Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12062 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 12062 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 11838-2023 proposto da:
COGNOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata –
avverso la sentenza n. 490/2022 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 29/11/2022 R.G.N. 471/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/03/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Oggetto
Sanzione disciplinare conservativa
R.G.N.11838/2023
COGNOME
Rep.
Ud.04/03/2025
CC
Rilevato che:
La Corte d’appello di Reggio Calabria ha respinto l’appello di NOME COGNOME confermando la sentenza di primo grado che aveva dichiarato insussistente uno dei due addebiti contestati (quello datato 16.9.2015 e relativo ad un comportamento ingiurioso verso i superiori), accertato la sussistenza dell’addebito risalente al 15.9.2015 e ridotto a dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione la sanzione comminata dalla società RAGIONE_SOCIALE
La Corte territoriale ha ritenuto dimostrato l’utilizzo indebito, da parte dell’Arecchi, dell’auto aziendale assegnata all’ing. NOME COGNOME e proporzionata la sanzione conservativa irrogata.
Avverso la sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. La RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 2106 c.c. per difetto di prova della intenzionalità della condotta; violazione dell’art. 2729 c.c. in combinato disposto con l’art. 242 c.p.c. p er errata utilizzazione delle dichiarazioni scritte rese al datore di lavoro; violazione degli artt. 329 e 242 c.p.c. per divieto di reformatio in peius della sentenza di primo grado nella parte in cui ha giudicato inattendibile la deposizione della sig.ra Gatto.
Con il secondo motivo di ricorso è dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dalla deposizione testimoniale del sig. COGNOME che ha negato la frase attribuita all’COGNOME (‘l’ho fatto apposta’) e dalla deposizione del teste COGNOME che nulla ha riferito in proposito.
Con il terzo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 2106 c.c. per assenza di danno in capo alla società e per avere, anzi, la condotta del lavoratore evitato il verificarsi di un danno.
Con il quarto motivo di ricorso si addebita alla sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., l’omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere la Corte d’appello statuito sul terzo motivo di impugnazione proposto dal lavo ratore, concernente l’urgenza di recarsi in località Archi per assistere gli ispettori ambientali.
I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente per connessione logica, sono inammissibili.
Deve premettersi che nell’ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova. Dal che consegue che il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico – riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato – con le altre risultanze del processo (v. Cass. n. 5965 del 2004; n. 25162 del 2020). dichiarazioni scritte dei signori COGNOME e COGNOME unitariamente alle altre risultanze istruttorie, tra cui
Nel caso in esame, legittimamente la Corte di merito ha posto a base della decisione anche le prove atipiche consistenti nelle valutate le deposizioni dai medesimi rese come testimoni, senza che possa
in questa sede di legittimità sindacarsi l’esito della valutazione compiuta. È utile in proposito sottolineare come la sentenza impugnata abbia considerato sufficiente, al fine della integrazione dell’illecito disciplinare contestato, la grave negligenza p osta in essere dall’COGNOME nell’impossessarsi dell’auto assegnata all’ing. COGNOME suo superiore gerarchico, senza alcuna previa autorizzazione.
11. Del tutto improprio è il riferimento al divieto di reformatio in peius, basato sugli artt. 329 e 342 c.p.c., che attiene all’effetto devolutivo dell’impugnazione di merito, cioè alla formazione del thema decidendum in appello (v. Cass. n. 21504 del 2020; n. 3896 del 2020), ma non può logicamente invocarsi in relazione all’apprezzamento della prova testimoniale, nella specie della sig.ra COGNOME giudicata non sufficiente a comprovare il primo addebito e invece idonea, unitamente ad altri elementi di prova, a dimostrare il secondo addebito disciplinare.
12. Anche la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. è inammissibile. Questa Corte ha precisato che il vizio di omessa pronuncia, causativo della nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà della legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto. Non è configurabile la violazione dell’art. 112 c.p.c. ove il giudice di merito non abbia considerato i fatti secondari dedotti dalla parte, non concernenti, cioè, alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo della fattispecie costitutiva del diritto fatto valere; in tal caso, può ritenersi integrato il diverso vizio
di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. nella misura in cui il giudice abbia omesso di considerare fatti rilevanti ai fini della ricostruzione della quaestio facti in funzione dell’esatta qualificazione e sussunzione “in iure” della fattispecie (v. Cass. n. 17698 del 2011; n. 7653 del 2012; 22799 del 2017; n. 28308 del 2017; n. 459 del 2021). Fatto secondario è certamente quello oggetto del terzo motivo di appello, su cui sarebbe stata omessa ogni statuizione, concernente l’urgenza del lavoratore di recarsi in località Archi per assistere gli ispettori ambientali.
La denuncia del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile per la disciplina cd. della doppia conforme e parimenti inammissibile è la denuncia di violazione dell’art. 2106 c.c. in quanto formulata non solo genericamente ma anche sul presupposto di una diversa ricostruzione in fatto.
Le residue censure sono parimenti inammissibili in quanto, nonostante la formale deduzione del vizio di violazione di legge, sostanziale e processuale, censurano la valutazione delle prove come compiuta dai giudici di merito ai fini della ricostruzione in fatto della condotta addebitata al lavoratore, al di fuori del perimetro segnato dal citato art. 360 n. 5 c.p.c., nella specie peraltro precluso in ragione della doppia conforme.
Per le ragioni esposte il ricorso risulta inammissibile.
Non si fa luogo alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità poiché la controparte non ha svolto difese.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nell’adunanza camerale del 4 marzo 2025