Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29594 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29594 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 8653/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, giusta procura in atti;
-ricorrente –
contro
BANCA D’ITALIA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso gli avvocati COGNOME NOME e NOME COGNOME che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 5223/2019 della CORTE DI APPELLO DI ROMA, depositata il 01.08.2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
La Corte osserva
Il Direttore della Banca d’Italia, con delibera del 6/9/2016, inflisse a NOME COGNOME, componente del Consiglio di
amministrazione della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, la sanzione pecuniaria di € 69.000,00, sulla base degli accertamenti ispettivi, i quali avevano riscontrato ‘ carenze organizzative e nei controlli da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione ‘ e ‘ carenze nel processo del credito ‘.
Il COGNOME, proposta opposizione innanzi alla Corte d’appello di Roma, chiese l’annullamento o la declaratoria d’inefficacia del provvedimento sanzionatorio e, in subordine, la riduzione della sanzione.
La Corte adita respinse l’opposizione.
Questi, in sintesi e per quel che ancora qui rileva, i passaggi argomentativi della sentenza:
venne disatteso il primo motivo, con il quale il ricorrente lamentava il mancato rispetto del termine di novanta giorni di cui all’art. 14 della l. n. 689/1981, assumendo che questo decorresse dal compimento dell’accertamento, avendo la Corte romana rilevato che l’accertamento si perfeziona solo con l’apposizione del visto da parte del Direttore Centrale; soggiungendo, inoltre, che, in ogni caso, il termine doveva risultare congruo e ragionevole in relazione agli accertamenti e rilevamenti compiuti (sul punto cita giurisprudenza di questa Corte riguardante sanzioni emesse dalla RAGIONE_SOCIALE);
venne rigettato il secondo motivo, con il quale il ricorrente prospettava che le disfunzioni accertate non erano a lui addebitabili, poiché egli aveva assunto l’incarico solo dopo la conclusione di una precedente ispezione, assumendo il Giudice che il precedente accertamento non riguardava in alcun modo la complessiva <>, inoltre la
modulazione sanzionatoria tra i vari componenti del Consiglio di amministrazione risultava giustificata e non arbitraria;
-il terzo motivo venne disatteso evidenziandosi che la circostanza che <>;
il terzo motivo sconfessa analiticamente le critiche di merito, mosse con il quarto motivo, a riguardo delle disfunzioni organizzative, alla mancanza di strutturate procedure interne, specie nei rapporti con la clientela, risultando assente <>, in merito alle sovrastime del valore degli immobili posti a garanzia rispetto ai valori RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), in relazione alle decisioni assunte imprudentemente e alla distribuzione di dividendi, nonostante una situazione di accertato deterioramento aziendale, con riferimento alle critiche mosse in ordine alla gestione del credito, e, infine, avuto riguardo alla mancanza di controlli interni, avendo la Corte locale specificato che le critiche risultavano confutate rispetto <>.
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza sulla base di due motivi.
La Banca d’Italia resiste con controricorso.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità parziale della sentenza in relazione all’a rt. 132, n. 4, cod. proc. civ.
Assume il COGNOME che la Corte romana aveva reso motivazione <> in ordine al primo motivo del ricorso, per avere affermato ch e il termine di cui all’art. 14, l. n. 689/1981 decorreva dal visto del Direttore Centrale, soggiungendo, tuttavia, che il termine in parola doveva essere
congruo e ragionevole, avuto riguardo alla natura degli accertamenti.
5.1. La doglianza non supera lo scrutinio d’ammissibilità.
Come noto la giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come anche di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145; ma già S.U. n. 22232/2016; Cass. n. 6758/2022 e, da ultimo, S.U. n. 2767/2023, in motivazione).
A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard ; cioè un modello argomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto.
Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in RAGIONE_SOCIALEzione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le
risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914).
Qui non ricorre alcuna delle ipotesi sopra richiamate, essendo del tutto evidente che la ratio portante della decisione è costituita dall’affermazione che i novanta giorni decorrono dal visto apposto dal Direttore Centrale. Nel resto si tratta di un mero obiter, peraltro, supportato da giurisprudenza riguardante le sanzioni RAGIONE_SOCIALE.
In disparte, è appena il caso di soggiungere che la Corte d’appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritt o enunciato da questa Corte, la quale ha chiarito che in tema di sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d’Italia, il termine di decadenza previsto dall’art. 14 della l. n. 689 del 1981 per la notifica della violazione decorre dall’apposizione del visto del direttore centrale della vigilanza bancaria e finanziaria, suggellandosi con esso la conclusione della fase di accertamento di tutti gli elementi dell’illecito, comprensiva, altresì, della valutazione e dell’adeguata ponderazione dei dati acquisiti e degli atti preliminari (Sez. 2, n. 4820, 19/02/2019, Rv. 652690).
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione <>.
In particolare, il ricorrente evidenzia che <>. Un tale regime più favorevole non era stato applicato dalla Banca d’Italia.
6.1. La censura è inammissibile per la sua novità, non essendo stata offerta allo scrutinio de lla Corte d’appello. Né il ricorrente afferma che il Giudice abbia omesso di decidere su una tale doglianza, peraltro, in presenza di un’analitica rassegna delle censure svolta dalla Corte d’appello, la cui corrispondenza all’atto di opposizione non risulta affatto negata (cfr. Cass. nn. 2038/2019, 15430/2018, 27568/2017).
Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis cod. proc. civ. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi ” inconsistenti “.
Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti
processuali per il versamento, da parte del ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 27 settembre 2023