo scarico il soggetto ” a cui compete la responsabilità tecnica, amministrativa e finanziaria degli interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione e del conseguimento degli obiettivi di cui al Piano di Tutela delle acque” e, in particolare, “nell’ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato per la Sardegna il titolare dello scarico è il gestore del servizio idrico integrato “.
In secondo luogo, in ogni caso non è stato neppure soddisfatto l’onere della prova richiesto dall o stesso orientamento richiamato dall ‘opponente.
A conferma di ciò, si è limitata ad una generica allegazione della delega in favore della -con cui è stato stipulato il contratto di appalto del 6.11.2014 -, senza tuttavia individuare gli articoli del contratto e del capitolato oneri (non prodotto in giudizio dall ‘opponente ) che avrebbero potuto dimostrare l ‘e ffettiva presa in carico della gestione complessiva dell’impianto .
Inoltre, come correttamente segnalato dalla resistente, può richiamarsi la prescrizione prevista dalla lettera n) dell’autorizzazione provvisoria allo scarico (autorizzazione n. 1652/2017: v. doc. 9 opposta), la quale prevede che ‘ l’autorizzazione ha efficacia nei confronti di chiunque subentri, a qualsiasi titolo, nella titolarità del godimento, o nell’uso dell’insediamento da cui deriva lo scarico autorizzato. In tal caso il cedente ed il subentrante sono tenuti a comunicare, entr o 40 giorni, alla Provincia l’avvenuta cessione e l’avvenuto acquisto o il nuovo titolo di godimento’.
Il provvedimento di autorizzazione ha di fatto previsto la possibilità di un subentro nella titolarità, con presa in carico di ogni prescrizione prevista nell’autorizzazione. Ciò nondimeno, la voltura poteva avvenire soltanto previa comunicazione all ‘ Amministrazione, mai trasmessa da
Tale dato di fatto rappresenta un ‘ ulteriore dimostrazione dell ‘ines istenza della delega di funzioni dedotta dall’opponente.
8. Con il motivo indicato al sub. 2.2. ha contestato la sanzione per violazione dell’art. 133 comma 3 D.lgs., sulla base di due argomentazioni, poiché: a) la violazione sarebbe illegittima, in quanto le carenze riscontrate non avrebbero inficiato il processo depurativo; b) nessuna contestazione sarebbe imputabile all ‘opponente , dal momento che le disfunzioni rientrerebbero tra le manutenzioni ordinarie del ciclo operativo della gestione.
Le eccezioni sono entrambe generiche e si pongono in contrasto con le risultanze documentali.
L’ art. 133, comma 3 del D.L.vo 152 cit. prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa nei confronti di chi non osserva le prescrizioni contenute nell’autorizzazione allo scarico . Il legislatore ha previsto una casistica specifica, distinta dalle ipotesi dei commi 1 e 2, in quanto l’autorizzazione costituisce lo strumento attraverso cui
l’amministrazione stabilisce le condizioni tecniche e gestionali necessarie per garantire la tutela del corpo idrico recettore.
La disciplina degli scarichi, infatti, è strutturata secondo un modello autorizzatorio vincolato, secondo cui il gestore dell’impianto è tenuto sia al rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa, sia all’osservanza integrale delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo, che costituiscono parte integrante del titolo abilitativo.
Coerentemente con questo argomento, la violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione allo scarico integra l’illecito amministrativo previsto dall’art. 133, comma 3 indipendentemente dal superamento dei limiti tabellari, trattandosi di una fattispecie volta a garantire il controllo preventivo dell’attività di scarico da parte dell’autorità amministrativa. In altre parole, la violazione delle prescrizioni autorizzative integra l’illecito amministrativo anche in assenza di un accertato danno ambientale.
Il sistema autorizzatorio non è limitato al controllo dei risultati analitici dello scarico, ma consiste altresì nel garantire il corretto funzionamento del processo depurativo secondo lo schema tecAVV_NOTAIO valutato e approvato dall’autorità competente.
Per tale ragione, è irrilevante l’asserito rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa dedotto da
Premesso che tale affermazione contrasta con l’accertato superamento del valore Azoto ammoniacale, risultano in ogni caso trasgredite le prescrizioni dell’autorizzazione.
Ed infatti, assume carattere decisivo la prescrizione che impone al titolare dell’autorizzazione di garantire e regolare il corretto funzionamento dell’impianto in tutte le sue fasi, nonché la gestione e manutenzione delle strutture.
La violazione accertata dall ‘RAGIONE_SOCIALE è pacificamente sussistente.
Nel corso del sopralluogo effettuato dai soggetti accertatori veniva infatti riscontrato che l’impianto di depurazione era gestito in condizioni difformi rispetto a quanto previsto nell’autorizzazione allo scarico.
In particolare, veniva accertato che: 1) la sezione di dissabbiatura/disoleatura risultava fuori servizio; 2) la sezione di grigliatura fine meccanica risultava non funzionante; 3) la sezione di defosfatazione mediante cloruro ferrico non risultava presente nell’impianto.
Tali circostanze evidenziano una evidente difformità dell’assetto impiantistico e gestionale rispetto a quello autorizzato, con conseguente inosservanza delle prescrizioni contenute nel titolo abilitativo.
Tanto chiarito, non può essere accolta neppure la seconda argomentazione di
In base alle prescrizioni contenute nel l’autorizzazione allo scarico , l’opponente era tenuto ad assicurare la costante funzionalità delle sezioni di trattamento previste dall’autorizzazione, adottando tutte le misure organizzative e gestionali necessarie a garantire la continuità del processo depurativo.
Pertanto, ogni eventuale intervento manutentivo avrebbe dovuto essere programmato e comunicato all’Ente, in modo da non comportare che l’impianto operasse in condizioni difformi rispetto alle prescrizioni autorizzative.
Nel caso in esame, dagli atti non risulta che la situazione riscontrata fosse stata previamente comunicata da o comunque autorizzata dall’autorità competente.
Anche volendo accogliere la ricostruzione secondo cui al momento dell’accertamento l’impianto fosse in manutenzione, non risulta comunque rispettato da il protocollo operativo regionale per il controllo degli scarichi di cui all’art. 4.3.4.
La disposizione citata prevede una pluralità di adempimenti imposti al gestore, tra i quali si inseriscono gli interventi di manutenzione, sia di tipo ordinario sia di tipo straordinario. In particolare: « il Gestore comunica alla Provincia e all’RAGIONE_SOCIALE: le operazioni di manutenzione ordinaria sull’impianto che possano interferire con il campionamento e/o provocare il peggioramento della qualità dello scarico; la comunicazione deve pervenire con almeno 15 giorni di anticipo e riportare il tempo necessario per rientrare nelle normali condizioni di esercizio (…) i guasti rilevanti e/o l’arrivo di scarichi anomali in ingresso all’impianto o il verificarsi di situazioni eccezionali come quelle dovute a piogge abbondanti, la cui comunicazione deve pervenire tempestivamente e comunque entro 24 ore dal verificarsi dell’evento. La documentazione attestante gli interventi effettuati per rientrare nelle normali condizioni di esercizio o le azioni per individuare il r esponsabile dell’evento anomalo, nonché i provvedimenti correlati, sono trasmessi immediatamente dopo l’avvenuta risoluzione della problematica. Per gli eventuali periodi transitori occorrenti per la messa a regime degli impianti conseguenti a guasti o a operazioni di avviamento e di arresto deve essere richiesta preventiva autorizzazione alla Provincia, come previsto dall’art. 101, comma 1 del D.lgs. 152/2006 » (Delibera del 23.07.2013, n. 1, pubbl. Buras n. 39 del 29.08.2013).
La mancata produzione delle comunicazioni richieste dal sopracitato protocollo operativo prima e dopo l’asserito intervento manutentivo costituisce un ulteriore profilo di inadempimento. Per di più, tale inosservanza non permette neanche di classificare i disservizi accertati né come parte di un ciclo di manutenzione ordinaria, né come conseguenti ad eventi eccezionali.
