Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 17874 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 17874 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/06/2024
ordinanza
sul ricorso 11386/2021 proposto da:
NOME, difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, difeso da ll’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME , domiciliato a Roma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Catania 1719/2020 del 16/10/2020.
Ascoltata la relazione del consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Il titolare di un’agenzia di pratiche automobilistiche propo se dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE opposizione a ordinanza-ingiunzione del 25/11/14 di pagamento di sanzione pecuniaria di € 1.030 ,00 con sanzione accessoria di sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività , emessa dalla Provincia sulla base dell’art. 9 co. 2 l. 264/1991 , per l’omessa trascrizione
del passaggio di proprietà di un veicolo e il mancato aggiornamento della carta di circolazione (c.d.c.).
Il titolare dell’agenzia subì la sanzione a seguito di un controllo su strada il 6/5/2014 nei confronti di una persona che l’aveva incaricato della pratica relativa all’acquisto di un autoveicolo compiuto nell’autunno dell’anno precedente e che esibì una c.d.c. intestata al precedente proprietario.
Rigettata l’opposizione in primo e secondo grado, la parte privata ricorre in cassazione con tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Ragioni della decisione
1 Il primo motivo (p. 7) fa valere che il ritiro la carta di circolazione per gli adempimenti richiesti è rimesso alla discrezionalità dell’agen zia.
Si deduce violazione dell’art. 92 Codice della Strada (CdS) e dell’art. 7 co. 1 l. 264/1991.
Il motivo è infondato.
L’ art. 7 co. 1 l. 264/1991, nel testo novellato nel 2010, prevede l’obbligo del ritiro della c.d.c. per procedere agli adempimenti. Non prevale una interpretazione diversa ad opera di una circolare ministeriale (cfr. da ultimo Cass. 10505/24), in questo caso la n. 4579/2013 del RAGIONE_SOCIALE, che comunque è esaminata dal ricorrente in modo parziale, poiché non è considerata la parte in cui essa indica i casi in cui il ritiro è necessario.
Nel caso di specie (in cui si tratta di vendita di un veicolo), è da procedere al rilascio di una nuova c.d.c., preceduto appunto dal ritiro della vecchia c.d.c.
2 Il secondo motivo denuncia che la Corte di appello ha applicato il regime sanzionatorio più grave rilevando irregolarità persistenti e ripetute. Si deduce violazione dell’art. 9 co. 2 l. 264/1991.
Il motivo è inammissibile, poiché non coglie la ratio decidendi (v. pag. 5 sentenza impugnata) basata sull’inammissibilità della censura in appello in quanto nuova.
Sul motivo che non coglie la ratio decidendi cfr. Cass. 19989/17 e 8247/24.
3 Il terzo motivo (p. 14), infine, denuncia ex art. 3 l. 689/1981 il mancato riconoscimento dell’esimente della buona fede o dell’errore scusabile.
Il motivo è infondato, poiché l’opponente è onerato della prova del difetto di colpa (cfr. tra le varie, Cass. 1177/20), onere non assolto secondo l’accertamento incensurabile del giudice di merito (sentenza p. 5).
3. -In conclusione, il ricorso è respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in € 1.800,00 oltre a € 200 ,00 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso a Roma il 14/5/2024.