Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14778 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 14778 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 16521-2021 proposto da:
COGNOMENOMECOGNOME NOME titolare dell’omonima ditta individuale, domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso RAGIONE_SOCIALE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona del Ministro pro tempore, ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI CHIETI – PESCARA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla INDIRIZZO
– controricorrenti –
Oggetto
SANZIONI
AMMINISTRATIVE
R.G.N. 16521/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 05/03/2025
CC
avverso la sentenza n. 739/2020 del TRIBUNALE di CHIETI, depositata il 10/12/2020 R.G.N. 1485/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/03/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
RILEVATO CHE
il Tribunale di Chieti, per quanto ancora rileva, ha confermato la sentenza del locale Giudice di Pace di rigetto dell’opposizione di NOME COGNOME titolare dell’omonima ditta individuale, e di NOME COGNOME, al provvedimento della DTL di Chieti-Pescara di contestazione di violazioni di cui al Regolamento CE n. 561/2006 e all’art. 174 Codice della Strada in materia di periodo di guida e riposo giornaliero alla guida di automezzo;
propongono ricorso per cassazione gli originari opponenti, con quattro motivi, illustrati da memoria; resiste l’amministrazione con controricorso; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza ;
CONSIDERATO CHE
con il primo motivo di ricorso per cassazione viene dedotta (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione degli artt. 12 d. lgs. n. 285/1992, 57 c.p.p., sostenendo che il Tribunale ha errato nel riconoscere agli Ispettori del lavoro il potere di accertare e irrogare sanzioni in materia di violazione di norme sulla circolazione stradale;
il motivo è infondato; la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 20594/2016, n. 22896/2018, n. 18462/2020) secondo la quale, in tema di violazioni delle disposizioni previste dall’art.
174 cod. strada, l’esame dei registri di servizio e dei dischi cronotachigrafi installati sull’autoveicolo è finalizzato all’accertamento del rispetto dei limiti temporali dell’orario di lavoro e risponde, quindi, alla duplice esigenza di garantire la sicurezza della circolazione e di tutelare i lavoratori addetti al settore dell’autotrasporto; pertanto, la competenza a svolgere tali verifiche e ad irrogare le relative sanzioni appartiene, oltre che ai soggetti normalmente preposti alla sicurezza stradale, anche all’ispettorato del lavoro;
con il secondo motivo, viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 174, comma 4, d. lgs. n. 285/92, 8, commi 2, 3, 4 Regolamento n. 561/2006/CE, 15, par. 2, Regolamento n. 3821/85/CE, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto accertata la mancata osservanza del riposo giornaliero dalla semplice omessa annotazione e dal mancato inserimento dei dati manuale sull’apparecchio di controllo a seguito di allontanamento dal mezzo;
con il terzo motivo, viene dedotta (art. 360, n. 4, c.p.c.) nullità della sentenza, sostenendosi omessa pronuncia sull’errata applicazione da parte dell’ITL dell’art. 6 del Regolamento n. 561/2006/CE, con riferimento alla decisione n. 3579 del 7.6.2011 della Commissione Europea, la quale esclude dal calcolo dei tempi di guida massimi consentiti prima di una sosta i tempi dedicati ad altre attività (es: carico e scarico merci);
con il quarto motivo, viene dedotta (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione degli artt. 174, comma 4, Codice della strada, 4, lett. j, e 6 Regolamento n. 561/2006/CE, con riferimento alla decisione n. 3579 del 7.06.2011 della Commissione Europea, per avere il Tribunale erroneamente incluso, ai fini della configurazione delle violazioni contestate,
anche i tempi di carico e scarico merce e di tutte le altre attività diverse dalla guida;
i motivi (concernenti accertamenti in fatto) sono infondati, per le ragioni espresse da questa Corte nell’ordinanza n. 27324/2024 (pp. 6-12), in fattispecie perfettamente sovrapponibile, parzialmente connessa soggettivamente, ragioni che il Collegio condivide e alle quali integralmente rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.;
le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;
al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, nella ricorrenza dei presupposti processuali;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.500 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 5 marzo