SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 4008 2025 – N. R.G. 00014803 2023 DEPOSITO MINUTA 07 08 2025 PUBBLICAZIONE 07 08 2025
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14803/2023
Oggi 24.04.2025, tramite note scritte ex art. 127 ter cpc, innanzi al dott. NOME COGNOME sono comparsi:
per
l’ AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA
per l’avv. COGNOME
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettive note depositate.
Il Giudice pronuncia sentenza ex artt. 437 e 127 ter cpc, tramite deposito telematico, senza darne lettura alla conclusione dell’udienz a.
Il Giudice dott. NOME COGNOME
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato ex art. 437 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 14803/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell’ AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA P.
APPELLANTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d’udienza ex art. 127 ter cpc.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -Capitaneria di Porto di appellava la sentenza del Giudice di Pace di dott.ssa COGNOME, n. 172/2023, del 06.06.2023, pubblicata in data 15.09.2023 e notificata in pari data, resa all’esito del procedimento di opposizione a sanzione amministrativa R.G. n. 8576/2021, con la quale era stata annullata l’ordinanza -ingiunzione emessa nei confronti dell ‘odierna appellata , unitamente al verbale di accertamento presupposto, condannando la alla refusione delle spese di lite, liquidate in € 350,00 per compensi, oltre spese generali 15%, c.p.a. ed I.v.a., ed oltre € 43,00 , a titolo di contributo unificato.
In fatto, l’appellante narrava che , i n data 25.07.2017, gli operatori della Polizia Locale di Nucleo della Navigazione, avessero accertato la violazione dell’art. 44 dell’Ordinanza della Capitaneria di n. 175/2009, del 28.12.2009, punita dall’art. 1174 Codice Navigazione, commessa dall’unità di diporto di tipo ‘ pilotina ‘, motore Selva 99, di proprietà d i in quanto, in
data 12.07.2017, ad ore 14:37, sarebbe transitata in Bacino San Marco, provenendo dalla località INDIRIZZO, con direzione Canale San Marco, superando il limite di velocità di 7 km/h, in quanto avrebbe navigato ad una velocità compresa tra un minimo di 11 ed un massimo di 20 km/h, superando in maniera evidente, quindi, il limite di legge, tenuto conto anche della tolleranza strumentale applicata, di 2 km/h.
La violazione sarebbe stata riscontrata mediante l’apparecchio RAGIONE_SOCIALE, modello RAGIONE_SOCIALE, matr. TC002440, autorizzato con n. 3248 del 13.06.2011.
A fronte di tale violazione, sarebbe stato notificato alla società in qualità di proprietaria/armatrice dell’unità di diporto, e al sig. , quale trasgressore, il verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa n. 89816, redatto in data 25.07.2017 dalla Polizia Locale di Nucleo Polizia della Navigazione, che avrebbe previsto il pagamento di una somma in denaro, da € 103,00 ad € 516,00 , con pagamento, in misura ridotta, della somma di € 174,00, oltre ad € 27,60 per spese di notifica, per complessivi € 199,60 .
Sarebbe seguita l’emanazione dell’ordinanza di ingiunzione n. NUMERO_DOCUMENTO in data 30.06.2021, per il pagamento della somma di € 130,60, comprensiva di spese di notifica.
L’appellante esponeva, quindi, i seguenti m otivi di impugnazione:
-erroneità della sentenza nella parte in cui avrebbe accolto il motivo di opposizione relativo all’asserita illeggibilità dei fotogrammi ottenuti con il Telelaser Trucam matr. TC002440 , in quanto i fotogrammi estratti dagli Agenti accertatori con il telelaser ed i plurimi rilievi fotografici eseguiti con la macchina ‘Canon Eos D 1200’ risul terebbero ben leggibili (cfr. doc. 7 e 8 dell’appellante ), tanto che, successivamente, gli Agenti accertatori avrebbero fermato l’unità da diporto, individuando il trasgressore e la propriet aria del mezzo (come da verbale di accertamento e contestazione n. 89816);
-erronea esclusione della necessità di preventiva segnalazione della postazione Telelaser utilizzata nella fattispecie, nonché erronea valutazione della prova in ordine all’omologazione ed alla funzionalità di detto strumento, in quanto la Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione negherebbe l’applicazione analogica delle norme del Codice della Strada alla navigazione (cfr. Cass. 19928/2022; in senso conforme Cass. 23586/2023; Cass. 17679/2022). Inoltre, la di avrebbe depositato in giudizio il Decreto di omologazione, reso ai sensi degli artt. 45 e 142 D. Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) e ai sensi degli artt. 192 e 345 D.P.R. 495/1992 (Regolamento di attuazione del Codice della
Strada), provand o, ai fini della presente fattispecie, l’omologazione dello strumento telelaser utilizzato. Sarebbe infondata, invero, l’eccezione de ll ‘ appellata secondo cui, in definitiva, la di avrebbe dovuto provare l’omologazione dello strumento ai sensi del R.D. 327/1942 (Codice della Navigazione) e successive modifiche. Parimenti, sarebbero infondate le eccezioni relative al fatto che la di avrebbe depositato in causa i certificati di taratura effettuati su autoveicoli, non su natanti, e non avrebbe provato di avere verificato la funzionalità dello strumento accertatore, non avendo depositato alcun verbale che attestasse l’avere effettuato detto incombente in data 21.5.2017 . Con la produzione della documentazione citata, invece, l’Amministrazione appellante riteneva di aver assolto al proprio onere probatorio, dimostrando le avvenute omologazione, taratura e verifica di corretto funzionamento del Telelaser, per il quale sarebbe stata sempre effettuata la dovuta manutenzione periodica, per cui sarebbe ricaduto sugli appellati l’onere di dedurre specifici elementi in ordine al non corretto funzionamento dello strumento. Anche la Corte di Cassazione, peraltro, si sarebbe recentemente espressa nel medesimo senso, ritenendo assolto l’onere probatorio spettante alla con la produzione dei certificati di taratura e di funzionalità dello strumento (Cass. n. 23586/2023).
L’appellante concludeva, quindi, come segue :
‘ in totale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Venezia n. 172/2023 Sent. del 06.06.2023, pubblicata in data 15.09.2023, rigettare l’opposizione proposta in primo grado dall’odierno appellato, confermando la legittimità dell’ordinanza -ingiunzione impugnata.
Con vittoria di spese e competenze legali del doppio grado di giudizio ‘ .
Con la memoria di costituzione, si costituiva sostenendo che il Giudice di Pace avesse correttamente accolto il ricorso, valorizzando l’assoluta illeggibilità dei rilevamenti telelaser. L ‘appellata, invero, avrebbe contestato la pretesa violazione nell’ an , nel quis , nel quando e nel quomodo , nonché il fatto che l’unità non fosse né sia da lei armata. Né l’appellante avrebbe provato il contrario. Con
Circa le argomentazioni dell’appellante, secondo cui non sarebbe necessaria alcuna presegnalazione, per i rilevamenti di velocità relativi alla navigazione, in quanto né il Codice della Navigazione (R.D. N. 327/1942) né il Regolamento per la Navigazione Marittima (D.P.R. N. 328/1952) lo prevederebbero, l’appellata richiamava l’art. 1, c. 2 del Codice della Navigazione , il quale farebbe riferimento all’analogia esterna: ‘ Ove manchino disposizioni del diritto della navigazione e non ve ne siano di
applicabili per analogia, si applica il diritto civile ‘. Pur essendo vero che la disposizione che obbliga alla segnalazione delle postazioni di controllo per il rilevamento della velocità è contenuta nel codice della strada, e precisamente nell’art. 142, comma 6 bis, c.d.s., ma è altresì vero che la ratio di tale obbligo non attiene ad aspetti specifici della circolazione su strada, ma a principi di carattere generale. Ciò sarebbe stato evidenziato dalla Suprema Corte di Cassazione, sin dal 2009 (Cass. Civ. 7419/2009), e ribadito di recente con sentenza N. 5997/2014: ‘la ratio della preventiva informazione in questione secondo le modalità indicate dalla legge (anche mediante gli strumenti attuativi dei decreti dei competenti Ministeri) è rinvenibile – come è stato sottolineato nella pregressa giurisprudenza di legittimità nell’obbligo di civile trasparenza gravante sulla P .A., il cui potere sanzionatorio, in materia di circolazione stradale, non è tanto ispirato dall’intento della sorpresa ingannevole dell’automobilista indisciplinato in una logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, anche mediante l’utilizzazione delle nuove tecnologie di controllo elettronico’.
Nessuno dei motivi di impugnazione, dunque, riuscirebbe a scalfire la Sentenza del Giudice di Pace di Venezia, il quale avrebbe giustamente applicato, altresì, la tolleranza di 5 km/h in applicazione analogica dell’art. 345, comma 2, D.P.R. 495 del 16 dicembre 199 2, poiché, diversamente, si incorrerebbe in una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a ciò che avviene quando il telelaser viene utilizzato per il rilevamento della velocità su strada, in relazione alla quale, qualunque sia l’apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato deve essere applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h.
La riduzione di 2 km/h applicata, per tolleranza strumentale , dall’appellante, invece, non troverebbe addentellati in nessun atto normativo e in nessun atto scientificamente argomentato, in relazione alla tecnologia applicata. Peraltro, osservava che gli agenti del Nucleo Natanti dei Carabinieri, che utilizzerebbero Telelaser Trucam per i rilevamenti dei natanti in Laguna, applicherebbero una tolleranza strumentale di 5 km/h, in perfetta ottemperanza delle disposizioni normative in epigrafe richiamate. Lo stesso farebbe la . Sarebbe palese , quindi, l’eventuale eccesso di potere per disparità di trattamento.
Lo strumento telelaser , d’altro canto, non sarebbe omologato ai fini del rilevamento della velocità in navigazione: il Decreto Ministeriale Prot. N. 3248/2011 depositato dall ‘appellante richiamerebbe espressamente gli artt. 45 e 142 del D. Lgs. 285/1992 ( Codice della Strada ) e gli artt. 192 e 345 del D.P.R. 495/1992 ( Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada ), nonostante il Codice della Strada non possa trovare applicazione al Codice della Navigazione (cfr. Corte di
Cassazione, Sez. II Civile, Sent. N. 17679/2022 del 5-31.5.2022). Lo stesso decreto di omologazione, pertanto, quanto alla navigazione, sarebbe tamquam non esset : l’appellante avrebbe dovuto depositare decreto di omologazione ai sensi del Codice della Navigazione.
La necessità di taratura dello strumento , d’altra parte, sarebbe stata ammessa dal la stessa difesa de ll’appellante , la quale, però, non avrebbe raggiunto la prova di avere tarato lo strumento, in quanto il certificato di taratura depositato sarebbe tamquam non esset , poiché riferito a verifiche effettuate su autoveicoli, non su natanti.
A comprova del fatto che il non avrebbe provveduto a verificare – in data 6.10.2016, dunque prima di utilizzare lo strumento – la funzionalità dello strumento telelaser, dandone atto in apposito previo verbale, sussisterebbe lo stesso verbale depositato dall’appellante, da cui risulta che non sia avvenuta alcuna verifica di funzionalità, ai sensi del Codice della navigazione. In subordine, l’appellata sosteneva che gli stessi Carabinieri e la Capitaneria di Porto applicherebbero, invece , in casi di accertamento della velocità, in analogia, la disciplina dell’345, c. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, N. 495, come modificato dall’art. 197 del Decreto del Presidente della Repubblica N. 610 del 16 settembre 1996, nel rispetto delle Sentenze della Corte di Cassazione N. 9972 del 16.5.2016 e N. 14543 del 6.4.2016, con riferiment o all’obbligo di omologazione e taratura.
Infine, l’appellata contestava, in ogni caso, che gli asseriti accertamenti le fossero ascrivibili.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
‘ Nel merito: respingere l’appello proposto dalla di perché infondato in fatto ed in diritto.
Spese e competenze di lite integralmente rifuse ‘.
In seguito alla prima udienza, la causa veniva rinviata all ‘ odierna udienza di discussione, sostituita ex art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte, in cui le parti concludevano congiuntamente chiedendo:
‘ il difensore di parte appellata rinuncia agli effetti della Sentenza del Giudice di Pace di N. 172/2023.
Parte appellante rinuncia all’appello.
Spese compensate di entrambi i gradi di giudizio ‘ .
La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione, ex artt. 437 e 127 ter cpc.
Ritenuto che parte appellante abbia rinunciato all ‘ impugnazione e che parte appellata abbia rinunciato agli effetti della sentenza appellata, con conseguente conferma dell ‘ ordinanza ingiunzione opposta, a spese di lite compensate, per entrambi i gradi di giudizio,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara cessata la materia del contendere;
spese di lite interamente compensate, per entrambi i gradi di giudizio.
Sentenza resa ex articoli 437 e 127 ter c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico, senza previa lettura alle parti, ed allegazione al verbale.
Il Giudice dott. NOME COGNOME