Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 26793 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 26793 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/10/2024
SANZIONI AMMINISTRATIVE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10529/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in Roma INDIRIZZO, presso l ‘A vvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato (P_IVAP_IVA che lo rappresenta e difende.
– Ricorrente –
Contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente all’ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Controricorrenti –
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’ appello di RAGIONE_SOCIALE n. 2638/2021 depositata il 18/10/2021.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del l’08 ottobre 2024.
Rilevato che:
il giudizio riguarda l’ opposizione alle sanzioni applicate dal MEF con ordinanza 63328/2008, in solido, a NOME COGNOME e alla RAGIONE_SOCIALE, in misura di € 88.025,00, e con ordinanza n. 63327/2008 a NOME COGNOME, in misura di euro € 88 .150,00, per la violazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina RAGIONE_SOCIALEa legge n. 197 del 1991, per avere i trasgressori effettuato negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001 transazioni finanziarie in contanti per complessivi € 2.933.849,43.
La Cassazione, con sentenza n. 8284/2019, ha cassato la sentenza RAGIONE_SOCIALEa CDA di RAGIONE_SOCIALE n. 1622/2016, impugnata dalle parti private, con riferimento al trattamento sanzionatorio e ha rinviato al giudice di merito per la rideterminazione RAGIONE_SOCIALEa pena alla luce RAGIONE_SOCIALEo ius superveniens , e cioè del d.lgs. n. 90 del 2017.
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in applicazione RAGIONE_SOCIALEa lex mitior sopravvenuta, ha ridotto le sanzioni a € 45.000,00, pari al triplo del minimo edittale.
Dopodiché -ed è questo l’aspetto RAGIONE_SOCIALEa controversia che qui rileva -dato atto che gli interessati ne hanno fatto istanza nel giudizio di rinvio, la Corte territoriale, in applicazione del beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dal novellato art. 69 del d.lgs. n. 231 del 2017, ha decurtato di un terzo la sanzione, riducendola a € 30.000, a carico di ciascuno dei trasgressori;
il MEF ha proposto ricorso, con un motivo, per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa CDA di RAGIONE_SOCIALE.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito con controricorso.
Considerato che:
l’unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 68 e 69 del d.lgs. n. 231 del 2007 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 12, d.lgs. n. 150 del 2011.
Il MEF lamenta che la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE abbia ammesso il pagamento RAGIONE_SOCIALEa sanzione in misura ridotta, come previsto dall’art. 68
del d.lgs. n. 231 del 2007, senza considerare che, in base allo stesso articolo, il destinatario RAGIONE_SOCIALEa sanzione deve chiedere il beneficio non al giudice, ma al RAGIONE_SOCIALE procedente, il quale, in presenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni che lo consentano, dispone una riduzione pari a un terzo RAGIONE_SOCIALE‘entità RAGIONE_SOCIALEa sanzione irrogata;
1.1. il motivo è fondato;
la quantificazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione operata dalla CDA non è corretta, anche a prescindere dal profilo, non dedotto dal l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, ma rilevabile di ufficio, secondo cui, per pacifica giurisprudenza di questa Corte ( ex multis , Sez. 2, Ordinanza n. 24357 del 10/08/2023), il giudizio di rinvio è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, nel quale operano le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente ed è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum , mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove.
Nulla quaestio sulla, non contestata, ‘prima’ riduzione RAGIONE_SOCIALEa sanzione amministrativa pecuniaria, che il giudice del rinvio ha (ri)determinato in € 45.000, pari al triplo del minimo edittale, in applicazione del più mite regime sanzionatorio previsto dallo ius superveniens (in tema di applicabilità retroattiva RAGIONE_SOCIALEa lex mitior , anche d’ufficio, in base al principio del favor rei , vedi Sez. 2, Ordinanza n. 11594 del 30/04/2024, Rv. 671125 – 01), l’errore di diritto commesso dal giudice del rinvio attiene alla ‘seconda’ riduzione -da € 45.000 a € 30.000 operata in forza RAGIONE_SOCIALE‘art. 68, d.lgs. n. 231 del 2007.
L’articolo 68 ( ‘ Applicazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione in misura ridotta ‘), nella versione in vigore dal 04/07/2017, per effetto RAGIONE_SOCIALEa modifica di cui all’art. 5, del d.lgs. n. 90 del 2017), così dispone:
‘ 1. Prima RAGIONE_SOCIALEa scadenza del termine previsto per l ‘ impugnazione del decreto che irroga la sanzione, il destinatario del decreto sanzionatorio può chiedere al RAGIONE_SOCIALE procedente il pagamento RAGIONE_SOCIALEa sanzione in misura ridotta.
La riduzione ammessa è pari a un terzo RAGIONE_SOCIALE ‘ entità RAGIONE_SOCIALEa sanzione irrogata. L ‘ applicazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del decreto sanzionatorio si sia già avvalso, nei cinque anni precedenti, RAGIONE_SOCIALEa stessa facoltà.
Il RAGIONE_SOCIALE, nei trenta giorni successivi al ricevimento RAGIONE_SOCIALE ‘ istanza da parte RAGIONE_SOCIALE ‘ interessato, notifica al richiedente il provvedimento di accoglimento o rigetto RAGIONE_SOCIALE ‘ istanza, indicando l ‘ entità RAGIONE_SOCIALE‘importo dovuto e le modalità attraverso cui effettuare il pagamento.
Il pagamento in misura ridotta è effettuato entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento di cui al comma 3. Fino a tale data, restano sospesi i termini per l ‘ impugnazione del decreto sanzionatorio innanzi all ‘ autorità giudiziaria. Il mancato rispetto del termine e RAGIONE_SOCIALEe modalità di pagamento indicati obbliga il destinatario del decreto sanzionatorio al pagamento per intero RAGIONE_SOCIALEa sanzione originariamente irrogata dall ‘ amministrazione.
Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano a tutti i decreti sanzionatori, già notificati agli interessati, non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa presente disposizione ‘ .
La RAGIONE_SOCIALE, a cui la pronuncia rescindente RAGIONE_SOCIALEa S.C. aveva assegnato esclusivamente il compito di (ri)determinare la sanzione pecuniaria in forza RAGIONE_SOCIALEa lex mitior sopravvenuta, ha erroneamente fatto applicazione di un istituto, quello RAGIONE_SOCIALEa misura agevolativa del pagamento RAGIONE_SOCIALEa sanzione in misura ridotta, che -come si evince
chiaramente dal contenuto letterale RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 68 – può essere adottata soltanto in sede amministrativa.
Va qui ribadito l’orientamento sezionale (Sez. 2, Sent. n. 12514/2018, pag. 7) -che il Collegio condivide e al quale intende uniformarsi – per il quale la facoltà del soggetto sanzionato di richiedere nuovamente, in virtù del principio generale del favor rei, all’ente sanzionatore la definizione in misura ridotta, ex art 68 d.lgs. 231/07, «pertiene alla fase del procedimento amministrativo, sicché anche per godere RAGIONE_SOCIALEa definizione agevolata in pendenza di procedimento giudiziario, ex comma 5 art 68 d.lgs. 231/07 siccome novellato, l ‘ interessato deve procedere mediante istanza da proporre al RAGIONE_SOCIALE che non sviluppa alcuna influenza nel procedimento in corso, se non in caso di accoglimento con conseguente definizione RAGIONE_SOCIALEa questione in sede amministrativa e susseguente cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere. Nella specie parte ricorrente nemmeno ha affermato e documentato di aver proposto tempestivamente l ‘ istanza al Ministro resistente, sicché la questione non assume rilievo nel presente procedimento. Un tanto anche risultando esplicitamente stabilita, art. 68 comma 5 d.lgs. 231/2007 siccome novellato dal provvedimento legislativo del 2017 con specifico riferimento al l’ istituto RAGIONE_SOCIALEa definizione agevolata, l ‘ applicabilità RAGIONE_SOCIALEa nuova norma anche ai decreti sanzionatori non ancora divenuti definitivi, quindi anche quelli oggetto di opposizione avanti il Giudice in procedimento non ancora definito».
Si aggiunga che non è corretto quanto afferma il controricorso (pag. 5), ossia che sull’applicazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione in misura ridotta si sarebbe formato il giudicato non avendo il MEF sollevato alcuna obiezione al riguardo.
Al contrario, dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa CDA di RAGIONE_SOCIALE (pag. 5) si evince che la PRAGIONE_SOCIALEA., costituendosi nel giudizio di rinvio, ha chiesto ‘la conferma RAGIONE_SOCIALE e sanzioni già applicate’, il che significa che la parte pubblica non ha mai assentito alla definizione agevolata con applicazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione in misura ridotta.
Priva di fondamento, infine, è l’obiezione, in controricorso (pag. 8), secondo cui il rilievo critico RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE. in relazione all’art. 6 d.lgs. n. 150/2011 sarebbe un ‘non motivo’ meramente assertivo.
A giudizio del Collegio, invece, il riferimento, nel ricorso per cassazione del MEF (pag. 7) , alla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 d.lgs. n. 150/2011 poggia sulla seguente base argomentativa: attenendosi all’articolo 6, il giudice del rinvio poteva esclusivamente modificare la pena e ridurla fino al minimo edittale, ma non poteva certo applicare l’istituto del pagamento RAGIONE_SOCIALEa sanzione in mis ura ridotta, dato che lo ius superveniens non può ‘scardinare’ il meccanismo processuale di determinazione RAGIONE_SOCIALEa pena, come disciplinato dallo stesso art. 6;
in conclusione, accolto il ricorso, la sentenza è cassata con rinvio al giudice a quo affinché, in diversa composizione, determini nuovamente le sanzioni attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati, e anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, in data 08 ottobre 2024, nella camera di