Sanzioni apparecchi da intrattenimento: la Cassazione contro il doppio binario sanzionatorio
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato un tema cruciale per gli operatori del settore del gioco lecito: il cumulo delle sanzioni per apparecchi da intrattenimento. Con la decisione n. 17864 del 2024, i giudici hanno chiarito che un gestore non può essere sanzionato due volte per lo stesso fatto, ossia sia per la non conformità tecnica dell’apparecchio sia per la conseguente mancanza di autorizzazione. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante pronuncia.
I Fatti di Causa
Una società operante nel settore dei giochi e il suo legale rappresentante si sono opposti a un’ordinanza ingiunzione emessa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L’Agenzia aveva irrogato una doppia sanzione pecuniaria per l’installazione di tre apparecchi in un esercizio pubblico. Le violazioni contestate erano due:
1. L’installazione di apparecchi non conformi alle prescrizioni tecniche previste dalla legge (art. 110, co. 6 e 7 del T.U.L.P.S.), con l’applicazione della sanzione più grave prevista dalla lettera f-quater del comma 9.
2. Il difetto di autorizzazione per gli stessi apparecchi, punito con la sanzione meno grave prevista dalla lettera d) del medesimo comma 9.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano rigettato l’opposizione, confermando la legittimità del doppio binario sanzionatorio. Gli operatori hanno quindi deciso di ricorrere in Cassazione.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Il ricorso si basava su due motivi principali:
1. Violazione del principio di specialità e omessa pronuncia: I ricorrenti sostenevano che chi installa un apparecchio tecnicamente non conforme non può essere punito anche per il difetto di autorizzazione, poiché la prima violazione, più grave, assorbe la seconda. La Corte d’Appello, secondo i ricorrenti, non si era pronunciata su questo specifico punto, incorrendo nel vizio di omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.).
2. Errata applicazione della normativa: Si contestava la classificazione degli apparecchi come illeciti. Secondo la difesa, i dispositivi rientravano in una categoria di gioco lecito (art. 110, co. 7, lett. c-ter T.U.L.P.S.), in quanto elettromeccanici, utilizzabili con gettoni e non con denaro, e destinati a contrastare la ludopatia. Si lamentava che le norme tecniche per l’omologazione di tali apparecchi fossero state emanate solo nel 2021, successivamente ai fatti contestati (avvenuti nel 2019).
L’Analisi della Corte sulle Sanzioni apparecchi da intrattenimento
La Corte di Cassazione ha esaminato separatamente i due motivi, giungendo a conclusioni opposte.
Il Primo Motivo: L’Omessa Pronuncia sul Cumulo delle Sanzioni
Su questo punto, la Corte ha dato piena ragione ai ricorrenti. I giudici hanno verificato che, effettivamente, la Corte d’Appello non aveva affrontato la questione della presunta illegittimità del cumulo sanzionatorio. La sentenza impugnata si era limitata a dire che non vi era discussione sull’esistenza della violazione meno grave (mancanza di autorizzazione), concentrandosi solo sulla contestazione relativa alla violazione più grave.
Questo silenzio costituisce un’omissione di pronuncia, un vizio procedurale che impone l’annullamento della sentenza. La Cassazione ha ritenuto fondato il profilo secondo cui non si può applicare la sanzione per il difetto di autorizzazione (art. 110, co. 9, lett. d) a un fatto già punito come installazione di un apparecchio con caratteristiche tecniche non conformi (art. 110, co. 9, lett. f-quater).
Il Secondo Motivo: La Presunta Finalità Terapeutica degli Apparecchi
Il secondo motivo è stato invece rigettato. La Cassazione ha ricordato che il suo ruolo è quello di giudice di legittimità, non di merito. I giudici delle precedenti istanze avevano già accertato in fatto che la destinazione degli apparecchi a scopi “sociali e terapeutici” era puramente fittizia, una “mascherata” per eludere i controlli. Questa valutazione fattuale, essendo motivata e priva di vizi logici, non può essere rimessa in discussione in sede di legittimità. Pertanto, la pretesa di applicare la normativa più favorevole sugli apparecchi con finalità di contrasto alla ludopatia è stata respinta.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su una netta distinzione tra vizi procedurali e questioni di merito. Sul primo punto, la Corte ha riaffermato il principio fondamentale secondo cui il giudice ha l’obbligo di pronunciarsi su tutte le domande e le eccezioni sollevate dalle parti. L’aver ignorato il motivo di appello relativo al cumulo delle sanzioni ha reso la sentenza d’appello invalida. Implicitamente, la Corte suggerisce che la violazione più specifica e grave (non conformità tecnica) assorbe quella più generica e meno grave (mancanza di autorizzazione), in applicazione di un principio di specialità che impedisce di punire due volte la stessa condotta.
Sul secondo punto, la motivazione è altrettanto chiara: la Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito. Se il tribunale e la corte d’appello hanno concluso, con una motivazione congrua, che lo scopo dichiarato degli apparecchi era un pretesto, questa conclusione è definitiva e non può essere rinegoziata in Cassazione.
Le Conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, rigettato il secondo e cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione. Quest’ultima dovrà riesaminare il caso attenendosi al principio stabilito dalla Cassazione, ossia l’impossibilità di cumulare le due sanzioni contestate. Questa decisione rappresenta un importante precedente per gli operatori del settore, rafforzando la tutela contro duplicazioni sanzionatorie e chiarendo i confini tra illeciti formali (mancanza di autorizzazione) e sostanziali (non conformità del dispositivo).
È possibile essere multati sia per l’installazione di un apparecchio non conforme sia per la mancanza di autorizzazione per lo stesso apparecchio?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la sanzione più grave per l’installazione di un apparecchio con caratteristiche tecniche non conformi assorbe quella meno grave per il difetto di autorizzazione, rendendo illegittimo il cumulo delle due multe per lo stesso fatto.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di una causa già decisa in appello?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici dei gradi precedenti, a meno che la motivazione della sentenza impugnata non sia del tutto assente, illogica o contraddittoria.
La finalità sociale o terapeutica di un apparecchio da gioco può giustificarne la non conformità alle regole tecniche?
No. Se i giudici di merito accertano che la finalità dichiarata è solo un pretesto per eludere i controlli, tale giustificazione non ha alcun valore. La destinazione lecita di un apparecchio deve essere reale e non solo affermata per aggirare la normativa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 17864 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 17864 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/06/2024
ordinanza
sul ricorso 2175/2023 proposto da:
COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dall’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME;
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’ Avvocatura Generale dello Stato;
-resistente- avverso la sentenza della Corte di appello di Torino 571/2022 del 6/6/2022. Udita la relazione del consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE proposero dinanzi al Tribunale di Torino nei confronti del l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE opposizione all’ordinanza ingiunzione del 18/1/20209 (di pagamento della somma di € 66.000,00 e di € 3.000 ,00 per: (a) l’installazione presso un esercizio pubblico di tre apparecchi da intrattenimento, non conformi alle prescrizioni ex art. 110 co. 6 e 7 t.u.l.p.s. (con violazione dell’art. 110 co. 9 lett. f -quater t.u.l.p.s. e irrogazione della sanzione più grave) e (b) per il difetto
di autorizzazione (con violazione dell’art. 110 co. 9 lett. d) t.u.l.p.s. e irrogazione della sanzione meno grave).
L’opposizione venne rigettata con sentenza confermata dalla Corte d’Appello di Torino con sentenza 6.6.2022 .
Ricorrono in cassazione le parti private con due motivi.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha depositato solo un atto di costituzione.
Ragioni della decisione
– Il primo motivo (ricorso p. 7) fa valere che chi ha installato un apparecchio difforme dalle caratteristiche ex art. 110 co. 6 e 7 t.u.l.p.s. non può essere sanzionato ex art. 110 co. 9 lett. d) t.u.l.p.s. anche per il difetto di autorizzazione. È riportato il motivo di appello avente ad oggetto tale doglianza e si denuncia, ex art. 112 c.p.c., che la Corte di appello non si è pronunciata su tale motivo.
Il primo motivo è fondato sotto il profilo dell’omessa pronuncia .
La Corte di Appello afferma (v. sentenza p. 15): «Nessuna questione vi è per l’esistenza della fattispecie illecita disciplinata dall’art. 110 co. 9 lett. d) t.u.l.p.s. e per la sanzione per essa irrogata. Oggetto di contrasto è invece l’altra violazione contestata e l’importo della sanzione per essa applicata ».
Risulta invece dagli atti -esaminabili in considerazione del vizio denunziato – che è stato fatto valere (in primo grado e come motivo di appello) il profilo di illegittimità relativo alla inapplicabilità della sanzione per il difetto di autorizzazione ex art. 110 co. 9 lett. d) t.u.l.p.s. ad un fatto già sanzionato come installazione di un apparecchio difforme dalle caratteristiche ex art. 110 co. 6 e 7 t.u.l.p.s. Ne segue l’omissione di pronuncia sul motivo di appello relativo alla domanda di annullamen to dell’ordinanza ingiunzione sotto questo profilo.
La sentenza va pertanto cassata.
2 Il secondo motivo (v. p. 10) denuncia che la Corte di appello nell’accertare il discrimine tra la sanzione di cui all’art. 110 co. 9 lett. c) e quella
prevista dall’art. 110 co. 9 lett. f -quater t.u.l.p.s., omette di considerare l’art. 110 co. 7 lett. c -ter t.u.l.p.s. ratione temporis (2019), ove si considerano apparecchi e congegni per il gioco lecito quelli (come in questo caso) «meccanici ed elettromeccanici, per i quali l’accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo». Ciò conduce ad applicare l’art. 110 co. 9 lett. c secondo periodo e non l’art. 110 co. 9 lett. f-quater t.u.l.p.s. Si fa valere in particolare che i fatti contestati sono del 2019, ma le regole tecniche e le regole amministrative per l’omologazione degli apparecchi in questione sono state emanate nel 2021, quindi è escluso che si possa irrogare una sanzione per il fatto che gli apparecchi in q uestione non abbiano le caratteristiche di cui all’art. 110 co. 7 t.u.l.p.s. Viceversa l’art. 110 co. 7 lett. c -ter t.u.l.p.s., nella versione vigente al tempo dei fatti, legittima le caratteristiche degli apparecchi in questione. Infatti, essi hanno le seguenti caratteristiche: (a) sono elettromeccanici, in quanto oltre al monitor hanno la pulsantiera; (b) l’accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro, ma con gettoni; (c) essi perseguono lo scopo lecito di contrastare la ludopatia o comunque di appagare le esigenze compulsive di cui sono affetti determinati soggetti, senza il ricorso al sovraindebitamento.
Questo motivo è infondato.
La censura relativa alla mancata applicazione del l’art. 110 co. 7 lett. c -ter t.u.l.p.s. presuppone che si possa rimettere in discussione in sede di legittimità il seguente profilo accertato in fatto dai giudici di merito, che trova espressione in una motivazione (p. 16) esente da censure: la destinazione al gioco degli apparecchi è «mascherata da finalità ‘ alte ‘ , di tipo sociale e terapeutico, in realtà solo affermate e volte ad eludere completamente qualsiasi forma di controllo sugli apparecchi anche nell’interesse reale dei fruitori del gioco e sull’attività economica svolta con il loro utilizzo».
Il passo della motivazione riportato nel capoverso precedente riassume in modo stringato l’esito di una valutazione analitica compiuta nelle pagine precedenti della sentenza. Con ciò è escluso che possa valutarsi giuridicamente la presenza di uno scopo degli apparecchi ex art. 110 co. 7 lett. cter t.u.l.p.s. (2019), il quale – per essere rilevante ai sensi della disposizione citata -ha da essere lecito, come infatti tentano di accreditare i ricorrenti sovrapponendo il loro apprezzamento di parte a quello dei giudici di merito.
-In conclusione, è accolto il primo motivo e rigettato il secondo motivo; è cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinvia la causa alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma il 14/5/2024.