Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 16508 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 16508 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/06/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 20125/2021 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso,
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (P_IVAP_IVA che lo rappresenta e difende,
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI RAGIONE_SOCIALE,
-intimati- avverso l’ ORDINANZA della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE n.1325/2020 depositata il 14.1.2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.6.2024 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Commissione RAGIONE_SOCIALE per la RAGIONE_SOCIALE Lazio, con la decisione del 10.9.2019, accertata la responsabilità disciplinare del AVV_NOTAIO, per la violazione degli articoli 64 e 138 lettera d della L. n. 89/1913, per avere omesso la tenuta del repertorio dall’1.8.2017 al 5.9.2017, non annotando in tale periodo su fascicoli di repertorio preventivamente vidimati 49 atti, riconosciutegli le cosiddette attenuanti generiche per l’incensuratezza disciplinare ex art. 144 comma 1 della L.n.89/1913, e concessa in base ad esse la sostituzione della sanzione edittale prevista per l’illecito disciplinare della sospensione, con la pena pecuniaria, ai sensi dell’art. 138 lettera d della L. n. 89/1913, infliggeva al AVV_NOTAIO la sanzione disciplinare pecuniaria di € 7.500,00.
Nel corso del procedimento disciplinare il AVV_NOTAIO, per quanto ancora rileva, aveva invocato oltre alla concessa attenuante dell’incensuratezza disciplinare, anche quella del cosiddetto
ravvedimento operoso previsto dall’art. 144 comma 1 della L. n. 89/1913, in quanto si era adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione, provvedendo dopo il 5.9.2017, appena avuta la disponibilità dei fascicoli di repertorio vidimati, a riportarvi, sia pur tardivamente, i 49 atti rogati in precedenza.
Contro tale decisione proponeva reclamo ex art. 158 della L. n. 89/1913 e 26 del D. Lgs. n. 150/2011, il 3.3.2020, alla Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, il AVV_NOTAIO sanzionato, chiedendo, per quanto ancora rileva, che gli fosse applicata anche l’attenuante del ravvedimento operoso con inflizione della sanzione minima prevista dall’art. 138 bis della L. n. 89/1913.
Si costituiva l’RAGIONE_SOCIALE, che chiedeva il rigetto del reclamo, mentre il RAGIONE_SOCIALE restava contumace, ed interveniva la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, chiedendo a sua volta il rigetto del reclamo.
La Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, con l’ordinanza n. 319/2021 del 14.1.2021, rigettava il reclamo, e condannava il AVV_NOTAIO al pagamento delle spese processuali a favore dell’RAGIONE_SOCIALE, dando atto della sussistenza a carico del reclamante dei presupposti per l’imposizione di un ulteriore contributo ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.115/2002.
In particolare l’ordinanza della Corte d’Appello reputava la sanzione irrogata proporzionata alla violazione commessa dal AVV_NOTAIO, per essere stati compiutamente ed adeguatamente valutati tutti gli elementi (soggettivi ed oggettivi) emersi dagli atti e dalle dichiarazioni rese dal AVV_NOTAIO nel procedimento disciplinare, tenendo conto delle circostanze attenuanti generiche per l’incensuratezza disciplinare del COGNOME, che avevano indotto a sostituire la sanzione edittale prevista per l’illecito disicplinare, della
sospensione dall’esercizio della professione da uno a sei mesi, con la sanzione pecuniaria applicata nella misura prevista dall’art. 138 bis della L. n. 89/1913 (compresa tra 516,00 euro e 15.493,00 euro), determinata in € 7.500,00, pari a circa la metà del massimo edittale, in considerazione della durata significativa del periodo in cui il COGNOME era rimasto sprovvisto del repertorio vidimato (dall’1.8.2017 al 5.9.2017) e del numero non esiguo degli atti (49) tardivamente annotati, non ravvisandosi neppure una sproporzione della sanzione rispetto a quelle inflitte dallo stesso organo disciplinare, o in altre regioni, per casi analoghi.
La Corte d’Appello, inoltre, da un lato riteneva irrilevante il mancato riconoscimento dell’attenuante del ravvedimento operoso, in quanto alternativo alle circostanze attenuanti generiche ai fini della concessione della sostituzione della sanzione edittale della sospensione secondo la previsione dell’art. 144 della L. n. 89/1913, concessione nella specie avvenuta in ragione dell’incensuratezza disciplinare del COGNOME, dall’altro riteneva che della tardiva annotazione sul repertorio dei 49 atti si fosse tenuto conto nella quantificazione della pena, sotto il profilo della durata della violazione, mentre l’assenza per maternità della collaboratrice incaricata del servizio inteso ad ottenere la vidimazione preventiva dei repertori e la mancanza di alcuni dipendenti dello studio RAGIONE_SOCIALE nel periodo estivo, non potevano considerarsi eventi eccezionali, e non vi era stata un’autodenuncia del AVV_NOTAIO, in quanto la violazione disciplinare era emersa durante l’ispezione per il bienno 2016 -2017 svolta dal Sovrintendente dell’RAGIONE_SOCIALE, che aveva richiesto l’avvio del procedimento disciplinare.
La Corte d’Appello, infine, condannava il ricorrente alle spese in favore della controparte costituita, e riferendosi ad un’impugnazione proposta dopo il 30.1.2013 integralmente respinta, riteneva sussistenti i presupposti per l’imposizione a
carico del ricorrente di un ulteriore contributo ex art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 –
Avverso tale ordinanza, non notificata, ha proposto ricorso, notificato il 14.7.2021 all’RAGIONE_SOCIALE, al RAGIONE_SOCIALE ed alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, il AVV_NOTAIO, affidandosi a due motivi, e resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso notificato il 23.9.2021.
La Procura Generale ha concluso per la reiezione del ricorso.
La causa é stata trattenuta in decisione all’udienza camerale partecipata del 6.6.2024.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3 e 4 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli articoli 1362 e 1363 cod. civ., dell’art. 12 delle preleggi, dell’art. 144 comma 1 della L.n.89/1913, dell’art. 63 cod. pen., dell’art. 132 comma 2 n. 4) c.p.c., dell’art. 156 comma 2° c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., comportanti anche la nullità dell’ordinanza impugnata.
Assume il ricorrente che la Corte d’Appello, contraddittoriamente, avrebbe da un lato escluso la rilevanza del ravvedimento operoso per essere lo stesso alternativo all’incensuratezza disciplinare ai fini della sostituzione, peraltro concessa, della sanzione edittale della sospensione con la sanzione pecuniaria, e dall’altro affermato che del ravvedimento operoso la decisione della RAGIONE_SOCIALE avrebbe tenuto conto nella quantificazione della sanzione, così violando i criteri ermeneutici degli articoli 1362 e 1363 cod. civ., valevoli anche per i provvedimenti giudiziari, mentre in realtà aveva solo considerato l’incensuratezza del AVV_NOTAIO
COGNOME per mancanza di precedenti disciplinari a suo carico, non potendosi desumere la valutazione del ravvedimento operoso dal fatto che la RAGIONE_SOCIALE avesse preso in considerazione la durata significativa del periodo in cui si era protratta la mancanza del repertorio ed il numero non esiguo di atti tardivamente annotati, ed invoca pertanto la riduzione di 1/6 della sanzione pecuniaria prevista per il ravvedimento operoso, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte che ha riconosciuto tale attenuante nell’annotazione tardiva degli atti notarili sui fascicoli di repertorio vidimati (Cass. 5.6.2014 n. 12672; Cass. 12.2.2014 n. 3203). Si duole ulteriormente il ricorrente che la Corte d’Appello avrebbe ritenuto che l’attenuante del ravvedimento operoso non potrebbe essere ulteriormente considerata, ai fini della diminuzione della sanzione disciplinare, una volta applicata ai sensi dell’art. 144 comma 1 della L. n. 89/1913 la sostituzione della sanzione disciplinare edittale, in tal modo violando l’art. 63 cod. pen. sul concorso tra più circostanze attenuanti, valevole anche nel sistema sanzionatorio disciplinare.
Preliminarmente va esclusa l’inammissibilità del richiamo del primo motivo di ricorso all’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c. sulla base del disposto dell’art. 26 comma 4 del D. Lgs. n. 150/2011, che prevede il ricorso alla Corte di Cassazione contro la decisione della Corte d’Appello sul reclamo avverso il provvedimento disciplinare nei soli casi previsti dall’art. 360 comma primo n.3) e 5) c.p.c., in quanto tale disposizione non ha certo abrogato la sovraordinata norma dell’art. 111 comma 7° della Costituzione relativa alla sindacabilità in sede di legittimità del vizio di motivazione quando la stessa sia mancante, meramente apparente, o contraddittoria al punto di non consentire di comprendere le ragioni della decisione (vedi in tal senso Cass. 25.3.2010 n.7169).
Va detto comunque che dopo la riforma dell’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. non é più sindacabile la contraddittorietà della
motivazione, a meno che la stessa non sia di gravità tale da far ritenere non integrato neppure il minimo costituzionale di motivazione del provvedimento richiesto, ipotesi qui certamente non ravvisabile, in quanto la Corte d’Appello da un lato ha evidenziato che ai fini della conversione ex art. 144 della L.n. 89/2013 della sanzione edittale della sospensione dall’esercizio della professione RAGIONE_SOCIALE da uno a sei mesi, prevista per l’omessa tenuta del repertorio, nella più blanda sanzione pecuniaria ricompresa nella misura dell’art. 138 bis della L. n.89/2013 (tra €516,00 ed € 15.493,00), l’attenuante del ravvedimento operoso è meramente alternativa all’incensuratezza disciplinare (cosiddette attenuanti generiche), e dall’altro ha affermato che del ravvedimento operoso, oltre che delle attenuanti generiche si era tenuto conto in sede di determinazione in €7.500,00 della misura della sanzione pecuniaria sotto il profilo della durata della violazione. In effetti in materia di sanzioni disciplinari notarili sia le cosiddette attenuanti generiche, sia il ravvedimento operoso, in base all’art. 144 della legge RAGIONE_SOCIALE, sono attenuanti ad effetto speciale, che conducono alla medesima sostituzione della sanzione edittale della sospensione con la sanzione pecuniaria. La sanzione applicata per effetto della sostituzione della sanzione edittale, pertanto, non può essere ulteriormente defalcata di 1/6, come invece richiede il ricorrente, atteso che tale riduzione frazionaria è prevista per il solo caso in cui la sanzione disciplinare applicata resti quella edittale, e non invece per la diminuente applicata in virtù del meccanismo di sostituzione previsto dall’art. 144 della legge RAGIONE_SOCIALE, che in difetto di una norma assimilabile all’art. 69 cod. pen., non applicabile analogicamente agli illeciti disciplinari notarili in presenza di una diversa disciplina di settore, integra ed esaurisce l’unica diminuzione consentita . La sentenza quindi non ha affermato che una volta disposta la sostituzione della sanzione disciplinare edittale non abbia più trovato applicazione l’attenuante
del ravvedimento operoso, della quale piuttosto ha tenuto conto, così come dell’incensuratezza disciplinare, in sede di determinazione della sanzione disciplinare sostitutiva, sulla base dell’effettiva gravità della violazione commessa in rapporto alla sua durata ed a tutti gli aspetti oggettivi e soggettivi, determinazione discrezionale non sindacabile in questa sede, conforme alla previsione dell’art. 144 della legge RAGIONE_SOCIALE.
Col secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
Si duole il ricorrente che l’impugnata sentenza abbia dato atto della sussistenza a suo carico dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 ancorché il giudizio di reclamo che si svolge davanti alla Corte d’Appello avverso la decisione della RAGIONE_SOCIALERe.Di. in materia di sanzioni disciplinari non sia un giudizio di tipo impugnatorio assimilabile all’appello (Cass. 26.2.2021 n. 5426; Cass. 24.11.2020 n. 26697; Cass. 12.12.2017 n. 29717; Cass. 23.1.2014 n. 1437).
Il secondo motivo é fondato e merita accoglimento, in quanto per giurisprudenza consolidata di questa Corte, il giudizio di reclamo che si svolge davanti alla Corte d’Appello avverso la decisione della Co.Re.Di. in materia di sanzioni disciplinari a carico dei notai non é un giudizio di tipo impugnatorio, ma un giudizio in unico grado (vedi Cass. 31.1.2023 n. 2818; Cass. 26.2.2021 n.5426; Cass. 24.11.2020 n. 26697; Cass. sez. un. n. 1415/2019), di talché non poteva la Corte d’Appello nel pronunciarsi sul reclamo del AVV_NOTAIO dare atto della sussistenza a carico dello stesso dei presupposti per l’imposizione di un ulteriore contributo se dovuto ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, che opera solo per i giudizi d’impugnazione in senso proprio.
Per il giudizio di legittimità, la prevalente soccombenza del ricorrente, che ha visto respinto il motivo attinente al merito della causa, ne giustifica la condanna al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, mentre nulla va disposto per il RAGIONE_SOCIALE