Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31463 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31463 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 16874/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, INDICOGNOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in RomaINDICOGNOME INDICOGNOME
Pec:
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 6491/2019 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/10/2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2023 dal Cons. NOME COGNOME;
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE-, ente preposto al finanziamento di servizi di pubblica utilità in favore di aziende ed enti, decise di finanziare un progetto formativo presentato da RAGIONE_SOCIALE e stipulò con l’ente una convenzione, le cui obbligazioni furono garantite da una polizza fideiussoria; secondo le previsioni di polizza stipulata tra l’ente RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, quest’ul tima si costituiva garante fino alla concorrenza dell’importo di € 37.640 a garanzia RAGIONE_SOCIALE corretta realizzazione e rendicontazione del progetto formativo;
a seguito di inadempimento del soggetto garantito, RAGIONE_SOCIALE intimò con decreto ingiuntivo ad RAGIONE_SOCIALE il pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di € 37.640,00 ma la compagnia propose opposizione eccependo la tardività RAGIONE_SOCIALE escussione RAGIONE_SOCIALE polizza perché la stessa, emessa in data 5 maggio 2008, aveva, ai sensi dell’art. 3 delle condizioni generali di contratto, una durata massima di quattro anni con scadenza alla data del 5 maggio 2012, sicché , essendo l’escussione avvenuta con raccomandata Ar del 7 maggio 2012, spedita in data 11 maggio e ricevuta dalla compagnia il 14 maggio, la stessa era tardiva, perché pervenuta oltre il termine di efficacia RAGIONE_SOCIALE polizza;
il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione confermando il decreto ingiuntivo e condannò l’opponente alle spese, atteso che la polizza, qualificata quale garanzia autonoma, non stabiliva termini per l’escussione e non comminava decadenze ma si limitava a predeterminare il periodo di tempo entro cui doveva essere ricompreso l’evento assicurato, ossia il mancato adempimento, da parte del
contraente, dell’obbligazione garantita. Aggiunse altresì che, ad aderire alla tesi RAGIONE_SOCIALE compagnia secondo cui, invece, i termini erano rilevanti ai fini dell’escussione, ove l’evento si fosse verificato a ridosso RAGIONE_SOCIALE scadenza ciò avrebbe reso estremamente gravoso se non impossibile l’escussione tempestiva;
la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 24/10/2019, ha rigettato l’appello confermando, per quanto qui di interesse, integralmente la motivazione del giudice di prime cure e dunque l’interpretazione dei termini di cui alla polizza nel senso RAGIONE_SOCIALE nece ssità che, entro le suddette scadenze, avvenisse il fatto generatore RAGIONE_SOCIALE garanzia stessa ma non anche che la polizza dovesse essere escussa; a sostegno RAGIONE_SOCIALE tesi la corte del gravame ha fatto riferimento alla pronuncia di questa Corte n. 4661 del 2007 s econdo cui ‘Nell’ambito dei contratti di fideiussione ed autonomo di garanzia bisogna distinguere il termine di scadenza RAGIONE_SOCIALE garanzia da quello decadenziale per la sua escussione e quest’ultimo deve essere tale da non rendere eccessivamente difficile l’e sercizio del diritto del creditore nei confronti del garante, con la conseguenza che tale non può ovviamente essere il termine che coincide con la scadenza dell’obbligazione, potendosi anzi in questo caso configurare la sua nullità ai sensi dell’art. 2965 c.c.’
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE corte di merito la RAGIONE_SOCIALE propone ora ricorso per cassazione sulla base di unico motivo;
resiste con controricorso e memoria RAGIONE_SOCIALEter;
il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
Considerato che
con unico motivo di ricorso -violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. -la ricorrente si duole
dell’erronea interpretazione RAGIONE_SOCIALE clausola di cui all’art. 3 del contratto de quo ;
deduce che l’espressione ‘a tutti gli effetti’ deve intendersi nel senso che, trascorsi 48 mesi dalla sua emissione, la compagnia é definitivamente liberata dalla propria obbligazione anche perché, per affermare la natura decadenziale di un termine non è necessario che la decadenza sia espressamente prevista, essendo sufficiente che in modo chiaro e univoco, con riferimento allo scopo perseguito e alla funzione che il termine è destinato ad assolvere, risulti anche implicitamente che alla mancata osservanza del medesimo debba conseguire la perdita del diritto;
il motivo è sotto plurimi profili inammissibile.
Con esso la ricorrente mira sostanzialmente a sostituire la propria interpretazione delle condizioni di polizza a quella resa dai giudici di merito, in contrasto con il consolidato principio in tema di ermeneutica contrattuale di questa Corte secondo cui l’accertamento RAGIONE_SOCIALE volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c. (v., in particolare, Cass., 1, n. 27136 del 15/11/2017);
va ulteriormente posto in rilievo che nella sentenza impugnata la corte di merito ha distinto il termine di scadenza RAGIONE_SOCIALE garanzia da quello decadenziale per la sua escussione, affermando che quest’ultimo non deve rendere eccessivamente difficile l’esercizio del diritto del creditore nei confronti del garante, a tale stregua facendo invero piena e corretta applicazione del principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale non può considerarsi decadenziale il termine che coincide con la scadenza dell’obbligazione, ipotesi quest’ultima
integrante invero la relativa nullità ai sensi dell’art. 2965 cod. civ. (Cass., 3, n. 4661 del 28/2/2007);
principio cui il Collegio intende dare continuità, anche nella specie dovendo ribadirsi che nell’ambito di un contratto autonomo di garanzia si deve distinguere il termine di scadenza dell’obbligazione assunta dal garante da quello di decadenza, finalizzato ad individuare la data ultima in cui il beneficiario può avvalersi del diritto di escussione RAGIONE_SOCIALE garanzia, che ricorre nel caso in cui sia espressamente qualificato come tale dalle parti, ovvero in tali termini risulti inteso, in modo chiaro ed univoco, alla stregua dell’interpretazione del contratto (v. Cass, 3, n. 30185 del 14/10/2022);
a tale stregua il motivo è inammissibile anche ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c.
le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrent e al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 5. 200, di cui € 200 per esborsi, oltre a spese generali e accessori come per legge, in favore d ella controricorrente.
ai sensi dell’art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto;
così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione