Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 23602 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 23602 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/09/2024
Oggetto: disciplinare professionisti
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28205/2022 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO.
-RICORRENTE –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente p.t..
CONSIGLIO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona Presidente p.t.
PROCURATORE DELLLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI RAGIONE_SOCIALE.
-INTIMATI – avverso la decisione del RAGIONE_SOCIALE n. 51/2022, pubblicata in data 21.9.2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27.6.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decisione n. 51/2022 il RAGIONE_SOCIALE ha respinto l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso la delibera del RAGIONE_SOCIALE di disciplina del RAGIONE_SOCIALE con cui è stata disposta a carico del ricorrente la sospensione
per un mese dall’esercizio della professione , per l’inosservanza dell’obbligo di aggiornamento professionale ed il mancato conseguimento dei crediti formativi per il periodo 2015-2017.
Il RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto superata la domanda di sospensione del provvedimento, avendo definito la causa nel merito, e ha reputato inammissibili le doglianze con cui erano state dedotti vizi formali del provvedimento, ed invocata la forza maggiore per carenza di mezzi economici per sostenere i corsi di aggiornamento. Il RAGIONE_SOCIALE ha evidenziato che l’interessato non aveva indicato le norme violate e che la condotta sanzionata prescinde dalle condizioni soggettive dell’incolpato. Ha negato che il RAGIONE_SOCIALE di disciplina potesse rimodulare la sanzione non avendo la parte indicato le ragioni dell’iniquità della misura, sostenendo che l’immediata esecutività del provvedimento dipendeva dalla comunicazione al sanzionato e non dall’inoppugnabilità del provvedimento.
Per la cassazione della decisione NOME COGNOME ha proposto ricorso in quattro motivi.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 112 c.p.c., 132 n. 4 c.p.c. e 111 Cost., per non aver il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE pronunciato sulla sospensiva urgente della misura, benché dalla proposizione del ricorso alla prima udienza di discussione fossero trascorsi quasi due anni.
Il motivo è infondato.
Come ha osservato il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il provvedimento di sospensione è immediatamente efficace una volta comunicato al destinatario, per cui deve escludersi che il ricorrente risultato soccombente abbia ragione di dolersi della mancata pronuncia sull’istanza di sospensiva, omissione che non inficia la decisione
finale sul ricorso (Cass. 38553/1977; Cass. 1440/2000; Cass. 9868/2005).
Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 112 c.p.c., 132 n. 4 e 111 Cost., per aver il RAGIONE_SOCIALE dichiarato inammissibili i motivi di impugnazione per mancata indicazione delle norme violate, avendo il ricorrente specificamente dedotto le ragioni di carattere finanziario che avevano impedito la frequentazione dei costi di formazione per la forte contrazione dei redditi e la mancanza di mezzi finanziari, con esplicito riferimento alla forza maggiore quale causa esimente da responsabilità disciplinare.
Il motivo è fondato.
Erroneamente la sentenza ha ritenuto indispensabile -a pena di inammissibilità -che il ricorrente indicasse le norme violate dall’organo di disciplina, pur avendo egli chiaramente dedotto di non aver i mezzi economici per frequentare i corsi di aggiornamento a causa del forte ridimensionamento dell’attività professionale e l’indisponibilità di mezzi economici, essendo esplicito il riferimento alla forza maggiore quale esimente anche in materia di sanzioni amministrative e disciplinari, e perciò specifico il motivo di opposizione, impregiudicata la fondatezza -nel caso in discussione -delle deduzioni difensive dell’interessato.
In definitiva il ricorso enunciava con chiarezza le ragioni di doglianza, così da porre l’organo di disciplina in condizion e di pronunciarsi nel merito.
Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 112 c.p.c., 132 n. 4 e 111 Cost., sostenendo che, contrariamente a quanto sostenuto dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il giudizio di impugnazione non si risolve in un controllo formale di legittimità della sanzione, ma consente anche di rideterminare il quantum della sanzione.
Il motivo è inammissibile poiché attinge un’ argomentazione meramente rafforzativa, diretta peraltro a sostenere non che il RAGIONE_SOCIALE non possa, in generale, modificare il quantum della sanzione, ma che tale preclusione sussiste ove l’impugn azione non
si fondi su deduzioni specifiche, corredate dall’indicazion e delle norme violate.
4. Il quarto motivo deduce la violazione degli artt. 112 c.p.c., 132 n. 4 e 24 e 111 Cost. Lamenta il ricorrente di non aver ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento e della data dell’audizione o della seduta per la discussione dinanzi al RAGIONE_SOCIALE.
Il quarto motivo è inammissibile, poiché deduce una questione non oggetto di esame da parte del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e che, essendo pertinente ad una causa di nullità del provvedimento sanzionatorio, andava dedotta come motivo di impugnazione dinanzi al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, mentre il ricorso non chiarisce se e quando sia stata proposta, in violazione dell’art. 366 c.p.c., non potendo essere sollevata ed esaminata direttamente in cassazione.
In conclusione, è accolto il secondo motivo di ricorso, con rigetto delle altre censure. La decisione è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta gli altri, cassa la decisione impugnata e rimette le parti dinanzi all RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, acne per la regolazione delle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione