Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34804 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 34804 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 21490-2021 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 34/2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 10/02/2021 R.G.N. 263/2019;
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE separata
ingegneri
R.G.N. 21490/2021 Cron. Rep. Ud. 30/10/2024 CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024 dal AVV_NOTAIO;
il P .M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO. NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte.
RITENUTO CHE:
In parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Perugia rigettava in parte qua le domande proposte dall’AVV_NOTAIO volte da un lato ad ottenere la ripetizione degli importi pagati e, dall’altro, a chiedere l’accertamento di non debenza RAGIONE_SOCIALEe ulteriori somme pretese dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per contributi e sanzioni civili relativamente agli anni 2006, 2010, 2011 in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE separata stante l’attività di libero professionista svolta in modo abituale, e non potendo egli essere iscritto ad RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE stante altra occupazione lavorativa.
Riteneva la Corte che il debito sussistesse per gli anni 2006 e 2010, mentre fosse prescritto per l’anni 2011. Quanto alle sanzioni civili, escludeva la ricorrenza RAGIONE_SOCIALE‘evasione contributiva, ed applicava l’art.116, co.10 l. n.388/00 atteso l’incerto quadro normativo vigente all’epoca del mancato pagamento.
Avverso la sentenza l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale procuratore speciale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ricorre per un motivo, illustrato da memoria.
NOME COGNOME resiste con controricorso, illustrato da memoria.
In vista RAGIONE_SOCIALE‘udienza pubblica, il controricorrente depositava ulteriore memoria illustrativa e l’ufficio RAGIONE_SOCIALEa Procura Generale depositava nota scritta in cui concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa veniva poi rinviata a nuovo ruolo e assegnata odierna udienza camerale
All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
RITENUTO CHE:
Con l’unico motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.116, co.8 lett. b), l. n.388/00 e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.116, co.10 l. n.388/00. La Corte avrebbe errato nel non ritenere integrata l’ipotesi di evasione contributiva di ricorso. Inoltre, non poteva applicarsi il comma 10 RAGIONE_SOCIALE‘art.116 l. n.388/00 poiché non era stata pagata la somma dovuta a titolo di contributi.
Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata esposizione dei fatti di causa, avanzata da parte controricorrente. Dal ricorso infatti emerge, anche mediante il richiamo alla sentenza impugnata, quale sia stato l’iter processuale: in particolare, quale fosse la domanda originaria di COGNOME, quale sia stato l’esito RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di primo grado e quale l’esito RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello.
Tanto premesso, il ricorso è fondato nei termini che seguono.
La Corte ha applicato l’art.116, co.10 l. n.388/00, e con ciò non ha compiuto alcun accertamento sulla ricorrenza dei presupposti di evasione o omissione contributiva; questo perché la fattispecie del comma 10, come ricordato da questa Corte (Cass.17970/22), non trova rilievo all’interno RAGIONE_SOCIALEa possibile alternativa tra omissione ed evasione contributiva (ove la differenza la fa la concreta ragione, non addebitabile alla volontà RAGIONE_SOCIALE‘obbligato, RAGIONE_SOCIALEa omessa dichiarazione o registrazione diretta agli enti preposti).
Ciò precisato, la Corte ha applicato l’art.116, co.10 l. n.388/00 basandosi sulla situazione di incertezza normativa, ma non ha compiuto l’ulteriore accertamento richiesto dalla norma, ovvero che, per gli anni 2006 e 2010, il controricorrente abbia pagato l’importo dei contributi ‘nel termine fissato dagli enti impositori’, (v. Cass.3799/19, Cass.17970/22).
Risulta quindi violato il disposto normativo, in mancanza RAGIONE_SOCIALE‘accertamento chiesto dalla fattispecie legale.
La sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.