Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29563 Anno 2019
2019
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Civile Ord. Sez. 2 Num. 29563 Anno 2019
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/11/2019
ORDINANZA
sul ricorso 6419-2018 proposto da: da :
COGNOME NOME, NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME AVV_NOTAIO, rappresentati e difesi dall’avvocato AVV_NOTAIO NOME COGNOME; COGNOME , COGNOME , COGNOME , NOME
– ricorrenti –
contro
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME; VIA avvocato avvocato
-ricorrente COGNOME-dentale –
avverso il decreto RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di BARI, depositatÚ il 19/12/2017; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 08/03/2019 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME. BARI , di NOME
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SECONDA CIVILE proc. n. 6419/2018 R.G.
Rilevato che:
con ricorso al presidente RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di Bari, gl odierni ricorrenti, premettendo di avere già ottenuto dalla Corte di Appello di Lecce un parziale ristoro per la irragionevole durata di un giudizio pensionistico da essi instaurato dinanzi alla Corte dei conti chiesero, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa legge n. 89 del 2001, la condanna del RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo per l’ulteriore periodo di irragionevole durata del giudizio d 29/11/2011 al 13/1/2016, data in cui fu emanata la sentenza definitiva di appello;
il consigliere designato emise decreto col quale rigettò la domanda ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 comma 2-quinquies lett. a) RAGIONE_SOCIALEa legge n. 89 del 2001, per essere stata la domanda del giudizio presupposto proposta nella piena consapevolezza RAGIONE_SOCIALEa sua inammissibilità, essendo il ricorso introduttivo di quel giudizio privo dei necessari da anagrafici e RAGIONE_SOCIALEa chiara esposizione RAGIONE_SOCIALEa causa petendi posta a fondamento RAGIONE_SOCIALEa domanda;
avverso tale decreto, il ricorrente propose opposizione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 5-ter RAGIONE_SOCIALEa legge n. 89 del 2001;
con decreto del 19/12/2017, la detta Corte di Appello, in composizione collegiale, rigettò l’opposizione e condannò ciascuno dei ricorrenti alla sanzione pecuniaria del pagamento di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende;
per la cassazione di questo decreto hanno proposto due distinti ricorsi, da un lato, COGNOME NOME ed altri e, dall’altro, e COGNOME NOME, sulla base di sei eguali motivi del tutto sovrapponibili (che, per tale ragione, vanno esaminati unitariamente);
– il RAGIONE_SOCIALE, ritualmente intimato, non ha svolto attività difensiva;
Considerato che:
– con i primi quattro motivi (proposti ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. cod. proc. civ.) i ricorrenti deducono: 1) che la Corte territori avrebbe errato nel ritenere applicabile alla fattispecie per cui è caus l’art. 2 comma 2-quinquies lett. a) RAGIONE_SOCIALEa legge n. 89 del 2001 come modificato dalla legge 28/12/2015 n. 208 (a tenore del quale «Non è riconosciuto alcun indennizzo in favore RAGIONE_SOCIALEa parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole RAGIONE_SOCIALEa infondatezza RAGIONE_SOCIALEe proprie domande o difese»), trattandosi di norma applicabile solo a decorrere dall’i gennaio 2016, con esclusione, quindi, dei rapporti già esaurit prima RAGIONE_SOCIALEa sua entrata in vigore; 2) che la Corte territoriale avrebb dovuto applicare la precedente disciplina, che escludeva l’indennizzo nel solo caso di condanna ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 cod. proc. civ. condanna nella specie non pronunciata; 3) che l’amministrazione convenuta non aveva comunque provato la temerarietà RAGIONE_SOCIALEa lite e che la stessa non poteva essere rilevata d’ufficio; 4) che la Corte territoriale avrebbe violato il giudicato formatosi con la sentenza ch aveva definito il giudizio presupposto, la quale aveva escluso la temerarietà RAGIONE_SOCIALEa lite; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
– i motivi in esame non possono trovare accoglimento perché, se è vero che alla fattispecie per cui è causa non può essere applicato il nuovo testo RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 2-quinquies lett. a) RAGIONE_SOCIALEa legge n. 89 del 2001 introdotto dalla legge 28/12/2015 n. 208 in quanto il giudizio presupposto è stato definito con sentenza emessa prima RAGIONE_SOCIALEa data di entrata in vigore di tale ultima legge (1 gennaio 2016) e che va pertanto applicato il precedente testo RAGIONE_SOCIALEa disposizione (a tenore
RAGIONE_SOCIALEa quale «Non è riconosciuto alcun indennizzo in favore RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente condannata a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 del codice di procedura civile»), legittimamente tuttavia la Corte territoriale ha apprezzato autonomamente il carattere temerario RAGIONE_SOCIALEa domanda promossa dai ricorrenti nel giudizio presupposto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, secondo cui «Stante il carattere non tassativo RAGIONE_SOCIALE‘elenco di cui all’art. comma 2 quinquies, RAGIONE_SOCIALEa I. n. 89 del 2001, l’indennizzo per irragionevole durata del processo può essere negato a chi abbia agito o resistito temerariamente nel giudizio presupposto, anche in assenza di un condanna, all’esito RAGIONE_SOCIALEo stesso, per responsabilità aggravata, potendo il giudice del procedimento di equa riparazione, già prima RAGIONE_SOCIALEa novella apportata dalla I. n. 208 del 2015, autonomamente valutare tale temerarietà, come evincibile dalla lett. f) RAGIONE_SOCIALEo stes art. 2, comma 2 quinquies cit., che attribuisce carattere ostativo a ogni altra ipotesi di abuso dei poteri processuali. Tale valutazione non è soggetta al sindacato di legittimità motivazionale, per effetto d limiti introdotti dal nuovo testo RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 5, c.p.c., né svolta d’ufficio, è censurabile in cassazione per pretesa violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., essendo, al contrario, doverosa, in quanto relati ad un requisito negativo RAGIONE_SOCIALE‘esistenza del diritto» (Cass., Sez. 2, n. 24190 del 13/10/2017; Cass., Sez. 6 – 2, n. 9100 del 05/05/2016); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
– non è ravvisabile poi, con riferimento al quarto motivo, i dedotto vincolo di giudicato, non risultando (nulla dicono in proposito gli stessi ricorrenti) che il giudice del giudizio presupposto abb esplicitamente escluso, con apposita statuizione, il carattere temerario RAGIONE_SOCIALEa lite;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SECONDA CIVILE proc. n. 6419/2018 R.G.
– il quinto motivo – col quale i ricorrenti lamentano che la Cort territoriale abbia omesso di motivare in ordine alla misura (euro 3000 per ciascun ricorrente) RAGIONE_SOCIALEa irrogata sanzione pecuniaria di cui all’ar 5 quater RAGIONE_SOCIALEa legge n. 89 del 2001 – è fondato, risultando che la misura RAGIONE_SOCIALEa sanzione irrogata è priva di motivazione, che invece è sempre necessaria, essendo la mancanza assoluta o l’apparenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione – pur dopo la riforma RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ. operata dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agost 2012, n. 134 – sempre sindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass. Sez. Un., n. 8053 del 07/04/2014);
– il sesto motivo – col quale si solleva questione di legittim costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 5-quater RAGIONE_SOCIALEa legge n. 89 del 2001 per contrasto con l’art. 24 Cost. assumendosi che tale disposizione pone in pericolo la effettività RAGIONE_SOCIALEa tutela giurisdizionale – è privo d fondamento, avendo questa Suprema Corte ha già statuito che «In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, è manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., l’eccezione d’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 5-quater RAGIONE_SOCIALEa I. del 2001, in quanto, senza alcun automatismo, rientra nel potere discrezionale del giudice valutare se sussistono i presupposti per disporre una sanzione pecuniaria a carico RAGIONE_SOCIALEa parte nelle ipotesi di declaratoria di inammissibilità o rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda per manifesta infondatezza e la previsione di detta sanzione, pur costituendo un deterrente rispetto alla proposizione RAGIONE_SOCIALE‘azione, è compatibile con i parametri costituzionali ed in particolare con il principio di effett RAGIONE_SOCIALEa tutela giurisdizionale, che, per realizzarsi concretamente, presuppone misure volte a ridurre i rischi di abuso del processo» (Cass., Sez. 6 – 2, n. 5433 del 18/03/2016);
– in definitiva, va accolto il quinto motivo di ricorso, rigettati gli altri, il decreto impugnato va cassato in rel motivo accolto, con rinvio ad altra sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appe Bari, che provederà anche in ordine alla spese del presente giudi legittimità;
P. Q. M.
accoglie il quinto motivo di ricorso, rigetta gli altri, decreto impugnato in relazione alla censura accolta e rinvia, per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione RAGIONE_SOCIALEa Appello di Bari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Secon Sezione Civile, addì 24 ottobre 2019.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME
DEPOSiTATO N
Roma , GLYPH 1 4 NOV. 2019