Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6277 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 6277 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22545/2019 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME, unitamente agli avvocati COGNOME, COGNOME NOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME, unitamente all’avvocato COGNOME NOME;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 98/2019, depositata il 15/01/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha proposto opposizione innanzi alla Corte d’Appello di Venezia avverso la delibera della RAGIONE_SOCIALE n. 20034 del 21.6.2017 (così come rettificata con delibera n. 20057 del 06.07.2017), emessa da RAGIONE_SOCIALE all’esito del procedimento disciplinato dall’art. 195 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.), con cui la predetta RAGIONE_SOCIALE di vigilanza ha applicato a suo carico, quale Amministratore Delegato (dal 30.04.2011 al 26.04.2014) e quale Direttore generale (dal 26.04.2011 al 31.07.2014) di Veneto Banca (‘VB’) , la sanzione pecuniaria di €. 90.000,00 per la violazione delle norme di cui a ll’art. 94, commi 2 e 7 T.U.F.
Più precisamente, con la Delibera menzionata contestavano a COGNOME le seguenti omissioni informative: i. la concessione di finanziamenti strumentali alla sottoscrizione ed all’acquisto di azioni di VB; ii. le specifiche criticità rilevate dalla Banca d’Italia in merito al ruolo svolto dall’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME (successivamente nominato DG) e al processo del credito.
La Corte d’Appello ha rigettato l’opposizione con la sentenza in epigrafe, così motivando (per quanto ancora qui rileva):
l’esibizione di documenti non può essere chiesta, ai sensi dell’art. 210 cod. proc. civ., a fini meramente esplorativi, allorquando neppure la parte istante deduca elementi sul suo contenuto per verificarne la rilevanza in giudizio;
-trattandosi di violazioni commesse prima dell’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione adottate dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla Banca d’Italia, la mancata applicazione della nuova disciplina sanzionatoria introdotta con il d.lgs. n. 72/2015 -come dispone l ‘art. 6 del medesimo decreto legislativo – si spiega alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza 193/2016) che ha escluso l’affermazione di un
vincolo di matrice eurounitaria in ordine alla previsione generalizzata del principio della retroattività della legge più favorevole da trasporre anche nel sistema delle sanzioni amministrative;
in tema di sanzioni amministrative, il procedimento preordinato alla loro erogazione sfugge all’ambito di applicazione della legge n. 241 del 1990, in quanto compiutamente retto dai principi sanciti dalla legge n. 689 del 1981. Pertanto, assume rilevanza esclusivamente acceleratoria il termine stabilito per la conclusione del procedimento dall’art. 4 Regolamento RAGIONE_SOCIALE, attesa l’inidoneità di un regolamento interno a modificare le disposizioni della citata legge n. 689 del 1981;
l’atto di accertamento con riferimento al prospetto di offerte delle obbligazioni ha rilevato plurime carenze informative in relazione ad entrambi i prospetti di base in ordine ai quali è inflitto la sanzione secondo i criteri stabiliti dall’art 11 legge n. 689 del 1981;
-le violazioni procedurali e comportamentali connesse alla prestazione dei servizi di investimento relative alle azioni proprie di VB e alle emissioni di obbligazioni non possono essere considerati quali momenti esecutivi di un unitario fenomeno illecito. Si tratta, al contrario, di condotte che non sono fondate sugli stessi comportamenti materiali, diversi essendo gli elementi fattuali che le cònnotano e le violazioni riscontrate.
Avverso la suddetta pronuncia propone ricorso per cassazione NOME COGNOME affidandolo a cinque motivi e illustrandolo con memoria.
Resiste RAGIONE_SOCIALE con controricorso illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce violazione, ex artt. 360, n. 3) cod. proc. civ., per errata applicazione degli artt. 210, cod. proc. civ. e dell’art. 94 delle disposizioni per l’attuazione del codice di rito e
conseguente violazione del diritto di difesa e del diritto alla prova. In via subordinata, si deduce violazione, ex art. 360, n. 4) cod. proc. civ., per difetto di motivazione in relazione all’istanza ex art. 210 cod. proc. civ. Sostiene il ricorrente che solo successivamente all’impugnazione della delibera RAGIONE_SOCIALE n. 20034, in data 9 ottobre 2018, era emersa l’esistenza di una serie di documenti, nella disponibilità di RAGIONE_SOCIALE e Banca d’Italia, non prodotti dall’RAGIONE_SOCIALE di Vigila nza in seguito all’accesso a gli atti nel corso del procedimento sanzionatorio, idonei a dimostrare la conoscenza in capo a RAGIONE_SOCIALE – già dal novembre 2013 di quelle informazioni che avrebbero dovuto essere contenute -secondo la stessa RAGIONE_SOCIALE Vigilanza -nei Prospetti Base oggetto del provvedimento impugnato. Ciò sarebbe stato sufficiente a dimostrare un contenuto di assoluta rilevanza per il giudizio, ossia l’inerzia di RAGIONE_SOCIALE tra il 3 luglio 2014 (data di incorporazione nel Prospetto Base 2014 mediante 1° supplemento del Documento di Registrazione) e il 12 gennaio 2015, data di inizio delle ispezioni da cui trae origine la delibera sanzionatoria impugnata, e la conseguente nullità del provvedimento sanzionatorio per violazione dei termini di cui agli artt. 4 del Regolamento sul procedimento sanzionatorio di RAGIONE_SOCIALE e 195 T.U.F. Più precisamente, il ricorrente lamenta la mancata applicazione costituzionalmente orientata dell’art. 210 cod. proc. civ., nonché la motivazione meramente apparente, incoerente e, comunque, irragionevole resa dalla Corte territoriale, posto che ciò che richiede l’art. 210 cod. proc. civ. è l’indicazione di documenti specificamente individuati o individuabili e di cui sia noto o assertivamente indicato un contenuto preciso: nel caso di specie, l’ordine di esibizione era stato rivolto da COGNOME verso documenti precisi, la cui esistenza emerge dalle indagini della stessa Procura della Repubblica di Roma e il cui contenuto
è stato reso noto dagli organi di stampa in seguito alla proposizione dell’opposizione.
1.1. Il motivo è infondato.
E’ orientamento costante di questa Corte quello per cui l’emanazione di un ordine di esibizione è discrezionale, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l’iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa, la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata; ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto dell’istanza non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione ( ex multis : Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27412 del 08/10/2021; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 9020 del 01/04/2019; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 4504 del 21/02/2017; Cass. Sez. L, Sentenza n. 24188 del 25/10/2013; Cass. Sez. L, Sentenza n. 14968 del 07/07/2011).
Ora, nel caso che ci occupa -oltre al fatto che la Corte territoriale ha anche motivato la sua scelta di non accoglimento dell’istanza, trattandosi di richiesta avente a suo giudizio connotato esplorativo, come tale inammissibile in quanto potrebbe determinarsi una protrazione della fase istruttoria priva di qualsiasi utilità, anche per la stessa parte istante, a danno del principio di ragionevole durata del processo (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 22025 del 12.07.2022; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5091 del 15.03.2016; Sez. 5, Sentenza n. 9643 del 23.04.2007) -rileva che l’istanza formulata dall’opponente sarebbe stata funzionale alla proposizione di un motivo aggiunto relativo alla decadenza dal potere sanzionatorio. Ebbene, sul tema -come si avrà modo di chiarire al punto 3.1. -si deve escludere la sussistenza di un
termine perentorio di decadenza, spettando semmai di nuovo al giudice del merito la valutazione di eventuali inerzie dell’autorità di controllo.
Sì che l’istanza di esibizione, in definitiva, peccava di rilevanza.
1.1.1. Si deve, dunque, escludere, con riferimento al rigetto dell’istanza di esibizione prodotta dall’allora opponente, sia la violazione di legge, sia la motivazione assente o apparente.
Con riguardo a ques t’ultimo profilo, giova ricordare la costante giurisprudenza di legittimità in virtù della quale il vizio di motivazione apparente ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23123 del 28/07/2023; Cass., Sez. Un., Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019; Cass., Sez. Un., Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; Cass., Sez. Un., Sentenza n. 16599 del 2016).
Con il secondo motivo si deduce violazione ex art. 360, n. 4) cod. proc. civ., per mancanza assoluta di motivazione o, comunque, per motivazione solo apparente della decisione impugnata in relazione alla natura sostanzialmente penale della sanzione irrogata e alla conseguente disapplicazione del principio del favor rei . In via subordinata, si deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, n. 3) cod. proc. civ. in relazione all’art. 19 1 T.U.F. e all’art. 49 della carta dei diritti fondamentali dell’unione europea. Il ricorrente ha censurato il provvedimento sanzionatorio per la mancata applicazione del principio del favor rei in relazione alla più
recente disciplina recata dagli artt. 191, comma 5, 195 e 195quinques T.U.F., così come introdotta dal d.lgs. n. 72/2015, dal d.lgs. n. 71/2016 e dal d.lgs. n. 129/2017: disciplina che ha interessato il sistema di imputabilità delle sanzioni di cui all’art. 191 T.U.F., prevedendo la responsabilità dell’ente e limitando quella delle persone fisiche solo a specifiche ipotesi residuali. Il suddetto rilievo era stato motivato dall’opponente alla luce della natura sostanzialmente penale della sanzione irrogata, in ragione della quale non può trovare applicazione il regime intertemporale previsto dall’art. 6, comma secondo, d. lgs. n. 72/2015. Nella pronuncia impugnata, osserva il ricorrente, non è possibile comprendere l’ iter logico seguito dal giudice di merito che avrebbe portato lo stesso ad escludere l’applicabilità del principio del favor rei alla luce della natura non punitiva della sanzione oggetto di causa. Ciò che emerge dal testo della motivazione è il motivo per cui la Corte d’Appello di Venezia non ha inteso applicare il principio della lex mitior alla sanzione, considerata in forza del regime intertemporale previsto dal d.lgs. n. 72/2015 e del principio di generale inapplicabilità della legge più favorevole agli illeciti amministrativi genericamente considerati, anche alla luce di quanto statuito dalla Consulta (v. sentenza n. 193/2016); ciò che manca, è l’espressa indicazione dei motivi che hanno portato la Corte veneziana a non condividere le ragioni dell’opponent e in relazione alla natura punitiva della sanzione irrogata e alla conseguente inapplicabilità del principio della lex mitior .
Pertanto, il ricorso propone domanda pregiudiziale da sottoporre alla Corte di G iustizia dell’ Unione E uropea, in relazione all’applicazione dell’art. 49 della Carta dei Diritti F ondamentali dell’ Unione Europea all’art. 191 T.U.F., posto che non sussiste, allo stato, giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia dell’Unione Europea da cui si possa ricavare l’esclusione della natura sostanzialmente penale di sanzioni
amministrative analoghe per natura, interessi tutelati, fini e cornice edittale, a quelle di cui all’art. 191 T.U.F. nella formulazione anteriore al d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72, né risulta essere stata sollevata e decisa in via pregiudiziale dalla Corte d i Giustizia dell’Unione Europea la questione circa l’estensione delle tutele di cui al Capo VI della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea ad illeciti amministrativi analoghi per natura, interessi tutelati e cornice edittale, a quelli di cui a ll’art. 191 T.U.F. nella formulazione anteriore al d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
2.1. Il motivo non merita accoglimento.
Il Collegio rileva la carenza di motivazione sulla questione specifica relativa all’esclusione della natura penale o afflittiva delle disposizioni sanzionatorie previste dall’art. 191 T.U.F.
Tuttavia, alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo sancito dall’art. 111, comma 2, Cost. ed in base a lettura dell’art. 384 cod. proc. civ. (come modificato dall’art. 12 d.lgs. n. 40/2006) conforme a tali principi, la corte di legittimità (investita, dalla citata novella procedimentale, di più estese funzioni rescissorie), può invero, una volta verificata l’omessa pronuncia su di un motivo di appello/opposizione, omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito, sempre che la questione di diritto introdotta dal motivo non richieda ulteriori accertamenti in fatto (per tutte: Cass. Sez. L, Ordinanza n. 29880 del 18/11/2019).
2.2. La questione sollevata nel mezzo di gravame è stata più volte affrontata da questa Corte nei termini di séguito precisati.
2.2.1. Com’è noto, con pronuncia n. 63 del 2019, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo -per violazione degli artt. 3 e 117, comma 1, Cost. – l’art. 6, comma 2, del
d.lgs. n. 72 del 2015, nella parte in cui esclude l’applicazione retroattiva delle modifiche in mitius apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l’illecito di abuso di informazioni privilegiate, di cui all’art. 187bis T.U.F.
Osserva la Consulta che la norma censurata deroga irragionevolmente al principio della retroattività della lex mitior in materia penale, così chiarendo che la retroattività della lex mitior è suscettibile di deroga allorquando tale scelta sia ragionevole.
Precisa che, rispetto a singole sanzioni amministrative che abbiano natura e finalità «punitiva», il complesso dei principi enucleati dalla Corte di Strasburgo a proposito della «materia penale» – ivi compreso, dunque, il principio di retroattività della lex mitior , nei limiti appena precisati – non potrà che estendersi anche a tali sanzioni. Procedendo, quindi, all’analisi riguardante la specifica disciplina sanzionatoria dell’illecito amministrativo dell’abuso di informazioni privilegiate, ex art. 187bis T.U.F., il Giudice delle leggi -anche alla luce di quanto argomentato sul tema dalla Corte di giustizia UE (Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza 20 marzo 2018, COGNOME e altri , in cause C-596/16 e C-596/16, paragrafo 38) -giungeva a concludere per la natura sostanzialmente punitiva della sanzione amministrativa in questione, stante la sua «elevatissima carica afflittiva», determinata dall’elevato importo della sanzione pecunia ria, concepito per eccedere il valore del profitto in concreto cons eguito dall’autore dell’illecito, a sua volta oggetto di confisca per equivalente, sanzione accessoria già ritenuta di natura sostanzialmente punitiva dalla stessa Consulta (sentenze n. 223 del 2018 e n. 68 del 2017).
2.2.2. Alla luce di quanto sopra, tornando alle censure elevate dal mezzo di gravame in esame convogliate verso la questione dirimente relativa alla natura afflittiva o meno della fattispecie sanzionatoria di
cui all’art. 191 T.U.F., si richiama l’orientamento di questa Corte che ha escluso la natura penale delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate da RAGIONE_SOCIALE per violazioni in materia di offerta al pubblico di titoli ex art. 94 T.U.F., in quanto non sono sanzioni amministrative di carattere punitivo, non pongono un problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall’art. 6 CEDU (secondo l’interpretazione della sentenza della Corte EDU del 04/03/2014, COGNOME e altri c. Italia), nel senso che non sono equiparabili, per tipologia, severità, incidenza patrimoniale e personale, alle sanzioni RAGIONE_SOCIALE relative all’abuso di informazioni privilegiate (Cass. nn. 12031/2022, 4524/2021) e alla manipolazione del mercato (Cass. nn. 17209/2020, 24850/2019).
2.3. Ritiene il Collegio di dover confermare l’ orientamento sopra ricordato, non ravvisando nelle argomentazioni del ricorso nessun elemento di novità che possa superarlo.
E in effetti, avendo riguardo alla sanzione comminata nel caso di specie al ricorrente alla luce dell’art. 19 1 T.U.F., può escludersi la sua natura afflittiva non solo per la qualificazione giuridica (illecito amministrativo pecuniario) attribuita chiaramente dal legislatore e per la sua natura (assenza di un divieto di generale applicabilità, essendo la norma indirizzata ad una platea ristretta di possibili destinatari – i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle banche), quanto soprattutto per assenza di finalità repressive (trattandosi di illecito derivanti da trasgressioni di norme che impongono obblighi comportamentali riferiti all’organizzazione dei servizi finanziari), e grado di severità (assenza della connotazione dell’afflittività economica, atteso che il valore delle sanzioni non è concepito per eccedere il valore del profitto illecito; previsione, nell’ordinamento sezionale del credito e della finanza, di sanzioni amministrative
pecuniarie che possono ascendere a molti milioni di euro, anche in ragione della particolare meritevolezza del bene giuridico tutelato, ossia il mercato del credito e del risparmio).
In definitiva, una sanzione pecuniaria come quella in esame ex art. 191, comma 2, T.U.F. applicabile ratione temporis , che punisce l’inosservanza dell’art. 94, comm i 2 e 7, con la sanzione amministrativa pecuniaria, determinata tra un minimo di euro 5.000 ed un massimo di Euro 500.000, non corredata da sanzione accessoria né confisca, non risulta connotata da una carica afflittiva così elevata da trasmodare dall’ambito amministrativo a quello penale (per tutte: Sez. 2, n. 16517 del 31/07/2020).