Sul punto, non adduce alcuna specifica spiegazione, né allega documentazione idonea ad attestare di aver concretamente posto in essere tutti gli accorgimenti necessari per scongiurare le defezioni riscontrate.
Al contrario, dalle risultanze processuali emerge che tali disfunzioni oggetto di sanzione siano originate da una situazione di negligenza e cattiva manutenzione della strumentazione.
Per tutte queste ragioni si ritiene integrata la violazione delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico di cui all ‘a rt. 133, co. 3 D.lgs. 152/2006.
Con il motivo indicato al punto sub. 2.3. l’opponente ha eccepito l’illegittimità della sanzione ex art. 133 comma 1, contestando il superamento dei limiti tabellari previsti dalla tabella 3 dell’allegato V alla parte terza D.lgs. 152/2006.
ha articolato la censura secondo quattro direttrici, meglio illustrate al punto 2.3. sopra menzionato.
Al riguardo, tenuto conto del la differente interpretazione della tipologia di acque trattate dall’impianto, è necessario operare un preciso distinguo tra le stesse sulla base della normativa e dell ‘orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità (v. Cassazione civile sez. II – 07/10/2024, n. 26162).
Ai sensi dell’art. 74 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, possono menzionarsi differenti tipologie di acque reflue, normativamente definite in rapporto tra loro, in modo negativo o in rapporto di genere a specie.
Secondo il comma 1, lettera g) dell’art. 74, D.lgs. n. 152/2006, le “acque reflue domestiche” sono le ” acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche “.
Al contrario, in modo negativo rispetto alle suddette si distinguono le c.d. “acque reflue industriali”, ovverosia, in base alla definizione di cui alla lettera h), ” qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni” che siano, però, “diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento “.
In rapporto di genere a specie, invece, rispetto alle precedenti specie di acque reflue, la normativa in oggetto configura le c.d. “acque reflue urbane” come quelle costituite o da ” acque reflue domestiche ” o dal ” miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato ” (art. 74, comma 1 lett. i).
La definizione di q uest’ultima categoria ha innescato una serie di dubbi interpretativi, scaturiti dalla eventuale sussistenza di una presunzione iuris tantum riguardante la presenza di “acque reflue industriali” nelle acque reflue urbane”, qualora l’impianto di scarico sia collegato ad una rete fognaria di tipo misto. Da tale presunzione, infatti, deriverebbe l’applicabilità della tabella 3, all’Allegato 5, D.lgs. n. 152/2006, la cui nota 2 prevede, invece, la sua non applicabilità, qualora lo scarico non convogli acque reflue industriali, ma solo reflui domestici e acque meteoriche di dilavamento.
Ebbene, il più recente orientamento della Suprema Corte, sopra citato, ha superato i contrasti interpretativi, sulla base di considerazioni meritevoli di essere condivise dallo scrivente.
In particolare, la RAGIONE_SOCIALE ha chiarito che i limiti di emissione da prendere in considerazione, qualora ci si trovi dinnanzi a scarichi che convogliano delle “acque reflue urbane”, sono in ogni caso quelli di cui alla tabella 3 e non alla tabella 1.
Ed infatti, in presenza di un sistema fognario misto, assistito da un impianto di depurazione, ove sicuramente le acque che convogliano nella rete provengono da un agglomerato, i valori limite cui lo scarico deve conformarsi devono essere quelli di cui alla tabella 3, riferita precipuamente alle “acque reflue industriali”.
Tali valori, certamente più restrittivi, devono pur sempre essere rispettati in presenza di quella peculiare tipologia di “acque reflue urbane”, definite come ” miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato “, di cui all’art. 74, comma 1, lettera i) del D.lgs. 2 aprile 2006 n. 152.
Inoltre, per stabilire la tipologia del refluo trattato da un depuratore comunale – e, quindi, dello scarico – occorre fare riferimento alla natura e alla composizione delle acque di fatto scaricate.
Pertanto, qualora in esso vengono convogliate anche acque reflue industriali, dovrà essere ritenuta in quei termini anche la natura del refluo.
Al riguardo, la normativa di cui al D.lgs. n. 152 del 2006 ha dettato una disciplina degli scarichi chiaramente ispirata dall’intento di privilegiare la tipologia delle acque reflue immesse nel corpo idrico recettore rispetto alla provenienza dello scarico, tant’è che – sotto il profilo del trattamento sanzionatorio – si è abbandonato qualsiasi riferimento alla dicotomia ” scarico derivante da insediamento civile/scarico derivante da insediamento produttivo “, per assumere rilievo il diverso criterio di differenziazione fondato sulla qualità delle acque, ora non più presunta in relazione alla sua provenienza ma espressamente definita. Nel sistema introdotto dal D.lgs. n. 152/2006, la distinzione degli scarichi è, in definitiva, fondata sulla natura delle acque reflue in essi contenute (Cassazione civile sez. II – 08/10/2024, n. 26251).
In presenza, quindi, di un sistema fognario misto, quale è quello nel caso in esame, assistito da un impianto di depurazione ove certamente le acque che convogliano nella rete provengono da un agglomerato, i limiti di emissione da rispettare sono quelli indicati dalla tabella 3 dell’allegato 5 al D.lgs. citato.
Del resto, il rispetto dei limiti di cui alla tabella 3 dell’Allegato 5 del D.lgs. n. 152/2006 viene imposto nel caso di specie anche alla luce della disciplina regionale contenuta nella Direttiva Regione Sardegna agli scarichi DRG n. 69/25 ed in particolare all’art. 14, comma 5, oltre che dalle prescrizioni contenute nell’autorizzazione allo scarico rilasciata ad
La predetta interpretazione è ulteriormente confermata dal fatto che l ‘ All. 1 Tabella B della Direttiva regionale degli scarichi, nel fissare i valori limite di emissione per gli scarichi da 501 a 2000 abitanti, precisa che ‘ per i reflui urbani con componente industriale e per i reflui assimilati ai domestici valgono tutti i restanti parametri della Tab. 3 dell’Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/06 limitatamente ai parametri caratteristici dei reflui che costituiscono lo scarico ‘ .
Per tale ragione, si ritengono infondate anche le argomentazioni dall’opponente richiamate nelle lett. ii) e iii) del punto sub. 2.3.
In merito al carattere cogente della direttiva regionale, assume rilevanza i l secondo comma dell’articolo 101 (criteri generali della disciplina degli scarichi) del Decreto legislativo n. 152/2006.
La disposizione, infatti, ha attribuito la competenza alle Regioni, affinché ‘ nell’esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui all’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto», precisando che: «Le regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell’Allegato 5 » ‘ .
Il carattere cogente della norma viene ribadito e rafforzato dal successivo articolo 133 primo comma, nel punto in cui dispone che ‘ Chiunque (…), nell’effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle
regioni a norma dell’articolo 101, comma 2 (…) è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro ‘.
In riferimento, invece, alla censura secondo cui il parametro Azoto ammoniacale non sarebbe applicabile all’impianto in esame, si ritiene che tale allegazione sia contrastante col tenore letterale dell’autorizzazione.
Sul punto, ha affermato che il provvedimento autorizzativo avrebbe consapevolmente escluso il rispetto di uno specifico limite. Al contrario, nel documento in atti è presente la prescrizione relativa alla verifica periodica del rispetto dei seguenti parametri: « 1, 2, 3, 4, 5, 32, 33, 34, 35, 36, 42, 50, 51 della Tabella 3 dell’Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.» .
Il n. 33 corrisponde in effetti al l’Azoto ammoniacale e la richiamata Tabella 3 (che prevede il valore limite pari a 15 per lo scarico in acque superficiali) è comprensiva dello specifico limite, che nel caso in trattazione è stato appunto superato.
Da ultimo, è generico anche l’ultimo argomento sostenuto da
Essa ha contestato la validità del campionamento ed ha richiesto un riesame tecAVV_NOTAIO tenendo anche conto della situazione metereologica sussistente al momento dell ‘acc ertamento (ed, in particolare, della temperatura all’epoca esistente che avrebbe influito sugli esiti dell’esame e della quale non si sarebbe tenuto conto).
Sul punto, non ha puntualmente indicato quali irregolarità avrebbero in concreto prodotto l’invalidità o comunque l ‘inattendibilità del campionamento e della analisi. Non ha dedotto criticità relative alla metodologia utilizzata dagli accertatori, né ha fornito elementi tecnici (ad es., mediante il deposito una perizia di parte) tali da far sorgere quantomeno il dubbio in merito all ‘affida bilità del metodo utilizzato e all ‘avve nuto superamento dei limiti tabellari.
L’opponente si è limitata alla mera contestazione dei risultati ed ha richiesto in via istruttoria una CTU, che risulta tuttavia del tutto esplorativa, non potendo essere utilizzata per colmare il proprio difetto di allegazione.
Come correttamente sostenuto dalla , le contestazioni risultano essere persino tardive.
Al riguardo, la disciplina prevista dall’art. 15 della legge n. 689/1981 è finalizzata a garantire un contraddittorio tecAVV_NOTAIO anticipato, essendo consentito al destinatario della contestazione di verificare tempestivamente l’attendibilità dei risultati analitici attraverso una controanalisi.
In tale prospettiva, la richiesta di revisione, contemplata ai sensi della predetta disposizione sempre nell ‘ambito del procedimento amministrativo, costituisce lo strumento tipico per contestare la correttezza delle analisi, mentre le eventuali doglianze formulate successivamente risultano (nella maggior parte dei casi) tardive.
Conseguentemente, la rinnovazione dell ‘accertamento tecAVV_NOTAIO può essere disposta in sede giudiziale unicamente laddove emergano in maniera evidente gravi incertezze e/o criticità in merito alle modalità e alle tempistiche dell ‘accertam ento svolto, tuttavia non ravvisabili nella fattispecie in esame.
Del resto, il sistema delineato dal legislatore mira, infatti, a concentrare la verifica tecnica dell’attendibilità delle analisi nella fase immediatamente successiva alla comunicazione dei risultati, evitando contestazioni intempestive che non potrebbero essere adeguatamente verificate sul piano tecAVV_NOTAIO-scientifico, anche per il
mutamento dello stato dei luoghi rispetto all ‘ep oca dell ‘acc ertamento (specie nell ‘i potesi in cui, come quella in esame, l ‘oppon ente pone l ‘acce nto sulle condizioni atmosferiche che avrebbero inciso su un accertamento eseguito in epoca ormai risalente nel tempo).
Per tutte le precedenti motivazioni l’opposizione deve essere rigettata, con la conseguente conferma del l’ordinanza – ingiunzione n. 31/2024.
La regolamentazione delle spese di lite segue il criterio della soccombenza, non essendovi ragioni per disporre la compensazione, neppure parziale, delle medesime.
L’opponente deve, pertanto, essere condannato a rifondere alla le spese processuali che, liquidate nella misura indicata nel dispositivo, devono essere parametrate tenuto conto del pregio dell’attività difensiva svolta nell’interesse dell’opposta e della media complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate nel processo, applicando, per le fasi liquidate, i parametri tabellari previsti dal D.M. n. 55/2014 per i giudizi di valore compreso fra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00.
Le spese devono essere liquidate in favore dell’AVV_NOTAIO , che si dichiara antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigetta l’opposizione; le spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 2.900,00 per compensi da avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, condanna l’opponente a rifondere alla i.v.a. e c.p.a. come per legge, da liquidarsi in favore dell ‘AVV_NOTAIO in qualità di antistatario. Cagliari, 19.03.2026
Il AVV_NOTAIO COGNOME