Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5771 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5771 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18119/2023 R.G. proposto da
NOME COGNOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, come da procura in calce al ricorso, ex lege domiciliato come da domicilio digitale indicato;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) , in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, come da procura in calce
Oggetto:
Contratto di
somministrazione
–
Gas e
elettricità
–
Sbalzo di tensione
Risarcimento del danno.
CC 11.07.2025
Ric. n. 18119/2023
Pres AVV_NOTAIONOMECOGNOME
RAGIONE_SOCIALE
al controricorso, ex lege domiciliata come da domicilio digitale indicato;
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) ,
in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, come da procura in calce al controricorso, ex lege domiciliata rcome da domicilio digitale indicato;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 102/2023 pubblicata il 1 febbraio 2022 dal Tribunale di Potenza;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’11 luglio 2025 dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Ritenuto che
il Giudice di pace di Potenza con sentenza n. 114/2016 rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME diretta ad ottenere la condanna di RAGIONE_SOCIALE e dell’intervenuta RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni provocati da alcuni beni di sua proprietà per effetto di uno sbalzo di tensione della corrente elettrica veirifcatosi in data 6 marzo 2016 a seguito della sospensione della fornitura di energia per alcune ore;
NOME COGNOME proponeva gravame avverso la sentenza di prime cure dinanzi al Tribunale di Potenza in funzione di giudice d’appello ; RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) si costituiva e chiedeva il rigetto dell’appello reiterando l’eccezione del suo difetto di legittimazione passiva ; RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) contestava la fondatezza della domanda attrice anche sotto il profilo della mancanza di prova;
CC 11.07.2025
Ric. n. 18119/2023
Pres AVV_NOTAIONOMECOGNOME
RAGIONE_SOCIALE
il Tribunale con la sentenza qui impugnata ha rigettato il gravame, con compensazione delle spese del giudizio tra tutte le parti;
avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi NOME COGNOME; RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con distinti e rispettivi atti di controricorso;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis 1 c.p.c.;
parte ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che
con il primo motivo il ricorrente denuncia la ‘ violazione e falsa applicazione dell’art. 61 c.p.c. in relazione al motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – violazione e falsa applicazione dell’art. 115 e 116 c.p.c. in relazione al motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 c.c. / art. 2050 c.c. / 1218 c.c. in relazione al motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ‘ ; in particolare, assume che il giudice d’appello avrebbe preso a presupposto una circostanza errata (l’integrale riparazione dei beni laddove solo una minima parte era stata riparata), travisando la lettura della documentazione offerta, disattendendo la richiesta di CTU ed escludendo che la prova del nesso causale potesse avvenire mediante presunzioni semplici e attraverso la regola della preponderanza dell’evidenza o del più probabile che non;
con il secondo motivo di ricorso lamenta la ‘ violazione e falsa applicazione dell’art. 278 c.p.c. in relazione al motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (in subordine n. 5); – violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione al motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c. p.c.; – violazione e falsa applicazione degli artt. 240 c.p.c. e 2736 c.c. in relazione al motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ‘ ; nello specifico, si duole che il Tribunale
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Ric. n. 18119/2023
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RAGIONE_SOCIALE non ha accolto la richiesta di condanna generica anche alla luce della contumacia della convenuta/appellata principale e della mancata opposizione della interventrice, nonché per aver deciso in merito alla legittimazione passiva della convenuta/appellata principale in assenza di alcuna devoluzione in appello sulla contumacia stabilita in primo grado, nonché, infine, per non aver devoluto il giuramento suppletorio dopo aver negato la CTU;
i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per l’evidente nesso di connessione ponendo la medesima questione sotto il duplice profilo della violazione di legge e dell’omesso esame di un fatto decisivo in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., sono fondati nei limiti e alla luce delle seguenti considerazioni;
3.1. il Tribunale in funzione di giudice d ‘a ppello, pur avendo ribadito, conformemente a quanto ritenuto dal Giudice di pace, la circostanza pacifica e non contestata tra le parti che si fosse verificato l’evento e «cioè lo sbalzo di corrente elettrica con la sua potenziale lesività», ha modificato quanto ritenuto dal primo Giudice (che aveva negato la c.t.u. tout court ritenendola esplorativa) affermando che l’asserita riparazione e sostituzione delle apparecchiature asseritamente danneggiate «non ha consentito di appurare, anche mediante l’espletamento di prova orale o di una eventuale c.t.u., se effettivamente i danni subiti da detti beni fossero riconducibili al calo di tensione» (pag. 3 della sentenza impugnata);
in particolare, il Giudice d’appello ha testualmente affermato «Ed invero, anche a volere ricondurre la fattispecie controversa all’ipotesi ex art. 2050 c.c. di responsabilità da attività pericolosa ovvero a quella di responsabilità natura contrattuale ex art .1218 c.c., si ritiene comunque non sufficientemente provato, sulla base del materiale probatorio in atti, che la causa della riparazione e della sostituzione delle apparecchiature elettriche fosse da
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Ric. n. 18119/2023
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ricondurre allo sbalzo di corrente verificatesi: prova del nesso causale che è a carico del danneggiato, anche in caso di responsabilità per attività pericolosa, e che precede logicamente la necessità che il danneggiante, causalmente responsabile di un danno provocato dalla propria attività pericolosa, fornisca l’onerosa prova liberatoria prevista dall’art. 2050 c.c.. Il medesimo onere probatorio relativo al nesso causale è a carico del danneggiato anche ove fosse stata ipotizzata la responsabilità contrattuale ex art 1218 c.c.» (pag. 3 della sentenza impugnata);
3.2. effettivamente, la motivazione resa dal giudice d’appello -a parere del quale la documentazione allegata posta a fondamento della richiesta risarcitoria al fine di sostenere che la riparazione e sostituzione delle apparecchiature asseritamente danneggiate avrebbe impedito l’accertamento istruttorio e tecnico, pure richiesti – si appalesa illogica e apparente e non rispettosa del principio più volte affermato da questa Corte, anche Sezioni Unite, secondo cui la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. U,
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7/04/2014, nn. 8053 e 8054, v. anche Cass. Sez. 6 – 3, 8/10/2014, n. 21257);
sebbene siano devolute al giudice del merito l’individuazione delle fonti del proprio convincimento, la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad accertare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l’unico limite dell’adeguata e congrua giustificazione del criterio adottato (di recente, Cass. Sez. 3, 23/08/2024 n. 23055), nel caso in esame, tuttavia la giustificazione addotta dal Giudice d’appello appare illogica e non spiega le ragioni per le quali i dati già acquisiti non consentissero di verificare l’esistenza di detto danno;
in proposito, giova richiamare l’ulteriore principio secondo cui in tema di risarcimento del danno, è possibile assegnare alla consulenza tecnica d’ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione “percipiente”, quando essa verta su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1190 del 22/01/2015, in applicazione dell’anzidetto principio, la S.C. ha riformato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto esplorativa la consulenza d’ufficio, richiesta in ordine alla quantificazione del danno per il mancato utile conseguente alla bloccata commercializzazione di un immobile, senza dare alcuna spiegazione sulle ragioni per le quali i dati già acquisiti non consentissero di verificare l’esistenza di detto danno);
ogni altra questione o profili assorbiti, il ricorso va per quanto di ragione accolto nei suindicati termini; la sentenza impugnata va cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Potenza, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, e provvederà anche in merito alle spese del presente giudizio di legittimità.
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Ric. n. 18119/2023
Pres AVV_NOTAIONOMECOGNOME
RAGIONE_SOCIALE
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Potenza, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, l’11 luglio 2025
Il Presidente NOME COGNOME