Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34804 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 34804 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 21490-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 34/2021 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 10/02/2021 R.G.N. 263/2019;
Oggetto
Gestione separata
ingegneri
R.G.N. 21490/2021 Cron. Rep. Ud. 30/10/2024 CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
il P .M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte.
RITENUTO CHE:
In parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Perugia rigettava in parte qua le domande proposte dall’ing. NOME COGNOME volte da un lato ad ottenere la ripetizione degli importi pagati e, dall’altro, a chiedere l’accertamento di non debenza delle ulteriori somme pretese dall’Inps per contributi e sanzioni civili relativamente agli anni 2006, 2010, 2011 in favore della Gestione separata stante l’attività di libero professionista svolta in modo abituale, e non potendo egli essere iscritto ad Inarcassa stante altra occupazione lavorativa.
Riteneva la Corte che il debito sussistesse per gli anni 2006 e 2010, mentre fosse prescritto per l’anni 2011. Quanto alle sanzioni civili, escludeva la ricorrenza dell’evasione contributiva, ed applicava l’art.116, co.10 l. n.388/00 atteso l’incerto quadro normativo vigente all’epoca del mancato pagamento.
Avverso la sentenza l’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società RAGIONE_SOCIALE, ricorre per un motivo, illustrato da memoria.
NOME COGNOME resiste con controricorso, illustrato da memoria.
In vista dell’udienza pubblica, il controricorrente depositava ulteriore memoria illustrativa e l’ufficio della Procura Generale depositava nota scritta in cui concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa veniva poi rinviata a nuovo ruolo e assegnata odierna udienza camerale
All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
RITENUTO CHE:
Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione dell’art.116, co.8 lett. b), l. n.388/00 e falsa applicazione dell’art.116, co.10 l. n.388/00. La Corte avrebbe errato nel non ritenere integrata l’ipotesi di evasione contributiva di ricorso. Inoltre, non poteva applicarsi il comma 10 dell’art.116 l. n.388/00 poiché non era stata pagata la somma dovuta a titolo di contributi.
Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata esposizione dei fatti di causa, avanzata da parte controricorrente. Dal ricorso infatti emerge, anche mediante il richiamo alla sentenza impugnata, quale sia stato l’iter processuale: in particolare, quale fosse la domanda originaria di COGNOME, quale sia stato l’esito della pronuncia di primo grado e quale l’esito della sentenza d’appello.
Tanto premesso, il ricorso è fondato nei termini che seguono.
La Corte ha applicato l’art.116, co.10 l. n.388/00, e con ciò non ha compiuto alcun accertamento sulla ricorrenza dei presupposti di evasione o omissione contributiva; questo perché la fattispecie del comma 10, come ricordato da questa Corte (Cass.17970/22), non trova rilievo all’interno della possibile alternativa tra omissione ed evasione contributiva (ove la differenza la fa la concreta ragione, non addebitabile alla volontà dell’obbligato, della omessa dichiarazione o registrazione diretta agli enti preposti).
Ciò precisato, la Corte ha applicato l’art.116, co.10 l. n.388/00 basandosi sulla situazione di incertezza normativa, ma non ha compiuto l’ulteriore accertamento richiesto dalla norma, ovvero che, per gli anni 2006 e 2010, il controricorrente abbia pagato l’importo dei contributi ‘nel termine fissato dagli enti impositori’, (v. Cass.3799/19, Cass.17970/22).
Risulta quindi violato il disposto normativo, in mancanza dell’accertamento chiesto dalla fattispecie legale.
La sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.