Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19544 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19544 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/07/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 6278/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE GENERALE DELLO STATO (P_IVA), che la rappresenta e difende ex lege ;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO BARI n. 1037/2021, depositata il 3/09/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udite le conclusioni del pubblico ministero, il Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto alla Corte di rigettare il ricorso.
PREMESSO CHE
Con sentenza del 21 febbraio 2019 il Tribunale di Foggia rigettava l’opposizione ex artt. 22 legge n. 689 del 1981 e 6 d.lgs. n. 150 del 2011 proposta da NOME COGNOME, nella qualità di legale rappresentante del RAGIONE_SOCIALE, corrente in Zapponeta, avverso l’ordinanza -ingiunzione emessa il 12 settembre 2017 dall’RAGIONE_SOCIALE, con la quale gli era stata comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro per violazione dell’art. 7, comma 3 -quater , d.l. n. 158 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 189 del 2012, consistita nell’avere messo a disposizione presso il suddetto circolo privato apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentivano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco apprestate dai concessionari on -line , soggetti privi di titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.
L’appello successivamente spiegato dal soccombente veniva respinto dalla Corte d’appello di Bari con la sentenza n. 1037/2021, depositata il 3 settembre 2021, che confermava integralmente la decisione di primo grado.
Avverso tale sentenza COGNOME ha proposto ricorso per cassazione.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ha resistito all’avversa impugnazione mediante controricorso.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso denuncia nel primo motivo l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 923, della legge n. 208 del 2015 per violazione del combinato disposto degli artt. 3, 42 e 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 1 del protocollo addizionale CEDU, e nel secondo motivo l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3 -quater , del d.l. n. 158 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 189 del 2012, per violazione del canone di ragionevolezza, in relazione agli artt. 3, 42 e 117, comma 1, Cost.
Riguardo a tali profili risulta essere stata -in altro procedimento rubricato al n. NUMERO_DOCUMENTO, trattato alla pubblica udienza del 9 gennaio 2024 – sollevata questione di legittimità costituzionale con ordinanza di prossima pubblicazione.
Il Collegio ritiene pertanto opportuno differire la trattazione del presente ricorso a nuovo ruolo, in attesa della definizione dell’incidente di costituzionalità.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi all’esito