Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8511 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2 Num. 8511 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/04/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 14250/2022 R.G. proposto da:
COGNOME elettivamente domiciliato in Cagliari INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI CAGLIARI, COGNOME E COGNOME CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI SASSARI, NUORO E COGNOME elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
-controricorrenti-
nonché
contro
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI
-intimato- avverso la ORDINANZA di CORTE D’APPELLO CAGLIARI n. 151/2021 depositata il 31/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Udito la Procura Generale, in persona del Dottor NOME COGNOME che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
Udita il difensore dei controricorrenti, che ha chiesto rigettarsi il ricorso
FATTI DELLA CAUSA
1. Il notaio NOME COGNOME ricorre per la cassazione della ordinanza della Corte di Appello di Cagliari, n. 471/2022 del 31/03/2022, con cui è stato respinto il reclamo proposto da lui contro il provvedimento della Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina della Sardegna, che gli ha irrogato la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per tre mesi.
La sanzione è stata irrogata in relazione a tre addebiti: ‘ 1) violazione degli articoli 147 lett. a) della Legge Notarile per aver tenuto una condotta contraria ai principi di correttezza, probità e rigore che devono contraddistinguere il notaio nella vita pubblica e privata in conformità allo status sociale e professionale che gli è riconosciuto nonché lesiva del rapporto di fiducia che costituisce l’essenza stessa del mandato professionale che si fonda sulla osservanza dei doveri di lealtà, fedeltà e trasparenza, con
l’ulteriore conseguenza di causare all’esterno una grave caduta di credibilità e di immagine dell’istituzione; 2) violazione dell’ art. 147 lett. b) legge notarile, con riferimento alla violazione non occasionale dell’articolo 31 lett. a) b) ed f) del codice deontologico per la violazione del dovere di imparzialità nell’assunzione dell’incarico per l’utilizzo di terzi procacciatori di clienti e per lo svolgimento di ricorrenti prestazioni presso soggetti terzi, organizzazioni o studi professionali; 3) violazione dell’ art. 147 lett. b) legge notarile con riferimento alla violazione non occasionale degli articoli 14 lett. b), 36 e 37 del codice deontologico per l’esecuzione delle prestazioni secondo sistematici comportamenti frettolosi o compiacenti, e per la violazione del principio della personalità della prestazione ovvero il dovere di indagare la volontà delle parti in modo approfondito e completo e di curare la compilazione integrale dell’atto sotto la propria direzione e responsabilità ai sensi dell’articolo 47 comma 2 legge notarile’.
In particolare, per quanto di interesse, la Corte di Appello ha ritenuto corretta la sanzione essendo stato accertato che il notaio COGNOME, pur avendo studio in Sassari, aveva proceduto, tra il gennaio 2019 e l’aprile 2020, alla stipula nel distretto di Cagliari, in varie sedi presso soggetti terzi, di un numero di atti elevato e sproporzionato alla concreta organizzazione dichiarata, con modalità tali da non consentire lo svolgimento dell’attività in modo adeguato, anche avvalendosi dell’opera di procacciatori di clienti. La Corte di Appello ha escluso sussistessero i presupposti di applicabilità delle attenuanti di cui all’art. 144 l. not., considerato il numero e la reiterazione nel tempo delle trasgressioni e l’entità del danno prodotto nei confronti dell’intera categoria professionale.
Il Consiglio notarile di Cagliari, Lanusei e Oristano ed il Consiglio Notarile di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania resistono con controricorso;
La Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione ha depositato requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, c.p.c., la violazione degli artt. 93, 93 bis e 153 della L.N. per avere la Corte d’Appello ritenuto infondata la censura, sollevata dal ricorrente in sede di reclamo, relativa all’illegittimo esercizio dell’attività istruttoria da parte del Consiglio Notarile di Cagliari, laddove invece il potere di vigilanza nei suoi confronti doveva essere esercitato in via esclusiva dal Consiglio Notarile di Sassari, nel cui distretto era iscritto all’epoca dei fatti contestati.
Il motivo è infondato.
La Corte di Appello ha affermato che l’attività istruttoria, preliminare rispetto all’esercizio del potere disciplinare, è di competenza (anche) del Consiglio Notarile del luogo dove si ipotizza avvenuto l’illecito.
L’affermazione è corretta atteso che l’art. 153 della legge notarile prevede che l’iniziativa disciplinare possa essere intrapresa, oltre che dal presidente del Consiglio notarile del distretto in cui è iscritto il notaio, come anche previsto dall’art. 93 ter della legge, dal presidente del Consiglio notarile del distretto nel quale il fatto per cui si procede è stato commesso. Il ricorrente sostiene che gli articoli 93 e 93 bis attribuiscono poteri di vigilanza e istruttori al Consiglio di iscrizione. Tuttavia, il potere di compiere l’istruttoria preliminare all’iniziativa disciplinare è implicito nel potere di promuovere l’iniziativa disciplinare. Il primo è strumentale al secondo e il secondo non può stare, in concreto, senza il primo. Ipotizzare che il Consiglio del luogo dell’illecito sia privo di qualsiasi potere istruttorio porterebbe a dover affermare che questo Consiglio, avuta notizia di un fatto potenzialmente integrativo di illecito commesso nel proprio ambito territoriale, dovrebbe
demandare al Consiglio di appartenenza l’attività istruttoria. Il che, oltre a contrastare con esigenze di economia nello svolgimento dell’attività istruttoria, non consentirebbe poi di comprendere il senso della norma che attribuisce il potere di promuovere l’azione disciplinare tanto al Consiglio notarile di iscrizione (che nell’ipotesi avrebbe svolto l’istruttoria) quanto al Consiglio notarile del locus commissi delicti . In dottrina è stato notato che al riconoscimento di poteri istruttori al Consiglio del luogo del fatto sarebbe possibile giungere anche attraverso una particolare lettura dell’art. 93 bis della legge notarile, centrata sul fatto che questo articolo, al primo comma, prevede che ‘il Consiglio notarile distrettuale vigila sull’osservanza, da parte dei notai iscritti al collegio, dei principi e delle norme di deontologia professionale elaborati dal Consiglio nazionale’, mentre, nel capoverso, non fa più riferimento al Consiglio di iscrizione e afferma invece che i poteri di controllo sul regolare esercizio dell’attività notarile sono attribuiti a ‘i consigli notarili distrettuali’.
Peraltro, è evidente che dal vincolo funzionale tra potere istruttorio del Consiglio del luogo di commissione del fatto e potere di promuovere il procedimento dello stesso Consiglio solo per i fatti commessi, discende che il potere istruttorio è suscettivo di estrinsecazione nelle attività di cui all’art. 93 bis solo per quanto necessario allo scopo e non è un potere generale di vigilanza come previsto dal numero 1) del primo comma dell’art. 93.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 147, lett. a) della L. n. 89/1913 per non avere la Corte d’appello ritenuto che, ai fini della applicazione della predetta disposizione, sarebbe stato necessario che la contestazione degli addebiti in capo al notaio ricorrente contenesse una specifica descrizione ed individuazione in concreto delle condotte materiali trasgressive, avendo piuttosto ritenuto la lesione in re ipsa , quale
conseguenza automatica della violazione della norma di cui alla lettera b) dell’art. 147 della legge notarile.
Il motivo è fondato.
La Corte di Appello ha affermato che le violazioni dell’art. 147 lettera a) (che punisce chi ‘compromette, in qualunque modo, con la propria condotta, nella vita pubblica o privata, la sua dignità e reputazione o il decoro e il prestigio della classe notarile’) e della lettera b) della legge notarile (che punisce chi ‘viola in modo non occasionale le norme deontologiche elaborate dal Consiglio’) concorrono, essendo le norme sanzionatorie poste a presidio di beni giuridici distinti ed essendo plurime le violazioni contestate.
L’affermazione astratta, per un verso, non è in linea con la statuizione di questa Corte di legittimità secondo cui ‘In tema di responsabilità disciplinare dei notai, l’art. 147, comma 1, lett. b) della l. n. 89 del 2013, che sanziona la violazione ripetuta dei principi del codice deontologico dei notai, attraverso la sua considerazione in astratto, non tutela un unico interesse alla correttezza del comportamento dei notai, comunque diverso dall’interesse, presidiato dall’art. 147, comma 1, lett. a) della medesima legge, alla tutela della dignità e reputazione del notaio o del decoro e prestigio della classe notarile; sicché, ai fini della sussistenza di un concorso apparente tra le due norme, occorre individuare e comparare, col suddetto interesse tutelato dall’art. 147 lett. a), i variabili interessi protetti dai singoli articoli del codice deontologico dei notai che sono stati ripetutamente violati’ (Cass. Sez. 2 – , Sentenza n.30906 del 03/12/2024), per altro verso, non dà concreta risposta alla questione posta dal ricorrente in relazione all’applicazione cumulativa delle sanzioni alla fattispecie concreta senza che fossero state indicate condotte specificamente riferibili alla lettera a) ed essendo stata, al contrario, la violazione della lettera a) fatta discendere quale conseguenza automatica della condotte violative della lettera b).
3.Con il terzo, articolato motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 147, lett. b) della L. n. 89/1913, con riferimento alla violazione non occasionale dell’art. 31, lett. a) e b) del codice deontologico per avere la Corte di Appello asseritamente presunto le condotte contestate esclusivamente in virtù dell’accertamento dell’esistenza di generici “rapporti intercorsi fra il notaio e gli operatori commerciali” senza specificare quali fossero i predetti rapporti, senza chiarire alcunché in ordine al presunto conferimento dell’incarico a uno o più procacciatori di clienti. Il ricorrente deduce altresì la violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. con riferimento agli stessi articoli del codice deontologico, per avere la Corte territoriale ritenuto la sussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti benché fondate su circostanze inidonee a consentire la prova del conferimento dell’incarico ad uno o più procacciatori o comunque dell’effettivo loro avvalimento da parte del notaio. Il ricorrente lamenta infine, in relazione all’art 360, co 1, n. 5, c.p.c., che la Corte di Appello non abbia tenuto conto del fatto – idoneo a spiegare come esso ricorrente abbia potuto avere clienti in Cagliari – costituito da ciò che il ricorrente stesso, in quella città dove era nato e si era affermato, godeva di un’ampia rete di conoscenze personali e di legami parentali.
Il motivo è inammissibile.
La Corte di Appello ha ritenuto provati i presupposti delle contestazioni mosse al notaio ai sensi della lettera b) con riferimento alla violazione dell’articolo 31 lett. a) e b) del codice deontologico per la violazione del dovere di imparzialità nell’assunzione degli incarichi, per l’utilizzo di terzi procacciatori di clienti e per lo svolgimento di ricorrenti prestazioni presso soggetti terzi, organizzazioni o studi professionali, in ragione di una pluralità di elementi presuntivi: il numero (245 nel 2019 e 113 nei primi quattro mesi del 2020) degli atti stipulati fuori distretto e la
percentuale (20% nel 2019 e 32% nei primi quattro mesi del 2020) degli atti stipulati fuori distretto sul numero totale di atti, la pluralità dei luoghi in cui gli atti sono stati stipulati non solo a Cagliari ma anche in paesi limitrofi, la distanza tra la ‘sede di appartenenza’ e i luoghi suddetti, la tipologia delle sedi ove gli atti erano stati stipulati (‘agenzie di mediazioni, creditizie e immobiliari), la tipologia degli atti (compravendite e mutui), il fatto che ‘quando gli atti sono stati stipulati presso agenzie immobiliari spesso risulta dichiarata l’assenza di intermediazione’; il fatto che ‘trattasi di organizzazioni che hanno una propria clientela’.
Il motivo si risolve nel tentativo di ottenere da questa Corte di legittimità un riesame del merito in relazione alla prova indiziaria dei rapporti del professionista con gli operatori commerciali procacciatori di clienti. La denuncia in sede di legittimità della violazione o falsa applicazione dell’art.2729, comma 1, c.c., formulata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è prospettabile solo quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo dei suddetti caratteri, ma non anche quando la critica si concreti in una differente ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di un’inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta e applicata dal giudice, senza che risultino spiegati i motivi della violazione dei paradigmi della norma (cfr. Cass. n. 8829/2023, Cass. n. 29412/2022, Cass. n. 9054/2022, Cass. n. 18611/2021, Cass. n. 3541/2020, Cass. n. 29635/2018, Cass. n. 19485/2017). Del resto, dal momento che le presunzioni semplici sono lasciate alla sua valutazione (come testualmente sancito dalla norma sostanziale in commento), spetta al giudice di merito valutare la possibilità di fare ricorso a tale tipo di prova, scegliere i fatti noti da porre a base della presunzione e le regole di esperienza -fra quelle realmente esistenti nel sapere collettivo della
società- tramite le quali dedurre il fatto ignoto, nonché verificare la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge (cfr. Cass. n. 19472/2023, Cass. n. 9626/2023, Cass. n. 6143/2023, Cass. n. 27066/2022, Cass. n. 18611/2021). Trattandosi di apprezzamento discrezionale, esso è sottratto al sindacato di legittimità se congruamente motivato (Cass. n. 2724/2023, Cass. n. 101/2015, Cass. n. 8023/2009). Nel caso di specie il vizio di motivazione non è neppure prospettato e non può evidentemente correlarsi al prospettato convincimento diverso da quello espresso dal giudice.
Si aggiunge che è anche inammissibile la censura formulata in relazione all’art 360, co 1, n. 5, c.p.c. per non aver la Corte di Appello tenuto conto del fatto che il ricorrente aveva, in Cagliari, conoscenze personali e legami parentali atteso che l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, prevede l'”omesso esame” come riferito ad “un fatto decisivo per il giudizio” ossia ad un preciso accadimento che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Simile fatto non è individuabile nel riferimento del ricorrente ad una indeterminata rete di relazioni la quale a suo dire, ma non con evidenza, sarebbe idonea a spiegare come egli abbia potuto reperire i clienti per la stipula degli atti.
4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 147, lett. b) con riguardo alla violazione non occasionale dell’art. 31, lettera f) del codice deontologico per avere la Corte d’appello ritenuto sussistenti le ‘ricorrenti prestazioni presso terzi’ previste da predetta norma, senza considerare il numero complessivo degli atti rogati nel periodo di sedici mesi oggetto di verifica rispetto a quello degli atti ricevuti nello stesso periodo nel distretto di Cagliari.
Il motivo è inammissibile.
Valgono considerazioni identiche a quelle fatte in riferimento al terzo motivo.
5. Con il quinto, il sesto, il settimo e l’ottavo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art.360, primo comma, n.5, c.p.c., che la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare fatti, discussi tra le parti, che, se esaminati, avrebbero condotto a non confermare gli addebiti di violazione non occasionale degli artt. 14, lett. b), 36 e 37 del codice deontologico. Si tratta degli addebiti per esecuzione di prestazioni in modo frettoloso o compiacente, senza indagare la volontà delle parti in modo approfondito e completo, e per violazioni del dovere di curare la compilazione integrale degli atti sotto la propria direzione e responsabilità ovvero del principio della personalità della prestazione.
Il ricorrente, in particolare, sostiene, col quinto motivo di ricorso, che la Corte di Appello avrebbe trascurato il fatto che egli si era adeguato al contenuto della regola 2 dei protocolli notarili che legittimano il notaio ad avvalersi di ausiliari al fine di compiere l’istruttoria preliminare dell’atto e a provvedere a tutte le attività di indagine della volontà delle parti anteriormente alla stipula dell’atto, con conseguente contrazione dei relativi tempi di stipulazione; col sesto motivo di ricorso, il ricorrente sostiene che la Corte di Appello non avrebbe valutato che il numero di atti ricevuti fuori sede era pienamente compatibile con i canoni di correttezza, attesa la prevalente natura degli stessi atti, consistenti in vendite e mutui tra loro connessi e, pertanto, stipulati negli stessi contesti spazio-temporali; col settimo motivo di ricorso, il ricorrente sostiene che la Corte di Appello non avrebbe tenuto conto del numero elevato di giornate libere dagli obblighi di assistenza alla sede in cui il notaio non ha ricevuto alcun atto e del numero di giornate in cui ha invece ricevuto un solo atto (o ha effettuato stipule solo per mezza giornata), con conseguente
possibilità di dedicarsi ad attività preparatoria di stipule successive; con l’ottavo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la Corte di Appello avrebbe omesso di tener presente la circostanza che la maggior parte degli atti contestati nelle dieci giornate lavorative in cui il notaio Carta avrebbe ricevuto un eccessivo numero di operazioni, sono atti di vendita connessi ad atti di mutuo stipulati alla fine del mese, concentrati in quel preciso lasso temporale in virtù di una scelta professionale condizionata dalle esigenze degli istituti bancari e dalla necessità di evitare il possibile aumento di tassi di interesse.
I motivi sono inammissibili.
Va premesso che la Corte di Appello ha motivato la conferma del provvedimento sanzionatorio valorizzando l’elevato numero degli atti stipulati nel distretto di Cagliari, il fatto che gli atti erano stati stipulati in località anche distanti tra loro (‘Cagliari -Oristano’) e periferiche (‘paesi’), il fatto che in alcune giornate erano stati stipulati anche ‘da sei a nove’ atti in luoghi diversi, il fatto che non risultava che il notaio non aveva dimostrato di avere ‘una struttura di studio’ tale da consentire di ipotizzare che egli potesse aver curato di persona le attività prodromiche alle molteplice stipule ed aver presieduto di persona a quelle ‘necessarie in sede di rogito’ I motivi in esame richiamano nella rubrica il n.5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., ma in realtà non veicolano censure di omesso esame di circostanze di fatto precise e decisive.
Si tratta di allegazioni di argomenti dai quali, secondo il ricorrente, sarebbe stato possibile giungere ad affermate il contrario di quanto motivatamente ha ritenuto la Corte di Appello. Il ricorrente allega che la regola 2 dei protocolli notarili legittima il notaio ad avvalersi di ausiliari al fine di compiere l’istruttoria preliminare dell’atto e a provvedere a tutte le attività di indagine della volontà delle parti anteriormente alla stipula dell’atto. Con ciò non indica alcun fatto concreto che la Corte di Appello abbia trascurato e tale da
giustificare la tesi del ricorrente di aver adempiuto alle attività in questione in modo conforme alle regole professionali. Il ricorrente deduce che la Corte di Appello non avrebbe tenuto conto della natura degli atti -vendite e mutui tra loro connessi – che sarebbe tale da giustificare la contrazione dei tempi dell’attività. La Corte di Appello non ha trascurato la natura degli atti ed anzi vi ha fatto espresso riferimento. Quanto il ricorrente correla alla natura degli atti non è un fatto ma una argomentazione. Il ricorrente sostiene che la Corte di Appello non avrebbe tenuto conto del numero di giornate libere dagli obblighi di assistenza alla sede, in cui il notaio non ha ricevuto alcun atto e del numero di giornate in cui ha invece ricevuto un solo atto o ha effettuato stipule solo per mezza giornata. Il ricorrente non individua la decisività della allegazione in sé, limitandosi ad argomentare che nelle suddette giornate avrebbe avuto la possibilità di dedicarsi alle attività preparatorie di stipule successive. Il ricorrente deduce che la Corte di Appello avrebbe omesso di tener presente che la maggior parte degli atti concentrati in poche giornate lavorative erano stati stipulati in quei giorni per esigenze della clientela, senza tuttavia in questo modo rendere comprensibile la decisività della deduzione rispetto alla decisione della Corte di Appello basata sulla non compatibilità tra alta concentrazione degli atti e personale, accurata partecipazione alla stipula e alle attività prodromiche.
Vale il principio per cui ‘L’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, prevede l'”omesso esame” come riferito ad “un fatto decisivo per il giudizio” ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate’ (Sez. 6 – 1, Ordinanza n.2269 del 26/01/2022).
Con il nono motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n.4 c.p.c., la nullità dell’ordinanza impugnata per violazione dell’art 112 del c.p.c., per non essersi la Corte d’appello pronunciata su un motivo di impugnazione relativo all’eccessività e irragionevolezza della sanzione irrogata al ricorrente, in considerazione della totale assenza di precedenti disciplinari specifici a suo carico e di danni conseguenti alle violazioni contestategli, del suo essersi prontamente adoperato per l’allestimento di un ufficio secondario nell’ambito del distretto cagliaritano a seguito della contestazione degli addebiti, della sua giovane età e del suo comportamento collaborativo durante la fase istruttoria.
Con il decimo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.4 c.p.c., la nullità della ordinanza impugnata per violazione dell’art. 132, comma 2, n.4 del c.p.c., per avere la Corte d’appello rigettato la richiesta di applicazione delle attenuanti ai sensi dell’art. 144 della legge notarile con motivazione apparente.
Con l’undicesimo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 144 della L. n. 89/1913 per non avere la Corte d’appello ritenuto applicabili le attenuanti previste dalla stessa norma, malgrado il ricorrente si fosse adoperato per eliminare le conseguenze del danno arrecato al prestigio e all’onore della classe professionale, con l’apertura di un ufficio secondario nell’ambito del Distretto di Cagliari.
I tre motivi restano assorbiti per effetto dell’accoglimento del secondo.
In conclusione, il secondo motivo di ricorso deve essere accolto, il nono, il decimo e l’undicesimo motivo restano assorbiti, i restanti devono essere rigettati. L’ordinanza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere
rinviata alla Corte di Appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese.
PQM
la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il nono, il decimo e l’undicesimo motivo, rigetta i restanti, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Cagliari, in diversa composizione.
Roma 6 marzo 2025.
Il Consigliere est.
Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME