SENTENZA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N. 407 2025 – N. R.G. 00001208 2024 DEPOSITO MINUTA 23 03 2026 PUBBLICAZIONE 24 03 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Presidente
dr.ssa NOME COGNOME Consigliere
dr.ssa NOME COGNOME Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 1208/2024 avente ad oggetto l’appello avverso la sentenza n. 2857/2024 emessa dal Tribunale di Salerno il 30/5/2024 e depositata in pari data
TRA
rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
Spina, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Battipaglia INDIRIZZO
16- Appellante
E
Appellato contumace
Ragioni in fatto e in diritto
- L’
con ordinanza n. 4226/3622B emessa il 10/11/2022
ha ingiunto a
legale rappresentante pro tempore di
, e alla predetta società il pagamento in solido della somma di euro 50.740,00 a
titolo di sanzione amministrativa: a) per la violazione dell’art. 4 bis d.lgs. n. 181/2000, come modificato dall’art. 40 comma 2 d.l. n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008, per non avere consegnato, all’atto dell’assunzione e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, ai lavoratori
, , , e copia della comunicazione di assunzione inviata telematicamente all’ufficio competente o copia del contratto di lavoro; b) per la violazione dell’art. 39 comma 1 e comma 2 d.l. n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008 relativa all’omessa o infedele registrazione sul libro unico del lavoro dei dati riferibili ai
lavoratori
,
,
,
e
e alle rispettive prestazioni; c) per la viola zione dell’art. 1 comma 910 e 911 legge 205/2017 avendo corrisposto ai lavoratori innanzi indicati la retribuzione attraverso strumenti di pagamento diversi da quelli previsti dalla normativa vigente; d) per la violazione dell’art. 6 comma 1 e 2 d.lgs.vo 297/2022, che ha introdotto l’art. 4 bis d.lgs.vo 181/2000 e sostituito l’art. 9 bis comma 1 e 2 legge 608/96, per l’omessa comunicazione al RAGIONE_SOCIALE, nel termine di 5 giorni, della proroga del contratto di lavoro a termine relativo al lavoratore ; e) per la violazione degli artt. 1 e 3
legge n. 4/53 per aver omesso o ritardato la consegna del prospetto paga ai lavoratori ,
,
,
e
.
1.1. Proposta opposizione avverso la suindicata ordinanza, ai sensi della legge n. 689/1981, sia dalla società sia da l’adito Tribunale di Salerno con sentenza depositata il 30/5/2024 ha rigettato l’opposizione ed ha condannato i soccombenti al pagamento delle spese processuali.
1.2. La società , in persona del legale rappresentante pro tempore , ha impugnato la predetta sentenza dinanzi alla Corte di Appello di Salerno con ricorso depositato il 19/11/2024; ha criticato le ragioni della decisione impugnata ed ha concluso per l’accoglimento dell’appello con vittoria delle spese pro cessuali da attribuirsi al difensore antistatario.
1.3.
L’
non si è costituito in giudizio.
1.4. La Corte all’udienza del 15/5/2025, all’esito della discussione, ha dato lettura del dispositivo della sentenza.
In primis
va dichiarata la contumacia dell’ giacché
l’appellato, regolarmente citato in giudizio, non si è costituito.
Chiarito tale profilo, il Collegio ritiene che l’appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
-
La società
ha in primo luogo censurato la sentenza
impugnata nella parte in cui il Giudice a quo ha ritenuto che ‘ l’opponente non ha specificamente contestato le violazioni indicate nel prospetto allegato all’ordinanza ingiunzione consistenti nella omessa comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato’ , sostenendo che la suddetta violazione era stata puntualmente contestata a pagina 7 del ricorso introduttivo di primo grado; inoltre -prosegue l’appellante – i lavoratori erano stati regolarmente assunti come risulta dalle comunicazioni RAGIONE_SOCIALE prodotte in giudizio; per il lavoratore -precisa l’appellante -‘ la proroga della comunicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ era avvenuta in data 13/7/2020, qualche ora prima dell’intervento degli ispettori del lavoro.
La critica non è condivisibile.
Dalla disamina del prospetto allegato all’ordinanza ingiunzione si evince che tra le violazioni contestate non compare l’omessa comunicazione all’ufficio competente dell’instaurazione del rapporto di lavoro imposta dall’art. 9 bis decreto legge n. 510/1996 convertito dalla legge n. 608/1996 quanto piuttosto la violazione dell’art. 4 bis d.lgs.vo n. 181/2000, come modificato dall’art. 40 comma 2 d.l. n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008 giacchè la società
, in qualità di datore di lavoro, non aveva consegnato, all’atto dell’assunzione e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, ai lavoratori , ,
e copia della comunicazione di assunzione inviata telematicamente all’ufficio competente o copia del contratto d i lavoro.
E’ evidente, pertanto, che le comunicazioni RAGIONE_SOCIALE valorizzate nell’atto di gravame di per sé sole sono del tutto inidonee ad orientare il convincimento della Corte in senso favorevole alla posizione dell’appellante poiché come già rimarcato -la violazione è incentrata su un fatto diverso, vale a dire l’omessa consegna ai lavoratori da parte del datore di lavoro di copia della comunicazione di assunzione inviata telematicamente all’ufficio competen te oppure di copia del contratto di lavoro.
Ciò posto, focalizzando l’attenzione sulla posizione del lavoratore , va evidenziato che la società nel ricorso introduttivo ( cfr. pag. 7 del ricorso) si è limitata a rappresentare genericamente che la proroga del termine di durata del rapporto inizialmente fissato era stata comunicata all’ in data 13/7/2020, trascurando così di considerare che tale comunicazione va effettuata nel termine previsto dall’art. 6 d.lgs. n. 297/2002, ossia entro cinque giorni; in particolare la disposizione normativa appena citata, che ha introdotto l’art. 4 bis d.lgs. n. 181/2000, prevede che i datori lavoro sono tenuti a comunicare al servizio competente, entro cinque giorni, le ‘ variazioni ‘ del rapporto di lavoro tra le quali è contemplata anche ‘ la proroga del termine inizialmente fissato ‘.
Chiarito tale profilo, il Collegio osserva che la comunicazione RAGIONE_SOCIALE in questione relativa alla proroga del termine di durata del rapporto di lavoro instaurato dalla società
con -come risulta dalla documentazione prodotta in giudizio e richiamata nel ricorso introduttivo ( allegato 7) – è avvenuta soltanto in data 13/7/2020, ossia nel mancato rispetto del termine fissato dalla disposizione normativa innanzi indicata, giacchè la comunicazione RAGIONE_SOCIALE del 23/9/2019 indicava come data di inizio del rapporto il 24/9/2010 e come data di scadenza quella del 31/1/2020 ( comunicazioni RAGIONE_SOCIALE in atti).
- La società appellante, inoltre, ha contrastato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha respinto l’eccezione di decadenza argomentando che ‘ in considerazione della complessa attività ispettiva svolta nei periodi dal 13 luglio 2020 a febbraio 2021 ( nel corso di indagini articolate che hanno dato luogo a divere contestazioni), solo in data 2.2.2021 data in cui si sono conclusi gli accertamenti possa farsi decorrere il dies a quo del termine previsto dall’art. 14 l. 689/1981; in quella data è avvenuta la notifica in favore del legale rappresentante della società ‘ . Il Giudice di prime cure -osserva l’appellante non ha tenuto conto del fatto che a
non è stato notificato alcun atto con la conseguenza che deve dichiararsi ‘ la prescrizione e/o la decadenza dell’azione proposta nei confronti dell’amministratore dell’epoca, signora ‘. L’ordinanza ingiunzione prosegue l’appellante -va annullata giacchè ‘ deve essere dichiarata la decadenza dell’atto prodromico alla stessa ‘ posto che l’ispezione è avvenuta il 13/7/2020, l’istruttoria è terminata il 16/9/2020 con la consegna dei documenti richiesti ed il verbale unico di accertamento è stato notificato il 2/2/2021, ovvero oltre il termine di 90 giorni previsto dall’art. 14 l egge n. 689/1981.
Le doglianze sono prive di pregio.
In diritto giova premettere che a norma dell’art 14 legge n. 689/81 le violazioni amministrative, ove possibile, debbono essere contestate immediatamente; se la contestazione immediata non è avvenuta gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio dello Stato entro novanta giorni dall’accertamento; se è omessa la notificazione entro tale termine l’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immeditata della violazione, il momento dell’accertamento – in relazione al quale collocare il dies a quo del termine previsto dall’art. 14 comma 2 legge n. 689/1981, per la notifica degli estremi di tale violazione – non coincide con quello in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità da parte dell’autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell’esistenza della violazione segnalata, verifica che, pertanto, involge gli elementi sia oggettivi sia soggettivi dell’infrazione ( cfr. Cass. n. 6408/1996; Cass. n. 7681/2014; Cass. n. 27702/2019; cfr. anche Cass. n 24209/2022 in motivazione).
L’art. 14 legge n. 689/1981, pertanto, non comporta l’automatica predeterminazione del limite temporale del procedimento di verifica per l’accertamento dell’infrazione amministrativa, il cui concreto espletamento è legato alle peculiarità delle varie situazioni, spettando al Giudice di merito di apprezzare la congruità del tempo ragionevolmente necessario all’Amministrazione per acquisire i dati e valutarne la consistenza ai fini della corretta formulazione della contestazione, fermo restando che, comunque, incombe alla parte opponente che contesta la legittimità della sanzione l’onere di provare le circostanze che renderebbero ingiustificata o colposamente tardiva la pretesa della Amministrazione stessa ( cfr. Cass. n. 865/1999; cfr. anche Cass. n. 27903/2019 in motivazione).
Orbene va subito chiarito che non vi è spazio per la declaratoria di estinzione dell’obbligazione di pagamento delle sanzioni amministrative in questione con riferimento alla posizione di
all’epoca dei fatti amministratore della società
in quanto costei non ha proposto appello avverso la sentenza ora al vaglio della Corte;
l’impugnazione, infatti, è stata articolata soltanto da
che, pertanto, non è legittimata a sollevare censure che riguardano la posizione di un soggetto diverso e, quindi, non ha alcun interesse ad impugnare per tale ragione la sentenza di primo grado.
A tale riguardo è utile ricordare che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il principio contenuto nell’art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l’interesse ad impugnare una sentenza o un capo di essa va desunto dall’utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone ( cfr. ex multis Cass. n. 19327/2024; Cass. n. 594/2016; Cass. n. 17745/2005).
Per completezza va rimarcato che il verbale unico di accertamento del 2/2/2021 è stato notificato non solo alla società , ma anche ad la quale ha ricevuto il verbale ed ha sottoscritto tutte le pagine del predetto atto ( cfr. verbale in atti). Procedendo alla disamina delle ulteriori censure, va evidenziato che dalla disamina del verbale unico di accertamento e notificazione del 2/2/2021 risulta che gli accertamenti hanno avuto inizio in data 13/7/2020 e si sono conclusi il 2/2/2021 ( cfr. verbale unico di accertamento e notificazione del 2/2/2021).
Tali accertamenti hanno interessato un periodo di oltre due anni ( 1/7/2018 -30/7/2020), hanno riguardato la posizione di una pluralità di lavoratori (cinque) ed hanno comportato la disamina e la valutazione di copiosa documentazione, parte della quale acquisita in epoca successiva al primo accesso effettuato presso la sede della società ; in particolare gli ispettori del lavoro nel corso del primo accesso presso la sede della predetta società hanno richiesto la produzione di svariati documenti puntualmente indicati nel verbale di primo accesso del 13/7/2020 e che la società avrebbe dovuto trasmettere entro il 16/9/2020 (cfr. verbale di primo accesso del 13/7/2020).
In tale contesto, ad avviso della Corte, non è possibile aderire all’impostazione dell’appellante ed individuare quale dies a quo per il decorso del termine previsto dall’art. 14 legge n. 689/1981 la data del 16/9/2020, epoca in cui -come si legge nell’atto di gravame – la società
avrebbe trasmesso la documentazione richiesta dagli ispettori del lavoro.
L’appellante, infatti, trascura di considerare che occorre tenere conto anche del tempo necessario alla P.A. per la disamina e la valutazione di tutta la documentazione disponibile al fine di verificare la ricorrenza degli elementi sia oggettivi sia soggettivi delle infrazioni.
Non va, poi, sottaciuto che dalla disamina degli atti emerge che la società
non ha trasmesso all’ di la documentazione indicata nel verbale di primo accesso del 13/7/2020 entro la data del 16/9/2020, come indicato nel predetto verbale, tanto è vero che l’ con successiva richiesta del 5/11/2020 sottoscritta dal legale rappresentante della società – ha dato atto della mancata trasmissione della predetta documentazione ed ha invitato la predetta società alla trasmissione della documentazione richiesta ( cfr. richiesta del 5/11/2020 in atti).
Ne consegue che correttamente il Giudice a quo ha individuato quale dies a quo per la decorrenza del termine di cui all’art. 14 legge n. 689/1981 la data del 2/2/2021 epoca in cui è terminata la verifica ispettiva -così come specificato dagli stessi ispettori nel verbale del 2/2/2021 -posto che il tempo impiegato per l’espletamento dell’accertamento può ritenersi congruo in ragione del fatto che i documenti sono stati acquisti in epoca successiva al primo accesso del 13/7/2020 e della complessità dell’accertamento espletato, desumibile dal periodo oggetto di ispezione, dal numero delle posizioni lavorative verificate, dalla quantità della documentazione esaminata e dalla pluralità delle violazioni contestate.
Infine merita di essere segnalato che la società appellante -come emerge dal tenore sia dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado sia dell’atto di gravame non ha provato e, ancor prima, neppure allegato alcuna circostanza da cui desumere che la pretesa dell’RAGIONE_SOCIALE di sia stata colposamente tardiva .
- Ancora, la società ha criticato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che i bonifici prodotti in giudizio dalla parte opponente non valgono a comprovare il rispetto della disciplina d ettata dell’art. 1 comma 910 e 911 legge 205/2017 in quanto riferibili a pagamenti effettuati in periodi diversi da quelli in contestazione. In particolare l’appellante ha dedotto: a) di avere corrisposto ai lavoratori alcune retribuzioni in contanti in e poca antecedente all’1/7/2018 nel rispetto della normativa all’epoca vigente; b) di avere corrisposto ai lavoratori a partire dall’1/7/2018 le retribuzioni mediante bonifico bancario, come risulta dalla documentazione prodotta, precisando che il pagamento in favore dei lavoratori e era avvenuto tramite carta PostPay e assegno circolare poiché non erano titolari di conto corrente; c) di avere corrisposto in ritardo le retribuzioni relative all’anno 2020 a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
La censura è destituita di fondamento.
L’art. 1 comma 910 legge n. 205/2017 prevede che a far data dall’ 1/7/2018 i datori di lavoro devono corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo della stessa attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; b) strumenti di pagamento elettronico; c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
Il successivo comma 911 della suindicata disposizione normativa dispone che i datori di lavoro non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.
Così delineato il quadro normativo di riferimento -premesso che la contestazione involge il periodo che va da luglio 2018 a giugno 2020 ( cfr. punto 3 del prospetto allegato all’ordinanza di ingiunzione)
la Corte osserva che la documentazione prodotta dalla società
è del tutto inidonea a comprovare che i pagamenti delle retribuzioni spettanti ai lavoratori siano avvenuti nel rispetto della normativa innanzi indicata.
In primo luogo focalizzando l’attenzione sulla documentazione prodotta in appello dalla società
in quanto comprende anche documenti nuovi rispetto a quello prodotti in primo grado, tanto in applicazione della disciplina dettata per il rito lavoro dall’art. 437 c.p.c. -va segnalato che tale documentazione non è completa perché non copre tutto il periodo in contestazione; essa, inoltre, è costituita in gran parte da bonifici bancari i quali di per sé solo non valgono a comprovare il pagamento, trovando applicazione il principio di diritto in forza del quale il pagamento si perfeziona solo allorché la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell’avente diritto e non anche quando (e per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propria banca l’ordine di bonifico e questa abbia dichiarato di avervi dato corso, dovendo soggiungersi che tale disposizione, ove non immediatamente eseguibile, è revocabile o anche suscettibile di storno ove non andata a buon fine ( cfr. Cass. n. 8046/2023 in motivazione).
Va altresì evidenziato che la documentazione in questione non è idonea ad orientare il convincimento della Corte in senso favorevole alla posizione dell’appellante per le seguenti ulteriori ragioni: a) i bonifici bancari relativi al lavoratore riguardano in gran parte un periodo successivo a giugno 2020 con la conseguenza che è da escludere in radice che possano involgere le retribuzioni in contestazione; la restante parte dei bonifici non reca l’indicazione del beneficiario sicchè non è possibile sostenere che siano riferibili a ( cfr. doc. 11 produzione
afferiscono tutti ad un’epoca successiva a giugno 2020 sicchè non vi è spazio per ritenere che siano riferibili alle retribuzioni oggetto di contestazione ( cfr. doc. 13 produzione depositata in appello); c) il bonifico bancario del 4/12/2020 che, secondo l’appellante, riguarderebbe il lavoratore , è privo dell’indicazione del beneficiario e per di più è relativo ad un periodo successivo a quello in contestazione ( cfr. doc. 14 produzione depositata in appello); d) i bonifici bancari inerenti al lavoratore in parte – si tratta di 4 bonifici – sono compatibili con il periodo in contestazione e recano la causale ‘ stipendio ‘; tali documenti, tuttavia, di per sé soli non valgono a dimostrare il relativo pagamento in applicazione del principio di diritto innanzi richiamato; un quinto bonifico riguarda un periodo successivo all’epoca in contestazione ( cfr. doc. 12 produzione depositata in appello); e) la documentazione relativa alla ricarica della ‘carta corrente’ intestata al lavoratore da parte della società appellante investe operazioni effettuate tutte nell’anno 2021 e, quindi, in epoca successiva al periodo in contestazione (cfr. doc. 15 produzione
depositata in appello).
Merita ancora di essere segnalato che è del tutto generica la prospettazione dell’appellante circa il ritardato pagamento delle retribuzioni relative all’anno 2020 a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 giacchè la società non ha specificato le retribuzioni corrisposte in ritardo; inoltre va evidenziato che in tutti i bonifici prodotti in giudizio effettuati in epoca successiva al periodo in contestazione nella parte relativa alla causale compare l’espressione ‘ stipendio’ senza alcun riferimento temporale di talchè non è possibile sostenere che tale bonifici siano riferibili a retribuzioni corrisposte in ritardo.
Quanto, poi, agli assegni circolari consegnati ai lavoratori e va in primo luogo rimarcato che la società ha allegato soltanto in appello che le retribuzioni sarebbero state corrisposte medianti assegni circolari; inoltre gli assegni sono stati genericamente richiamati nel l’atto di gravame al punto che non sono stati
indicati nè il numero degli assegni emessi a favore di ciascun lavoratore, né il relativo importo nè la data di emissione cosicchè l’elenco delle movimentazioni del conto corrente della società appellante relativo al periodo 3/4/2018 -26/9/2018 si presenta del tutto inidoneo ad orientare il convincimento del Collegio non solo perchè nell’elenco compaiono più assegni circolari senza, tuttavia, l’indicazione del beneficiario, ma anche perché tale elenco copre un arco temporale antecedente alla data di assunzione dei predetti lavoratori ( cfr. punto 3 del prospetto allegato all’ordinanza ingiunzione in cui si legge che il ‘periodo di occupazione ‘ di va da novembre 2018 a giugno 2020, mentre il ‘ periodo di occupazione ‘ di va da settembre 2019 a giugno 2020).
7. L’ appellante, infine, ha criticato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che le sanzioni irrogate sono in linea con la normativa vigente; in particolare la società
ha chiesto la riduzione di tali sanzioni, applicando il minimo edittale.
La doglianza è destituita di fondamento.
Va, infatti, replicato che dall’univoco tenore della censura in esame si evince che la sanzione irrogata non solo non supera il limite massimo edittale previsto per ciascuna violazione contestata, ma è rimasta ben al di sotto del valore medio tra l’importo minimo e quello massimo previsto dalla legge per ciascuna violazione ( cfr. atto di gravame pagine 10 -11 -12).
E allora deve concludersi che non ricorrono le condizioni per una diversa quantificazione della sanzione applicata giacchè tenuto conto dei parametri fissati dall’art. 11 legge n. 689/1981 ed in particolare della gravità del fatto (desumibile dal numero dei lavoratori coinvolti e dalla pluralità delle violazioni contestate) -tale sanzione è congrua e non può essere contenuta nel minimo edittale.
- Le argomentazioni esposte conducono al rigetto del gravame e alla conseguente conferma della sentenza impugnata.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali del presente grado di giudizio non va adottata alcuna statuizione in quanto la parte vittoriosa, ossia l’ , essendo rimasta contumace, non ha articolato alcuna difesa.
Infine, va dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte della società appellante dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la presente impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da
nei confronti dell’
avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 2857/2024 depositata il 30/5/2024, così provvede:
dichiara la contumacia dell’
;
rigetta l’appello e per l’effetto conferma la sentenza impugnata;
nulla per le spese processuali;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell’appellante dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Salerno, 15/5/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME