Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23398 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23398 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 33939-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
NOMECOGNOME
– intimato – avverso la sentenza n. 168/2019 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 06/05/2019 R.G.N. 356/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
Previdenza
Contributi Gestione Separata
Ingegneri/architetti
Sanzioni
R.G.N. 33939/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 13/05/2025
CC
RILEVATO CHE
La Corte d’Appello di Genova, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato le somme dovute dall’architetto NOME COGNOME alla Gestione Separata INPS, in relazione agli anni 2009 e 2010, in una minor misura rispetto a quanto originariamente richiesto dall’ Ente.
Per quanto più di rilievo, ha ritenuto di dover applicare il regime sanzionatorio dell’omissione e non invece le sanzioni per evasione.
Avverso tale sentenza ricorre l’Inps con un unico motivo. Resta intimato il professionista.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 c.p.c.l’INPS deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 , comma 8, lett. a) e lett. b) della legge nr. 388 del 2000, per avere la Corte territoriale applicato il regime sanzionatorio dell’omissione e non quello dell’evasione.
Il motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità poiché la Corte territoriale ha accertato che il rapporto contributivo non è stato occultato. Si tratta di un accertamento di merito che in questa sede di legittimità non è più rivalutabile (v. per analoghe fattispecie, tra le più recenti, Cass. nn. 330 e 743 del 2025).
In ogni caso, va considerata l’applicazione dello ius supeveniens conseguente alla pronuncia della Corte Cost. n. 55 del 2024 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui «non prevede che gli ingegneri e
architetti non iscritti alla cosiddetta RAGIONE_SOCIALE, per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell’art. 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sono esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore».
Nulla per spese, atteso che la controparte non ha svolto attività difensiva. Sussistono, invece, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale del 13 maggio 2025.
LA PRESIDENTE NOME COGNOME