Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23725 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23725 Anno 2025
Presidente: RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 16460-2022 proposto da:
COGNOME NOME COGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE -UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1316/2021 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 29/12/2021 R.G.N. 1497/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Oggetto
SANZIONI DISCIPLINARI PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N.16460/2022
COGNOME
Rep.
Ud 20/06/2025
CC
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1. Con sentenza del 29 dicembre 2021, la Corte d’Appello di Catanzaro confermava la decisione resa dal Tribunale di Castrovillari e rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e del la Ricerca -Ufficio Scolastico regionale per la Calabria, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dallo stipendio per quattro mesi irrogata alla COGNOME, direttrice dal 2012 dell’istitu to comprensivo di Corigliano, per esserle stati addebitati l’inadempimento di obblighi di rendicontazione e di programmazione amministrativa e contabile nonché di obblighi di pagamento gravanti sull’istituto da lei diretto, la mancata instaurazione di un rapporto di fiducia e di collaborazione all’interno dello stesso istituto e nei rapporti interpersonali e la condotta ostruzionistica e denigratoria dalla stessa tenuta in danno dell’amministrazione nel corso della visita ispettiva che aveva dato luogo ai predetti rilievi.
2. La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto di dover riconoscere fede privilegiata ai verbali dell’ispettore scolastico riferibili nei contenuti a inadempienze oggettive accertate direttamente dall’ispettore senza margini di apprezzamento personale e non inficiata dalla querela elevata in sede penale a carico dell’ispettore, la tempestività della contestazione dovendo il termine massimo previsto computarsi dalla data di intervenuta conoscenza dell’infrazione, nella specie corrispondente a quella di deposito della relazione ispettiva, sussistente la violazione dell’art. 14, commi 1, 3 e 4 lett. a), b), c) del CCNL di comparto per il colpevole reiterato e multiforme inadempimento degli obblighi contrattuali, non ravvisabile l’impugnata revoca dell’incarico dirigenziale per essere la cessazione dell’incarico dovuta alla scadenza del termine
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triennale di durata e seguita dall’attribuzione di altro incarico dello stesso tipo e nello stesso luogo.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la Sapia affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, l’odierno Ministero dell’Istruzione.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare (art. 360, n.3, cpc) la violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c., imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente riconosciuto fede privilegiata ai verbali dell’ispettore scolastico, non, come previsto, relativamente a fatti oggettivi frutto di accertamento diretto da parte dell’ispettore, ma ad apprezzamenti personali in base ai quali questi è giunto a qualificare in termini di inadempienze le condotte assunte dalla ricorrente, senza tener conto dell’iniziativa dalla stessa assunta in sede penale nei confronti dell’ispettore fatto oggetto di una denuncia -querela.
Con il secondo motivo di ricorso (art. 360, n.3, cpc), denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 55 e ss. d.lgs. n. 165/2001, la ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale l’erroneità del convincimento espresso in ordine alla tempestività della contestazione disciplinare non avendo considerato che le situazioni considerate in sede ispettiva erano note già dal 2012 per essere state segnalate dalla stessa ricorren te all’atto del suo insediamento con richiesta di accesso ispettivo.
Con il terzo motivo (art.360, n.3, cpc), rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., la ricorrente imputa alla Corte territoriale di aver ripercorso acriticamente l’iter argomentativo seguito dal primo giudice incorrendo nel medesimo errore di valutazione del
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materiale istruttorio con specifico riguardo alla mancata considerazione di prove documentali e testimoniali viceversa decisive.
4. Il primo motivo si rivela inammissibile, in quanto la ricorrente, senza contraddire sulla genericità del motivo di appello rilevata dalla Corte territoriale, ripropone, offrendone la propria lettura, i contenuti degli atti di causa, nonché delle contestazioni disciplinari, finendo così per sollecitare a questa Corte un riesame diretto delle risultanze istruttorie inammissibile e porsi in contrasto con il principio per cui il controllo di logicità della decisione demandato a questa Corte “non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo -come appunto qui -alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito ( ex plurimis , Cass. n. 11232/2025, Cass. n. 20553/2021), inammissibilità predicabile anche con riferimento alla censura rivolta alla statuizione della Corte territoriale tesa ad affermare -in conformità all’orientamento di questa Corte secondo cui il giudizio civile di falso e il procedimento penale di falso, pur conducendo entrambi all’eliminazione dell’efficacia rappresentativa del documento risultato falso, si differenziano per la funzione e l’oggetto, in quanto il giudizio civile tende a dimostrare la totale o parziale non rispondenza al vero di un determinato documento nel suo contenuto obiettivo o nella sua sottoscrizione e non, come quello penale, a identificare l’autore della falsificazione, ai fini della applicazione della sanzione penale (v., Cass., 2608 del 2024) l’irrilevanza della querela nei confronti dell’ispettore ad inficiare la fede privilegiata dei verbali dal medesimo redatti,
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per essere stata tale statuizione contrastata con la trascrizione delle querela, evidentemente volta a sollecitare una revisione, sulla base delle contestazioni ivi mosse all’operato dell’ispettore, dell’apprezzamento del materiale istruttorio propria d el giudice del merito, inammissibile in sede di legittimità.
Il secondo motivo di ricorso in parte non è fondato attesa la correttezza della regula iuris applicata dalla Corte d’Appello sulla tempestività della contestazione, in parte è inammissibile chiedendosi, nella sostanza, una rivalutazione in fatto inammissibile in sede di legittimità.
Ed infatti, in tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della decorrenza del termine per la contestazione dell’addebito è necessaria una notizia “circostanziata” dell’illecito, ovvero una conoscenza certa, da parte dei titolari dell’azione disciplinare, di tutti gli elementi costitutivi dello stesso (Cass., n. 9313 del 2021), che la Corte d’Appello, nella specie, con accertamento di fatto proprio del giudice del merito, ha individuato nella data del deposito della relazione ispettiva disposta proprio al fine di far chiarezza sulla vicenda.
La Corte di Appello di Catanzaro ha osservato sul punto (pagg. 8 e 9 della sentenza di appello) che: ‘ai sensi dell’art. 55 bis del d.lgs. 165/2001, il termine per contestare l’infrazione disciplinare e quello, massimo, entro cui la sanzione deve essere comminata decorrono dalla data in cui l’ufficio competente a contestare l’infrazione ne sia venuto a conoscenza. Correttamente il Tribunale l’ha fatta coincidere con la data del 4.2.2015, in cui l’ispettore scolastico ha depositato la sua relazione conclusiva. Ha poi verificato che la contestazione disciplinare è stata elevata il 24.2.2015 e la sanzione è stata comminata il 28.5.2015. Rispetto a questa sequenza
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cronologica si apprezza irrilevante che la ricorrente avesse segnalato già nel 2012 le criticità che aveva riscontrato all’atto del suo insediamento nell’istituto scolastico, perché quel che viene in rilievo ai fini disciplinari è la notizia delle infrazioni a lei ascritte, ossia delle condotte (omissive e commissive) che ha tenuto dopo essersi insediata alla direzione dell’Istituto e che meritavano di essere autonomamente valutate in quanto sintomatiche, nel loro complesso, della violazione degli obblighi per cui è stata sanzionata’.
La censura, quindi, chiede una inammissibile revisione nel merito, quanto all’accertamento di fatto e alla valutazione delle risultanze istruttorie, che è rimesso al giudice del merito, della decisione d’Appello, che ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte in materia.
6. Inammissibile si appalesa il terzo motivo di ricorso, trovando applicazione i principi già affermati da questa Corte secondo cui la censura di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., in concreto riferita alla adesione da parte della Corte d’appello alla motivazione del primo gi udice, è inammissibile in quanto il tema dell’apprezzamento del materiale istruttorio è estraneo al prospettato errore di diritto alla luce del condivisibile orientamento di questa Corte secondo il quale in sede di ricorso per cassazione una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza
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apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione ( cfr. Cass. n. 1229/2019 e Cass. n. 27000/2016), allegazione nello specifico non ravvisabile.
Il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sezione