Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4317 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4317 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 9268 -2021 proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale è rappresentato e difeso con gli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, giusta procura allegata al ricorso, con indicazione RAGIONE_SOCIALE indirizzi pec;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA;
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MANTOVA
– intimati –
avverso la decisione n. 11/21 del RAGIONE_SOCIALE, depositata il 20/1/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/1/2024 dal consigliere COGNOME;
lette le memorie del ricorrente.
FATTI DI CAUSA
Con decisione n. 11 del 2021, il RAGIONE_SOCIALE ha rigettato il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la deliberazione del RAGIONE_SOCIALE di disciplina del RAGIONE_SOCIALE del 10/4/2019, che gli aveva inflitto la sanzione disciplinare della sospensione per la durata di sei mesi dall’esercizio della professione, per grave morosità contributiva, riverberatasi nella violazione dell’articolo 10 del codice deontologico e, cioè, in un comportamento di concorrenza sleale nei confronti dei colleghi.
Avverso questa decisione il geometra COGNOME ha proposto ricorso per Cassazione affidandolo a due motivi. Il RAGIONE_SOCIALE della provincia RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese. Il PM presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE non ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve ribadirsi che le disposizioni che prevedono, nei casi di incompetenza o eccesso di potere, il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione avverso le decisioni dei RAGIONE_SOCIALE istituiti prima dell’entrata in vigore della Costituzione, adottate a seguito di impugnazione delle deliberazioni RAGIONE_SOCIALE Ordini locali, sono attributive di competenza alle Sezioni Unite limitatamente ai ricorsi che pongono una questione di giurisdizione, secondo il principio generale di cui all’art. 374 cod. proc. civ., ma non escludono, in difetto di espresse disposizioni derogative, la competenza
delle sezioni semplici per i ricorsi che, come il presente, tale questione non pongono (cfr. Cass. Sez. 3, n. 369 del 15/01/2002).
Con il primo motivo, articolato in riferimento al numero 5 del comma primo dell’articolo 360 cod.proc.civ., il ricorrente ha lamentato l’omesso esame di un fatto decisivo e, in riferimento al numero 3, la violazione del diritto di difesa e l’eccesso di potere perché il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non avrebbe adeguatamente valutato il difetto di motivazione e di istruttoria del provvedimento impugnato, oggetto del primo motivo di impugnazione e la violazione del suo diritto di difesa, per avere egli rappresentato di aver ottenuto copia del verbale redatto nella seduta in cui è stata assunta la delibera del RAGIONE_SOCIALE di disciplina con una parte oscurata.
1.1. Il motivo è inammissibile. In tutti gli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il potere disciplinare dell’organo territoriale di disciplina si esercita mediante provvedimenti di natura amministrativa, impugnabili in via giurisdizionale davanti ai RAGIONE_SOCIALE nazionali, che sono giudici speciali, e a cui spetta giudicare della sussistenza di tutti i vizi di legittimità del provvedimento disciplinare che siano stati dedotti dall’incolpato, sia quelli concernenti la sussistenza dell’illecito che quelli relativi alla legittimità del procedimento amministrativo seguito dal RAGIONE_SOCIALEo provinciale nell’applicazione della sanzione (cfr., in materia di periti industriali, Cass. Sez. 3, n. 10491 del 01/08/2001; Sez. 2, n. 1172 del 17/01/2023, in motivazione, con richiami).
Con la sua censura, pertanto, il ricorrente omette di considerare che in tal senso al RAGIONE_SOCIALE di disciplina era devoluta tutta la materia esaminata dal RAGIONE_SOCIALE provinciale, sicché, in questa sede di legittimità, è possibile sottoporre a censura la decisione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma non più la motivazione del provvedimento amministrativo impugnato, né vizi del procedimento amministrativo; a ciò si aggiunga che, nella sua decisione (pag. 3) il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
ha sottolineato come i lamentati vizi di procedura non abbiano impedito la conoscenza dei fatti (mancato versamento dei contributi per 9 anni consecutivi) e «le concrete ragioni della determinazione assunta» e «il motivo di fondo che sorregge la volontà sanzionatoria».
Con il secondo motivo, articolato in riferimento al numero 3 del comma primo dell’articolo 360 cod. proc. civ., COGNOME ha denunciato la violazione e falsa applicazione de ll’ art. 11 del Regio decreto 11/02/1929 n. 274 e RAGIONE_SOCIALE art. 15 e 17 della legge 20/10/1982 n. 773 e 10 del Codice di deontologia professionale nonché la violazione del principio di proporzionalità RAGIONE_SOCIALE art. 2 e 27 del Codice di deontologia professionale. In particolare, secondo un primo profilo di censura, non sarebbe ontologicamente configurabile una violazione del divieto di concorrenza; per un secondo profilo, la sanzione della sospensione risulterebbe non giustificata da alcuna norma perché, per le irregolarità nelle denunce contributive, l’articolo 17 della legge n.773 del 1982 prevede unicamente una sanzione pecuniaria.
2.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
Come rilevato nel provvedimento impugnato e come riportato in ricorso, al geometra COGNOME sono stati contestate la grave morosità contributiva e, quale sua conseguenza, la violazione dell’ articolo 10 del codice deontologico e, cioè, la violazione del divieto di atti di concorrenza sleale; la violazione dell’articolo 10 del codice deontologico rappresenta pertanto soltanto uno dei due comportamenti contestati.
Ciò precisato, è allora infondato il secondo profilo di censura, esaminato per primo per logica espositiva, perché la contestazione principale della grave omissione contributiva è sanzionata dall’articolo 2 della legge 03/08/1949 n. 536, recante la disciplina delle sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382: la norma ha carattere generale e si applica a tutti gli RAGIONE_SOCIALE e i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
(cfr. Cass. Sez. U, n. 11622 del 21/11/1997; Sez. 2, n. 24463 del 10/08/2023). S econdo l’art. 2, «i contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, a favore dei RAGIONE_SOCIALE, anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai RAGIONE_SOCIALE medesimi; coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall’esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare; la sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del RAGIONE_SOCIALE professionale, quando l’iscritto dimostri di aver pagate le somme dovute». Nella fattispecie, la sanzione è stata irrogata non a tempo indeterminato ma per soli sei mesi, e il pagamento delle somme dovute è stato unicamente programmato come rateizzato, ma non risulta sia stato effettuato in pendenza della sospensione.
L’indicazione della norma disciplinante la fattispecie è evidentemente consentita in questa sede perché, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente prospetti un difetto di motivazione che non riguardi un punto di fatto, bensì un’astratta questione di diritto, il giudice di legittimità, peraltro investito, a norma dell’art. 384 cod. proc. civ., del potere di integrare e correggere la motivazione della sentenza impugnata, è chiamato a valutare se la soluzione adottata dal giudice del merito sia oggettivamente conforme alla legge, piuttosto che a sindacarne la motivazione, con la conseguenza che anche l’eventuale mancanza di questa deve ritenersi del tutto irrilevante, quando il giudice del merito sia, comunque, pervenuto ad una esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame (Cass. Sez. 6 – 3, n. 14476 del 28/05/2019; Sez. 3, n. 12753 del 17/11/1999).
Dall’infondatezza del secondo motivo di censura consegue l’inammissibilità, per difetto di interesse, del primo profilo del motivo,
relativo alla non sussumibilità del comportamento nell’articolo 10 del codice deontologico: la sanzione della sospensione resta, infatti, in ogni caso, giustificata dal fatto principale contestato e, cioè, dalla grave morosità contributiva.
Il ricorso è perciò respinto. Non vi è statuizione sulle spese perché il RAGIONE_SOCIALE intimato non ha svolto difese.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda