Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1698 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1698 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30821/2021 R.G. proposto da NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici RAGIONE_SOCIALE ‘ Avvocatura AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEo Stato, dalla quale è rappresentato e difeso ope legis
-controricorrente-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D ‘ APPELLO DI FIRENZE n. 1665/2021 pubblicata il 1° settembre 2021
Udita la relazione svolta nell ‘ adunanza camerale del 29 novembre dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 30 settembre 2015 il Tribunale di Prato respingeva l ‘ opposizione proposta da NOME COGNOME avverso il decreto dirigenziale n. 117286 emesso nei suoi confronti dal
RAGIONE_SOCIALE (d ‘ ora in avanti RAGIONE_SOCIALE) in data 5 novembre 2012, con il quale le era stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di 625.000 euro -maggiorata RAGIONE_SOCIALEe spese, ammontanti a 20 euro- per violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 1, comma 1, D.L. n. 143 del 1991, convertito in L. n. 197 del 1991 (cd. legge antiriciclaggio), consistita nell ‘ aver effettuato transazioni finanziarie in denaro contante, per un importo complessivo di 2.500.000 euro, senza il tramite di un intermediario abilitato.
L ‘ impugnazione successivamente proposta dalla soccombente veniva parzialmente accolta dall ‘ adìta Corte distrettuale di Firenze, la quale, con sentenza n. 1665/2021 del 1° settembre 2021, rideterminava la sanzione dovuta dalla COGNOME nella misura di 250.000 euro, pari al 10% RAGIONE_SOCIALE ‘ importo trasferito, compensando per metà fra le parti le spese del doppio grado di giudizio e ponendo la residua frazione a carico RAGIONE_SOCIALE ‘ appellante.
Rilevava il giudice distrettuale: – che i versamenti in contanti oggetto di contestazione erano stati eseguiti dalla RAGIONE_SOCIALE nelle mani di tale NOME COGNOME, promotore RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE, tramite il quale ella aveva in precedenza effettuato consistenti operazioni di investimento in valori mobiliari nell ‘ interesse dei propri figli NOME e NOME COGNOME, calciatori professionisti, avvalendosi RAGIONE_SOCIALEa procura generale dagli stessi conferitale; – che, tuttavia, in occasione dei fatti di causa, l ‘ COGNOME aveva agito a titolo personale, senza rilasciare una ricevuta di versamento su carta intestata RAGIONE_SOCIALEa SIM; – che di ciò doveva ritenersi ben consapevole la COGNOME, la quale non poteva non essersi avveduta RAGIONE_SOCIALEe palesi anomalie RAGIONE_SOCIALE ‘ operazione, caratterizzata dalla corresponsione di cospicue somme di denaro in contanti, dal mancato rilascio di una ricevuta di versamento e dalla prevista destinazione RAGIONE_SOCIALEe somme a una finalità (la partecipazione ad aste immobiliari) del tutto estranea all ‘ oggetto sociale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE; – che apparivano, pertanto, ravvisabili sia l ‘ elemento oggettivo sia quello soggettivo RAGIONE_SOCIALE ‘ illecito.
Avverso tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
Il MEF ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 380bis .1 c.p.c..
Nel termine all ‘ uopo stabilito, il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, nella persona del AVV_NOTAIO, ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso.
La ricorrente, a sua volta, ha tempestivamente depositato sintetica memoria illustrativa.
MOTIVI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione RAGIONE_SOCIALEa L. n. ( recte : 1991 -n.d.r.), per avere la Corte fiorentina erroneamente affermato la responsabilità RAGIONE_SOCIALEa COGNOME in relazione alla contestata violazione amministrativa.
Si deduce, in proposito: – che il giudice distrettuale non avrebbe tenuto in debito conto la documentazione acquisita al processo, dalla quale emergeva che l ‘ COGNOME era da molti anni il promotore finanziario di fiducia RAGIONE_SOCIALEa famiglia RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, madre e procuratrice generale di NOME e NOME, calciatori professionisti, e in tale veste già da tempo gestiva nell ‘ interesse di questi ultimi somme di denaro ammontanti a diversi milioni di euro; – che in un simile contesto si inseriva l ‘ operazione oggetto RAGIONE_SOCIALE ‘ odierna controversia, finalizzata a un investimento immobiliare ; -che la condotta tenuta dalla ricorrente doveva ritenersi legittima rispetto alla normativa antiriciclaggio, in quanto l ‘ COGNOME era promotore finanziario e in detta qualità si era fatto consegnare denaro contante dalla cliente; – che, in ogni caso, il rapporto fiduciario instauratosi con l ‘ NOME e la professione da questi esercitata erano elementi che avrebbero dovuto indurre il collegio
gigliato a riconoscere la buona fede RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, convinta di aver legittimamente effettuato versamenti in contanti tramite un intermediario abilitato; – che in tal senso militavano anche le risultanze RAGIONE_SOCIALE ‘ espletata prova orale, avendo i testi escussi in corso di causa concordemente riferito che l ‘ COGNOME si era sempre presentato come promotore finanziario RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE sia ai componenti RAGIONE_SOCIALEa famiglia COGNOME che al loro commercialista.
Con il secondo mezzo è lamentata la violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 3 L. n. 689 del 1981, per avere la Corte distrettuale a torto escluso la condizione di buona fede in cui versava l ‘ odierna ricorrente all ‘ atto RAGIONE_SOCIALE ‘ effettuazione dei versamenti in contanti nelle mani RAGIONE_SOCIALE ‘ COGNOME, il quale, nell ‘ occasione, .
Con il terzo motivo, prospettante , si imputa alla Corte toscana di non aver valutato la documentazione versata in atti e le testimonianze raccolte in corso di causa, dalle quali era desumibile il convincimento incolpevole RAGIONE_SOCIALEa COGNOME che l ‘ RAGIONE_SOCIALE operasse nella veste di promotore finanziario RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE allorquando furono eseguiti i versamenti in contanti oggetto di contestazione.
Con l ‘ ultimo motivo vengono dedotti e la violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 11 L. n. 689 del 1981.
Si contesta la misura RAGIONE_SOCIALEa sanzione pecuniaria dovuta per la violazione, come rideterminata dalla Corte d ‘ Appello in un importo pari al 10% RAGIONE_SOCIALE ‘ ammontare complessivo dei versamenti in contanti illecitamente effettuati, sull ‘ assunto che non sarebbero stati correttamente applicati nel caso di specie i criteri di quantificazione stabiliti dalla norma evocata in rubrica.
I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro intima connessione, appaiono inammissibili.
Per costante giurisprudenza di questa Corte, le espressioni
violazione e falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., descrivono i due momenti nei quali si articola il giudizio di diritto, ovvero quello concernente la ricerca e l’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa norma ritenuta regolatrice RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta e quello affe rente all’app licazione RAGIONE_SOCIALEa norma stessa, una volta rettamente individuata e interpretata.
Più precisamente, il vizio di violazione di legge consiste nell’ inesatta ricognizione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie normativa astratta da parte del provvedimento impugnato e si risolve nell’affermazione erronea RAGIONE_SOCIALE ‘es istenza o inesistenza di una norma ovvero nell’att ribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, mentre il vizio di falsa applicazione di legge consiste o nel sussumere la fattispecie concreta in una norma che non le si addice, perché non idonea a regolarla, o nel trarre da tale norma, in relazione al caso particolare esaminato, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione (cfr. Cass. n. 9293/2023, Cass. n. 21844/2022, Cass. n. 14199/2021, Cass. n. 22084/2020).
Va, inoltre, rammentato che, in ossequio all ‘ onere di specificità dei motivi sancito dall ‘ art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., il ricorrente che denunci un simile vizio è tenuto, a pena d ‘ inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa censura, a indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, a esaminarne il contenuto precettivo e a raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, da richiamare espressamente, onde far risaltare che queste ultime non sono rispettose del precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il còmpito di individuare -con una ricerca esplorativa officiosa trascendente le sue funzioni- la norma violata o i punti RAGIONE_SOCIALEa sentenza che si pongono in contrasto con essa (cfr. Cass. n. 19822/2023, Cass. n. 37257/2022, Cass. n. 17567/2022, Cass. n. 8003/2022, Cass. Sez. Un. n. 23745/2020).
Nel caso di specie, l ‘ onere deduttivo anzidetto non è stato assolto dalla ricorrente, la quale, attraverso l ‘ apparente denuncia di
pretese violazioni di legge, mira, in realtà, a sollecitare una diversa ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa quaestio facti rispetto a quella operata dalla Corte d ‘ Appello, come riassunta nella superiore narrativa, e ad ottenere una riesame del materiale probatorio, allo scopo di farne derivare una decisione diversa da quella cui è pervenuto il giudice distrettuale e conforme alle proprie aspettative.
Si tenta, per questa via, di realizzare la surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un non consentito terzo grado di merito (cfr. Cass. n. 12465/2022, Cass. n. 11261/2022, Cass. n. 8758/2017), così totalmente obliterandosi che il vizio di cui all ‘art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. non può essere mediato dalla riconsiderazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze istruttorie (cfr. Cass. n. 33186/2023, Cass. n. 32398/2022, Cass. n. 15568/2020, Cass. n. 27475/2019).
Il terzo motivo è anch ‘ esso inammissibile.
Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, l ‘ omesso esame di cui all ‘ art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. deve riguardare non già una semplice questione o un punto, bensì un vero e proprio ‘ fatto ‘ in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una specifica circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante.
Non costituiscono, invece, ‘ fatti ‘ , nell ‘ accezione indicata, le argomentazioni o deduzioni difensive, gli elementi istruttori, una moltitudine di fatti e circostanze o il vario insieme dei materiali di causa (cfr. Cass. n. 5616/2023, Cass. n. 976/2021, Cass. n. 17536/2020, Cass. 22397/2019).
Il fatto così propriamente inteso deve risultare dal contenuto RAGIONE_SOCIALEa sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), aver costituito oggetto di discussione e rivestire carattere decisivo, nel senso che, ove fosse stato preso in esame, avrebbe determinato un esito sicuramente diverso RAGIONE_SOCIALEa controversia (cfr. Cass. n. 27282/2022,
Cass. n. 19362/2022, Cass. Sez. Un. n. 21973/2021, Cass. n. 15860/2019).
Ne consegue che, in rigorosa osservanza RAGIONE_SOCIALEe previsioni di cui agli artt. 366, comma 1, n. 6) e 369, comma 2, n. 4) c.p.c., il ricorrente è tenuto a indicare il ‘ fatto storico ‘ non esaminato, il ‘ dato ‘ , testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il ‘ come ‘ e il ‘ quando ‘ tale fatto abbia formato oggetto di discussione processuale fra le parti e la sua ‘ decisività ‘ (cfr. Cass. n. 9986/2022, Cass. Sez. Un. n. 21973/2021, Cass. n. 15784/2021, Cass. n. 20625/2020).
Di tanto non si è fatta carico la RAGIONE_SOCIALE, le cui doglianze esorbitano, in tutta evidenza, dal perimetro applicativo RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., risolvendosi in una complessiva critica all ‘ apprezzamento RAGIONE_SOCIALEe emergenze processuali compiuto dal giudice di appello.
Sotto le mentite spoglie del vizio di omesso esame, il motivo tende, dunque, anche in questo caso, ad ottenere una rivalutazione del merito RAGIONE_SOCIALEa vicenda (cfr. Cass. n. 4247/2023, Cass. Sez. Un. n. 21973/2021, Cass. Sez. Un. n. 34476/2019, Cass. Sez. Un. n. 19229/2019), andando così inevitabilmente incontro a una declaratoria di inammissibilità.
Il quarto mezzo, nei termini in cui è stato formulato, risulta privo di fondamento, in quanto il potere del giudice di merito di quantificare l ‘ entità RAGIONE_SOCIALEa sanzione amministrativa, entro i limiti edittali previsti, al fine di commisurarla all ‘ effettiva gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, non è censurabile in sede di legittimità, ove dalla motivazione emerga come nella specie- che esso abbia tenuto conto dei parametri fissati dall ‘ art. 11 L. n. 689 del 1981 (cfr. Cass. n. 29403/2022, Cass. n. 11481/2020, Cass. n. 5526/2020, Cass. n. 9126/2017).
Esso, tuttavia, va accolto per un motivo diverso, peraltro prospettato dalla RAGIONE_SOCIALE nella memoria ex art. 380bis .1, comma
1, c.p.c..
Giova, al riguardo, premettere che questa Corte ha il potere di accogliere il ricorso per una ragione giuridica individuata d ‘ ufficio e diversa da quella specificamente indicata dal ricorrente, con il solo limite di attenersi ai fatti accertati nelle fasi di merito ed esposti nel ricorso per cassazione e nella stessa sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 18775/2017, Cass. n. 3437/2014, Cass. n. 6935/2007, Cass. n. 19132/2005).
Chiarito ciò, deve rilevarsi che il D.L. n. 143 del 1991, convertito con modificazioni dalla L. n. 197 del 1991, in larga parte abrogato dal D. Lgs. n. 231 del 2007, vietava i trasferimenti in contanti superiori a 20 milioni di lire (art. 1, comma 1) -importo poi elevato a 12.500 euro dall ‘art icolo unico del D.M. 17 ottobre 2002-, prevedendo, in caso di violazione del divieto, l ‘ applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria «fino al 40 per cento» RAGIONE_SOCIALE ‘ importo trasferito (art. 5, comma 1).
Per effetto RAGIONE_SOCIALEa modifica apportata dall ‘ art. 6, comma 6, lettera a), D. Lgs. n. 56 del 2004, la sanzione venne successivamente stabilita nella misura «dall ‘ 1 per cento al 40 per cento» RAGIONE_SOCIALE ‘ importo trasferito, con espressa previsione di un minimo edittale.
Detta disposizione è stata poi riprodotta dal D. Lgs. n. 231 del 2007 (all ‘ art. 58, comma 1), nel quale la materia ha trovato disciplina a sèguito RAGIONE_SOCIALE ‘ abrogazione del D.L. n. 143 del 1991, da esso operata.
Muovendosi nel delineato perimetro normativo, la Corte d ‘ Appello di Firenze ha rideterminato la sanzione amministrativa pecuniaria dovuta dalla COGNOME in 250.000 euro (con l ‘ aggiunta di 20 euro per spese), pari al 10% RAGIONE_SOCIALE ‘ importo illecitamente trasferito in contanti dall ‘ odierna ricorrente (2.500.000 euro).
Sennonchè, in data 4 luglio 2017 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 90 del 2017, il quale ha novellato il testo del D. Lgs. n. 231 del 2007.
All ‘ esito di tale novellazione, la norma di riferimento si rinviene ora
nell ‘ art. 63 D. Lgs. n. 231 del 2007, il quale, al comma 1, prevede per il trasferimento di denaro contante in misura eccedente la soglia massima consentita -attualmente fissata in 5.000 euro dal successivo art. 49, comma 3bis – l ‘ applicazione di una sanzione da 3.000 a 50.000 euro.
Lo stesso art. 63 dispone, inoltre, al comma 6, che la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali per i trasferimenti di denaro contante per importi superiori a 250.000 euro.
L ‘ art. 69 del medesimo decreto legislativo stabilisce, infine, al comma 1, che «per le violazioni commesse anteriormente all ‘ entrata in vigore del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all ‘ epoca RAGIONE_SOCIALEa commessa violazione, se più favorevole, ivi compresa l ‘ applicabilità RAGIONE_SOCIALE ‘ istituto del pagamento in misura ridotta».
Dal tenore testuale di quest ‘ ultima norma si ricava, a contrario , che la disciplina dettata dal D. Lgs. n. 90 del 2017, ove più favorevole, si applica anche alle violazioni commesse prima RAGIONE_SOCIALEa sua entrata in vigore.
Essa, quindi, introduce, nella specifica materia RAGIONE_SOCIALEe sanzioni volte alla prevenzione RAGIONE_SOCIALE ‘ uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, il principio RAGIONE_SOCIALEa retroattività RAGIONE_SOCIALEa legge successiva più favorevole.
Tale principio assume peculiare rilievo ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEa presente vertenza.
Invero, poichè per i trasferimenti in contanti di importi superiori a 250.000 euro, quale quello che qui ci occupa, la sanzione pecuniaria irrogabile ex art. 63, comma 1, D. Lgs. n. 231 del 2007, nel testo attualmente vigente, non è superiore a 250.000 euro -ossia al massimo edittale di cui al comma 1 (50.000 euro) quintuplicato ai sensi del comma 6-, l ‘ applicazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina recata dal D. Lgs. n. 90 del 2017, in luogo di quella contenuta nella
legge previgente, potrebbe condurre a risultati più favorevoli, anche di molto, per la ricorrente.
Valgano, in proposito, le seguenti considerazioni.
La Corte territoriale, in accoglimento del motivo di gravame articolato sul punto dalla RAGIONE_SOCIALE, ha rideterminato in 250.000 euro l ‘ importo RAGIONE_SOCIALEa sanzione da lei dovuta per la commessa infrazione.
Il suindicato importo, come si è visto, corrisponde alla sanzione massima applicabile in base al testo vigente RAGIONE_SOCIALEa norma in commento.
Il giudice d ‘ appello ha però riconosciuto la non particolare gravità RAGIONE_SOCIALEa violazione amministrativa di cui trattasi, osservando che: «nel caso in esame non vi è prova che la COGNOME sia stata compartecipe RAGIONE_SOCIALEa finale operazione prospettatale dall ‘ RAGIONE_SOCIALE e men che mai ne sia stata istigatrice» ; – la stessa «risulta anzi esser stata il soggetto passivo RAGIONE_SOCIALE ‘ attività delittuosa per cui l ‘ RAGIONE_SOCIALE è sotto processo penale» ; -«anche l ‘ ammontare degli importi trasferiti è da porsi in relazione alla sua qualità di gerente il patrimonio dei figli, uno dei quali noto ex giocatore di football e testimonial pubblicitario, e quindi non rapportabile a reinvestimento di denaro di illecita provenienza» ; -«le stesse modalità RAGIONE_SOCIALEa condotta attuata dall ‘ COGNOME, di farsi collettore di danaro per partecipare ad aste immobiliari, sono più che serio indizio che unico sia stato l ‘ affare per il quale sono stati effettuati, in più di una tranche, gli atti di consegna del denaro» ; -«la ripetitività RAGIONE_SOCIALEa condotta, lungi dal comprovare un particolare disvalore, è piuttosto dimostrazione RAGIONE_SOCIALEa necessità di far seguire ogni materiale consegna ad altrettante necessarie singole operazioni di smobilizzo di preesistenti entità ricomprese nel patrimonio familiare» .
Coerentemente con i suesposti rilievi, ha rideterminato la misura RAGIONE_SOCIALEa sanzione dovuta dalla RAGIONE_SOCIALE, riducendola da 625.000 a 250.000 euro, ovvero dal 25% al 10% RAGIONE_SOCIALE ‘ importo illecitamente trasferito.
Fermo quanto precede, deve rammentarsi che, come già altre volte affermato da questa Corte, «in tema di illecito trasferimento di denaro contante, nell ‘ individuazione del trattamento sanzionatorio più favorevole, ex art. 69 del D. Lgs. n. 231 del 2007, come introdotto dal D. Lgs. n. 90 del 2017, tra la disciplina di cui al D.L. n. 143 del 1991 e al D. Lgs. n. 231 del 2007, nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 90 del 2017, e quella derivante da tali modifiche, non è sufficiente prendere in considerazione i minimi e i massimi edittali contemplati dalle diverse normative, occorrendo, al contrario, un apprezzamento di fatto RAGIONE_SOCIALEe circostanze di commissione RAGIONE_SOCIALE ‘ illecito, ex art. 67 D. Lgs. n. 231 del 2007, come modificato dal D. Lgs. n. 90 del 2017, dovendo la comparazione fondarsi -come chiarito dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale n. 68 del 2017- sull ‘ individuazione in concreto del regime complessivamente più favorevole per la persona, avuto riguardo a tutte le caratteristiche del caso specifico» (cfr. Cass. n. 20697/2018, Cass. n. 18495/2021, Cass. n. 24209/2022).
Alla stregua del surriferito principio di diritto, che va qui ribadito, si rende necessario rideterminare la misura RAGIONE_SOCIALEa sanzione da applicare, previa individuazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina più favorevole per la ricorrente.
Va, pertanto, disposta, a norma RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 384, comma 2, c.p.c., la cassazione parziale RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame del punto oggetto del motivo accolto, uniformandosi alla regula iuris sopra enunciata.
Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudi zio di legittimità, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 385, comma 3, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i primi tre motivi di ricorso e
accoglie il quarto; cassa l ‘ impugnata sentenza, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa alla Corte d ‘ Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda