Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23398 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23398 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 33939-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOMECOGNOME NOME;
– intimato – avverso la sentenza n. 168/2019 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 06/05/2019 R.G.N. 356/2017; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
Previdenza
Contributi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Ingegneri/architetti
Sanzioni
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 13/05/2025
CC
RILEVATO CHE
La Corte d’Appello di Genova, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE decisione di primo grado, ha rideterminato le somme dovute dall’architetto NOME COGNOME alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in relazione agli anni 2009 e 2010, in una minor misura rispetto a quanto originariamente richiesto dall’ Ente.
Per quanto più di rilievo, ha ritenuto di dover applicare il regime sanzionatorio dell’omissione e non invece le sanzioni per evasione.
Avverso tale sentenza ricorre l’Inps con un unico motivo. Resta intimato il professionista.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 c.p.c.l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 , comma 8, lett. a) e lett. b) RAGIONE_SOCIALE legge nr. 388 del 2000, per avere la Corte territoriale applicato il regime sanzionatorio dell’omissione e non quello dell’evasione.
Il motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità poiché la Corte territoriale ha accertato che il rapporto contributivo non è stato occultato. Si tratta di un accertamento di merito che in questa sede di legittimità non è più rivalutabile (v. per analoghe fattispecie, tra le più recenti, Cass. nn. 330 e 743 del 2025).
In ogni caso, va considerata l’applicazione dello ius supeveniens conseguente alla pronuncia RAGIONE_SOCIALE Corte Cost. n. 55 del 2024 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui «non prevede che gli ingegneri e
architetti non iscritti alla cosiddetta RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell’art. 21 RAGIONE_SOCIALE legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di RAGIONE_SOCIALE per gli ingegneri e gli architetti), tenuti all’obbligo di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE separata costituita presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, sono esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore».
Nulla per spese, atteso che la controparte non ha svolto attività difensiva. Sussistono, invece, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale del 13 maggio 2025.
LA PRESIDENTE NOME COGNOME