Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 18389 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 18389 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 27138-2018 proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2817/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 09/07/2018 R.G.N. 1457/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/05/2024 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
Sanzioni civili
RAGIONE_SOCIALE
R.G.N.27138/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 30/05/2024
CC
In sede di giudizio di rinvio seguito a pronuncia di cassazione resa da questa Corte (Cass.1347/16), la Corte d’appello di Roma rigettava la domanda dell’ingegnere COGNOME NOME volta a far dichiarare che non sussisteva alcun suo debito contributivo nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per gli anni dal 2000 al 2005 e che dunque nemmeno erano dovute le sanzioni per omissione contributiva e per mancata comunicazione ad RAGIONE_SOCIALE dei redditi percepiti nei predetti anni.
Riteneva la Corte d’appello che l’ingegnere, sebbene non iscritto alla Cassa in quanto dipendente del RAGIONE_SOCIALE, fosse comunque tenuto a versare alla cassa di categoria il contributo integrativo avendo svolto attività -consulenze tecniche, attività seminariali, attività pubblicistica -implicanti conoscenze tecniche ingegneristiche.
Avverso la sentenza, ricorre COGNOME NOME per tre motivi, illustrati da memoria.
NOME resiste con controricorso, illustrato da memoria.
All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
RILEVATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, COGNOME NOME deduce nullità della sentenza per omessa motivazione sull’eccezione di non debenza delle sanzioni.
Con il secondo motivo di ricorso, COGNOME NOME deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ovvero che il contegno del ricorrente era incolpevole e fondato sul legittimo affidamento indotto dall’orientamento
giurisprudenziale di legittimità, secondo cui le attività che richiedevano conoscenze tecniche ingegneristiche non imponevano il pagamento del contributo integrativo. Con il terzo motivo di ricorso, COGNOME NOME deduce violazione o falsa applicazione dell’art.115 c.p.c. per avere la Corte ritenuto non contestato da parte del ricorrente l’importo delle sanzioni.
Il primo motivo è infondato.
La Corte non ha omesso di decidere sull’eccezione di non debenza delle sanzioni. L’eccezione è stata invece respinta in modo espresso, avendo la Corte accolto la riconvenzionale di RAGIONE_SOCIALE anche per l’importo delle sanzioni, ritenuto non contestato dal ricorrente. Quando all’obbligo motivazionale, esso è stato assolto laddove la sentenza spiega le ragioni dell’obbligo di pagamento del contributo integrativo, che sono valse anche per fondare l’obbligazione accessoria delle sanzioni.
Il secondo motivo è inammissibile.
Va premesso che non incide sul ricorso la sopravvenienza della sentenza della Corte Costituzionale n.55/2024, relativa alle sanzioni civili da versare all’RAGIONE_SOCIALE per l’iscrizione alla Gestione separata, poiché qui si discute di sanzioni da pagare ad RAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c., il motivo avrebbe dovuto allegare quando e in quale modo il fatto decisivo fu sottoposto al contraddittorio delle parti nei gradi di merito e fu fatto oggetto di discussione. Il motivo si limita a dire che nel giudizio di rinvio fu sollevata la questione dell’affidamento incolpevole, senza però precisare puntualmente in che termini e in quale atto la questione fu davvero sollevata. Si aggiunge che, se davvero il fatto fu dedotto per la prima volta in sede di
giudizio di rinvio, trattavasi di fatto nuovo e quindi precluso, attesa la natura chiusa del giudizio di rinvio. Correttamente, quindi la Corte d’appello non lo prese in considerazione.
Il terzo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
Non viene riportato in modo compiuto e specifico il contenuto della memoria di costituzione in riassunzione, solo prodotta, da cui risulterebbe la precisa contestazione nei gradi di merito non solo dell’ an della pretesa sanzionatoria, ma anche del quantum RAGIONE_SOCIALE importi di tale pretesa.
Conclusivamente il ricorso va respinto con condanna alle spese secondo soccombenza.
P.Q.M.