Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12075 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 12075 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 07/05/2025
Dott.
NOME COGNOME
Presidente
–
Dott. NOME COGNOME
Consigliere rel. –
Dott. COGNOME
Consigliere –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
ORDINANZA
sul ricorso 12614 -2021 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo pec dei Registri di Giustizia;
-ricorrente –
Oggetto:
Impiego sanzione
conservativa pubblico -disciplinare
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, ALLA INDIRIZZO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 146/2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 08/02/2021 R.G.N. 1349/NUMERO_DOCUMENTO; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del
04/03/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME adiva il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE al fine di ottenere la declaratoria di annullamento RAGIONE_SOCIALEa sanzione disciplinare RAGIONE_SOCIALEa sospensione dall ‘ insegnamento per quattro giorni irrogatagli dal Dirigente RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE Scolastico Regionale, con nota prot. n. 000419 del 22.07.2014, comunicato con nota prot. n. 3953 RAGIONE_SOCIALE ‘ 1.08.2014 a firma del Dirigente Scolastico RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE.
La sanzione era stata applicata per aver il COGNOME: – adoperato in servizio ‘parolacce e bestemmie’; -‘utilizzato abitualmente un linguaggio sguaiato’; -tenuto spesso ‘i piedi sulla cattedra durante le lezioni’, armeggiando sempre ‘con il cellulare’; – incalzato gli alunni durante le interrogazioni per metterli in difficoltà e farli sbagliare, per aver mortificato due alunni RAGIONE_SOCIALEa classe 3/MA, che erano impreparati; ingiuriato un alunno di classe 3/EA, costringendolo a dire ‘a tutta la classe’ che era ‘un deficiente ad alta voce’; – palesato disattenzione ‘nei confronti degli alunni con problemi’; – fatto apprezzamenti ‘denigrativi’ sugli studenti e sulle loro famiglie; – spiegato poco le lezioni, rifiutando di rispondere alle domande degli alunni e dicendo di ‘leggerlo sul libro’; -essere stato assente e non reperibile ‘nelle ore
destinate ai colloqui docentigenitori’, anche ‘quando ha espressamente convocato i genitori’ .
Il COGNOME aveva impugnato tale sanzione per profili procedimentali e di merito.
Il Tribunale disattendeva il ricorso, ritenendo: A) la ritualità RAGIONE_SOCIALE ‘ iter disciplinare sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 7, comma 7, l. 300/70, non sussistendo un obbligo per l ‘ amministrazione di nominare un proprio arbitro, a seguito e per effetto (non di un invito formale da parte RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE del lavoro, bensì soltanto) RAGIONE_SOCIALEa missiva con la quale il COGNOME annunciava l ‘ intenzione di attivare la procedura conciliativa; B) che erano stati osservati i termini RAGIONE_SOCIALE ‘ azione disciplinare, di cui all ‘ art. 55 bis d.lgs. 165/01 modificato dal d.lgs. 150/09, vuoi in riferimento alla contestazione (verbale RAGIONE_SOCIALE ‘ assemblea dei genitori in data 6.2.2014, protocollato il 10.3.2014; notifica RAGIONE_SOCIALE ‘ addebito in data 1.4.2014), considerata la competenza RAGIONE_SOCIALE ‘ ufficio procedimenti disciplinari, da stabilire ex ante , vuoi per la conclusione del procedimento entro 120 giorni mediante il provvedimento sanzionatorio del 22.7.2014; C) che la documentazione versata dall ‘ amministrazione scolastica faceva prova RAGIONE_SOCIALEe violazioni ascritte al COGNOME, mentre questi non aveva ‘fornito elementi per poter ritenere insussistenti le accuse mosse nei suoi confronti’.
Decidendo sull ‘ impugnazione del COGNOME, la Corte d ‘ appello di RAGIONE_SOCIALE confermava tale decisione.
Riteneva che l ‘ iter previsto dalle disposizioni pattizie circa la procedura conciliativa fosse consensuale e non vincolato, privo di sanzione a carico del datore di lavoro il quale, rispondendo negativamente, aveva assolto all ‘ unico obbligo rinveniente dal c.c.n.q. del 23 gennaio 2001, residuando per il ricorrente l ‘ unica alternativa di ricorrere al Giudice del lavoro.
Ribadiva la competenza, per le sanzioni più gravi (dalla sospensione dal servizio al licenziamento) RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE procedimenti disciplinari, a
prescindere dalla successiva applicazione RAGIONE_SOCIALEa sospensione inferiore a dieci giorni.
Riteneva che il Tribunale avesse puntualmente valutato tutti gli atti di causa contenenti plurimi e collimanti elementi di valutazione circa i fatti contestati al dipendente, provenienti da persone terze rispetto al rapporto di lavoro.
Riteneva che l ‘ appello non esprimesse una censura dedicata alla valutazione RAGIONE_SOCIALEa gravità RAGIONE_SOCIALEe inadempienze addebitate.
In ogni caso riteneva che correttamente fossero stati ritenuti violati doveri minimi di convivenza civile propri di tutti i consociati, a maggior ragione richiesti ad un docente nell ‘ esercizio RAGIONE_SOCIALEe proprie funzioni.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso affidato a tre motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALEe norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.) in combinato disposto RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 7, comma 7, RAGIONE_SOCIALEa L. n. 300/70.
Sostiene che, non avendo la parte datoriale aderito, all ‘ epoca, all ‘ invito formulato dal ricorrente nella costituzione di un collegio conciliativo, sia era verificata una decadenza dalla relativa sanzione impugnata in virtù del disposto di cui all ‘ art. 7, comma 7, RAGIONE_SOCIALEa L. n. 300/70.
Il motivo è infondato.
L ‘ art. 7 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 300/1970 prevede al comma 6: « Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l ‘ autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo RAGIONE_SOCIALE ‘ associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l ‘ ufficio provinciale
del lavoro e RAGIONE_SOCIALEa massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna RAGIONE_SOCIALEe parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore RAGIONE_SOCIALE ‘ ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio » ed al comma 6: « Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall ‘ invito rivoltogli dall ‘ ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l ‘ autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio» .
È del tutto evidente che solo la procedura conciliativa attivata tramite l’ufficio provinciale del lavoro da parte del lavoratore comporta l’obbligo del datore di lavoro di provvedere alla nomina di un proprio arbitro.
Nello specifico non risulta che il sia intervenuto l’RAGIONE_SOCIALE del lavoro essendo stata solo manifestata da parte del COGNOME l’intenzione di attivare la procedura conciliativa.
Ed infatti si evince dallo stesso ricorso che il dipendente si è avvalso RAGIONE_SOCIALEa procedura del c.c.n.q. del 31 gennaio 2001 che all’art. 2 prevede che: « 1. Restando fermo il ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria, le parti possono concordare, in alternativa, di deferire la controversia ad un arbitro unico scelto di comune accordo, che deve appartenere ad una RAGIONE_SOCIALEe categorie di cui all’art. 5, comma 4. Per l’impugnazione del lodo arbitrale si applica l’art. 412 quater c.p.c., e il comma 12 RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del presente accordo» ed al successivo comma 3 che: « 1. La richiesta di compromettere in arbitri la controversia deve essere comunicata con raccomandata con a. r. contenente una sommaria prospettazione dei fatti e RAGIONE_SOCIALEe ragioni a fondamento RAGIONE_SOCIALEa pretesa. La disponibilità RAGIONE_SOCIALEa controparte ad accettarla deve essere comunicata entro 10 giorni, con raccomandata con a. r. Entro i successivi 10 giorni l’arbitro sarà designato dalle parti» .
Quello previsto dal c.c.n.q., e cioè da una fonte secondaria espressamente fatta salva dall’art. 7 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 300/1970, è, dunque, un iter consensuale e non vincolato rispetto al quale non è prevista alcuna sanzione.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALEe norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.) in combinato disposto con l ‘ art. 55 bis del d.lgs. n. 165/2001.
Censura la sentenza impugnata per aver escluso il mancato rispetto dei termini ex art. 55 bis del d.lgs. n. 165/2001 in ordine alla immediatezza e tempestività RAGIONE_SOCIALEa contestazione, nonchè RAGIONE_SOCIALE ‘ irrogazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione avendo fatto rientrare il procedimento disciplinare in esame nella categoria dei procedimenti inerenti le sanzioni di competenza degli uffici disciplinari; ne discenderebbe che i relativi termini procedimentali decorrono dal momento in cui detto RAGIONE_SOCIALE ne è venuto a conoscenza, quindi, nel caso di specie, il 12.03.2014 (con conseguente tempestività RAGIONE_SOCIALEa contestazione avvenuta il 4.04.2014, e cioè nei termini).
4. Il motivo è infondato.
Correttamente la Corte territoriale ha valorizzato, ai fini RAGIONE_SOCIALEa competenza RAGIONE_SOCIALE ‘ UPD (e dei conseguenziali termini) la gravità RAGIONE_SOCIALEa violazione ed ha ritenuto che la contestazione fosse avvenuta nei termini procedimentali previsti.
Si deve qui ricordare, condividere e ribadire quanto questa Corte ha già avuto occasione di statuire in ordine alla corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 55bis del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo il quale (nel testo vigente nel 2012, ovverosia all ‘ epoca dei fatti) « Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l ‘ irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione RAGIONE_SOCIALEa retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile RAGIONE_SOCIALEa struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2 » (ovverosia secondo le
forme prescritte al dirigente RAGIONE_SOCIALE ‘ ufficio in cui lavora il pubblico impiegato, dirigente cui è attribuito il potere di applicare la sanzione, senza necessità di investire l ‘ apposito e distinto RAGIONE_SOCIALE per i Procedimenti Disciplinari). Poiché nel caso in esame venne inflitta la sanzione RAGIONE_SOCIALEa sospensione per quattro giorni (dunque inferiore a dieci giorni), ma in applicazione di una disposizione di legge che prevede una sanzione massima di un mese di sospensione (dunque superiore a dieci giorni), si tratta di stabilire se il riparto di competenza sul procedimento e sull ‘ adozione del provvedimento disciplinare sancito dall ‘ art. 55bis abbia riguardo alla sanzione applicata in concreto o alla sanzione astrattamente applicabile.
Nel primo caso, la sanzione applicata al ricorrente dal dirigente RAGIONE_SOCIALE sarebbe legittima, nel secondo caso, invece, sarebbe illegittima.
Ebbene, questa Corte ha già ritenuto, e qui conferma, che ‘l’ attribuzione RAGIONE_SOCIALEa competenza al Dirigente RAGIONE_SOCIALEa struttura cui appartiene il dipendente o all ‘ RAGIONE_SOCIALE per i procedimenti disciplinari, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 55bis d.lgs. n. 165 del 2001, si definisce esclusivamente sulla base RAGIONE_SOCIALEe sanzioni edittali massime stabilite per i fatti quali indicati nell ‘ atto di contestazione e non sulla base RAGIONE_SOCIALEa misura che la P.A. possa prevedere di irrogare’ (Cass. 11 luglio 2024, n. 19097; Cass. 5 giugno 2024, n. 15682; Cass. 20 novembre 2019, n. 30226; Cass. 2 agosto 2019, n. 20845).
Infatti, in tale direzione volge il senso ‘fatto palese dal significato proprio RAGIONE_SOCIALEe parole’ (art. 12 disp. prel. cod. civ.) usate dal legislatore, laddove esso si riferisce alla sanzione di cui è « prevista l ‘ irrogazione » (art. 55bis , comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001). E il riferimento non può che essere alla previsione RAGIONE_SOCIALEa legge, non certo a quella RAGIONE_SOCIALEo stesso dirigente del singolo ufficio, il quale, altrimenti, sarebbe chiamato a regolare la propria competenza in ambito disciplinare sulla base RAGIONE_SOCIALEe sue stesse intenzioni e determinazioni in ordine alla sanzione da
applicare e non in ossequio a una preesistente criterio normativo, che egli sia tenuto a rispettare.
I termini del procedimento, quindi, non potevano che essere quelli previsti dall ‘ art. 55 bis , comma 4, pacificamente rispettati nella fattispecie, perché l ‘ individuazione RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE competente e del procedimento esperibile deve essere effettuata ex ante .
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALEe norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.) in combinato disposto con l ‘ art. 115 cod. proc. civ.
Lamenta l ‘ omesso vaglio RAGIONE_SOCIALEe prove richieste dal ricorrente e deduce che la decisione è stata basata solo sulla documentazione acquisita da parte RAGIONE_SOCIALEa amministrazione datoriale.
Il motivo è inammissibile.
Va ricordato che la dedotta violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 115 cod. proc. civ. non è ravvisabile nella mera circostanza che il giudice di merito abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, ma soltanto nel caso in cui il giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (v. ex aliis Cass., Sez. U, 5 agosto 2016, n. 16598; Cass. 10 giugno 2016, n. 11892; Cass. 27 dicembre 2016, n. 27000; Cass. 31 agosto 2020, n. 18092).
Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.
La regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese segue la soccombenza.
Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni processuali richieste dall ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del RAGIONE_SOCIALE controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe
spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.500,00 per compensi professionali oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione