Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4118 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 4118 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 16874-2023 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO, RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 709/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 10/02/2023 R.G.N. 54/2018;
Oggetto
SANZIONI DISCIPLINARI PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 16874/2023
COGNOME.
Rep.
Ud.20/11/2024
CC
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udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO
che, con sentenza del 10 febbraio 2023, la Corte d’Appello di Venezia confermava la decisione resa da Tribunale di RAGIONE_SOCIALE e rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità RAGIONE_SOCIALEe quattro sanzioni disciplinari comminate a carico RAGIONE_SOCIALE‘istante, app artenente al personale ATA con mansioni di assistente tecnico/informatico, in servizio presso l’RAGIONE_SOCIALE, dal Dirigente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE o la loro riduzione nella misura coerente con la fondatezza RAGIONE_SOCIALEe giustificazio ni opposte nonché l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa natura persecutoria di tali procedimenti, in particolare con riguardo a quello trasferito per competenza alla Direzione Generale RAGIONE_SOCIALE di Venezia ed il conseguente risarcimento del danno subito, avendo il COGNOME chiesto il trasferimento adducendo a motivo il fumus persecutionis RAGIONE_SOCIALEa Dirigente nei propri confronti;
che la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non priva di rilevanza disciplinare la condotta concretatasi nell’inosservanza RAGIONE_SOCIALE‘orario di servizio fissato per il personale ATA dal Dirigente RAGIONE_SOCIALE, cessata la materia del contendere con riguardo all’ulteriore procedimento disciplinare definito von un verbale di conciliazione sottoscritto dal rappresentante sindacale delegato dal lavoratore e non impugnato tempestivamente, sussistente la mancanza relativa ai plurimi ritardi contestati nel mese di giugno 2015 e proporzionata la sanzione irrogata, inconfigurabile il denunciato
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atteggiamento vessatorio del Dirigente RAGIONE_SOCIALE anche in relazione alla nota inviata all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per l’avvio di altro procedimento disciplinare di competenza di quell’ufficio, trattandosi di istruttoria doverosa risultando semmai ril evante in senso contrario l’essersi il procedimento concluso con l’archiviazione;
che per la cassazione di tale decisione ricorre il COGNOME, affidando l’impugnazione a cinque motivi, cui resistono, con unico controricorso, il RAGIONE_SOCIALE e tutti gli altri originari convenuti in questa sede intimati;
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 24 Cost., 113 c.p.c., 51 e 54 CCNL per il Comparto Scuola relativo al quadriennio 2006/2009, imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente ritenuto non rimessa alla contrattazione integrativa e perciò estranea alla disciplina collettiva la materia RAGIONE_SOCIALEa flessibilità RAGIONE_SOCIALE‘orario di lavoro, così erroneamente interpretando l’art. 51 del CCNL in relazione al quale, avrebbe dovuto rilevarsi l’inadempimento a carico RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione e non l’inosservanza RAGIONE_SOCIALE‘orario a carico del ricorrente, comunque, a detta del ricorrente, già fatta oggetto di sanzione disciplinare, in tal modo dovendosi intendere la trattenuta sullo stipendio ex art. 54 del CCNL già operata a suo carico per i ritardi effettuati;
che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 113 c.p.c. e 2113 c.c., il ricorrente lamenta la non conformità a diritto RAGIONE_SOCIALEa pronunzia resa dalla Corte territoriale in ordine alla dichiarata cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere circa la seconda sanzione per essere intervenuta a riguardo una conciliazione in sede amministrativa per recare il relativo verbale la firma del rappresentante
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sindacale delegato dal ricorrente ma non la sua firma, facendone discendere la nullità RAGIONE_SOCIALE‘atto e la validità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione da ritenersi illegittima per i motivi di cui sopra relativi alla mancata previsione in sede collettiva RAGIONE_SOCIALEa fle ssibilità RAGIONE_SOCIALE‘orario e per la già applicata sanzione RAGIONE_SOCIALEa trattenuta sullo stipendio;
che con il terzo motivo, posto sotto una triplice rubrica, la prima riferita alla violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 115 c.p.c. 2106 c.c., la seconda alla violazione e falsa applicazione degli artt. 1135 c.p.c. e 2106 c.c. nonché 112 c.p.c e 24 Cost. 115 c.p.c. e 2106 c.c. e 257-bis c.p.c, la terza alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 356 c.p.c., il ricorrente imputa alla Corte di aver valutato con riguardo alla terza contestazione disciplinare riferita a due distinti episodi la proporzionalità RAGIONE_SOCIALEa sanzione tenendo conto di uno solo di essi, così relegando nell’irrilevanza le difese opposte con riguardo all’altro episodio che, ove ritenute valide, avrebbero inciso in senso riduttivo sulla sanzione irrogata e ledendo, pertanto, il diritto di difesa e di contro, valorizzando anche oltre quanto ritenuto dal primo giudice la dichiarazioni scritte a suo carico rese da colleghi nel corso RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria RAGIONE_SOCIALE‘ufficio, di conseguenza eccedendo i lim iti di intervento del giudice d’appello sulla motivazione del primo giudice e prescindendo dalla conferma RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni medesime attraverso l’assunzione a testimoni degli interessati peraltro richiesta e illegittimamente, per quanto detto, disattesa;
che, con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 115 c.p.c. lamentando a carico RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale l’omessa considerazione di specifiche allegazioni e prove offerte dal ricorrente in sede di valutazione del carattere vessatorio e persecutorio RAGIONE_SOCIALEa
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reiterata promozione di procedimenti disciplinari a carico del ricorrente da parte del Dirigente RAGIONE_SOCIALE;
che nel quinto motivo la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 152 disp. att. c.p.c. è prospettata in relazione alla statuizione sulle spese di lite resa dal primo giudice senza dar conto RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEa riduzione del 20% RAGIONE_SOCIALE‘importo liquidato previsto dall’invocata norma nel caso in cui l’amministrazione fosse stata assistita in primo grado da propri funzionari;
che il primo motivo deve ritenersi inammissibile non misurandosi le censure sollevate dal ricorrente con la ratio decidendi sottesa alla pronunzia RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale che, preso atto RAGIONE_SOCIALE‘assenza di una disciplina contrattuale integrativa che ammettesse nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di assegnazione un orario flessibile, a prescindere dall’esistenza di una previsione del contratto collettivo nazionale che ne rimettesse la definizione in sede decentrata, ha ritenuto, sulla scorta RAGIONE_SOCIALEe stesse ammissioni del ricorrente circa l’aver autonomamente modificato l’orario di servizio fissato per il personale ATA dal Dirigente RAGIONE_SOCIALE e con valutazione del tutto plausibile sul piano logico e giuridico la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa reiterata inosservanza RAGIONE_SOCIALE‘orario di lavor o integrante, sulla base RAGIONE_SOCIALEa regolamentazione in atto ed indipendentemente dalla mancata applicazione RAGIONE_SOCIALE‘orario flessibile non concordato in sede di contrattazione decentrata, un inadempimento degli obblighi contrattuali rilevante sul piano disciplinare e tale da legittimare di per sé l’irrogazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione, a prescindere dalla trattenuta sullo stipendio operante sul diverso piano RAGIONE_SOCIALEa corrispettività RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni, per cui alla mancata prestazione lavorativa consegue il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa controprestazione retributiva;
che il secondo motivo si rivela viceversa infondato, atteso che l’atto sottoscritto innanzi alla commissione di conciliazione
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anche solo dal rappresentante sindacale delegato dal ricorrente deve ritenersi validamente concluso, presupponendosi la volontà adesiva RAGIONE_SOCIALE‘interessato ed il consenso alla sottoscrizione da parte del delegato, e pertanto soggetto alla disciplina di cui al l’art. 2113 c.c. che, a pena di decadenza, ne ammette l’impugnazione entro i sei mesi successivi alla sottoscrizione;
che, di contro, inammissibile, risulta il terzo motivo, atteso che la Corte territoriale ha dato in motivazione ampiamente conto di aver considerato entrambi gli episodi ai fini RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEe mancanze addebitate, il cui accertamento ben poteva essere operato con riferimento alla prova documentale offerta, l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALEa cui rilevanza è rimessa alla discrezionalità del giudice del merito, e RAGIONE_SOCIALEa proporzionalità RAGIONE_SOCIALEa sanzione rispetto ad entrambe le condotte, proporzionalità correttamente valutata in termini complessivi e non con riferimento al singolo episodio ed anche in una prospettiva di favor per il lavoratore, tenuto conto che per le mancanze addebitate, nella specie sanzionate con una sospensione di tre giorni, il codice disciplinare prevedeva la sospensione per un massimo di dieci giorni;
che parimenti inammissibile deve ritenersi il quarto motivo, essendo le censure sollevate volte a contestare la selezione operata dalla Corte territoriale con riguardo agli elementi di fatto ritenuti rilevanti ai fini del decidere, selezione viceversa rime ssa all’apprezzamento discrezionale del giudice del merito, insindacabile in questa sede;
che ancora inammissibile si appalesa il quinto motivo, stante la novità RAGIONE_SOCIALEa censura, qui proposta per la prima volta, atteso che, in grado di appello, l’odierno ricorrente aveva formulato un motivo di gravame teso a sostenere non essere dovute le spese d i lite all’amministrazione difesasi in primo grado con i propri
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funzionari, cui deve aggiungersi la genericità RAGIONE_SOCIALEa censura, non risultando ivi indicato il valore RAGIONE_SOCIALEa causa e, dunque, lo scaglione tariffario applicabile rispetto al quale il giudice di primo grado avrebbe dovuto operare la riduzione del 20% e l’incon sistenza RAGIONE_SOCIALEa censura, dal momento che, stando a quanto asseverato dalla Corte territoriale circa il valore indeterminato RAGIONE_SOCIALEa causa, il giudice di prime cure avrebbe liquidato le spese al di sotto dei minimi di tariffa superando abbondantemente la riduzione prevista;
che il ricorso va, dunque, rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15 % ed altri accessori di legge. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1- bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Lavoro RAGIONE_SOCIALEa Corte suprema di cassazione il 20 novembre 2024.
La Presidente (NOME COGNOME)