Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6816 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 6816 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/03/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 12124/2021 R.G. proposto da:
COGNOME, rappresentato e difeso dall’ avvocato NOME COGNOMECODICE_FISCALE.
– Ricorrente –
Contro
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA PUGLIA, LA BASILICATA E IL MOLISE SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE DI LECCE, domiciliata ex lege in Roma INDIRIZZO presso l ‘A vvocatura Generale dello Stato (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende.
– Controricorrente –
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 1002/2020 depositata il 20/10/2020.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 13 marzo 2025.
Sanzioni amministrative
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECSIONE
Con ricorso depositato il 3 gennaio 2018, NOME COGNOME titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE, propose , dinanzi al Tribunale di Lecce, opposizione avverso l’ordinanza -ingiunzione del 9 novembre 2017, emessa dall’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) che gli ingiungeva il pagamento della sanzione di euro 20.000,00 per la violazione dell’art. 7, comma 3 -quater, d.l. 13 settembre 2012, n. 158 (conv., con modific., nella legge 8 novembre 2012, n. 189), per avere installato e messo a disposizione del pubblico, nei negozi di gioco sportivo ippico denominato ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , sei apparecchi (cinque PC e un video elettronico denominato ‘Totem’) che consentivano la libera connessione ai siti di gioco on-line .
Il Tribunale di Lecce , nel contraddittorio dell’ ADM, con sentenza n. 174 del 2019, in parziale accoglimento dell’opposizione, annullò la sanzione e confermò la confisca del Totem.
Interposta impugnazione dall’ADM, la Corte d’appello di Lecce, nella resistenza della persona sanzionata, ha accolto il gravame e ha respinto l’opposizione di COGNOME.
Per il giudice d’appello, come si evince dal tenore testuale dell’art. 7 comma 3-quater del d.l. n. 158 del 2012, ai fini della configurazione dell’illecito amministrativo è sufficiente che ricorrano (come, nel caso di specie, hanno accertato i verbalizzanti) la mera potenzialità e il pericolo che gli apparecchi messi a disposizione del pubblico possano essere impiegati dagli utenti per la connessione a piattaforme di gioco on-line , senza che rilevi come scriminante il fatto che gli stessi apparecchi siano utilizzabili anche per la libera navigazione su Internet . Inoltre, il Totem (un terminale dotato di monitor, tastiera e dispositivi vari, la cui unica funzione è di consentire agli utenti di accedere alle piattaforme di gioco messe a disposizione dei concessionari on-line ) installato presso l’esercizio commerciale gestito
da COGNOME era collegato alla rete elettrica, era privo di codice di identificazione e documentazione autorizzative (nulla osta o accertamento di conformità), con la precisazione che era privo di rilievo , ai fini del perfezionamento dell’illecito, che , al momento dell’ispezione, l’apparecchio non fosse collegato alla rete telematica.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 7 comma 3-quater del d.l. n. 158 del 2012.
Al contrario di quanto afferma la Corte d’appello di Lecce, l’illecito non sarebbe integrato dalla mera messa a disposizione delle apparecchiature che consentono, in astratto, di giocare sulle piattaforme on-line , dovendosi verificare, in concreto, la finalità di tale messa a disposizione e la concreta idoneità della stessa all’ utilizzo per i giochi on-line , sulla base di elementi idonei a ‘forzare’ la scelta dell’utilizzatore, come ad esempio, i cosid detti ‘blocchi alla navigazione’.
Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.
Si sostiene che il giudice d’appello non avrebbe esaminato la perizia giurata, prodotta in giudizio dall’opponente, che attestava che l’apparecchiatura denominata RAGIONE_SOCIALE non era funzionante e non poteva essere utilizzata per commettere la contestata violazione.
In prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato una memoria.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha resistito con controricorso.
Il Collegio ritiene che il ricorso debba essere rinviato a nuovo ruolo dato che questa Corte (con ord. interloc. nn. 20483/2024, 20485/2024) ha rimesso alla Corte costituzionale ‘ le questioni di
legittimità costituzionale dell ‘ art. 7, comma 3-quater del d.l. n. 158/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 189/2012 e dell’art. 1, comma 923 della legge 208/2015 in relazione all ‘ art. 3 Cost., con gli artt. 25, 41, 42 e 117, primo comma Cost., e in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, e agli artt. 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 ‘ .
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in data successiva alla decisione della Corte costituzionale sulle questioni di legittimità costituzionale ad essa rimesse da questa Corte con ord. interloc. nn. 20483/2024, 20485/2024.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione