Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 7499 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 7499 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/03/2023
Oggetto:
Sanzioni amministrative – violazione della normativa in materia di cave –
O R D I N A N Z A
sul ricorso iscritto al n. 1482/2019 R.G. proposto da COGNOME NOME, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME ed NOME COGNOME del Foro di Verona e dall’ avvocato NOME COGNOME del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio di quest’ultimo;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’avvocato NOME COGNOME e domiciliata ‘ex lege’ presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 1258/2018 del 15 maggio 2018, pubblicata il 6 giugno 2018 e non notificata;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2022 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le memorie depositate dalle difese delle parti ai sensi dell’art. 380 -bis .1. c.p.c.
Osserva in fatto e in diritto
Ritenuto che:
-con ordinanza n. 466 del 25.11.2013, la RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE ingiungeva a NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, quale trasgressore, ed alla Società quale obbligata in solido, il pagamento della somma di euro 293.653,96, quale sanzione amministrativa pecuniaria relativa alla violazione dell’art. 33 , comma 2, della legge della Regione Veneto n. 44/1982, per avere asportato, in relazione alla cava di marmo sita nel Comune di Caprino Veronese, 10.573 mc di materiale di scopertura e 2.100 mc di calcari modulari come materiale utile di cava in difformità al progetto approvato con la delibera della Giunta regionale del Veneto n.
1184 del 14.03.1995, che aveva autorizzato la società alla coltivazione della cava di marmo, e per aver stoccato il materiale all’esterno della cava, in violazione della prescrizione di cui all’art. 3, lettera a) della citata delibera regionale, oltre a non aver trattato con pigmenti ossidanti le pareti risultanti dalla scopertura del materiale utile, in spregio di quanto prescritto dal decreto del Dirigente regionale n. 143 del 19.06.2007, com’era emerso a seguito di sopralluogo effettuato il 09.04.2009 da tecnici incaricati dalla Provincia;
avverso la predetta ordinanza COGNOME NOME, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Verona che, con la sentenza n. 2345/2016 del 20.09.2016, la rigettava, confermando l’ordinanza -ingiunzione impugnata e condannando l’opponente , nella duplice qualità, a rifondere alla controparte le spese di lite;
– in virtù di appello interposto dal medesimo COGNOME, sempre nella doppia qualità, con atto depositato in data 20.03.2017, veniva impugnata la predetta sentenza, insistendo per l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione opposta, chiedendo di disporre l’istruttoria negata dal Tribunale, tanto con riferimento alle prove orali articolate, quanto con riferimento alla istanza di ammissione ed espletamento di consulenza tecnica, la Corte di appello di Venezia, nella resistenza della Provincia di Verona, respingeva il gravame con condanna dell’appellante alle spese di lite del giudizio di secondo grado.
A sostegno della decisione adottata, la Corte territoriale -premessa la corrispondenza fra il fatto contestato con l’ordinanza -ingiunzione e le violazioni accertate -rilevava che, in occasione del sopralluogo del 9.04.2009, veniva verificato che la parte appellante aveva effettuato escavazioni superando le quote previste nel progetto approvato, oltre ad avere travalicato il perimetro RAGIONE_SOCIALE scavo autorizzato ai lati est ed ovest dell’area in questione, estraendo 10.573 mc di materiale di scopertura e 2100 mc di calcari modulari, punite entrambe le fattispecie dalla sanzione prevista dal citato art. 33 della L.R. Veneto n. 44/1982; né poteva trovare applicazione il principio di specialità ex art. 9 legge n. 689/1981 invocato dal l’appellante rispetto alla fattispecie penale, trattandosi di sanzioni poste a salvaguardia dell’amb iente e del territorio, ai sensi dell’ appena indicato art. 33, ricomprendente anche la salvaguardia dell’assetto idrogeologico e geomorfologico esistente, e dunque con finalità ben diverse rispetto all’oggetto della tutela penale apprestata dall’art. 181, comma 1, d.P.R. n. 42/2004, riguardante la tutela RAGIONE_SOCIALE specifico profilo dell’integrità ambientale, costituito dall’interesse alla protezione dell’ambiente nella sua proiezione estetica, materiale e funzionale sul paesaggio. In altri termini, l’art. 181, comma 2, d.P.R. citato tutelava l’area di cava in quanto bene sottoposto a vincolo paesaggistico, mentre l’art. 33, comma 2, legge regionale citata proteggeva il medesimo bene in quanto assoggettato a vincolo idrogeologico.
Aggiungeva che non poteva rite nersi essere l’Amministrazione incorsa in errore altimetrico nel rilievo topografico dell’area in sede progettuale, giacché, in assenza di cippi di cava o di punti fissi quotati, erano stati posti punti fissi di riferimento sia all’interno che all’esterno della cava, calibrando le quote rilevate a quelle di cui alle planimetrie di progetto. Inoltre era stato richiesto nel giugno 2004 dalla società ricorrenteappellante il rinnovo del nulla-osta ambientale, a cui erano stati allegati sia il rilievo planoaltrimetrico sia le sezioni RAGIONE_SOCIALE stato di avanzamento dei lavori, con la conseguenza che i rilievi topografici antecedenti al 2006 erano confrontabili, non esclusa la colpevolezza della condotta tenuta dall’appellante neanche per effetto de ll’omessa contestazione dell’illecito in esito al sopralluogo del 25.08.2005, non potendo un comportamento della Pubblica Amministrazione valere ad ingenerare nell’agente la buona fede.
Quanto, infine, alle misurazioni, erano state ottenute dal moRAGIONE_SOCIALE digitale del terreno, nel quale erano state ricavate 7 sezioni corrispondenti a quelle del progetto approvato, per poi essere sovrapposte alle sezioni rilevate facendo coincidere le quote e la posizione del limite di cava autorizzato. Siffatta sovrapposizione aveva confermato che gli scavi erano stati effettuati in difformità dall’autorizzazione per come individuati in planimetria, oltre ad evidenziare le profondità eccessive RAGIONE_SOCIALE scavo nella zona sud-ovest;
– per la cassazione della citata sentenza della Corte di appello di Venezia NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di legale
rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, propone ricorso per cassazione, basato su sei motivi, cui resiste la Provincia di Verona con controricorso;
-in prossimità dell’a dunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1. c.p.c.
Atteso che:
-con il primo motivo il ricorrente, nella citata duplice qualità, lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c., 6, comma 11, del d.lgs. n. 150/2011 (già art. 23 legge n. 689/19 81), in relazione all’art. 360 , comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., e la violazione e la falsa applicazione dell’art. 132 , comma 2, n. 4 c.p.c, in relazione all’art. 360 , n. 4 c.p.c.
Il ricorrente deduce che la violazione contestata sia stata ritenuta provata solo sulla base del verbale di accertamento della Provincia, ritenendo corrette le misurazioni eseguite dai tecnici della Provincia in occasione del sopralluogo del 9.04.2009.
Deduce, ancora, che la sentenza afferma che esso ricorrente avrebbe scavato oltre le quote e i limiti perimetrali di cava, senza che fosse emersa alcuna prova che lo dimostrasse, nonostante la specifica contestazione.
Il ricorrente ritiene, inoltre, che la motivazione sia documentalmente errata, in quanto l’autorizzazione regionale in nessuna parte fissa un limite massimo di profondità RAGIONE_SOCIALE scavo, ma solo un limite quantitativo che non è stato superato.
Ad avviso del ricorrente, a fronte delle contestazioni, la Corte di merito non poteva ritenere assolto da parte della Provincia l’onere probatorio sulla base del solo verbale di accertamento dalla stessa elevato e redatto.
Il ricorrente ritiene che logica e correttezza giuridica avrebbero imposto lo svolgimento di una c.t.u.
Rileva il collegio che il motivo è inammissibile prima che infondato.
Il rilascio dell’autorizzazione per la coltivazione di una cava non soltanto con riferimento alla sua collocazione nel territorio e con la determinazione del tipo e della quantità del materiale estraibile, ma anche con la specifica indicazione delle delimitazioni spaziali della cava stessa, rappresentate dalla superficie (estensione) e dall ‘ altezza (profondità), impone di ritenere che l’ipotesi di scavo di materiale in eccedenza concerne l’estrazione di minerale oltre il limite autorizzato all ‘ interno della superficie e oltre quello della profondità assentita e che l’estrazione all’esterno od oltre la profondità consentita, indipendentemente dal rispetto dei quantitativi ammessi, realizzava una coltivazione non autorizzata, risolvendosi lo sconfinamento orizzontale o verticale in una attività estrattiva diversa da quella approvata (cfr. Cass. n. 5757 del 2007; Cass. n. 11464 del 2003).
Tanto precisato quanto alla fattispecie contestata, la Corte territoriale ha chiarito tutti gli elementi posti a fondamento del proprio convincimento, in particolare il contenuto del verbale di accertamento e di contestazione, la data in cui esso è stato
redatto e l’esito di indagini tecniche particolarmente complesse svolte dai tecnici incaricati dalla provincia di Verona, con l’acquisizione di documenti e di informazioni, in occasione del sopralluogo del 9.04.2009 laddove avevano verificato che la società ricorrente aveva effettuato escavazioni eccedendo dalle quote previste nel progetto approvato, oltre ad avere travalicato il perimetro RAGIONE_SOCIALE scavo autorizzato ai lati est ed ovest dell’area in questione, estraendo 10.573 mc di materiale di scopertura e 2100 mc di calcari modulari, punite entrambe le fattispecie dalla sanzione prevista dall’art. 33 legge Regione Veneto n. 44 del 1982.
Aggiungeva -con motivazione logica ed adeguata – che l’Amministrazione non era incorsa nel denunciato errore altimetric o nel rilievo topografico dell’area in sede progettuale, giacché in assenza di cippi di cava o di punti fissi quotati, erano stati posti punti fissi di riferimento sia all’interno che all’esterno della cava, calibrando le quote rilevate a quelle di cui alle planimetrie di progetto. Ulteriori elementi di giudizio erano dati tratti, inoltre, dal rilievo planoaltrimetrico e dalle sezioni RAGIONE_SOCIALE stato di avanzamento dei lavori allegati dalla stessa società alla richiesta del giugno 2004 di rinnovo del nulla-osta ambientale, con la conseguenza che i rilievi topografici antecedenti al 2006 erano ben confrontabili.
Quanto alle misurazioni, esse erano state ottenute dal moRAGIONE_SOCIALE digitale del terreno, nel quale erano state ricavate 7 sezioni corrispondenti a quelle del progetto approvato, per poi essere sovrapposte alle sezioni rilevate facendo coincidere quote e la
posizione del limite di cava autorizzato. Siffatta sovrapposizione aveva confermato gli scavi in difformità dall’autorizzazione individuati in planimetria, oltre ad evidenziare le profondità eccessive RAGIONE_SOCIALE scavo nella zona sudovest.
Il giudice ha giustificato la condivisione delle risultanze dei tecnici della Provincia, di cui alla ‘relazione tecnica di sopralluogo’ del 18.05.2009 in ragione della correttezza del loro operato nell’applicazione delle regole tecniche necessarie per l’accertamento ed ha evidenziato che non era attendibile la rappresentazione contenuta nella planimetria allegata alla relazione del consulente tecnico della parte opponente, che in cludeva nell’area oggetto di precedente estrazione l’area di rispetto, da momento che dall’esame della tavola 4 del progetto originario risultava palesemente esclusa (v. pag. 23 della sentenza impugnata).
Le critiche del ricorrente – anche là dove sono prospettate sotto il profilo della violazione e falsa applicazione di norme di legge – finiscono con il risolversi nella sollecitazione di una diversa valutazione del merito della causa e nella pretesa di contrastare apprezzamenti di fatti e di risultanze probatorie che sono inalienabile prerogativa del giudice del merito. Esse non tengono conto del fatto che il sindacato di legittimità ex art. 360, n. 5, c.p.c. è limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l’ iter argomentativo seguito nella sentenza impugnata. È vero che il ricorrente non
condivide il metodo di calcolo adottato, ritenendo preferibili le diverse conclusioni alle quali è pervenuto il suo consulente di parte, ma non spiega come, adottando il metodo per sovrapposizione in luogo di quello prescelto dai tecnici incaricati della Provincia (metodo per sezioni), si giunga ad escludere la contestata abusiva estrazione di roccia metamorfica.
Né la censura si confronta puntualmente con la decisione qui impugnata per avere la Corte distrettuale ampiamente descritto i rilievi e i fondamenti dell’accertamento per quanto sopra esposto (v. pag. 19-22/23 della sentenza di appello);
– con il secondo motivo il ricorrente, nella duplice qualità, denuncia la violazione e la falsa applic azione dell’art. 112 c.p.c, l’omessa pronuncia sul motivo di gravame concernente la mancata ammissione dei mezzi istruttori, ancora la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., del l’art. 24, comma 2, Cost. e del l’art. 111 Cost. , congiuntamente alla violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2 , n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.
Ad avviso del COGNOME NOME, in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, la Corte di appello non avrebbe pronunciato sulle doglianze, sollevate nell’atto di appello ed oggetto di specifici motivi di gravame, relative alla mancata ammissione dei mezzi istruttori, formulati sia in primo sia secondo grado, costituiti
dalla richiesta di assunzione di prova testimoniale, oltre che dalla istanza di espletamento di consulenza tecnica d’ufficio.
Il Tribunale avrebbe dovuto, al fine di esprimere un giudizio legittimo e giusto, quanto al punto relativo all’entità della escavazione della porzione sud occidentale della cava, ammettere i capitoli di prova orale formulati sul punto e disporre la richiesta c.t.u. Così, a dire del ricorrente, sarebbe stato possibile determinare con certezza, nel contraddittorio tra le parti, quale parte della cava fosse, in realtà, già stata coltivata in precedenza rispetto all’attività compiuta dai medesimi, potendosi così, anche laddove ritenuta sussistente la violazione contestata, determinare la corretta quantificazione della sanzione a carico dell’appellante.
Le istanze istruttorie formulate, secondo il ricorrente, risultano rilevanti e dotate di portata decisiva rispetto alla decisione della causa: la loro ammissione avrebbe consentito di escludere lo scavo in difformità da parte del ricorrente, ed in ogni caso, di r icostruire la cronologia dell’attività estrattiva avvenuta nella cava in questione, consentendo di individuare che la porzione di tale attività estrattiva effettivamente imputabile alla società ricorrente, era ben inferiore a quella imputata dalla Provincia.
Ad avviso del collegio il motivo contiene diffusi profili di inammissibilità, perché non confuta la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha condiviso nella sostanza il giudizio del primo giudice di irrilevanza delle prove testimoniali articolate dai ricorrenti, al pari della richiesta di ammissione di
c.t.u., che avrebbero avuto entrambe ad oggetto la prova della mancata escavazione da parte del ricorrente nella porzione occidentale della cava in epoca antecedente al rilascio dell’autorizzazione e comunque al sopralluogo del 2009 (v. pag. 11 della sentenza impugnata).
Il Giudice del gravame, per quanto esposto con riferimento al primo mezzo, ha espressamente ritenuto pienamente dimostrata la sussistenza delle violazioni contestate sulla scorta di elementi obiettivi di riscontro (v. pag. 23 della sentenza impugnata) e, quanto all ‘elemento soggettivo, ha escluso che siffatte prove potessero escluderlo.
Questa Corte, inoltre, ha in più occasioni affermato (v., di recente, Cass. n. 27415 del 2018) che l’omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciata per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia -circostanza non ricorrente nella specie – e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito. Pertanto, in base al principio desumibile dagli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c. (nella formulazione applicabile “ratione temporis”), la sentenza di rigetto della domanda per difetto di prova è congruamente motivata anche mediante richiamo all’ordinanza istruttoria che abbia respinto una
richiesta inammissibile di prova, trattandosi di pronuncia comunque espressiva del giudizio che la parte avrebbe dovuto dare impulso alla detta prova con la richiesta di mezzi ammissibili e concludenti;
– con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 33 della L. Regionale Veneto n. 44/82; degli artt. 114 e 115 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., dell’art. 6, comma 11 d.lgs. n. 150/2011, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Deduce ancora la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 , c.p.c., avuto riguardo all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il ricorrente, sempre nella duplice qualità spesa, lamenta il fatto che la sanzione andava determinata sulla base del valore commerciale del materiale estratto, per cui occorreva, all’evidenza, determinare in modo corretto il valore commerciale del materiale effettivamente estratto.
Secondo lo stesso ricorrente, né il giudice di primo grado né quello di secondo grado hanno ritenuto di svolgere istruttoria alcuna, pur in presenza delle contestazioni svolte sul punto dagli stessi.
Il motivo è palesemente privo di pregio.
Premesso quanto esposto con riferimento al primo motivo in relazione al merito dell’accertamento, relativamente all’entità della sanzione comminata la Corte di appello ha ritenuto legittima la sanzione inflitta non condividendo la tesi degli appellanti secondo cui non avrebbe dovuto essere conteggiato
il materiale di scopertura per non essere destinato a fini commerciale, rilevando la circostanza della sola escavazione e non anche dell’uso, per cui ha verificato in concreto la corrispondenza della sanzione con la quantità complessiva del materiale illecitamente estratto per il calcolo definitivo della sanzione da irrogare.
Al riguardo deve rimarcarsi come, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l’entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, precisandosi come, peraltro, il giudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, né la Corte di cassazione può censurare la statuizione adottata ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta (cfr. Cass. n. 5877 del 2004, Cass. n. 9255 del 2013 e, da ultimo, Cass. n. 4844 del 2021);
-con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 3 L. 689/81 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché la violazione e la falsa applicazione dell’art. 132, comma 2 , n. 4 c.p.c. per difetto di motivazione in relazione all’art. 360, n. 4 , c.p.c.
Il COGNOME, nella dedotta duplice qualità, ribadisce l’assenza, nella contestata condotta, dell’elemento soggettivo per
moltep lici ragioni, in quanto, tra l’altro, l’escavazione ritenuta eccedente il progetto di cava autorizzato è dipesa da un errore planimetrico dallo stesso non rilevabile, mancando delle necessarie conoscenze tecniche; inoltre, l’errore sarebbe stato emendato c on decreti regionali successivi all’epoca dell’accertamento, ai quali andrebbe anche attribuito effetto di ‘sanatoria’ dell’illecito.
Il motivo è infondato.
In materia di sanzioni amministrative, poiché la disciplina attiene ad una serie di fattispecie a carattere ordinatorio, destinate a salvaguardare procedure e funzioni, sono incentrate sulla mera condotta degli autori degli illeciti, secondo un criterio di agire o di omettere doveroso, con la conseguenza che il giudizio di colpevolezza si ricollega a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico, limitando l’indagine sull’elemento oggettivo dell’illecito all’accertamento della suitas del comportamento inosservante, con la conseguenza che, una volta integrata e provata dall’autorità amministrativa la fattispecie tipica dell’illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta dall’art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l’onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza (cfr. analogamente Cass., Sez. Un., n. 20930 del 2009; Cass. n. 9546 del 2018; Cass. n. 16517 del 2020).
Peraltro, nella specie, come evidenziato dalla Corte di appello, non ricorre alcuna ipotesi scriminante dell’illecito ma al più , se errore vi è stato, sarebbe da riferire ad una svista progettuale
della stessa parte ricorrente (v. pag. 20 della sentenza impugnata);
-con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra contestazione e condanna e la violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 18 della L. 689/81, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.
Il COGNOME, nella doppia qualità, si duole del fatto che la Corte di appello abbia respinto il primo motivo di appello con il quale si censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva rigettato l’eccezione di nullità dell’ordinanza ingiunzione per assoluta incertezza dell’oggetto, in quanto applicava la normativa in materia di rifiuti a fronte di un verbale che invece imputava al trasgressore la violazione di norma in materia di cave.
Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la decisione impugnata che, al riguardo, ha chiarito che la contestazione non aveva ad oggetto la materia dei rifiuti ma quello delle cave, per cui il richiamo, peraltro operato dallo stesso appellante al d.lgs. n. 152 del 2006, non aveva alcun rilievo, oltre ad apparire, proprio per il contenuto e per la collocazione (solo in nota a piè di pagina), frutto di un evidente refuso (v. pag. 13 della sentenza impugnata);
-con il sesto ed ultimo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 L. 689/81, dell’art. 44 lett. c) del d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 181, comma 1 , d.P.R. n. 42/2004,
dell’art. 1 della L. Regione Veneto n. 44/82, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.
Infatti, il COGNOME per i medesimi fatti integranti l’illecito amministrativo è stato imputato, in sede penale, per i reati previsti e puniti dall’art. 44 lett. c) del T.U. Edilizia e dall’art. 181, comma 1, d.P.R. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), perché in concorso con il progettista e direttore dei lavori, ‘ effettuavano uno scavo difforme, per approfondimento e sconfinamento planimetrico al progetto approvato, asportando materiale in quantità maggiore di quella autorizzata ‘. Ricostruendo in modo corretto l’interesse giuridico tutelato dalla previsione di cui all’art. 33 della L. Regionale Veneto n. 44/82, la Corte di merito, a dire del ricorrente, avrebbe dovuto rilevare l’identità del fatto a lui contestato in sede penale rispetto alla contestazione operata dalla Provincia di Verona, annullando, conseguentemente, l’ordinanza ingiunzione alla luce della previsione di cui all’art. 9 della L. 689/1981.
Anche questo motivo è manifestamente infondato alla luce dell’orientamento di questa Corte , secondo cui in tema di sanzioni amministrative, l’art. 9, secondo comma, della legge n. 689 del 1981 – a tenore del quale quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale – in tanto opera in quanto le norme sanzionanti un medesimo fatto si trovino fra loro in rapporto di specialità, il quale deve escludersi quando sia
diversa l’obiettività giuridica degli interessi protetti dalle due norme (Cass. n. 5047 del 2005; Cass. n. 28379 del 2011; Cass. n. 21502 del 2012).
Di conseguenza, non sussiste un rapporto di specialità tra la disposizione penale di cui agli artt. 44 lett. c) del T.U. Edilizia e 181, comma 1, d.P.R. n. 42/2004, dettati a protezione del l’integrità ambientale , relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell’identità nazionale , e il precetto normativo relativo all’illecito amministrativo (con correlata sanzione) di cui all’art. 33 della L.R. Veneto n. 44/1982, che più propriamente attiene alla salvaguardia dell’assetto idrogeologico e geomorfologico esistente.
Infatti, la connessione obiettiva dell’illecito amministrativo con un reato, ai sensi dell’art. 24 della legge n. 689 del 1981, rileva esclusivamente, determinando la concentrazione della competenza per l’applicazione della sanzione che sarebbe irrogabile dall’autorità amministrativa in capo al giudice penale, nel caso in cui l’accertamento del primo costituisca l’antecedente logico necessario per l’esistenza dell’altro (Cass. n. 23925 del 2006 e Cass. n. 30319 del 2017); laddove nella specie, in difetto di tale rapporto di pregiudizialità, la pendenza del procedimento penale non ha fatto venir meno detta competenza all’irrogazione della sanzione amministrativa.
Conclusivamente, il ricorso deve essere integralmente respinto.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Quanto alla richiesta di ‘maggiorazione per oneri riflessi’ formulata dalla Provincia di Verona nel controricorso (v. pag. 34 dell’atto) , osserva il collegio che con l’art. 1, comma 208 legge n. 266/2005 è stato stabilito che “Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell’avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro”. Sui compensi alle avvocature delle pubbliche amministrazioni è di nuovo intervenuto il legislatore con il c.d. decreto amministrazione (d.l. n. 90 del 2014, convertito, con mod., dalla L. n. 114 del 2014) che all’art. 9 – rubricato «Riforma degli onorari dell’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE e delle avvocature degli enti pubblici» – dispone che: · nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il dieci per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o tra gli avvocati dipendenti dalle altre amministrazioni, in base alle norme del regolamento delle stesse. Il presente comma non si applica agli avvocati inquadrati con qualifica non dirigenziale negli enti pubblici e negli enti territoriali; · in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, ai dipendenti, ivi incluso il personale dell’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non sono corrisposti compensi professionali.
Orbene, dall’interpretazione testuale delle predette norme emerge che esse agiscano esclusivamente nei rapporti interni tra datore di lavoro e avvocato/dipendente, anche perché ispirate a finalità di contenimento della spesa pubblica. Infatti, mentre in precedenza gli importi da corrispondere agli avvocati dipendenti degli enti pubblici, sulla base delle previsioni del C.C.N.L. applicabile, erano pari alle spese di lite riconosciute a favore dell’ente ed era poi a carico dell’amministrazione pubblica il pagamento della relativa contribuzione, con l’entrata in vigore delle norme citate l’importo versato ai propri dipendenti è da considerarsi al lordo degli oneri riflessi.
È del tutto evidente che, con l’approvazione di tale legge, è stato (di fatto) ridotto il trattamento retributivo degli avvocati dipendenti degli enti pubblici; né la Corte costituzionale, nella sentenza n. 33 del 2009, ha affermato il contrario, essendosi limitata a dire che “la norma censurata non mira ad una riduzione del trattamento retributivo complessivo dell’avvocato dipendente previsto dalla contrattazione collettiva, ma disciplina piuttosto la distribuzione del carico contributivo tra ente pubblico-datore di lavoro e dipendente”. Tale statuizione va letta, prima di tutto, nel contesto in cui è stata emessa, ossia al fine di rigettare le questioni relative alla violazione dell’art. 39 della Cost., e non riguardo all’articolo 36 della stessa: si è, quindi, trattata di una decisione che ha ritenuto la
norma rispettosa della libertà sindacale, mentre non si è pronunciata in merito al diritto ad una equa retribuzione. In secondo luogo, la Corte costituzionale afferma che non è stata influenzata la retribuzione lorda degli avvocati/dipendenti, poiché la diversa ripartizione degli oneri contributivi ha inciso sul netto percepito dagli stessi.
La conseguenza dell’introduzione di tale norma di legge è che l’ente pubblico sopporta un costo minore nella propria difesa in giudizio, poiché gli oneri contributivi sono posti a carico dei dipendenti cui vengono distribuiti gli importi riconosciuti a titolo di rimborso delle spese di lite.
Trattandosi di somme che attengono al rapporto retributivo del difensore con il proprio ente di appartenenza, appare evidente che la pretesa di ottenere, a carico della controparte soccombente, il pagamento degli oneri riflessi risulti infondata. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, nella duplice qualità spesa, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P . Q . M .
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente COGNOME NOME, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, nella citata duplice qualità, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda