Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 16499 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 16499 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15986/2019 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al ricorso,
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO e legale rappresentante NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende per procura in calce al controricorso,
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE,
-intimato- avverso l’ ORDINANZA di CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE n.383/2018 depositata il 20.11.2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.6.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE, con la decisione n. 150 del 24.11.2017, infliggeva al AVV_NOTAIO la sanzione disciplinare RAGIONE_SOCIALE sospensione dall’esercizio RAGIONE_SOCIALE professione per la durata di due mesi, per violazione degli articoli 147 lettere b) e c) RAGIONE_SOCIALE L. n.89/1913 e dell’art. 31 lettere a, b e c dei Principi di deontologia professionale dei notai, per essersi servito, per indurre le persone a sceglierlo, dell’attività di procacciatori d’affari a favore dei quali aveva svolto gratuitamente, a titolo di corrispettivo per le prestazioni ricevute, le proprie prestazioni professionali nell’anno 2015.
Proposto reclamo alla Corte d’Appello di Firenze il 24.5.2018, notificato alla RAGIONE_SOCIALE ed al RAGIONE_SOCIALE, quest’ultimo si costituiva chiedendo la reiezione del reclamo, ed interveniva in giudizio la
Procura Generale RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso la Corte d’Appello di Firenze.
Con sentenza n. 1969/2018 del 20.11.2018, non notificata, la Corte d’Appello di Firenze rigettava il reclamo, confermando la sanzione disciplinare inflitta, e condannava il AVV_NOTAIO al pagamento in favore del RAGIONE_SOCIALE delle spese processuali.
La suddetta sentenza confermava l’impianto probatorio RAGIONE_SOCIALE prima decisione, basatasi sull’emissione nel 2015 di ben 27 fatture da parte del AVV_NOTAIO a carico di imprenditori ed agenti immobiliari che svolgevano attività di procacciamento non riportanti l’onorario del AVV_NOTAIO, e di ulteriori 211 fatture ugualmente non riportanti l’onorario del AVV_NOTAIO emesse a carico di amici e conoscenti del AVV_NOTAIO e delle sue dipendenti, su un totale di 1102 fatture emesse nel 2015 dal professionista, e sulle dichiarazioni confessorie rese dal AVV_NOTAIO nelle lettere trasmesse al RAGIONE_SOCIALE il 3.11.2016 e l’8.5.2017, con le quali aveva indicato rispettivamente che le suddette fatture si riferivano per la maggior parte ad atti societari di modestissimo valore e ad imprenditori che abitualmente si servivano del suo studio per sé e per i propri clienti, e ad atti compiuti in favore di agenti immobiliari ed imprenditori che gli indirizzavano clienti, amici ed amici di conoscenti anche delle sue impiegate.
La Corte d’Appello evidenziava che le attività di segnalazione e di procacciamento erano equiparate dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte formatasi sulla nozione di procacciatore di affari, che le 27 fatture emesse direttamente a carico di imprenditori ed agenti immobiliari che svolgevano attività di procacciamento non riportanti l’onorario del AVV_NOTAIO non costituivano affatto un numero esiguo rispetto a quelle complessivamente emesse nel 2015 e non facevano ritenere plausibile che il AVV_NOTAIO non fosse a conoscenza di tale attività di procacciamento, che le dichiarazioni autografe del
AVV_NOTAIO indirizzate al RAGIONE_SOCIALE costituivano confessioni anche se anteriori all’avvio del procedimento disciplinare, essendo ad esso applicabili le norme relative alle prove nel processo civile e non del processo penale, che l’abrogazione delle tariffe minime disposta dalla L. n. 248/2006 abilitava i professionisti a richiedere compensi inferiori ai minimi per conquistare maggiori quote di mercato, ma non a non richiedere alcun compenso per la prestazione professionale imputando lo stesso a corrispettivo di un’altrui attività di procacciamento di affari non consentita, e che la sanzione disciplinare inflitta risultava proporzionata alla gravità RAGIONE_SOCIALE condotta tenuta.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso a questa Corte, notificato il 20.5.2019 alla RAGIONE_SOCIALE ed al RAGIONE_SOCIALE, il AVV_NOTAIO, affidandosi a sei motivi, ed ha resistito con controricorso notificato il 28.6.2019 il RAGIONE_SOCIALE.
Il 17.5.2024 il AVV_NOTAIO ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese processuali, rappresentando che con decreto dirigenziale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 14.5.2021 è stato dispensato su sua richiesta dall’esercizio delle funzioni notarili ex art. 31 RAGIONE_SOCIALE L.N. con effetto dal 21.6.2021, che tale decreto è stato comunicato al AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE Nazionale di Firenze in pari data ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale RAGIONE_SOCIALE Repubblica italiana parte II, numero 74, il 24.6.2021, e che avendo compiuto 71 anni, superando il limite dei 65 anni, non può più fare richiesta al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per la riammissione alla professione notarile ai sensi RAGIONE_SOCIALE L. n. 45/1983.
Il 23.5.2024 il RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato di accettare l’avversa rinuncia, nel
contempo insistendo per la liquidazione delle spese processuali come da nota spese.
La causa é stata trattenuta in decisione all’udienza camerale partecipata del 6.6.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dare atto che il ricorso non è stato notificato alla Procura Generale presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE che sarebbe stata parte necessaria del presente giudizio d’impugnazione di sanzione disciplinare a carico di un AVV_NOTAIO (vedi in tal senso Cass. 22.1.1999 n. 593) e che ha regolarmente partecipato al giudizio svoltosi davanti alla Corte d’Appello, ma dato l’esito del ricorso, l’integrazione del contraddittorio si appalesa superflua.
Occorre a questo punto considerare che il AVV_NOTAIO, con decreto dirigenziale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 14.5.2021, è stato dispensato, su sua richiesta, dall’esercizio delle funzioni notarili ex art. 31 RAGIONE_SOCIALE L.N. con effetto dal 21.6.2021; che tale decreto è stato comunicato al RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE Nazionale di Firenze in pari data ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale RAGIONE_SOCIALE Repubblica italiana parte II, numero 74, il 24.6.2021; e che il AVV_NOTAIO medesimo, avendo superato il limite dei 65 anni, non può più fare richiesta al RAGIONE_SOCIALE per la riammissione alla professione notarile ai sensi RAGIONE_SOCIALE L. n. 45/1983, ed ha quindi correttamente depositato il 17.5.2024 rinuncia al ricorso, accettata dal RAGIONE_SOCIALE, corredata dalla documentazione comprovante quanto sopra riportato, acquisibile ex art. 372 c.p.c. in quanto concernente l’ammissibilità del ricorso.
Dal momento che la rinuncia al ricorso è stata sì accettata dal RAGIONE_SOCIALE, che
ha, però, insistito per la condanna alle spese del ricorrente, il giudizio va dichiarato estinto, ma il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo in favore del suddetto RAGIONE_SOCIALE, non potendosi tale accettazione interpretare quale rinuncia alle spese ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 391 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara estinto il giudizio e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per spese vive ed €2.000,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%.
sì deciso nella camera di consiglio del 6.6.2024
Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME