Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 25708 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 25708 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/09/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 26129/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al ricorso,
-ricorrente-
contro
ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in BOLOGNAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, che lo rappresenta e difende per procura in calce al controricorso,
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di BOLOGNA n.1578/2022 depositata il 18.7.2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27.6.2024 dal Consigliere NOME COGNOME , ed all’esito RAGIONE_SOCIALEa riconvocazione RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio avvenuta per il 13.9.2024.
Rilevato che a seguito RAGIONE_SOCIALEa riconvocazione RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio relativa all’udienza del 27.6.2024, per il 13.9.2024, il collegio ritiene necessario sollevare d’ufficio la questione RAGIONE_SOCIALE‘eventuale nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza di secondo grado per la mancata partecipazione al giudizio di appello davanti alla Corte d’Appello di Bologna del Pubblico Ministero, che aveva invece partecipato come intervenuto al giudizio di primo grado, per dar modo alle parti ed alla Procura Generale presso questa Corte di interloquire sul punto, anche in considerazione del contrasto diacronico verificatosi sull’argomento all’interno di questa sezione; considerato, infatti, che la sentenza n. 17324/2015 di questa Corte in una fattispecie in cui il Pubblico Ministero non aveva partecipato al giudizio di primo grado d’impugnazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione disciplinare inflitta allo psicologo, ha escluso che ricorresse un’ipotesi di nullità legittimante la cassazione con rinvio al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c., ritenendo che in materia sia previsto solo l’intervento necessario del Pubblico Ministero, la cui possibilità era stata comunque garantita in secondo grado, e che a quell’ufficio non sia invece attribuito alcun potere d’impugnazione RAGIONE_SOCIALEe sanzioni disciplinari a carico RAGIONE_SOCIALE psicologi in sede giudiziale, essendo limitato il potere attribuitogli ai fini RAGIONE_SOCIALE‘inflizione di tali sanzioni alla fase amministrativa (vedi art. 27 comma 1° L.56/1989), e potendo essere impugnata in sede giudiziale la deliberazione del competente RAGIONE_SOCIALE
solo dal diretto interessato in base alla previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 26 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 56/1989, dovendosi quindi riferire il potere d’impugnazione in sede giudiziale del Pubblico Ministero previsto dall’art. 19 RAGIONE_SOCIALEa L. n.56/1989, con rinvio all’art. 17 RAGIONE_SOCIALEa stessa legge, alle sole deliberazioni del RAGIONE_SOCIALE in materia elettorale, e non alle altre deliberazioni RAGIONE_SOCIALEo stesso, tra le quali sono comprese anche quelle in materia di sanzioni disciplinari (art. 12 lettera i RAGIONE_SOCIALEa L. 56/1989);
rilevato invece che la giurisprudenza più recente di questa sezione (Cass. ord. 7.2.2024 n. 3532; Cass. ord. 19.2.2024 n. 4319/2024), prendendo le mosse dall’art. 19 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 56/1989, che regola in generale il potere d’impugnazione in sede giudiziale RAGIONE_SOCIALEe delibere del RAGIONE_SOCIALE, e non dall’art. 26 RAGIONE_SOCIALEa stessa legge, che si riferisce all’impugnazione in sede giudiziale RAGIONE_SOCIALEe sole sanzioni a carico RAGIONE_SOCIALEo psicologo riservandola all’interessato, ha ritenuto che poiché l’art. 19 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 56/1989 stabilisce al primo comma che sui ricorsi avverso le deliberazioni del RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 17 il Tribunale competente per territorio provvede in camera di consiglio sentiti il Pubblico Ministero e l’interessato, ed al secondo comma prevede che contro la relativa sentenza gli interessati (e quindi sia lo psicologo indicato come l’interessato al singolare al primo comma, che il Pubblico Ministero, a sua volta menzionato nel primo comma) possano ricorrere alla Corte d’Appello, con l’osservanza RAGIONE_SOCIALEe medesime forme previste per il procedimento davanti al Tribunale, e poiché l’art. 17 richiamato si riferisce tanto alle deliberazioni del RAGIONE_SOCIALE in materia elettorale, quanto alle altre deliberazioni RAGIONE_SOCIALEo stesso (si usa il termine ” nonchè “), tra le quali rientrano secondo l’art. 12 lettera i) anche le deliberazioni di adozione dei provvedimenti disciplinari, ha ritenuto che in materia il Pubblico Ministero non sia chiamato ad effettuare un semplice intervento necessario, ma sia un vero e proprio
litisconsorte necessario, con conseguente nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata in caso di sua pretermissione e rinvio al giudice del grado al quale il Pubblico Ministero non ha partecipato; non sincronico, interno alla sezione, senza che sia necessario investire ritenuto quindi necessario superare questo contrasto per la sua soluzione le sezioni unite
P.Q.M.
Dispone la trattazione del procedimento n. 26129/2022 RG in pubblica udienza per consentire alle parti ed alla Procura Generale di interloquire sulla questione rilevata d’ufficio indicata in motivazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio riconvocata del