Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 18020 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 18020 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/07/2024
ordinanza
sul ricorso 30387/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
contro
COGNOME NOME, difeso da ll’ avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo 309/2020 del 3/3/2020. Ascoltata la reRAGIONE_SOCIALEne del consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME propone opposizione dinanzi al Giudice di Pace (GdP) di Viterbo avverso il verbale di contestazione di vioRAGIONE_SOCIALEne dell’art. 22 co. 11 Codice della Strada (CdS) con cui l’RAGIONE_SOCIALE gli ha irrogato una sanzione pecuniaria ed una accessoria di riduzione in pristino del l’apertura di un accesso senza autorizzazione sulla via (Cassia). Il privato paga la sanzione pecuniaria nella misura ridotta di € 168, ma denuncia che la vioRAGIONE_SOCIALEne non gli è stata contestata immediatamente e che l’apertura può essere regolarizzata con au torizzazione successiva. Il giudice di primo grado dichiara inammissibile l’opposizione, poiché la sanzione
-ricorrente-
pecuniaria è stata già pagata. Il Tribunale accoglie l’appello e annulla l’ingiunzione, poiché il relativo verbale non motiva sulla mancata applicazione dell’art. 200 co. 1 CdS, cioè non indica i motivi che hanno impedito la contestazione immediata.
Ricorre in cassazione RAGIONE_SOCIALE con nove motivi.
Resiste il COGNOME con controricorso.
Ragioni della decisione
1.- Nella parte rilevante, l’art. 22 co. 11 CdS dispone che chiunque apre nuovi accessi senza autorizzazione dell’ente proprietario della strada è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria e ad una accessoria di obbligo di ripristino a suo carico. La sanzione accessoria non si applica se le opere possono regolarizzarsi con autorizzazione successiva. Peraltro, il rilascio di questa non esime dall’obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria.
-Il Collegio ravvisa l’opportunità di esaminare i motivi riordinandol i secondo priorità logica.
Il settimo motivo (p. 23) denuncia il carattere apparente della motivazione, poiché il Tribunale si è limitato ad aderire alle argomentazioni dell’appellante. Si deduce vioRAGIONE_SOCIALEne degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 277 c.p.c. e 111 cost.
Il motivo è infondato: pur stringata, la motivazione è effettiva, risoluta e coerente secondo i canoni di Cass. SU 8053/2014. Essa fa leva sulla mancata indicazione dei motivi ostativi alla contestazione immediata e quindi rende senz’altro percepibile il fondamento della decisione (sul vizio di motivazione apparente, v. anche per tutte SSUU n. 2767/2023 in motivazione).
L’ottavo motivo (p. 25) denuncia che il Tribunale ha invertito l’ordine di trattazione RAGIONE_SOCIALE questioni poiché non si è pronunciato dapprima sulla questione dell’inammissibilità dell’opposizione per pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta. Si deduce vioRAGIONE_SOCIALEne degli artt. 187, 276 co. 2 e 279 c.p.c.
Il motivo è in parte inammissibile per difetto di interesse e in parte assorbito. E’ inammissibile per difetto di interesse perché, come si vedrà più avanti, il pagamento in misura ridotta non preclude l’opposizione avverso le sanzioni accessorie e quindi il rispetto dell’ordine di trattazione non avrebbe condotto comunque ad una pronuncia d’inammissibilità integrale dell’opposizione (ciò rende irrilevante l’accreditare un ordine di trattazione RAGIONE_SOCIALE questioni, così come preteso dalla ricorrente).
Per il resto, la censura resta assorbita dall’accoglimento, come si vedrà a breve, dall’accoglimento del primo e secondo motivo.
Il terzo motivo (p. 13) denuncia il difetto di giurisdizione (rectius: di competenza per valore) del Tribunale perché è inferiore a € 1.100 il valore (da calcolare in base alla sola sanzione principale, cfr. Cass. 26800/14), quindi il Gdp è tenuto a decidere secondo equità e la sua decisione non è appellabile. Si deduce vioRAGIONE_SOCIALEne degli artt. 113 e 339 c.p.c.
Il motivo è infondato , poiché l’oggetto del processo coinvolge l’applicazione di due principi regolatori della materia (cioè, la proponibilità dell’opposizione alle sanzioni accessorie anche in caso di pagamento in misura ridotta; la regola della contestazione immediata): ciò dischiude l’appello.
