Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 26555 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 26555 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16351/2022 R.G. proposto da:
NOME, BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A., elettivamente domiciliati in RAGIONE_SOCIALE presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente all ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Ricorrenti –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l ‘A vvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato (P_IVAP_IVA che lo rappresenta e difende.
– Controricorrente –
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’ appello di RAGIONE_SOCIALE n. 32/2022 depositata il 04/01/2022.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del l’08 ottobre 2024.
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Rilevato che:
il Banco di Napoli Spa (poi incorporato da Banca Intesa Sanpaolo Spa) e NOME COGNOME (responsabile RAGIONE_SOCIALEa filiale RAGIONE_SOCIALEa banca nella quale sono state accertate le violazioni), in qualità di obbligati in solido, hanno proposto opposizione avverso l’ordinanza -ingiunzione del MEF che applicava a ciascuno di essi la sanzione amministrativa di euro 94.775 per la violazione RAGIONE_SOCIALE‘ art. 3 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 197/1991 (normativa vigente all’epoca RAGIONE_SOCIALE‘accertamento ispettivo , svoltosi dal 21 aprile al 7 maggio 2010) e RAGIONE_SOCIALE‘art . 41 del d.lgs. n. 231/2007, per non avere segnalato all’UIF movimentazioni sospette , nel periodo aprile 2006/luglio 2007, sui conti correnti intestati a RAGIONE_SOCIALE (‘RAGIONE_SOCIALE‘) e a RAGIONE_SOCIALE (‘RAGIONE_SOCIALE‘) , aperti presso la filiale di Napoli (INDIRIZZO) RAGIONE_SOCIALE‘istituto di credito, per un ammontare complessivo di 947.551,70.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 9598/2017, in parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘opposizione, ha ridotto la sanzione dal 10% al 5% RAGIONE_SOCIALE ‘importo RAGIONE_SOCIALEe operazioni sospette.
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha respinto l’appello principale de i soggetti sanzionati e, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello incidentale del MEF , ha rideterminato la sanzione nel l’originario importo , pari al 10% RAGIONE_SOCIALEe operazioni sospette;
NOME COGNOME e Banca Intesa Sanpaolo Spa hanno proposto ricorso, con quattro motivi, per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata. Il MEF ha resistito con controricorso.
I ricorrenti hanno depositato una memoria per l’udienza.
Considerato che:
il primo motivo di ricorso denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 60 comma 2 d.lgs. n. 231 del 2007 perché la sentenza impugnata non ha rilevato che la mancata produzione e allegazione al provvedimento
sanzionatorio del parere RAGIONE_SOCIALEa commissione consultiva indicata dalla stessa norma comporta l’invalidità RAGIONE_SOCIALEa sanzione;
1.1. il motivo è inammissibile;
1.2. il s econdo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 60, cit., recita: « All ‘ irrogazione RAGIONE_SOCIALEe sanzioni previste dagli articoli 57 e 58, provvede, con proprio decreto, il RAGIONE_SOCIALE, udito il parere RAGIONE_SOCIALEa commissione prevista dall ‘ articolo 1 del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 14 maggio 2007, n. 114 » .
La censura non coglie la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa pronuncia d’appello che a prescindere dall’evidente refuso (a pag. 4 RAGIONE_SOCIALEa sentenza la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dichiara di concordare con l’affermazione del primo giudice secondo cui il parere ex art. 60 è prescritto ai fini RAGIONE_SOCIALEa validità del successivo provvedimento sanzionatorio, lì dove, in realtà, il Tribunale ha detto il contrario) -condivide la motivazione del Tribunale che ha stabilito (cfr. pag. 6 del ricorso per cassazione che riproduce la motivazione tale motivazione ) che ‘nessuna norma prescrive l’allegazione del parere all’ingiunzione o il richiamo del suo contenuto, potendo lo stesso essere assolto attraverso la c.d. motivazione per relationem prevista per gli atti amministrativi ‘ .
Questa Corte ha ripetutamente enunciato il principio di diritto secondo cui è inammissibile il motivo che non si confronta con la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata ( ex multis , Cass. n. 8247/2024, in motivazione, in connessione con Cass. nn. 19989/2017, 23635/2010).
D’altr o canto, nel caso in cui i destinatari RAGIONE_SOCIALEa sanzione avessero ritenuto importante ai fini difensivi il parere RAGIONE_SOCIALEa commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio (istituita dall’art. 32 del testo unico in materia valutaria), avrebbero potuto acquisirlo secondo le modalità che disciplinano il diritto di accesso ai
documenti RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione, per poi farlo valere nel giudizio di opposizione.
Infine, va data continuità all’indirizzo sezionale (Cass. n. 11111/2024) per il quale il parere RAGIONE_SOCIALEa commissione consultiva, che svolge attività istruttoria e di consulenza obbligatoria per l ‘ adozione dei decreti di determinazione ed irrogazione RAGIONE_SOCIALEe sanzioni (art. 1 d .P.R. 14 maggio 2007, n. 114, richiamato dall’art. 60, comma 2, d.lgs. 231/2007), non è vincolante in quanto non può interferire con l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa normativa primaria (evidentemente di rango superiore rispetto al parere reso da un organo consultivo in un procedimento amministrativo sanzionatorio) in materia di antiriciclaggio;
il secondo motivo censura la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 689/1981 per non avere la RAGIONE_SOCIALE accolto l’eccezione di decadenza proposta dagli opponenti.
Nello specifico, i ricorrenti evidenziano che, a fronte RAGIONE_SOCIALE‘ accertamento concluso il 7 maggio 2010, la notifica RAGIONE_SOCIALEa contestazione è intervenuta solamente il 2 e il 5 novembre del 2010, oltre il termine di novanta giorni previsto dall’articolo 14 , benché al momento RAGIONE_SOCIALEa conclusione RAGIONE_SOCIALE‘accertamento l’RAGIONE_SOCIALE avesse acquisito tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, RAGIONE_SOCIALEe presunte violazioni RAGIONE_SOCIALEa normativa antiriciclaggio;
2.1. il motivo è infondato;
2.2. la CDA RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE reputa che, non essendo avvenuta la contestazione immediata, il termine di novanta giorni dall’accertamento per n otificazione RAGIONE_SOCIALEa violazione agli interessati, previsto a pena di decadenza dall’art. 14 comma 2 legge n. 689/1981, sia stato rispettato in forza dei seguenti argomenti: (i) all’ispezione, conclusasi il 07/05/2010, sono seguite due richie ste di chiarimenti (del 7 maggio e del 29 giugno) alle quali la banca ha
risposto con nota (del 23 luglio) recapitata il 2 agosto successivo; (ii) considerata la complessità RAGIONE_SOCIALEe questioni oggetto dei chiarimenti e la mole RAGIONE_SOCIALEa documentazione , spettava all’amministrazione un congruo spatium deliberandi pari almeno a una settimana, con la conseguenza che la notificazione RAGIONE_SOCIALEe contestazioni ai trasgressori pervenuta ai destinatari con raccomandate del 2 e del 5 novembre (per errore materiale la sentenza, a pag. 6, reca la parola ‘agosto’ anziché ‘novembre’) è tempestiva;
2.3. il chiaro sviluppo argomentativo RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale è in linea con l’orie ntamento di legittimità (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27702 del 29/10/2019, Rv. 655683 -01; in termini, Cass. n. 11111/2024) secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata RAGIONE_SOCIALEa violazione, il momento RAGIONE_SOCIALE ‘ accertamento – in relazione al quale collocare il dies a quo del termine previsto dall ‘ art. 14, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione – non coincide con quello in cui viene acquisito il ‘ fatto ‘ nella sua materialità da parte RAGIONE_SOCIALE ‘ autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini RAGIONE_SOCIALEa verifica RAGIONE_SOCIALE ‘ esistenza RAGIONE_SOCIALEa violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione. Il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità RAGIONE_SOCIALEa situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata ( ex multis , Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27702 del 29/10/2019, Rv. 655683 – 01).
il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 41 d.lgs. n. 231/2007 e degli artt. 648 bis e 648 ter c.p.
I ricorrenti deducono che, all’epoca dei fatti, l’obbligo di segnalazione sussisteva soltanto in caso di sospetto che il denaro, i beni e le utilità che formavano oggetto RAGIONE_SOCIALEe operazioni bancarie potessero provenire da delitti di riciclaggio.
Aggiungono che non era possibile né giustificato qualificare come operazioni sospette i movimenti sui conti correnti RAGIONE_SOCIALEe due società (si tratta, principalmente, di versamenti e prelevamenti, per lo più con denaro contante, anche di ingenti somme) che, al contrario, vanno considerate come usuali operazioni commerciali giustificate dall’oggetto sociale RAGIONE_SOCIALEe due imprese, attive, rispettivamente, RAGIONE_SOCIALE, nel settore dei servizi alle imprese, RAGIONE_SOCIALE, nel settore degli studi di promozione pubblicitaria;
3.1. il motivo è infondato;
3.2. la cornice, normativa e giurisprudenziale, di riferimento è questa:
(i) la legge n. 197/1991 (e successive modifiche e integrazione) applicabile ratione temporis poiché i fatti contestati risalgono al 2006 e ai primi mesi del 2007 -persegue l’obiettivo di contrastare i fenomeni criminali, limitando l ‘ uso del denaro contante (e dei titoli al portatore) nelle transazioni, prevenendo «l ‘ utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio». Il legislatore (d.l. 3 maggio 1991, n. 143, recante provvedimenti urgenti per limitare l ‘ uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l ‘ utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, conv. con modif. dalla legge 5 luglio 1991, n. 197; nonché il d.lgs. 26 maggio 1997, n. 153: Integrazione RAGIONE_SOCIALE ‘ attuazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita) intende reprimere alcune condotte di pericolo, fra le quali quelle operazioni che «per
caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza induca(no) a ritenere» la possibile provenienza di denaro, beni o utilità, oggetto di dette operazioni, da taluno dei reati contemplati dagli artt. 648 bis e 648 ter c.p. (art. 3, comma 1, d.l. n. 143 del 1991 vigente ratione temporis , come modificato dall’art. 1 d.lgs. n. 153 del 1997). Alla segnalazione è tenuto il ‘responsabile RAGIONE_SOCIALEa dipendenza’, il quale ne riferisce al ‘ titolare RAGIONE_SOCIALE‘attività ‘ ; quest ‘ ultimo «esamina le segnalazioni pervenutegli e qualora le ritenga fondate tenendo conto RAGIONE_SOCIALE ‘ insieme degli elementi a sua disposizione, le trasmette senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l ‘ operazione, anche in via informatica e telematica, all’RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE senza alcuna indicazione dei nominativi dei segnalanti» (art. 3, comma 2, cit.);
(ii) descritta la funzione general-preventiva RAGIONE_SOCIALEa normativa antiriciclaggio, va aggiunto che la Cassazione (Sez. 5, Sentenza n. 23017 del 30/10/2009, Rv. 610701 – 01) afferma che, ai fini RAGIONE_SOCIALE ‘ applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 3 d.l. n. 143 del 1991, il responsabile RAGIONE_SOCIALEa dipendenza deve controllare che sussistano elementi tali da far ritenere sospetta l ‘ operazione intesa nella sua globalità, a partire dalle operazioni prodromiche costituite, per esempio (come nella specie), da versamenti in danaro contante. Si tratta di elementi essenzialmente oggettivi stabiliti dalla stessa legge – caratteristiche, entità, natura o ‘ qualsivoglia altra circostanza ‘ oggettivamente significativa -o ulteriormente specificati dalla Banca d ‘ Italia. In relazione agli elementi riferibili al cliente, si è evidenziato che, affinché una pluralità di operazioni debba essere segnalata, è necessario che queste ultime non siano giustificate dall ‘ attività svolta da parte RAGIONE_SOCIALEa stessa persona;
(iii) il responsabile RAGIONE_SOCIALEa dipendenza bancaria è tenuto a compiere un’ampia e meticolosa valutazione che gli impone, in presenza di
elementi che denotano l ‘ anomalia RAGIONE_SOCIALE ‘ operazione, un approfondimento la cui omissione non può essere giustificata dal richiamo alla conoscenza personale del soggetto che l’ha posta in essere, ma deve estendersi alla provenienza del danaro, oltre che all ‘ effettiva qualità e capacità economica RAGIONE_SOCIALE ‘ autore RAGIONE_SOCIALEe operazioni. Al fine di ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali ed evitare forme di ‘ arbitraggio normativo dirette a eludere gli obblighi di legge ‘ , e per assicurare la ‘ omogeneità di comportamento del personale degli intermediari ‘ , la Banca d ‘ Italia ha emanato «Istruzioni operative per l ‘ individuazione RAGIONE_SOCIALEe operazioni sospette di riciclaggio» (c.d. Decalogo del 12/01/2001). Le Istruzioni contengono una casistica esemplificativa RAGIONE_SOCIALEe anomalie attinenti alla forma oggettiva RAGIONE_SOCIALEe operazioni bancarie, in esse ricomprendendo anche l ‘ insieme di movimentazioni tra loro funzionalmente ed economicamente collegate, in presenza RAGIONE_SOCIALEe quali operazioni pur di per sé neutre, potendo dissimulare un ‘ attività di riciclaggio, vanno rapportate alla capacità economica od all ‘ attività del cliente, ed impongono all ‘ operatore RAGIONE_SOCIALE ‘ intermediario l ‘ effettuazione di specifiche indagini per valutare, in base alle altre notizie di cui dispone in virtù RAGIONE_SOCIALEa propria attività, la loro effettiva natura sostanziale. Detta valutazione, anche se costituisce il risultato di un apprezzamento soggettivo, deve avere natura impersonale, come evidenziato dalla necessità e sufficienza che essa «induca a ritenere che il denaro, i beni o le utilità possano provenire» da delitto e, conseguentemente, la nozione di sospetto, nel quale essa si deve concretizzare per imporre l ‘ adempimento all ‘ obbligo di segnalazione RAGIONE_SOCIALE ‘ operazione, va individuata tenendo conto che la segnalazione ha la funzione di mero filtro, attraverso il quale l ‘ RAGIONE_SOCIALE esercita sul fatto
un’ulteriore attività di approfondimento, che può concludersi anche con un’archiviazione in via amministrativa ;
(iv) la segnalazione RAGIONE_SOCIALEe operazioni non è, quindi, subordinata alla evidenziazione dalle indagini preliminari RAGIONE_SOCIALE ‘ operatore e degli intermediari di un quadro indiziario di riciclaggio, e neppure alle esclusioni in base a un loro personale convincimento RAGIONE_SOCIALEa estraneità RAGIONE_SOCIALEe operazioni a una attività delittuosa, ma si fonda su di un giudizio obiettivo sulla idoneità di esse, valutati gli elementi oggettivi e soggettivi che la caratterizzano, a essere strumento di elusione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni dirette a prevenire e punire l ‘ attività di riciclaggio (Cass. n. 20647 del 2018, cit.; conf. Cass. n. 9089/2007; Cass. n. 8699/2007);
3.3. passando dal piano concettuale al l’esame del motivo, la RAGIONE_SOCIALE, attenendosi ai dettami normativi e ai principi di diritto enunciati dalla RAGIONE_SOCIALE, con un accertamento di fatto, del quale ha dato conto mediante una motivazione caratterizzata da intrinseca coerenza logica che, perciò, non è sindacabile in sede di legittimità, ripercorrendo e condividendo gli esiti RAGIONE_SOCIALE‘accertamento amministrativo, ha ritenuto corretti gli addebiti rivolti dal MEF ai ricorrenti, nelle rispettive qualità, per la mancata segnalazione RAGIONE_SOCIALEe movimentazioni dei conti correnti RAGIONE_SOCIALEe due imprese, che la Corte di merito ha considerato anomale in quanto:
(a) l’andamento de l conto corrente intestato a RAGIONE_SOCIALE evidenzia un sostanziale pareggiamento di addebiti e accrediti per tutti i mesi di riferimento, numerosi versamenti in contanti (n. 14 operazioni per complessivi euro 50.649,27), prelevamenti in contanti (n. 19 operazioni per complessivi euro 193.250). In alcuni casi, il prelevamento (in contanti o con emissione di assegni circolari) avviene al maturare RAGIONE_SOCIALEa provvista per effetto del versamento di
assegni bancari, circolari e postali di pari importo e quasi sempre a cifra tonda;
(b) analogamente, il conto corrente intestato a RAGIONE_SOCIALE evidenzia nove versamenti in denaro contante per complessivi euro 88.050, il versamento di assegni a cifra tonda (n. 8 operazioni per complessivi euro 52.000), il prelevamento con assegni a cifra tonda (n. 15 assegni per complessivi euro 145.000);
e, pertanto, ha deciso che le stesse operazioni non sono in linea con il modo di agire tipico del comparto di riferimento, anche in considerazione dei numerosi e cospicui passaggi di denaro tra i conti bancari RAGIONE_SOCIALEe due aziende;
il quarto motivo denuncia la violazione degli ‘artt. ‘1, 11 RAGIONE_SOCIALEa legge 689/1981, 3 e 5, comma 5° d.l. 3.5.1991 n. 143 come sost. d agli artt. 35, 58, 67 e 73 del d.lgs. 231/2007 mod. dall’art. 5 del d.lgs. n. 90/2017′.
I ricorrenti addebitano alla RAGIONE_SOCIALE di avere disatteso la loro richiesta di applicazione RAGIONE_SOCIALEa lex mitior , rappresentata da ll’art. 57 comma 4 d.lgs. n. 231/2007, che prevedeva una pena pecuniaria da ll’1% al 40% RAGIONE_SOCIALE‘importo contestato , o, alternativamente, dall’art. 58 d.lgs. n. 231/2007, come novellato dal d.lgs. n. 90/2017, il cui primo comma prevede una sanzione pecuniaria di euro 3.000, e il cui secondo comma, relativo a violazioni gravi, ripetute o sistematiche, prevede una sanzione da euro 30.000 a euro 300.000;
4.1. il motivo è fondato;
4.2. la Corte d’appello ha negato l’applica zione RAGIONE_SOCIALEa lex mitior (d.lgs. n. 90/2017) richiesta dagli interessati a causa RAGIONE_SOCIALE‘inammissibilità del motivo di appello per difetto di specificità.
La sentenza impugnata si discosta dall’orientamento consolidato di questa Corte (Sez. 2, Ordinanza n. 11594 del 30/04/2024, Rv. 671125 – 01), che il Collegio condivide e ribadisce, secondo cui «n
tema di disciplina antiriciclaggio, l ‘ art. 69 d.lgs. n. 231 del 2007, introdotto ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 90 del 2017, prevede la retroattività RAGIONE_SOCIALEa legge successiva più favorevole, in deroga al principio generale RAGIONE_SOCIALE ‘ irretroattività in materia di sanzioni amministrative; pertanto, ove sopravvenute in pendenza del giudizio di merito o di legittimità, le norme più favorevoli vanno applicate anche d ‘ ufficio, giacché la natura e lo scopo, squisitamente pubblicistici, del principio del favor rei , prevalgono sulle preclusioni derivanti dalle regole in tema d ‘ impugnazione»;
4.3. la conseguenza è che, cassata in parte qua la sentenza impugnata, con riferimento alle sanzioni previste dal d.l. n. 143 del 1991 (come convertito dalla legge n. 197/1991) e dal d. lgs. n. 231/2007 (nel testo anteriore alle modifiche recate dal d. lgs. n. 90/2017), spetta al giudice di rinvio procedere a un giudizio comparativo volto a stabilire, in rapporto alle contestazioni oggetto del giudizio, quale sia il trattamento sanzionatorio più favorevole tra quello previsto dalla legge vigente al momento RAGIONE_SOCIALEa commissione RAGIONE_SOCIALEa violazione (in ordine alla quale era stata irrogata la sanzione) e quello previsto all ‘ esito RAGIONE_SOCIALEe modifiche normative introdotte dal citato d. lgs. n. 90/2017, per poi passare alla determinazione RAGIONE_SOCIALEa pena pecuniaria amministrativa;
5. in conclusione, accolto il quarto motivo, respinti il secondo e il terzo motivo e dichiarato inammissibile il primo motivo, la sentenza è cassata, in relazione al quarto motivo, con rinvio al giudice a quo , in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, disattesi i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, in data 08 ottobre 2024, nella camera di