Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17711 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 17711 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 5963-2019 proposto da
ISTITUTO RAGIONE_SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROM A, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE SOCIO UNICO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dall’avvocato NOME COGNOME con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato COGNOME, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 165 del 2018 della CORTE D’APPELLO DI TRIESTE, depositata il 7 agosto 2018 (R.G.N. 51/2018).
R.G.N. 5963/2019
COGNOME
Rep.
C.C. 12/3/2025
giurisdizione Licenziamento illegittimo. Indennità sostitutiva del preavviso. Sanzioni civili.
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-Con sentenza n. 165 del 2018, depositata il 7 agosto 2018, la Corte d’appello di Trieste ha respinto il gravame dell’INPS e ha confermato la pronuncia del Tribunale di Gorizia, che aveva accolto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE Gorizia RAGIONE_SOCIALE e aveva riqualificato come omissione il mancato pagamento dei contributi sull’indennità sostitutiva del preavviso, in relazione al licenziamento di un dipendente successivamente annullato per in sussistenza della giusta causa, e aveva accertato l’esatto adempimento del debito per contributi e sanzioni da parte della società ricorrente.
A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che nessun valore vincolante si può attribuire, quanto all’importo dovuto, alla domanda di dilazione e che non è stata censurata la qualificazione della fattispecie come omissione, qualificazione comunque conforme a diritto, in difetto di dolo dell’obbligato. Così inquadrata la vicenda concreta, risulta per tabulas che la società ha estinto il credito dell’Istituto , pagando anche le relative sanzioni.
-L’INPS ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello, formulando un unico motivo di censura.
–RAGIONE_SOCIALE Gorizia sRAGIONE_SOCIALE replica con controricorso, illustrato da memoria in prossimità dell’adunanza camerale.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con l’unico motivo di censura ( art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e lamenta che la Corte di merito abbia arbitrariamente escluso l’obbligo di pagare le sanzioni civili sulle somme dovute, obbligo che rappresenterebbe «la conseguenza automatica del mancato pagamento a tempo debito della contribuzione» (pagina 11, punto 8 del ricorso per cassazione) e si correlerebbe al «comportamento colposo del datore di lavoro» (pagina 14, punto 21). In particolare, si dovrebbe tener conto d ell’arco temporale tra la condanna del datore di lavoro a corrispondere l’indennità sost itutiva del mancato preavviso e l’effettivo pagamento dei contributi.
2. -Le censure si rivelano, nel loro complesso, inammissibili.
3. -La ratio decidendi della pronuncia d’appello s’incentra sul rilievo che non sia stato specificamente censurato l’inquadramento della fattispecie nelle coordinate dell’omissione (pagina 7 della sentenza) e che, alla luce di tale inquadramento, il credito dell’ente previdenzia le sia stato integralmente soddisfatto anche per quel che concerne il connesso compendio sanzionatorio: dai documenti prodotti, invero, si evince che «ogni residuo credito era stato tacitato da tempo e nel caso di sanzioni per la sola omissione, come qui era legittimo ritenere per un dato oramai incontroverso» (pagina 8).
4. -Le doglianze, nel denunciare la violazione di legge, non scalfiscono efficacemente l’ iter logico della pronuncia impugnata, che si limita a puntualizzare che tutte le somme sono state corrisposte, anche con riferimento alle sanzioni, senza operare a tale riguardo distinzioni di sorta.
Tale profilo è approfondito anche nel controricorso (pagina 9), in cui si pone in risalto la «prova documentale che la società resistente abbia già integralmente corrisposto il dovuto anche in applicazione del regime delle sanzioni civili da omissione contributiva».
La Corte di merito, dopo aver passato in rassegna i motivi di gravame (pagina 5), che adombrano un credito insoluto anche a volere ricondurre la vicenda nell’alveo dell’omissione, giunge a disattenderli, osservando che la documentazione prodotta comprova versamenti idonei ad estinguere l’intero credito dedotto in causa (pagina 8).
5. -Il ricorrente non ha prospettato elementi provvisti del necessario grado di specificità per dimostrare che la sentenza impugnata , pur movendo dalla stessa prospettazione dell’atto d’appello e dalla disamina della documentazione prodotta, abbia erroneamente inteso contenuto e latitudine dell’obbligo di pagare le sanzioni.
Come la parte controricorrente rimarca anche nella memoria illustrativa, l’ inesattezza dell’adempimento dev’essere corroborata assumendo come paradigma di riferimento la fattispecie dell’omissione, una volta che la Corte di merito, con statuizione non censurata, abbia ritenuto tale configurazione oramai irretrattabile.
Nel richiamare i princìpi di diritto enunciati da questa Corte, il ricorrente non ne avvalora la violazione e l’erronea applicazione ad opera dei giudici d’appello , anche in considerazione della materia che ancora permane controversa (gli obblighi correlati a un’omissione) e del raffronto che i giudici d’appello hanno compiuto tra la prospettazione dell’ Istituto e gli elementi documentali acquisiti.
Non è stato dunque adeguatamente confutato il carattere satisfattivo del pagamento, che la sentenza impugnata desume dalla necessità di applicare, in tutte le sue implicazioni, il regime sanzionatorio dell’omissione e dal vaglio delle difese dell’appellante e delle risultanze documentali, inidonee a suffragare una pretesa ancora insoddisfatta dell’ente, nei termini in cui è stata in concreto enucleata nel l’atto d’ appello.
6. -Dalla genericità delle censure discende, in ultima analisi, l’inammissibilità del ricorso.
7. -Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta.
8. -La declaratoria d’inammissibilità del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo di chi l’ha proposto di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione