Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 20324 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 20324 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 21/07/2025
Sul ricorso iscritto al n. r.g. 12297/2024 proposto da:
PROVINCIA DI TERAMO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrente –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 239/2019 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per l’ABRUZZO.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME il quale chiede che la Corte voglia dichiarare la giurisdizione del Giudice ordinario, assumendo i provvedimenti di cui all’art. 382 c.p. c.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso per il regolamento preventivo della giurisdizione ai sensi dell’art. 41 cod. proc. civ., la Provincia di Teramo -convenuta nel giudizio instaurato avanti al Tribunale Amministrativo per l’Abruzzo da Autostrade per l’Italia al fine di sentire pronunciare l’annullamento del verbale di accertamento e contestazione emesso nei suoi confronti dalla Provincia per la violazione in materia di Cosap consistita nell’occupazione abusiva mediante pontoni autostradali dello spazio soprastante le strade provinciali, violazione punita in via amministrativa con l’irrogazione della sanzione pecuniaria pari al doppio della somma non corrisposta -ha chiesto che in relazione alla controversia de qua sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla base di un triplice assunto
In primo luogo perché la controversia ha ad oggetto una sanzione pecuniaria, sì che, dovendo distinguersi su questo terreno, secondo stabile insegnamento, tra sanzioni punitive e sanzioni ripristinatorie/restitutorie/interdittive, l’impugnazione di una violazione amministrativa comportante solo l’irrogazione di una sanzione pecuniaria esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, dato che la situazione soggettiva di cui si chiede la tutela ha la consistenza di diritto soggettivo e l’adozione della sanzione non è espressione di attività discrezionale in quanto vincolata per legge;.
In secondo luogo perché la sanzione ripristinatoria consistente nella rimozione delle installazioni abusive ha natura di sanzione accessoria, sì che in ragione di ciò andrebbe comunque ravvisata la giurisdizione del g.o., dato che è lo stesso legislatore, qualificando appunto la misura ripristinatoria come sanzione accessoria, ad aver reso questa parte della funzione afflittiva perseguita in via principale per mezzo della sanzione pecuniaria. In terzo
luogo perché, ancora, la cognizione promossa avanti al giudice amministrativo sarebbe viziata da eccesso di potere giurisdizionale in quanto il ricorso al T.A.R. ha ad oggetto un mero verbale di accertamento ed è volto a consentire il sindacato giurisdizione sull’esercizio di un potere, consistente nell’adozione di una sanzione ripristinatoria, non ancora esplicitato e paventato solo come eventuale; deve pertanto escludersi la sussistenza della giurisdizione del g.a. dato che non potrebbe egli sostituirsi all’amministrazione nel disporre giudizialmente la misura ripristinatoria, fermo, peraltro, che la lesione lamentata sotto questa angolazione è sprovvista di attualità, in quanto nessun ordine di rimozione consta essere stato emanato dall’autorità competente.
Nella resistenza di RAGIONE_SOCIALE che ha concluso perché il proposto regolamento sia rigettato e perché sia dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale odierna sulla base delle requisitorie scritte del pubblico ministero, ai sensi dell’art. 380ter cod. proc. civ., il quale ha concluso per il suo accoglimento e per l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va dato previamente atto dell’ammissibilità del ricorso, in quanto la controversia in relazione alla quale ne è avvenuta la promozione è tutt’ora sub iudice , posto che, non constando che all’atto del suo proponimento si sia ancora tenuta l’udienza di discussione avanti al giudice adito in sede amministrativa -che segna il momento in cui ha inizio l’ iter decisionale, con l’apertura di una fase, preclusa all’attività delle parti, che si conclude con la pubblicazione della sentenza ed in cui viene di conseguenza meno l’utilità del mezzo di favorire la sollecita definizione del processo (Cass., Sez. U, 29/01/2018, 2144; Cass., Sez. U, 20/11/2017, n. 27441; Cass., Sez. U, 11/04/2017, n. 9283) -non ricorre perciò la condizione preclusiva enunciata dall’art. 41 cod. proc. civ., va detto che il mezzo ora proposto dalla ricorrente Provincia è fondato e va dunque accolto.
Deve invero condividersi, sull’incontestato presupposto in fatto che in danno dell’odierna resistente sia stata adottata solo una sanzione pecuniaria e
non una sanzione ripristinatoria, l’assunto fatto valere dalla ricorrente, segnatamente, con il primo motivo di ricorso.
Come bene si è osservato, nella materia di che trattasi si è soliti distinguere, dando corpo ad una distinzione rilevante anche ai fini del riparto di giurisdizione, tra le sanzioni punitive, altrimenti configuranti le sanzioni in senso stretto, e le misure ripristinatorie, restitutorie o interdittive che coprono il largo campo delle sanzioni in senso lato: le prime costituiscono esercizio di una potestà sanzionatoria ed hanno una finalità meramente punitiva ed afflittiva in quanto tendono a sottolineare il disvalore della condotta trasgressiva, lesiva di un comando giuridico, mediante la determinazione vincolata per legge di uno svantaggio patrimoniale a carico del trasgressore obbligato al pagamento di una somma di denaro; le seconde, viceversa, sono connotate da una finalità accessoria rispetto alle sanzioni propriamente punitive, sicché ne condividono il fondamento di costituire pur sempre una reazione dell’ordinamento per la legalità violata, ma diversamente da queste sono volte a ripristinare, mediante la prescrizione di una condotta specifica che si impone al trasgressore, l’interesse pubblico leso dal comportamento illecito, il che porta a ritenere che esse vengano adottate dalla Pubblica Amministrazione nell’esercizio delle funzioni tipiche della stessa di cura dell’interesse pubblico per mezzo della discrezionalità che ne connota l’azione.
6. Su queste basi, come bene ha ricordato il Procuratore Generale, si è imposta la convinzione, comunemente accolta dalla giurisprudenza di questa Corte, che le controversie aventi ad oggetto le sole sanzioni pecuniarie appartengano alla cognizione del giudice ordinario in quanto la situazione giuridica del trasgressore ha la consistenza di diritto soggettivo ed è perciò tutelabile avanti al giudice deputato per legge alla tutela dei diritti ( ex plurimis , Cass., Sez. U, 21/09/2018, n. 22426); al contrario, allorché oggetto di contestazione sia una misura ripristinatoria, poiché la sua adozione è frutto di una determinazione discrezionale della P.A., la cognizione di essa compete al giudice amministrativo in quanto la discrezionalità che connota in tal caso l’agire amministrativo concorre ad atteggiare la posizione del soggetto inciso
in termine di interesse legittimo e non di diritto soggettivo ( ex plurimis , Cass., Sez. U, 21/09/2020, n. 19664).
Ora nel caso che ne occupa, come bene l’amministrazione ricorrente si è data cura di avvertire, la sanzione irrogata è solo pecuniaria, avendo invero la Provincia inteso sanzionare unicamente la violazione dell’art. 50, comma 1, del proprio regolamento Cosap, che prevede, a fronte dell’occupazione abusiva di uno spazio pubblico, l’irrogazione della sola sanzione pecuniaria, senza quindi dar corso all’applicazione della sanzione ripristinatoria prevista dal medesimo art. 50, comma 2, in rapporto all’installazione di manufatti abusivi, che sono all’evidenza le opere insistenti sulla sede stradale, ma non, come ancora l’autorità ricorrente precisa, i pontoni autostradali in relazione ai quali l’occupazione non riguarda la superficie delle strade provinciale, ma lo spazio aereo ad esso soprastante corrispondente all’ingombro dell’opera.
Ne discende, allora, che non essendo nella specie l’irrogazione della sanzione pecuniaria, di cui si discute, pure accompagnata dall’adozione di una sanzione ripristinatoria -a nulla valendo a tal riguardo il timore paventato da controparte in rapporto alla posizione espressa dalla ricorrente -non si è presenza di un cumulo sanzionatorio eventuale, giustificativo, per via della discrezionalità amministrativa che viene in tal caso in rilievo, della giurisdizione amministrativa, ma si resta in presenza di una mera situazione di diritto soggettivo accertabile solo dal giudice ordinario.
Va dichiarata, dunque, la giurisdizione del giudice ordinario.
Alla liquidazione delle spese del presente giudizio provvederà il giudice della riassunzione.
P.Q.M.
Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario avanti al quale rimette le parti. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della Sezioni Unite civili il giorno 25.3.2025.
Il Presidente NOME COGNOME