2.4. Esclusa, dunque, la natura afflittiva della sanzione irrogata, riprende vigore l’orientamento di questa Corte in virtù del quale in materia di illecito amministrativo il principio di legalità e irretroattività comporta l’assoggettamento della condotta illecita alla legge del tempo del suo verificarsi, in base al principio tempus regit actum ( ex multis di recente: Cass. Sez. 2, n. 6295 del 02.03.2023; Cass. Sez. 2, n. 16322 del 18.06.2019).
2.5. Alla luce di quanto sopra, ritiene il Collegio che non vi sia necessità di disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, come richiesto in ricorso (pp. 11-13) e ribadito in memoria (punto 42),
Sul tema del «se» e «quando» disporre il rinvio pregiudiziale al giudice europeo, si è di recente interrogata Cass. Sez. 1, ord. interloc. 30/12/2024, n. 34898, la quale pone l’accento sul fatto che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE, 06/10/2021, C-561/19), dato atto che il rinvio pregiudiziale costituisce la chiave di volta del sistema giurisdizionale istituito dai trattati, ha ribadito e sviluppato i criteri (già espressi nella sentenza 6 ottobre 1982, Cilfit e a., C-283/81,) al ricorrere dei quali viene meno l’obbligo dei giudici di ultima istanza di
rivolgersi alla Corte in presenza di questioni di interpretazione del diritto eurounitario. Si tratta, oltre che dei casi di irrilevanza della questione, dell’ acte éclairé , ovverosia quando la questione sia materialmente identica ad altra già decisa o vi sia una giurisprudenza consolidata della Corte sul punto, e dell’ acte clair , quando l’interpretazione del diritto dell’Unione si imponga con evidenza tale da non dare adito a ragionevoli dubbi. Per la Corte di giustizia l’iniziativa delle parti nel giudizio di ultima istanza non può privare il giudice della propria indipendenza nel vagliare se ricorra una delle ipotesi di cui alla sentenza Cilfit, obbligandolo così a presentare un rinvio pregiudiziale (v. ampiamente sul tema: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20981 del 23.07.2025)
3. Con il terzo motivo il ricorso si deduce violazione, ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., del combinato disposto degli artt. 3 e 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, 24 della legge 24 dicembre 2005, n. 262 e 4 del regolamento generale sui procedimenti sanzionatori della RAGIONE_SOCIALE, con conseguente violazione del diritto alla celerità e alla certezza del procedimento sanzionatorio e del principio del buon andamento della pubblica amministrazione. Osserva il ricorrente che l’art. 4, comma secondo, del Regolamento RAGIONE_SOCIALE, adottato con delibera n. 18750/2013, non è volto a dare attuazione alla legge 241/1990, come erroneamente sostenuto dalla Corte d’Appello nella pronuncia impugnata, bensì trova fondamento giuridico nella normativa primaria di settore e, più precisamente, nell’art. 3 del Testo Unico della Finanza e 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e mira ad integrare – non già modificare -quanto già disposto per la durata del procedimento amministrativo in generale dalla legge n. 689 del 1981 e dal T.U.F. . In tesi: per la materia finanziaria, l’art. 195 T.U.F. (in seguito alle modifiche di cui al D.lgs. n. 164/2007) ha derogato il
termine di 90 giorni (360 per i residenti all’estero) in 180 per la notifica della contestazione, a decorrere dall’accertamento della violazione; ma nulla la legge ha previsto (né la legge generale n. 689 del 1981, né il T.U.F.) in materia di durata massima del procedimento sanzionatorio. In tale contesto si inserisce il menzionato art. 4 del nuovo Regolamento sul procedimento sanzionatorio di RAGIONE_SOCIALE, che ha previsto il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio in duecento giorni dal trentesimo giorno successivo alla data di perfezionamento della notificazione della lettera di contestazione degli addebiti. Ne segue che conferire natura meramente acceleratoria al termine previsto dall’art. 4, comma secondo, del Regolamento in esame, come vuole la sentenza qui impugnata, non sarebbe coerente con la ratio del termine perentorio di cui all’art. 195 T.U.F. In via subordinata, si deduce violazione ex art. 360, n. 4) cod. proc. civ., per motivazione solo apparente e comunque contraddittoria della decisione impugnata, in relazione alla violazione del termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio, nella parte in cui la Corte territoriale ha motivato il rigetto sulla negazione della natura perentoria del termine di cui al secondo comma dell’art. 4, del Regolamento del 2013 solo sulla base del richiamo a una giurisprudenza di legittimità rivelatasi totalmente inconferente e addirittura contradditoria. Le pronunce della Corte Suprema richiamate in motivazione, infatti, hanno ad oggetto termini procedimentali e norme, tanto primarie quanto secondarie, diverse rispetto a quelle qui considerate e comunque o sono contraddittorie, oppure non sono pertinenti al tema de qua .
3.1. Il motivo è infondato.
Preliminarmente si osserva che, in merito alla perentorietà del termine di conclusione del procedimento sanzionatorio, esso risulta incompatibile con i procedimenti regolati dalla legge n. 689 del 1981,
la quale costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell’interesse dell’incolpato, il rispetto di un termine non adattabile alle complessità del caso concreto (Cass. n. 9591 del 2006, cit.; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8763 del 13/04/2010; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21797 del 11/10/2006).
Non ha pregio, perciò, quanto argomentato nel ricorso (soprattutto p. 17, 1° capoverso), ove si afferma che in forza degli artt. 3 T.U.F. e 24 della legge n. 262 del 2005, l’art. 4 del nuovo regolamento sul procedimento sanzionatorio di RAGIONE_SOCIALE ha considerato come perentorio il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio in 200 giorni dal trentesimo giorno successivo alla data di perfezionamento della notificazione della lettera di contestazione degli addebiti.
La tesi non può essere condivisa, neppure considerando che l’art. 4 del Regolamento RAGIONE_SOCIALE 18750/2013, come quelli precedenti, è stato adottato in forza della previsione dell’art. 24, comma 3, legge n. 262/2005, che così recita: «Le RAGIONE_SOCIALE di cui al comma 1 disciplinano con propri regolamenti l’applicazione dei principi di cui al presente articolo, indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi».
Giova, in proposito, considerare che il citato art. 24 legge n. 262/2005 non aveva conferito alla RAGIONE_SOCIALE il potere di porre un termine perentorio all’esercizio della sua potestà sanzionatoria, non essendo stata introdotta -con norma primaria – alcuna deroga al regime generale delle sanzioni amministrative ricadenti nella disciplina della L. 689/1981 (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10922 del 23.04.2024; Cass. n. 1833/2024; Cass. n. 17670/2022).
Di conseguenza, non assume alcuna rilevanza il termine di duecento giorni per la conclusione del procedimento di cui all’art. 4, comma 2, del Regolamento RAGIONE_SOCIALE n. 18750 del 19 dicembre 2013, attesa l’inidoneità di un regolamento interno a modificare le disposizioni della legge n. 689 del 1981.
La norma regolamentare che pone un termine alla conclusione del procedimento sanzionatorio non pertiene, infatti, al nucleo irriducibile di garanzie del contraddittorio endo-procedimentale, che è rappresentato dalla contestazione dell’addebito e dalla valutazione delle controdeduzioni dell’interessato (cfr. Cass. n. 4521/2022), ma ha esclusivamente una funzione sollecitatoria e ordinatoria dell’attività degli uffici delle RAGIONE_SOCIALE di vigilanza, potendosi qualificare – secondo uno schema concettuale risalente, ma ancora utilmente richiamabile a fini descrittivi – come «norma di azione» e non come «norma di relazione» (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1154 del 11/01/2024; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17670 del 2022).
3.2. Alla luce di quanto sopra argomentato, deve anche escludersi -per le ragioni già esposte supra (punto 1.1.1.) -la ricorrenza del vizio di motivazione apparente.
Con il quarto motivo si deduce violazione o falsa applicazione ex art. 360, n. 3) cod. proc. civ. dell’art. 94 T.U.F. con riferimento alla moltiplicazione delle ipotesi di violazione. Lamenta il ricorrente che la Corte d’Appello di Venezia, confermando la delibera de qua , ha configurato una diversa e autonoma violazione dell’art. 94, secondo comma, T.U.F. ogniqualvolta nel Prospetto venga a mancare un’informazione ritenuta invece necessaria. Di contro, osserva il ricorrente, la norma in esame è volta a tutelare la completezza del Prospetto cosicché, qualora quest’ultimo risulti incompleto, vi sarà violazione dell’art. 94 T.U.F. e ciò indipendentemente dal numero e
dalla qualità delle informazioni omesse. In via subordinata, si deduce violazione ex art. 360, n. 4) cod. proc. civ., per mancanza assoluta di motivazione o, comunque, per motivazione solo apparente della decisione impugnata in relazione alla moltiplicazione delle ipotesi di violazione, poiché nulla dice in ordine alle ragioni sollevate dall’opponente e ai motivi per cu i le stesse non sarebbero condivisibili.
Con il quinto motivo si deduce violazione ex art. 360, n. 3) cod. proc. civ., in relazione al combinato disposto degli artt. 94 T.U.F. e 8, primo comma, della legge n. 689/1981 con riferimento all’applicazione del cumulo giuridico. Il ricorrente lamenta che le violazioni considerate da RAGIONE_SOCIALE e confermate dalla Corte d’Appello sono state oggetto di un ulteriore procedimento sanzionatorio relativo all’impugnazione della delibera n. 20035 del 21.06.2017 (come rettificata dalla delibera n. 20059 del 06.07.2017) ove si contestava, in sostanza, lo stesso illecito riferito alla pubblicazione di informazioni decettive contenute in un unico D ocumento di Registrazione allegato all’Aucap pubblicato il 26.06.2014, ma utilizzato anche per integrare i Prospetti Base di emissioni obbligazionarie per gli anni 2014 e 2015. Tanto senza applicare il cumulo giuridico di cui all’art. 8, primo comma, L. n. 689/1981.
Gli ultimi due motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto entrambi censurano la pronuncia sotto il profilo della quantificazione della sanzione irrogata, e della mancata applicazione del cumulo giuridico.
6.1. Quanto al profilo della quantificazione della sanzione, la delibera opposta (n. 20034 del 21.06.2017) ha irrogato a COGNOME un’unica sanzione ( €. 90.000,00) sulla base di un’unica fattispecie di illecito per omissione di informazioni rilevanti (come previsto dall’art. 94, comma 2, T.U.F., vigente ratione temporis ), benché articolata in
due diversi profili di carenze informative: ( i) la concessione di finanziamenti strumentali alla sottoscrizione e acquisto di azioni della Banca; ii) le criticità rilevate dalla Banca d’Italia in merito al ruolo svolto dal ricorrente ed al processo del credito).
La pluralità di carenze informative, spiega la Corte d’Appello veneta, ha influito sulla concreta determinazione del quantum , ex art. 11 legge n. 689 del 1981 (v. sentenza p. 9, ultimi 3 righi).
6.2. Quanto al profilo dell’omesso cumulo giuridico, la Corte territoriale, ha spiegato perché esso non fosse prospettabile (v. sentenza p. 10, 7° e 8° capoverso). Le attività ispettive RAGIONE_SOCIALE avevano, infatti, intercettato condotte materiali diverse imputabili a RAGIONE_SOCIALE: nel procedimento conclusosi con la delibera n. 20035 del 21.06.2017 (come rettificata dalla delibera n. 20059 del 06.07.2017), oggetto di diverso procedimento giudiziario, l’illecito era rappresentato dalle omissioni informative mancanti nel Prospetto pubblicato il 25.06.2015 in occasione dell’aumento di capitale realizzato nel corso del 2014, e la condotta contestata era quella prevista dall’art. 94, comma 2 e 7 T.U.F. Diversamente nel procedimento conclusosi con la delibera n. 20034 del 21.06.2017 (come rettificata dalla delibera n. 20057 del 06.07.2017) oggetto del presente giudizio, in cui l’illecito era rappresentato dalle omissioni informative mancanti in due Prospetti di Base, pubblicati il 03.07.2014 e il 02.05.2015, aventi diverso oggetto: il primo riferito ad un aumento di capitale, il secondo ad emissioni obbligazionarie, e le condotte contestate erano quelle previste dall’art. 21, comma, lett. a) e d) T.U.F., riferite alla violazione di obblighi procedurali, di correttezza e trasparenza, in materia di prestazioni di servizi di investimenti gravanti sugli intermediari. Pertanto, con riferimento al l’obiezione in ricorso riferita all’ unico Documento di Registrazione, se anche esso fosse stato un unico Documento allegato
a diversi Prospetti Base, comunque le informazioni (decettive) in esso contenute erano riferibili a PB diversi nell’oggetto e nel tempo.
Non ravvisa, dunque, il Collegio alcuna violazione di legge, né apparenza della motivazione (v. supra , punto 1.1.1.).
7. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €. 7.000,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di legge , nonché al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 3 aprile 2025.
La Presidente NOME COGNOME