Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14778 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 14778 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 02/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 16521-2021 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME titolare dell’omonima ditta individuale, domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, ISPETTORATO RAGIONE_SOCIALE CHIETI – PESCARA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrenti –
Oggetto
SANZIONI
AMMINISTRATIVE
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 05/03/2025
CC
avverso la sentenza n. 739/2020 del TRIBUNALE di CHIETI, depositata il 10/12/2020 R.G.N. 1485/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/03/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
il Tribunale di Chieti, per quanto ancora rileva, ha confermato la sentenza del locale Giudice di Pace di rigetto dell’opposizione di NOME COGNOME, titolare dell’omonima ditta individuale, e di NOME COGNOME, al provvedimento della DTL di Chieti-Pescara di contestazione di violazioni di cui al Regolamento CE n. 561/2006 e all’art. 174 Codice della Strada in materia di periodo di guida e riposo giornaliero alla guida di automezzo;
propongono ricorso per cassazione gli originari opponenti, con quattro motivi, illustrati da memoria; resiste l’amministrazione con controricorso; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza ;
CONSIDERATO CHE
con il primo motivo di ricorso per cassazione viene dedotta (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione degli artt. 12 d. lgs. n. 285/1992, 57 c.p.p., sostenendo che il Tribunale ha errato nel riconoscere agli Ispettori del lavoro il potere di accertare e irrogare sanzioni in materia di violazione di norme sulla circolazione stradale;
il motivo è infondato; la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 20594/2016, n. 22896/2018, n. 18462/2020) secondo la quale, in tema di violazioni delle disposizioni previste dall’art.
174 cod. strada, l’esame dei registri di servizio e dei dischi cronotachigrafi installati sull’autoveicolo è finalizzato all’accertamento del rispetto dei limiti temporali dell’orario di lavoro e risponde, quindi, alla duplice esigenza di garantire la sicurezza della circolazione e di tutelare i lavoratori addetti al settore dell’autotrasporto; pertanto, la competenza a svolgere tali verifiche e ad irrogare le relative sanzioni appartiene, oltre che ai soggetti normalmente preposti alla sicurezza stradale, anche all’ispettorato del lavoro;
con il secondo motivo, viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 174, comma 4, d. lgs. n. 285/92, 8, commi 2, 3, 4 Regolamento n. 561/2006/CE, 15, par. 2, Regolamento n. 3821/85/CE, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto accertata la mancata osservanza del riposo giornaliero dalla semplice omessa annotazione e dal mancato inserimento dei dati manuale sull’apparecchio di controllo a seguito di allontanamento dal mezzo;
con il terzo motivo, viene dedotta (art. 360, n. 4, c.p.c.) nullità della sentenza, sostenendosi omessa pronuncia sull’errata applicazione da parte dell’ITL dell’art. 6 del Regolamento n. 561/2006/CE, con riferimento alla decisione n. 3579 del 7.6.2011 della Commissione Europea, la quale esclude dal calcolo dei tempi di guida massimi consentiti prima di una sosta i tempi dedicati ad altre attività (es: carico e scarico merci);
con il quarto motivo, viene dedotta (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione degli artt. 174, comma 4, Codice della strada, 4, lett. j, e 6 Regolamento n. 561/2006/CE, con riferimento alla decisione n. 3579 del 7.06.2011 della Commissione Europea, per avere il Tribunale erroneamente incluso, ai fini della configurazione delle violazioni contestate,
anche i tempi di carico e scarico merce e di tutte le altre attività diverse dalla guida;
i motivi (concernenti accertamenti in fatto) sono infondati, per le ragioni espresse da questa Corte nell’ordinanza n. 27324/2024 (pp. 6-12), in fattispecie perfettamente sovrapponibile, parzialmente connessa soggettivamente, ragioni che il Collegio condivide e alle quali integralmente rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.;
le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;
al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, nella ricorrenza dei presupposti processuali;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.500 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 5 marzo