Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3166 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 2 Num. 3166 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/02/2023
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, con sede in Rodigo (MN), in persona del legale rappresentante sig. NOME COGNOME, rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al ricorso dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso lo studio d ell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME in Roma, INDIRIZZO.
Ricorrente
contro
Comune di Mantova, in persona del sindaco, rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al controricorso dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO.
Controricorrente
avverso la sentenza n. 1368 della Corte di appello di Brescia, depositata il 10. 8. 2018.
Viste le conclusioni del P.M., in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero rigettato.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18. 11. 2022 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
Fatti di causa
Con sentenza n. 1368/2018 del 10. 8. 2018 la Corte di appello di Brescia, accogliendo l’appello incidentale del comune, in riforma della sentenza del Tribunale che aveva ridotto la sanzione applicata, rigettò in toto l’opposizione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza ingiunzione n. 2552 del 21. 11. 2013 del comune di Mantova, che, ai sensi dell’art. 29, comma 1, legge Regione Lombardia n. 14 del 1998, le aveva applicato la sanzione di euro 3.236.640,00, per avere esercitato attività di estrazione di materiale, per la quantità di mc. 122.600, superando i limiti massimi di profondità stabiliti dal provvedimento di autorizzazione; confermò nel resto la decisione di primo grado, che aveva rigettato le altre opposizioni proposte dalla RAGIONE_SOCIALE avverso le ordinanze ingiunzioni n. 2553 del 21. 11. 2013 e n. 2554 del 21. 11. 2013, con cui il comune le aveva irrogato, con la prima, ai sensi dell’art. 29, comma 3, legge Regione Lombardia n. 14 del 1998, la sanzione di euro 20.658,28, per avere omesso di realizzare le opere di recupero ambientale previste dall’autorizzazione e effettuato scarichi di materiale estranei all’attività di cava e, con la seconda , ai sensi del citato art. 29, comma 1, la sanzione di euro 1.200.804,00, per avere realizzato estrazione di materiale nell’area di cui al foglio 98, mapp ale 251, in assenza di autorizzazione all’esercizio di attività di cava.
A sostegno delle conclusioni accolte la Corte distrettuale, per quanto qui ancora interessa, dichiarò infondata l’eccezione di decadenza sollevat a dalla opponente per non essere state la contestazioni relative alle ordinanze n. 2252 e 2254 notificate al trasgressore entro 90 giorni dall’accertamento delle violazioni, ai sensi dell’art. 14 legge n. 689 del 1981, rilevando che il suddetto termine decorre non dalla data del sopraluogo, ma dal momento in
cui l’amministrazione ha completato gli atti istruttori per l’accertamento e la valutazione della condotta ascritta all’interessato, che in caso di esercizio abusivo di cava rendono necessaria un’attività accertativa ed estimativa della quantità del materiale abusivamente estratto, cui la legge commisura l’importo della sanzione, e che, ai fini dell’osservanza di detto termine, rileva l’attività compiuta dall’autorità competente; che nella specie tale termine risultava rispettato, tenuto conto che, con riferimento al fatto sanzionato con l’ordinanza n. 2252, gli accertamenti tecnici funzionali a superare le discordanze in ordine ai quantitativi estratti erano stati trasmessi al comune in data 15. 2. 2012 e la contestazione era stata notificata alla società il 27. 4. 2012, mentre, con riguardo alla violazione che aveva dato luogo all’ordinanza n. 2254 , l’amministrazione aveva inviato il verbale di contestazione della violazione il 9. 5. 2012, dopo avere ricevuto la relazione sulla quantità de ll’estrazione il 17. 2. 2012; che, ai fini della ricorrenza della violazione sanzionata con l’ordinanza ingiunzione n. 2254 , non costituiva causa escludente il fatto che la provincia di Mantova, quale autorità portuale, avesse autorizzato la società allo scavo sul mappale 251, atteso che l’efficacia di tale provvedimento era comunque condizionata, per legge e perché previsto espressamente dall’atto autorizzativo , alla stipulazione di una convenzione con il comune interessato, che non era mai intervenuta; che tali ultime circostanze portavano altresì ad escludere ogni rilevanza all’errore sulla illiceità della condotta invocato dalla ricorrente, che non poteva ritenersi incolpevole, tenuto anche conto del suo profilo professionale; che, con riguardo alla entità della sanzione irrogata con l’ordinanza n. 2552, la sua applicazione nella misura massima era stata legittimamente motivata dal comune in ragione sia della personalità del trasgressore, che della mancanza di qualsiasi intervento da parte dello stesso per l’eliminazione o anche l’attenuazione delle conseguenze della violazione commessa; che, sempre con riguardo a quest’ultima ordinanza, il fatto contestato integrava la violazione prev ista dal comma 1 dell’art. 29 legge Regione Lombardia n. 14 del 1998 e non quella di cui al comma 2, che punisce l’estrazione di materiale in quantità maggiore di quella assentita, atteso che l’attività di escavazione ed estrazione
oltre il limite di profondità previsto dall’autorizzazione si risolve nell’esercizio abusivo della relativa attività.
Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 21. 2. 2019 ha proposto ricorso la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, affidandosi a cinque motivi.
Resiste con controricorso e successiva memoria il comune di Mantova.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha rassegnato le conclusioni scritte come in epigrafe indicate.
Ragioni della decisione
Il primo e secondo motivo di ricorso, che possono trattarsi congiuntamente, denunciano violazione o falsa applicazione dell’art. 14 legge n. 689 del 1981, lamentando il rigetto del motivo di appello incidentale con cui la società aveva reiterato, con riguardo alle ordinanze ingiunzioni n. 2552 e 2554, l’eccezione di decadenza della pretesa punitiva, per essere stato il verbale di contestazione della violazione comunicato oltre 90 giorni dall’accertamento. Si assume al riguardo che il relativo capo della decisione è errato, perché non ha preso in considerazione i periodi in cui l’amministrazione , dopo avere ricevuto notizia dei fatti, era rimasta inerte.
In particolare, in relazione al fatto sanzionato con l’ordinanza n. 2552, la società ricorrente sottolinea che il comune si trovava nelle condizioni di procedere alla notifica del verbale di contestazione già dopo avere ricevuto, il 26. 9. 2011, la relazione del sopraluogo e che comunque solo in data 2. 1. 2012, a termine ormai spirato ed al solo fine di sottrarsi alla decadenza, aveva avanzato richiesta di chiarimento alla provincia.
Analogamente, con riferimento al fatto sanzionato con l’ordinanza n. 2554, la ricorrente deduce che già nel verbale di sopraluogo del 22. 9. 2011 risultavano le misurazioni del materiale e che soltanto il 27. 1. 2012, ben oltre quindi il termine di 90 giorni, il comunque aveva chiesto ulteriori chiarimenti alla provincia.
I motivi sono infondati e, in parte, inammissibili.
La Corte di appello ha respinto le censure sollevate dalla società appellante afferm ando che, con riferimento al fatto sanzionato con l’ordinanza n. 2252,
dopo il sopraluogo il comune aveva demandato accertamenti tecnici al fine di superare le discordanze in ordine ai quantitativi estratti risultanti dalle relazioni ricevute dalle diverse autorità coinvolte nell’accertamento e che essi gli erano stati trasmessi in data 15. 2. 2012, con l’effetto che, dovendo si far decorrere da tale momento il termine previsto dall’art. 14 legge citata, la contestazione era stata notificata tempestivamente alla società il 27. 4. 2012; analogamente, con riguardo alla violazione che aveva dato luogo all’ordinanza n. 2254, ha ritenuto tale termine rispettato, avendo il comune, dopo avere ricevuto la relazione sulla quantità del materiale estratto il 17. 2. 2012, notificato il verbale di contestazione della violazione il 9. 5. 2012.
Tanto precisato, la sentenza si sottrae alla censura denunziata di violazione di legge, risultando l’accertamento del giudice di appello conforme al principio di diritto affermato da questa Corte in tema di applicazione dell’art. 14 legge n. 689 del 1981, secondo cui il termine iniziale previsto dall’art. 14 legge n. 689 del 1981 non coincide con quello in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità da parte dell’autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell’esistenza della violazione segnalata ( Cass. n. 27702 del 2019; Cass. n. 27405 del 2019; Cass. n. 7681 del 2014; Cass. n. 3043 del 2009 ). Nello specifico, con riferimento all’esercizio della coltivazione di sostanze minerali di cava, è stato precisato che, tenuto anche conto che la sanzione pecuniaria è commisurata alla quantità del materiale abusivamente estratto, l’accertamento del fatto materiale integrante l’infrazione non può ritenersi completato con la generica constatazione dell’abusiva estrazione di materiale, ma soltanto con la esatta quantificazione del materiale estratto ( Cass. n. 24258 del 2018; Cass. n. 3447 del 2007; Cass. n. 11464 del 2003 ).
Merita aggiungere che rientra nelle competenze del giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato dall’amministrazione per l’accertamento della violazione, in rapporto alla maggiore o minore complessità del caso, e la presenza di ritardi ingiustificati da parte dell’amministrazione e che il relativo apprezzamento, risolvendosi in un giudizio di fatto, non appare censurabile in
sede di legittimità ( Cass. n. 27405 del 2019; Cass. n. 26734 del 2011 ). Sotto tale profilo le censure svolte dai motivi, laddove investono anche la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione, così sollecitandone un nuovo esame, sono altresì inammissibili, non potendo trovare ingresso nel giudizio di legittimità le critiche che attengono alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito.
Il terzo motivo di ricorso denunzia che la Corte di appello abbia dichiarato inammissibile, perché non avanzato in primo grado, il motivo che sollevava l’eccezione di decadenza ex art. 14 legge n. 689 del 1981 anche in relazione all’ordinanza n. 2553, nonostante che nelle conclusioni dell’atto di opposizione fosse stato chiesto, per tale ragione, l’annullamento di tutte le ordinanze opposte.
Il mezzo è infondato, una volta considerato che è la stessa parte ricorrente a riconoscere di non avere espressamente formulato, nell’atto di opposizione, la censura di violazione dell’art. 14 citato con riferimento all’ordinanza ingiunzione n. 2553. Ne discende la correttezza della statuizione di inammissibilità, per novità, del motivo di appello, non potendosi ritenere sufficiente la domanda della parte, in sede di conclusioni, di annullare, per la ragione addotta, tutte le ordinanze ingiunzioni opposte, atteso che, come dedotto dal comune controricorrente, nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione il ricorso ex art. 2 legge n. 689 del 1981 deve essere articolato in motivi specifici, i quali perimetrano l’oggetto del giudizio. Nel caso di specie deve altresì tenersi conto che la violazione denunziata non era proponibile in termini generali o astratti, ma esigeva la specifica esposizione ed esame delle circostanze di fatto relative all’accertamento del singolo illecito, con conseguente impossibilità di estendere anche all’ordinanza n. 2553 le ragioni esposte a sostegno della eccepita decadenza del comune in relazione agli altri provvedimenti ingiuntivi.
Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 3 legge n. 689 del 1981, censurando la sentenza impugnata per non avere riconosciuto, in relazione ai fatti sanzionati dalla ordinanza n. 2544, la causa di non punibilità dell’errore incolpevole, tenuto conto che lo sbancamento sul
mappale 251 era stato ordinato alla società dalla provincia di Mantova con provvedimento urgente, al fine di mettere in sicurezza la scarpata e ristabilire la regolarità della navigazione, e che esso non subordinava la sua efficacia alle successive autorizzazioni da parte del comune.
Il motivo risulta infondato.
La Corte di appello ha escluso, in relazione all’ord inanza ingiunzione n. 2554, la fattispecie della non punibilità prevista dall’art. 3 legge n. 689 del 1981, per la ragione che la società aveva proceduto all’attività di escavazione senza stipulare con il comune apposita convenzione, richiesta dall’art. 15 legge regionale ed oggetto di espressa menzione da parte del provvedimento della provincia , reputando l’eventuale errore circa la necessità della stessa non incolpevole.
La censura secondo cui l’efficacia della autorizzazione provinciale non era subordinata al provvedimento del comune appare, in tale contesto, generica e infondata, alla luce dell’art. 15 legge regionale, richiamato dalla Corte di appello, secondo cui il rilascio dell’autorizzazione è condizionato alla stipulazione di una convenzione tra il richiedente ed il comune interessato, disposizione che, come dedotto dal comune controricorrente, comporta che, nel caso in cui il provvedimento provinciale preceda la convenzione, quest’ultima integr i una condizione di efficacia della autorizzazione.
Il quinto motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 29 legge Regione Lombardia n. 14 del 1998, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto che l’escavazione operata oltre la quota di profondità assentita integri la fattispecie di esercizio abusivo di attività di cava, prevista dal comma 1 del citato art. 29, in luogo che la violazione del comma 2, che punisce l’estrazione di materiale in quantità superiore a quella autorizzata. Ad avviso della ricorrente tale soluzione è errata, atteso che la disposizione applicata non fa alcun riferimento alla profondità dello scavo e che la cava, nella sua interezza, costituisce un unico ambito estrattivo.
Il motivo è infondato.
L’art. 29 legge Regione Lombardia n. 14 del 1998, che detta la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava, prevede tre distinte ipotesi di illeciti,
consistenti, il primo , nell’esercizio di coltivazione senza autorizzazione o concessione ( comma 1 ), il secondo, nello scavo di materiali in eccedenza rispetto ai quantitativi autorizzati ( comma 2 ) e, il terzo, meno grave, nella ‘ inosservanza deli obblighi imposti dal provvedimento di autorizzazione o di concessione ‘ ( comma 3 ) .
La previsione, al fine della distinzione delle fattispecie di cui al primo e secondo comma, va letta alla luce delle altre disposizioni della legge regionale.
In particolare, va richiamato l’art. 6 in materia di piani provinciali delle cave, secondo cui la proposta di detti piani deve contenere la ‘ identificazione degli ambiti territoriali estrattivi ‘, cioè dei ‘ siti in cui può essere svolta l’attività estrattiva, comprensivi del giacimento e delle aree di servizio ‘, così definiti dall’art. 5, lett. B), precisando che detti ambiti comprendono ‘ l’area prevista per la estrazione e lo sfruttamento del giacimento ‘ ( comma 2 lett. a) ). Quanto al contenuto del provvedimento autorizzativo, il successivo art. 13 dispone che esso deve, tra l’altro, prevedere: la determinazione del tipo e quantità di sostanze minerali di cava di cui è consentita la coltivazione ( lett. a ) e ‘ l’estensione e la profondità degli scavi previsti, riferiti a precisi punti fissi di misurazione ed ogni altra prescrizione e modalità da osservarsi nell’attività estrattiva, con riferimento al progetto di coltivazione presentato dal richiedente ‘ ( lett. b ).
Come questa Corte ha già rilevato, con riferimento nello specifico alla legge Regione Lombardia n. 14 del 1998, dalla considerazione che l’autorizzazione per la coltivazione della cava è rilasciata con preciso riferimento ad un’area ben determinata nelle sue delimitazioni spaziali, rappresentate dalla superficie (estensione) e dall’altezza (profondità) e non già con generico riguardo al sito o giacimento, discende che, se il materiale viene estratto all’esterno del perimetro di detta area od oltre la profondità consentita, l’attività deve considerarsi effettuata in mancanza di autorizzazione indipendentemente dal rispetto dei quantitativi consentiti, risolvendosi lo sconfinamento orizzontale o verticale dello scavo nello svolgimento di una attività estrattiva diversa da quella autorizzata ( Cass. n. 5757 del 2007; Cass. n. 11464 del 2003 ).
Resta per l’effetto escluso che il superamento nella coltivazione della quota di profondità prevista dall’autorizzazione integri la fattispecie di cui al comma 2 dell’articolo citato e non quella di cui di abusivo esercizio di cui al comma 1. Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ricorrente previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali
Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 novembre 2022.