Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29068 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29068 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 37664/2019 R.G. proposto da:
COGNOME, COGNOME NOME quali amministratori RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, quale amministratore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in Roma, alla INDIRIZZO pres so lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 1975/2019 depositata il 07/05/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere COGNOME NOME.
FATTI DI CAUSA
Il giudizio trae origine dall’opposizione avverso tre ordinanze ingiunzione emesse dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE da parte di NOME COGNOME, NOME e la RAGIONE_SOCIALE, quale obbligata in solido ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.6 RAGIONE_SOCIALEa L. n.68 9/81
A seguito di accertamenti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE -Nucleo di Polizia Tributaria di Napoli, era stato accertato che la RAGIONE_SOCIALE aveva finanziato la RAGIONE_SOCIALE, società collegata, mediante versamenti in contanti superiori al limite stabili to dall’art. 49 d.lgs. 231/2007, pari ad euro 12.500,00, con più pagamenti artificiosamente frazionati per un importo complessivo di euro 602.983,15 negli anni 2008, 2009 e 2010; la RAGIONE_SOCIALE aveva, altresì, finanziato la RAGIONE_SOCIALE mediante versamenti in contanti per complessivi euro 2.333.500,00 nei medesimi anni.
Con decreto n. NUMERO_DOCUMENTO del 10/11/2016 il RAGIONE_SOCIALE, ingiungeva il pagamento, a titolo di sanzione, RAGIONE_SOCIALE‘importo di € 246.147,00 a COGNOME e di € 46.180,00 RAGIONE_SOCIALE
a NOME COGNOME, quali amministratori RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE
Con decreto n. NUMERO_DOCUMENTO, veniva ingiunto il pagamento a titolo di sanzione di € 233.350,.00 a NOME COGNOME, quale amministratore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE
Con decreto n. NUMERO_DOCUMENTO del 10/11/2016, Il RAGIONE_SOCIALE ingiungeva il pagamento, a titolo di sanzione, di €
58.997,00 a NOME Di COGNOME quale amministratrice RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE
Il Tribunale di Torre Annunziata, con separati provvedimenti, rigettava le opposizioni proposte avverso ogni decreto.
Per ciò che ancora rileva in questa sede, gli opponenti avevano dedotto l’estinzione RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione di pagamento perché la notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di accertamento amministrativo sarebb e avvenuta oltre il termine di novanta giorni previsto dall’art. 14 RAGIONE_SOCIALEa l. 689/81 e perché, in ogni caso, sarebbe decorso il termine di prescrizione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 28 l. 689/1981 .
Il Tribunale accertava che non vi era stata violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 l.689/1981 in quanto dal verbale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE risultava che la verifica fiscale era iniziata e si era conclusa in data 18/11/2011 e la notifica del verbale era avvenuta in pari data; inoltre, la notifica RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza ingiunzione era avvenuta il 10-13-14/11/2016 sicché non era decorso il termine di prescrizione di cinque anni poiché la notifica del verbale aveva efficacia interruttiva.
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 7.5.2019, riuniti i giudizi d’appello, confermava parzialmente le decisioni di primo grado.
Per quel che ancora rileva in questa sede, la Corte di merito osservava che il verbale di contestazione era stato aperto e chiuso in data 18/11/2018 ma non vi erano elementi per desumere che le operazioni fossero cominciate prima.
Propongono ricorso per Cassazione Di COGNOME NOME, NOME, la RAGIONE_SOCIALE ed COGNOME NOME sulla base di un motivo di ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 14 l. n. 689/1981 e 2700 c.c., degli artt. 126 c.p.c. e 136 c.p.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697c.c., in relazione all’art 360, primo comma n.3, c.p.c.; secondo i ricorrenti, la Corte d’App ello di Napoli ha errato nell’affermare apoditticamente che il verbale di contestazione era stato aperto e chiuso in data 18.11.2018 in quanto esso costituirebbe solo l’atto finale RAGIONE_SOCIALEa verifica; difatti, i verbali di contestazione sarebbero privi degli elementi relativi alle fasi di accesso ed alla ispettiva. Per quanto riguarda l’individuazione del dies a quo , ai fini del computo del termine di decadenza previsto dall’art. 14 l. 689/1981, nei verbali di contestazione redatti dalla RAGIONE_SOCIALE, nulla si evincerebbe in ordine al momento in cui sarebbe stata acquisita e valutata, da parte RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la documentazione sulla quale è stata fondata la contestazione effettuata.
Il motivo è infondato.
Per costante giurisprudenza di questa Corte, il termine di novanta giorni di cui all’art. 14 l.n. 689/1981, non decorre dal momento RAGIONE_SOCIALEa violazione né da quello RAGIONE_SOCIALEa mera conoscenza dei fatti nella loro materialità, bensì dal compimento RAGIONE_SOCIALEe operazioni volte ad acquisire la ragionevole certez za RAGIONE_SOCIALE‘esistenza RAGIONE_SOCIALE‘illecito amministrativo ed idonee a formulare la contestazione.
In numerose decisioni, questa Corte ha ribadito che in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata RAGIONE_SOCIALE‘illecito, il momento RAGIONE_SOCIALE‘accertamento in relazione al quale va collocato il ‘dies a quo’ del termine previsto dall’art. 14, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 689 del 1981 per la notifica degli estremi RAGIONE_SOCIALEa violazione -non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua
materialit à da parte RAGIONE_SOCIALE‘autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha completato l’attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi RAGIONE_SOCIALE‘infrazione. Compete al giudice di merito valutar e la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato ( ex multis Sez. 2 – , Ordinanza n. 27405 del 25/10/2019, Rv. 655686 -01; Cass., Sez. 2 – , Ordinanza n. 27702 del 29/10/2019, Rv. 655683 – 01).
Qualora il soggetto abilitato a riscontrare gli estremi RAGIONE_SOCIALEa violazione sia diverso da quello incaricato RAGIONE_SOCIALEa ricerca e RAGIONE_SOCIALEa raccolta degli elementi di fatto, l’atto di accertamento non può essere configurato fino a quando i risultati RAGIONE_SOCIALEe indagini svolte dal secondo non siano portati a conoscenza del primo, dovendo escludersi che le attività svolte dai due diversi organi possano essere considerate unitariamente al fine di valutare la congruità del tempo necessario per l’accertamento RAGIONE_SOCIALEe irregolarità e, conseguentemente, la ragionevolezza di quello effettivamente impiegato dall’amministrazione ( Cassazione civile sez. I, 19/05/2004, n.9456).
Nel caso di specie, gli accertamenti sono stati effettuati dalla RAGIONE_SOCIALE, che, nel corso RAGIONE_SOCIALEa verifica ha raccolto il materiale probatorio, trasmesso e vagliato successivamente dal RAGIONE_SOCIALE, quale organo competente ad emettere il provvedimento sanzionatorio.
Non coglie quindi nel segno la censura secondo cui nei verbali di contestazione redatti dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non si evincerebbe nulla in ordine al momento in cui sarebbe stata valutata la documentazione acquisita nel corso RAGIONE_SOCIALE‘attività ispettiva, trattandosi
di attività demandata al RAGIONE_SOCIALE, sulla base del materiale istruttorio raccolto in sede di verifica.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art.13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa parte controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 8 .300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda Sezione