Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 26820 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 26820 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8330/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, in proprio e quale rappresentante legale della società RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BARI n. 1444/2022, depositata il 30/09/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME NOME.
PREMESSO CHE
In data 9 novembre 2010 gli agenti della Polizia di Stato eseguirono un’ispezione presso l’esercizio pubblico ‘RAGIONE_SOCIALE‘ di COGNOME‘COGNOME NOME, nel corso della quale furono rinvenuti quattro apparecchi da divertimento, regolarmente accesi e collegati alla rete elettrica, non rispondenti alle caratteristiche previste dall’art. 110, comma 7, lettera c) del testo unico RAGIONE_SOCIALE leggi di pubblica sicurezza (TULPS), in quanto con l’inserimento del gettone all’interno dei videogiochi si innestava un sistema costituito da rulli rotanti virtuali raffiguranti simboli, atti a visualizzare fasi di gioco che consentono l’accumulo di punti tramutabili in crediti a favore del giocatore e dunque non corrispondenti alle caratteristiche tecniche e alle prescrizioni di cui all’art. 110, commi 6 e 7 del TULPS.
In conseguenza di tale accertamento fu emessa nei confronti di NOME COGNOME, in qualità di legale rappresentante della società fornitrice degli apparecchi (RAGIONE_SOCIALE), l’ordinanza n. 992/2011, notificata l’11 aprile 2011, con la quale l’RAGIONE_SOCIALE ingiungeva il pagamento di euro 16.000,00 a titolo di sanzione per la violazione dell’art. 110, comma 9, lettera c) TULPS. In pari data fu emessa l’ordinanza n. 991/2011 nei confronti di NOME COGNOME, in qualità di titolare dell’esercizio in cui erano stati stati installati e rinvenuti gli apparecchi.
COGNOME e COGNOME propo sero distinti atti di opposizione avverso le due ordinanze. In particolare, COGNOME lamentò la violazione e falsa applicazione dell’art. 110 TULPS e del decreto direttoriale n. 133/2005, l’insufficienza dell’accertamento, la violazione dell’art. 6 della legge 689/1981 per la modifica tra contestazione e condanna, la violazione dei principi del giusto procedimento e del contraddittorio, la mancanza dell’elemento soggettivo dell’illecito e la sussistenza della buona fede per errore
incolpevole, la violazione dell’art. 8 della legge 689/1981 e l’errata determinazione della sanzione inflitta.
Il Tribunale di Bari, disposta la riunione dei due giudizi, con sentenza n. 2904/2020 rigettò l’opposizione di entrambi gli opponenti.
La sentenza è stata impugnata, con distinti atti d’appello, da NOME COGNOME e da NOME COGNOME. Con la sentenza 30 settembre 2022, n. 1444, la Corte d’appello di Bari ha rigettato ambedue i gravami.
Avverso la sentenza NOME COGNOME, in qualità di rappresentante legale del RAGIONE_SOCIALE, ricorre per cassazione.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE
Osserva preliminarmente il Collegio che il ricorrente dichiara di ricorrere anche in proprio: tale legittimazione è però da escludersi, in quanto, come risulta dalla sentenza impugnata, l’opposizione è stata proposta da COGNOME quale rappresentante della società e in tale qualità COGNOME ha proposto appello, così che la pronuncia è stata resa nei confronti del legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE e non personalmente nei confronti di COGNOME Quindi la qualità di ricorrente in proprio spesa nella rubrica del ricorso non si ravvisa.
Passando all’esame del ricorso, esso è articolato in quattro motivi. Il primo motivo denuncia ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 110 TULPS, in relazione all’art. 6, comma 11 del d.lgs. 150/2011, nonché degli artt. 2697 e 2700 c.c., 115 e 116 c.p.c., del decreto direttoriale 133/2005, travisamento dei fatti, falsa applicazione della legge, insufficienza dell’accertamento’: la sentenza impugnata, a dire del ricorrente, avrebbe attribuito erroneamente fede privilegiata a fatti non accertati, semplicemente considerando la ‘semplice valutazione successiva dell’illecito fatta
dai verbalizzanti’, in tal modo non solo violando le disposizioni di legge dell’art. 110 TULPS, ma anche ritenendo, contro le evidenze emerse nel processo, assolto l’onere della prova a carico dell’amministrazione; come dedotto in primo grado e in appello l’accertamento della Polizia di Stato era infatti insufficiente e contraddittorio.
Il motivo è infondato.
Il ricorrente, che pure richiama il parametro di cui al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., contesta in sostanza la valutazione degli elementi di prova posta in essere dal giudice di merito, valutazione che l’ha portato a ritenere dimostrata l’illiceità degli apparecchi da intrattenimento rinvenuti nel locale ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ ; tale valutazione, compresa quella degli errori nell’indicazione della denominazione degli apparecchi e dei giochi installati e del malfunzionamento degli apparecchi al momento dello svolgimento della consulenza tecnica d’ufficio, spetta al giudice di merito e non è censurabile da parte di questa Corte di legittimità. Non sussiste poi la denunciata violazione della regola dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., in quanto il giudice di merito ha appunto ritenuto raggiunta la prova dell’illiceità degli apparecchi e non ha esonerato l’amministrazione dalla relativa prova.
2) Il secondo motivo contesta ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge 689/1981 in relazione all’art. 110 TULPS, comma 9, lettera c), al decreto direttoriale 133/2005, art. 110, comma 9, lettera a)’: dal decreto direttoriale n. 133/2005 emerge in modo incontestabile che le regole tecniche in esso contenute sono previste esclusivamente per la produzione e hanno come destinatari esclusivamente i produttori e gli importatori, che sono i responsabili esclusivi della non conformità dei giochi.
Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della pronuncia impugnata (si vedano al riguardo, tra tante, Cass. n. 19989/2017 e Cass. n. 8247/2024, che appunto dichiarano
l’inammissibilità del motivo che non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata). La Corte d’appello, nel respingere l’analoga censura ad essa proposta, ha osservato che il citato decreto direttoriale contribuisce a specificare, relativamente agli apparecchi di cui all’art. 110, comma 7 TULPS, le relative caratteristiche tecniche e le modalità di funzionamento, così contribuendo a dettagliare ulteriormente ciò che è già previsto e sanzionato dalla normativa primaria, ossia dall’art. 110, comma 9, lettera c) TULS, che sanziona ‘chiunque sul territorio nazionale distribuisce o installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nei commi 6 e 7 e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detti commi’.
3) Il terzo motivo fa valere ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 110 TULPS in relazione agli artt. 1 e 6 della legge 689/1981’: è stata irrogata al ricorrente la sanzione in via concorrenziale anziché solidale sulla base di una interpretazione estensiva e scorretta dell’art. 110, comma 9, lettera c) TULPS; l’utilizzo da parte del legislatore della congiunzione ‘o’ indicherebbe ‘letteralmente una alternativa, cioè che un solo soggetto, individuato nelle categorie indicate, può ritenersi autore della violazione’.
Il motivo è infondato. La lettera dell’art. 110, comma 9, lettera c) TULPS, che si è sopra riportata, è infatti chiara nel sanzionare in modo autonomo la condotta di chi distribuisce, di chi installa e di chi consente l’uso degli apparecchi non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni imposte (v. Cass. n. 21637/2010 e Cass. n. 102/2016). Come ha sottolineato la Corte d’appello, nella fattispecie in esame non ricorre alcuna ipotesi di solidarietà, dal momento che la formulazione volutamente ampia della norma mira a sanzionare tutte le condotte di distribuzione, installazione e
consenso all’utilizzo degli apparecchi illeciti da chiunque posta in essere, il che significa che soggiacciono alla sanzione disposta per la violazione amministrativa autonomamente tutti gli autori dell’infrazione. Dato che sia il ricorrente, che ha distribuito gli apparecchi, che il titolare dell’esercizio, che ne ha consentito l’uso, hanno posto in essere la condotta sanzionata dalla norma e sono pertanto autori RAGIONE_SOCIALE violazioni contestate, sono autonomamente chiamati a rispondere dell’illecito addebitato soggiacendo alla relativa sanzione.
Il quarto motivo denuncia, infine, ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della legge 689/1981, errata applicazione della misura della sanzione inflitta’: il giudice d’appello ha violato la disposizione, ritenendo non applicabile la riduzione della sanzione inflitta sulla scorta dell’unicità del fatto; la motivazione è solo apparente e non tiene in nessun conto che al ricorrente viene contestato un unico fatto, che ha comportato la violazione della medesima disposizione di legge.
Il motivo è infondato. La Corte d’appello ha argomentato in modo puntuale e non si è certamente di fronte a una motivazione apparente come denunzia il ricorrente (al riguardo sulla figura della motivazione apparente, v., tra le tante, Cass., sez. un., n. 2767/2023).
Non è poi ravvisabile la violazione o falsa applicazione dell’art. 8 della legge 689/1981. Tale disposizione prescrive che ‘chi con un’azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo’.
Nel caso in esame non siamo di fronte alla violazione di diverse disposizioni o alla pluralità di violazioni della stessa disposizione, ma ad una unica violazione di una disposizione commessa dal soggetto distributore e riguardante più apparecchi. Correttamente,
pertanto, la Corte d’appello ha osservato come la fattispecie in esame esuli dal campo di applicazione dell’art. 8, comma 1, della legge 689/1981, che disciplina il c.d. concorso formale di illeciti amministrativi, atteso che la violazione realizzata dal ricorrente è unica e riguarda la disposizione di cui all’art. 110, comma 9, lettera c) TULPS ed è stabilita, dalla medesima disposizione, in una misura rapportata al numero degli apparecchi illeciti (‘4.000 euro per ciascun apparecchio’).
II. Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 2.500,00 oltre alle spese prenotate a debito.
Sussistono, ex art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione