Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17711 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 17711 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 5963-2019 proposto da
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso, dagli avvocati ESTER COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in ROM A, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dall’avvocato NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente – per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 165 del 2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI TRIESTE, depositata il 7 agosto 2018 (R.G.N. 51/2018).
R.G.N. 5963/2019
COGNOME.
Rep.
C.C. 12/3/2025
giurisdizione Licenziamento illegittimo. Indennità sostitutiva del preavviso. Sanzioni civili.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa, svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con sentenza n. 165 del 2018, depositata il 7 agosto 2018, la Corte d’appello di Trieste ha respinto il gravame RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e ha confermato la pronuncia del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, che aveva accolto il ricorso di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e aveva riqualificato come omissione il mancato pagamento dei contributi sull’indennità sostitutiva del preavviso, in relazione al licenziamento di un dipendente successivamente annullato per in sussistenza RAGIONE_SOCIALEa giusta causa, e aveva accertato l’esatto adempimento del debito per contributi e sanzioni da parte RAGIONE_SOCIALEa società ricorrente.
A fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, la Corte territoriale ha argomentato che nessun valore vincolante si può attribuire, quanto all’importo dovuto, alla domanda di dilazione e che non è stata censurata la qualificazione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie come omissione, qualificazione comunque conforme a diritto, in difetto di dolo RAGIONE_SOCIALE‘obbligato. Così inquadrata la vicenda concreta, risulta per tabulas che la società ha estinto il credito RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE , pagando anche le relative sanzioni.
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello, formulando un unico motivo di censura.
–RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE replica con controricorso, illustrato da memoria in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1. -Con l’unico motivo di censura ( art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 116, commi 8 e 9, RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 2000, n. 388, e lamenta che la Corte di merito abbia arbitrariamente escluso l’obbligo di pagare le sanzioni civili sulle somme dovute, obbligo che rappresenterebbe «la conseguenza automatica del mancato pagamento a tempo debito RAGIONE_SOCIALEa contribuzione» (pagina 11, punto 8 del ricorso per cassazione) e si correlerebbe al «comportamento colposo del datore di lavoro» (pagina 14, punto 21). In particolare, si dovrebbe tener conto d ell’arco temporale tra la condanna del datore di lavoro a corrispondere l’indennità sost itutiva del mancato preavviso e l’effettivo pagamento dei contributi.
2. -Le censure si rivelano, nel loro complesso, inammissibili.
3. -La ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa pronuncia d’appello s’incentra sul rilievo che non sia stato specificamente censurato l’inquadramento RAGIONE_SOCIALEa fattispecie nelle coordinate RAGIONE_SOCIALE‘omissione (pagina 7 RAGIONE_SOCIALEa sentenza) e che, alla luce di tale inquadramento, il credito RAGIONE_SOCIALE‘ente previdenzia le sia stato integralmente soddisfatto anche per quel che concerne il connesso compendio sanzionatorio: dai documenti prodotti, invero, si evince che «ogni residuo credito era stato tacitato da tempo e nel caso di sanzioni per la sola omissione, come qui era legittimo ritenere per un dato oramai incontroverso» (pagina 8).
4. -Le doglianze, nel denunciare la violazione di legge, non scalfiscono efficacemente l’ iter logico RAGIONE_SOCIALEa pronuncia impugnata, che si limita a puntualizzare che tutte le somme sono state corrisposte, anche con riferimento alle sanzioni, senza operare a tale riguardo distinzioni di sorta.
Tale profilo è approfondito anche nel controricorso (pagina 9), in cui si pone in risalto la «prova documentale che la società resistente abbia già integralmente corrisposto il dovuto anche in applicazione […] del regime RAGIONE_SOCIALEe sanzioni civili da omissione contributiva».
La Corte di merito, dopo aver passato in rassegna i motivi di gravame (pagina 5), che adombrano un credito insoluto anche a volere ricondurre la vicenda nell’alveo RAGIONE_SOCIALE‘omissione, giunge a disattenderli, osservando che la documentazione prodotta comprova versamenti idonei ad estinguere l’intero credito dedotto in causa (pagina 8).
5. -Il ricorrente non ha prospettato elementi provvisti del necessario grado di specificità per dimostrare che la sentenza impugnata , pur movendo dalla stessa prospettazione RAGIONE_SOCIALE‘atto d’appello e dalla disamina RAGIONE_SOCIALEa documentazione prodotta, abbia erroneamente inteso contenuto e latitudine RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di pagare le sanzioni.
Come la parte controricorrente rimarca anche nella memoria illustrativa, l’ inesattezza RAGIONE_SOCIALE‘adempimento dev’essere corroborata assumendo come paradigma di riferimento la fattispecie RAGIONE_SOCIALE‘omissione, una volta che la Corte di merito, con statuizione non censurata, abbia ritenuto tale configurazione oramai irretrattabile.
Nel richiamare i princìpi di diritto enunciati da questa Corte, il ricorrente non ne avvalora la violazione e l’erronea applicazione ad opera dei giudici d’appello , anche in considerazione RAGIONE_SOCIALEa materia che ancora permane controversa (gli obblighi correlati a un’omissione) e del raffronto che i giudici d’appello hanno compiuto tra la prospettazione RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE e gli elementi documentali acquisiti.
Non è stato dunque adeguatamente confutato il carattere satisfattivo del pagamento, che la sentenza impugnata desume dalla necessità di applicare, in tutte le sue implicazioni, il regime sanzionatorio RAGIONE_SOCIALE‘omissione e dal vaglio RAGIONE_SOCIALEe difese RAGIONE_SOCIALE‘appellante e RAGIONE_SOCIALEe risultanze documentali, inidonee a suffragare una pretesa ancora insoddisfatta RAGIONE_SOCIALE‘ente, nei termini in cui è stata in concreto enucleata nel l’atto d’ appello.
6. -Dalla genericità RAGIONE_SOCIALEe censure discende, in ultima analisi, l’inammissibilità del ricorso.
7. -Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, alla stregua del valore RAGIONE_SOCIALEa controversia e RAGIONE_SOCIALE‘attività processuale svolta.
8. -La declaratoria d’inammissibilità del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di chi l’ha proposto di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione