Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 25053 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 25053 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso 14364-2021 proposto da:
AZIENDA RAGIONE_SOCIALE RIETI, in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2511/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/11/2020 R.G.N. 717/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/07/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Oggetto
SANZIONI DISCIPLINARI PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N.14364/2021
COGNOME
Rep.
Ud 02/07/2025
CC
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Il Tribunale di Rieti respingeva la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Rieti, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità della sanzioni disciplinari della censura e della sospensione dal servizio per giorni venti irrogate all’istante dalla predetta AUSL, alle cui dipendenze il primo operava in qualità di dirigente medico di primo livello, in servizio presso il Centro di Nefrologia e Dialisi di Magliano Sabina, con condanna della stessa AUSL alla restituzione delle somme eventualmente già trattenute sulla retribuzione a titolo di sospensione dal servizio e dalla retribuzione nonché la declaratoria di illegittimità della collocazione in congedo d’ufficio per un periodo di 6 giorni e l’assegn azione in via temporanea e provvisoria presso U.O.C. del P.O. di Rieti con riconoscimento in via convenzionale di ulteriori 6 giorni di ferie e rientro presso la sede di lavoro abituale in Magliano Sabina.
Con sentenza del 20 novembre 2020, la Corte d’Appello di Roma, chiamata a pronunziarsi in sede di gravame avverso la decisione del Tribunale, in parziale riforma d i quest’ultima, dichiarava l’illegittimità delle due sanzioni disciplinari, condannava la AUSL alla restituzione delle somme trattenute a titolo di sospensione dal servizio e dichiarava illegittima l’assegnazione provvisoria presso il P.O. di Rieti.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non provati i fatti oggetto della prima sanzione, essendo a ciò insufficiente la sola deposizione, l’unica non resa ‘de relato’ della persona che avrebbe avuto il violento diverbio co n lo COGNOME cui è riferito l’addebito e, parimenti carenti di prova i fatti oggetto delle seconda sanzione in quanto in prevalenza smentiti in sede istruttoria, illegittime le trattenute operate sullo stipendio in esecuzione della seconda sanzione,
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illegittima l’assegnazione provvisoria del COGNOME presso il P.O. di Rieti in quanto genericamente motivato dalla AUSL che non ha mai specificato le ragioni organizzative sottese al provvedimento, legittima, viceversa, il collocamento in congedo d’ufficio per 6 giorni rientrando tale facoltà nel potere organizzativo del datore.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la AUSL di Rieti, affidando l’impugnazione a cinque motivi, cui resiste con controricorso lo COGNOME.
La AUSL ricorrente ha poi presentato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la AUSL ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., deduce la nullità della sentenza in relazione al carattere meramente apparente della motivazione, assumendo, peraltro con riferimento solo al primo addebito, non essersi la Corte territoriale confrontata con le argomentazioni in base alle quali il primo giudice era pervenuto all’opposta conclusione, addivenendo apoditticamente al rovesciamento del decisum .
Con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la AUSL ricorrente imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione della ritrattazione da parte della teste COGNOME della propria iniziale dichiarazione accusatoria a i fini del giudizio circa l’attendibilità della testimonianza.
Nel terzo motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c. è prospettata con riferimento al non aver la Corte territoriale, a fronte della non concordanza delle deposizioni rese dai due testimoni oculari dell’episodio di cui al primo addebito, dato rilievo alle ulteriori risultanze
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istruttorie desumibili dalle testimonianze de relato e dai verbali del procedimento disciplinare.
Con il quarto motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c, la AUSL ricorrente lamenta la non conformità a diritto della decisione resa dalla Corte territoriale in ordine all’illegittimità dell’assegnazione temporanea dello COGNOME al P.O. di Rieti, assumendo, in considerazione che mai lo COGNOME ha prestato servizio presso il P.O. di Rieti, essere stata pronunciata in assenza di una attuale interesse ad agire e ad impugnare non potendo derivare dalla mera statu izione circa l’invalidità dell’atto alcuna effettiva e concreta utilità e, così, nessun risultato giuridicamente apprezzabile.
Con il quinto motivo la AUSL ricorrente non si esime dall’impugnare nel merito la statuizione resa dalla Corte territoriale relativamente al capo di sentenza di cui al motivo che precede denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. pe r non essere il provvedimento di assegnazione temporanea, che si ribadisce mai eseguito, qualificabile come trasferimento.
I primi tre motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, per essere tutti volti a censurare l’ error in procedendo in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, dato dal parziale vaglio del materiale istruttorio riflessosi sulla congruità della motivazione relativa al primo degli episodi fatti oggetto di sanzione a carico dello COGNOME, ben possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano inammissibili, risolvendosi le censure mosse dalla AUSL ricorrente nella richiesta di una rivalutazione nel merito del giudizio, non ricorrendo i vizi denunciati dalla AUSL ricorrente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, atteso che, per giurisprudenza pacifica di questa Corte (cfr., ex multis, Cass. n.
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16467/2017), la valutazione delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi così come la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la decisione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, il che esclude la configurabilità dell’omesso esame ris petto a mezzi istruttori, laddove non si traduca nella mancata considerazione di fatti concreti da questi emergenti, secondo quanto previsto dal novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c. come rigorosamente interpretato da Cass. S.U. n. 8053/2014 e la stessa incongruità della motivazione che nella specie risulta ampiamente espressa e adeguatamente sorretta dagli elementi di prova selezionati dal giudice del merito ai fini del decidere.
Infondato, di contro, risulta il quarto motivo, permanendo l’interesse dello COGNOME a veder posto nel nulla il provvedimento di assegnazione temporanea al P.O. di Rieti, che, per quanto mai posto in esecuzione, ove non dichiarato illegittimo, ben avrebbe comunque potuto trovare attuazione in un momento successivo, non essendo stato dato conto del venir meno nel frattempo delle invocate esigenze di servizio.
Ancora inammissibile deve ritenersi il quinto motivo, non avendo la AUSL ricorrente fatto oggetto di specifica censura il rilievo della Corte territoriale relativa alla mancata specificazione del termine di durata della pretesa assegnazione provvisoria dello COGNOME alla P.O. di Rieti, da cui la Corte medesima ha derivato la qualificazione del provvedimento in termini di trasferimento qui contestata.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
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Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 2 luglio 2025