Il quinto motivo (p. 20) denuncia che il Tribunale ha ritenuto infondata l’eccezione di nullità della notifica dell’atto di appello, fondata sulla mancata firma digitale dell’atto depositato in forma cartacea, ma notificato in via telematica. Si deduce vioRAGIONE_SOCIALEne degli artt. 3-bis e 11 l. 53/1994.
Il sesto motivo (p. 23) denuncia l’omesso esame del fatto decisivo, cioè la notificazione dell’atto di appello compiuta in proprio dal difensore costituito, il che ha determinato l’improcedibilità dell’atto di appello per nullità della notifica.
Il quinto e il sesto motivo -strettamente collegati e quindi esaminabili unitariamente – sono rigettati poiché l’operatività del la sanatoria per conseguimento dello scopo (art. 156 co. 3 c.p.c.) rende irrilevanti le questioni che ciascuno dei due motivi trae ad oggetto.
Il quarto motivo (p. 14) denuncia che il Tribunale non ha dichiarato inammissibile l’appello per difetto di specificità. Si deduce vioRAGIONE_SOCIALEne degli artt. 342 e 343 c.p.c.
Il motivo è infondato poiché l’atto di appello ha specificato in modo sufficiente le censure, relative alla mancata valutazione della opposizione alla sanzione accessoria e al mancato rilievo del difetto di contestazione immediata. La censura, a ben vedere, sollecita un esito abortivo del giudizio visto sempre con sfavore sia da questa Corte che dalla CEDU (cfr. SSUU n. 27199/2017 in motivazione).
Il nono motivo (p. 27 ss.) censura che il Tribunale ha annullato il verbale per mancata indicazione degli impedimenti alla contestazione immediata dell’illecito. Si deduce vioRAGIONE_SOCIALEne degli artt. 13, 14 l. 689/81, della l. 241/90, l. 142/90, RAGIONE_SOCIALE leggi regionali 12/02, 9/05, 4/06, 4/15, degli artt. 187, 276, 279 c.p.c., degli artt. 24 e 11 cost.
Il motivo è inammissibile poiché non coglie la ratio decidendi (cfr. Cass. 19989/17 e 8247/24), rectius: l’aggira. Infatti, i l giudice di appello ha valorizzato la mancata indicazione, in quella sede, cioè nel verbale, dei motivi che esonerano dalla contestazione immediata e il ricorso tenta di sopperire a tale difetto, semplicemente riproponendo in sede giudiziale l’indicazione di tali motivi (cioè, il carattere permanente dell’illecito e il carattere cartolare dell’accertamento ).
Il primo motivo (p. 7) e il secondo motivo (p. 10) fanno valere che l’opposizione è da dichiarare inammissibile poiché il privato ha pagato la sanzione prima di proporre l’opposizione (quindi l’appello doveva essere respinto con conferma della pronuncia di primo grado). In particolare, si sostiene che il pagamento in misura ridotta fa venire meno la legittimazione a proporre opposizione. Si deduce l’omesso esame del fatto del pagamento (primo motivo) e la vioRAGIONE_SOCIALEne degli artt. 202 e ss. e 204-bis e ss. Cds (secondo motivo).
Il primo motivo e il secondo motivo sono fondati parzialmente, cioè limitatamente al seguente profilo. Il pagamento in misura ridotta implica una rinuncia alla opposizione concernente la sanzione pecuniaria, ma non esclude l’opposizione alle eventuali sanzioni accessorie (cfr. art. 202 co. 1 CdS, così come concretizzato da Cass. SU 20544/2008; cfr. anche Cass. 37999/2021).
In altri termini, il Tribunale ha mancato di cogliere che il pagamento in misura ridotta consente sì l’opposizione alla sanzione accessoria , ma consolida la sanzione pecuniaria, poiché implica la rinuncia (con riferimento a tale sanzione) a far valere (in via di opposizione) il vizio relativo alla mancata indicazione dei motivi ostativi alla contestazione immediata.
L’errore del Tribunale è evidente: l a sentenza va quindi cassata in reRAGIONE_SOCIALEne a tale profilo e si rende necessario un nuovo esame.
3. -In conclusione, sono accolti i primi due motivi di ricorso, sono rigettati i restanti motivi, è cassata la sentenza impugnata in reRAGIONE_SOCIALEne ai motivi accolti, ed è rinviata la causa al Tribunale di Viterbo, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, rigetta i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in reRAGIONE_SOCIALEne ai motivi accolti, rinvia la causa al Tribunale di Viterbo, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma il 14/5/2024.