Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28080 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 28080 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 20115/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE C/O D’APPELLO DI RAGIONE_SOCIALE C/O D’APPELLO DI RAGIONE_SOCIALE
-intimati-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO
INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-resistente- avverso la ORDINANZA di CORTE D’APPELLO RAGIONE_SOCIALE n. 1136/2020 depositata il 06/04/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udito il Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME COGNOME, che ha concluso, chiedendo l’accoglimento del quarto motivo di ricorso e il rigetto del ricorso.
Uditi gli avvocati RAGIONE_SOCIALE parti.
FATTI RAGIONE_SOCIALE CAUSA
1.NOME COGNOME commetteva, tra il 2006 e il 2008, allorché era funzionario dell’RAGIONE_SOCIALE, una pluralità di reati per cui, nel 2010, veniva rinviato a giudizio. I reati qualificati come concussione venivano poi riqualificati come reati di induzione indebita a dare o promettere utilità, previsti e puniti dall’art.319 quater c.p. Nel corso del processo, il COGNOME veniva assolto da due reati. Gli altri reati venivano dichiarati tutti prescritti tranne uno per il quale, con sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, alla quale la causa era stata rimessa con sentenza di questa Corte del 18 gennaio 2017, poi confermata dalla sentenza di questa Corte n.8723 del 22 novembre 2019, era condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e all’interdizione dai pubblici uffici.
Nel frattempo, in 9 gennaio 2012, NOME COGNOME vinceva il concorso per AVV_NOTAIO indetto con d.m. 10 aprile 2008. Il ministero RAGIONE_SOCIALE Giustizia sospendeva la nomina in ragione RAGIONE_SOCIALE pendenza del
procedimento penale. Il decreto ministeriale veniva a sua volta sospeso dal Tar del Lazio e poi definitivamente annullato.
Il 7 gennaio 2013 NOME COGNOME veniva nominato AVV_NOTAIO e il successivo 20 febbraio veniva iscritto al ruolo dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE questi RAGIONE_SOCIALE il 14 aprile 2020 promuoveva nei confronti di NOME COGNOME un procedimento disciplinare a conclusione del quale veniva, dalla RAGIONE_SOCIALE, irrogata al AVV_NOTAIO COGNOME, ai sensi degli art.142 bis e 147, primo comma, lett. a) RAGIONE_SOCIALE l.16 febbraio 1913, n. 89, la sanzione RAGIONE_SOCIALE sospensione per un anno dall’esercizio RAGIONE_SOCIALE professione per aver egli, con la commissione del reato di induzioni indebita a dare o promettere utilità per il quale era stato condannato, compromesso la propria dignità e reputazione e il decoro e il prestigio RAGIONE_SOCIALE classe notarile.
Il reclamo proposto dal AVV_NOTAIO contro il provvedimento sanzionatorio veniva respinto dalla Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE con ordinanza 6 aprile 2021.
La Corte di Appello riteneva che:
l’illecito disciplinare contestato al AVV_NOTAIO fosse un ‘illecito a formazione progressiva o comunque caratterizzato da una pluralità di circostanze che concorrono ad integrarlo o sanzionarlo in quanto per la sua giuridica configurabilità non è sufficiente la pronuncia nei confronti del AVV_NOTAIO di condanna per un reato non colposo con pena edittale non inferiore nel minimo a sei mesi … bensì è altrettanto indispensabile che per effetto RAGIONE_SOCIALE statuizione penale passata in giudicato e RAGIONE_SOCIALE commissione del relativo fatto accertata definitivamente sia compromessa, in qualunque modo, la dignità del reo oltre che la reputazione o il decoro e prestigio RAGIONE_SOCIALE classe notarile’;
non fosse dato ‘circoscrive il fatto passibile di sanzione disciplinare alle mera commissione del reato’ altrimenti pervenendosi ‘alla incongrua conclusione di ritenere inibito l’accesso al notariato qualora la res iudicata sia formata nei confronti di colui che ha superato il concorso e prima RAGIONE_SOCIALE nomina ma per contro di reputare irrilevante e privo di qualsiasi significato un identico esito sulla base del semplicistico rilievo che la statuizione definitiva intervenuta … dopo che il reo aveva già assunto le funzioni di pubblico ufficiale’;
non ricorresse una ipotesi di ‘bis in idem’ malgrado che il reclamante fosse già stato sanzionato penalmente e, dall’RAGIONE_SOCIALE, disciplinarmente e ciò perché la norma penale e il codice disciplinare dell’RAGIONE_SOCIALE erano volti a salvaguardare interessi diversi rispetto a quello a presidio del quale erano posti gli art. 142 bis e 147 RAGIONE_SOCIALE legge notarile;
l’illecito disciplinare non fosse prescritto dato che il dies a quo di decorrenza del termine quinquennale di cui all’art. 146 l.89/1913 non poteva essere ancorato alla commissione RAGIONE_SOCIALE condotta dovendo invece essere ancorato al passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE pronuncia del giudice penale o al verificarsi del disdoro procurato al ceto notarile e dato ‘in ogni caso che la RAGIONE_SOCIALE non poteva essere investita RAGIONE_SOCIALE azione disciplinare se non a decorrere dal 20.2.2013 e cioè dal giorno in cui l’interessato venne iscritto nel ruolo] ed anzi, essendo a quella data ‘già in corso l’azione penale … per cui il procedimento disciplinare qualora avviato avrebbe dovuto essere sospeso in limine con contestuale sospensione pure del termine prescrizionale … in cui era intervenuta la prima pronuncia di legittimità risalente al 18.1.2017 con cui venivano affermate in modo indiscutibile l’avvenuta commissione del fatto da parte del Le COGNOME e la riferibilità RAGIONE_SOCIALE condotta di quest’ultimo alla fattispecie normativa contestata’.
Per la cassazione di questa ordinanza il AVV_NOTAIO ha proposto ricorso affidato a quattro motivi.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e il presidente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE hanno depositato atto di costituzione ai fini di poter intervenire all’udienza di discussione.
La Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica di RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
5.Il ricorrente ha depositato memoria,
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1.Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 135, 142 bis, 147, lett. a) RAGIONE_SOCIALE l.89/1913, 12 preleggi, 25, comma 2, Cost., 7 Cedu, 1 l.698/1981 per avere la Corte di Appello ritenuto che il potere disciplinare fosse stato esercitato legittimamente per fatti commessi antecedentemente all’iscrizione a ruolo di esso ricorrente.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 146 RAGIONE_SOCIALE l.89/1913, per avere la Corte di Appello erroneamente negato la prescrizione dell’illecito.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 649 c.p.p., 117, comma 1, Cost., 4 del protocollo n.7 RAGIONE_SOCIALE CEDU e 50 RAGIONE_SOCIALE Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea per avere la Corte di Appello ritenuto, in contrasto con il principio di ‘ne bis in idem’, che il potere disciplinare legittimamente fosse stato esercitato malgrado che per lo stesso fatto il ricorrente fosse stato già sanzionato sia penalmente sia, dall’RAGIONE_SOCIALE, disciplinarmente.
Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. N. 115/2002 per avere la
Corte di Appello condannato il ricorrente al raddoppio del contributo unificato in un procedimento -quello di reclamo avvero decisione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di disciplinanon assimilabile all’appello.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Il quadro normativo di riferimento è il seguente.
La legge 16 febbraio 1913, all’ art. 135, come modificato dal d.lgs. 1° agosto 2006, n. 249 prevede che ‘1. Le sanzioni disciplinari per i notai che mancano ai propri doveri sono: a) l’avvertimento; b) la censura; c) la sanzione pecuniaria; d) la sospensione; e) la destituzione’. 2. Tali sanzioni si applicano indipendentemente da quelle comminate da altre leggi ed anche qualora l’infrazione non comporta la nullità dell’atto o il fatto non costituisce reato. 3. Le sanzioni disciplinari sono inflitte dalla commissione amministrativa regionale di disciplina o dalla corte d’appello, secondo le disposizioni previste dalla presente legge. 4. Se, in occasione RAGIONE_SOCIALE formazione di uno stesso atto, il AVV_NOTAIO contravviene più volte alla medesima disposizione, si applica una sola sanzione, determinata fino all’ammontare massimo previsto per tale infrazione, tenuto conto del numero RAGIONE_SOCIALE violazioni commesse’.
L’art. 142 -bis RAGIONE_SOCIALE legge 89/13 inserito dal d.lgs. 249/2006 prevede che ‘1. Il AVV_NOTAIO che ha commesso un fatto che integra gli estremi di uno dei reati previsti dall’articolo 5, primo comma, numero 3°, è punito disciplinarmente con una RAGIONE_SOCIALE sanzioni di cui all’articolo 147, quando la sua condotta viola quest’ultima disposizione’.
L’art. 147 dispone (per quanto interessa) che ‘E’ punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione, il AVV_NOTAIO che pone in essere una RAGIONE_SOCIALE seguenti condotte: a) compromette, in qualunque modo, con la propria condotta, nella vita pubblica o privata, la sua dignità e reputazione o il decoro e prestigio RAGIONE_SOCIALE classe notarile’.
Le disposizioni sono riferite al ‘AVV_NOTAIO‘. Gli artt. 135 e 147 usano verbi all’indicativo presente. L’interpretazione letterale (art. 12 disp. preliminari al c.c.) porta alla conclusione per cui le due disposizioni correlano gli illeciti disciplinari alla commissione di determinate condotte in quanto ne sia autore chi è ‘AVV_NOTAIO‘. Alla stessa conclusione, per ragioni logico sistematiche, deve giungersi anche per la disposizione dell’art. 142 bis sebbene questa usi il verbo commettere al passato prossimo (‘ha commesso’). Anch’essa si riferisce al ‘AVV_NOTAIO‘. Usa il verbo violare all’indicativo presente. La disposizioni per un verso si inserisce nel quadro RAGIONE_SOCIALE previsione generale dell’art. 135 e per altro verso rinvia all’art. 147.
L’art. 319 quater c.p. stabilisce che ‘Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando RAGIONE_SOCIALE sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000 ‘ .
Sostiene il ricorrente, richiamandosi alla sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte 1° dicembre 2014, n. 25369, che per principio generale il potere disciplinare non può essere esercitato per fatti antecedenti all’iscrizione all’albo del professionista. La sentenza richiamata aveva in effetti affermato che ‘L’esercizio del potere disciplinare nei confronti degli avvocati, ai sensi dell’art. 38 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, tutela il prestigio dell’RAGIONE_SOCIALE in presenza di comportamenti idonei a screditarne l’autorevolezza e la credibilità, tenuti dagli iscritti in violazione dei
doveri professionali, sicché non hanno rilevanza disciplinare le condotte antecedenti l’iscrizione all’albo, a prescindere dalla loro rilevanza penale e dalla capacità di determinare “strepitus fori” nel periodo d’iscrizione’.
Successivamente il principio è stato precisato con altra sentenza RAGIONE_SOCIALE sezioni unite -la n.30650 del 3 novembre 2023- secondo cui ‘in tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati per fatti oggetto di procedimento penale, l’azione disciplinare può essere esercitata dal RAGIONE_SOCIALE distrettuale di disciplina anche qualora tali fatti siano risalenti ad epoca anteriore all’iscrizione dell’avvocato al relativo albo professionale, allorché il loro disvalore ricada anche nel periodo successivo all’iscrizione’.
Con questa più recente sentenza -è da notare- le Sezioni Unite non hanno contraddetto il precedente del 2014 avendo invece sottolineato che il richiamo a tale precedente da parte del professionista non era ‘pertinente’ rispetto al caso specifico.
Si trattava di un caso in cui il professionista era stato condannato, prima dell’iscrizione all’albo, per appropriazione indebita ed aveva omesso, anche dopo l’iscrizione, di restituire alla vittima il maltolto. Le Sezioni Unite hanno confermato la sanzione disciplinare irrogata, proprio sul presupposto che il professionista aveva omesso di restituire alla vittima la somma di denaro di cui si era illegittimamente appropriato, dando rilievo alla natura permanente di tale omissione perpetratasi anche successivamente alla iscrizione all’albo.
Si legge nel punto 13 nella sentenza: ‘Il richiamo al principio espresso da queste Sezioni unite con la sentenza n. 25369/2014 che – discostandosi da altro precedente di questa stessa Corte (n. 2223 del 2010) – ha escluso la rilevanza disciplinare RAGIONE_SOCIALE condotte antecedenti l’iscrizione all’albo, a prescindere dalla loro rilevanza penale e dalla capacità di determinare strepitus fori nel periodo d’iscrizione, non appare pertinente. La ratio decidendi RAGIONE_SOCIALE
sentenza impugnata si basa sul (diverso) presupposto, in fatto, che la condotta disciplinarmente rilevante si è protratta nel tempo ben oltre l’iscrizione dell’odierno ricorrente a cagione RAGIONE_SOCIALE mancata restituzione (fatto sicuramente successivo alla data dell’iscrizione) del denaro sottratto alla tutelata, che integra un illecito disciplinare per gli inevitabili riflessi negativi ‘sulla immagine dell’avvocatura con contestuale perdita di credibilità RAGIONE_SOCIALE categoria, dignità ed il decoro’, essendo violati ‘i fondamentali doveri di probità, dignità, decoro RAGIONE_SOCIALE professione RAGIONE_SOCIALE>> La censura appare formulata senza tenere conto RAGIONE_SOCIALE natura permanente dell’illecito disciplinare contestato nel capo a) all’avvocato (…) e del principio più volte affermato da questa Corte in seno al procedimento disciplinare, anche in ambiti diversi da quello RAGIONE_SOCIALE professione RAGIONE_SOCIALE, che fa applicazione analogica del disposto dell’art. 158 cod.pen., attesa la identità di ratio, indiscutibilmente volta a sanzionare una condotta illecita astrattamente tipizzata (Cass. n. 16516/2012; n. 14299/2020). La condotta oggetto d’incolpazione, infatti, si inserisce all’interno di un rapporto contrattuale, in relazione al quale il professionista è tenuto al rispetto RAGIONE_SOCIALE norme di deontologia RAGIONE_SOCIALE. Queste Sezioni Unite (sent. n. 23239/2022; sent. n. 14233/2020) hanno avuto modo di precisare che >. Tali reiterate condotte, ha evidenziato la Corte nelle richiamate pronunce, non si esauriscono nella semplice percezione RAGIONE_SOCIALE somma, ma ricomprendono il comportamento omissivo, protrattosi nel tempo, consistente nell’avere il professionista mantenuto nella
propria disponibilità importi che, come si ricava nel caso in esame dalla puntuale esposizione dei fatti contenuta nell’impugnata decisione (…), avrebbero dovuto essere immediatamente restituite alla tutelata’.
L’odierno ricorrente è stato condannato per il reato di cui all’art. 319 quater c.p.
A differenza del reato in riferimento sul quale si sono pronunciate le Sezioni Unite con la sentenza del n.30650/2023, il fatto per cui è stato condannato il ricorrente non è un fatto di cui, sotto il profilo disciplinare, possa predicarsi la permanenza fino al momento RAGIONE_SOCIALE restituzione RAGIONE_SOCIALE somma alla vittima per la assorbente ragione che il soggetto indotto non è vittima ma concorrente nel reato (come reso evidente dal fatto che, ai sensi del secondo comma dell’art. 319 quater anch’egli è punito). Gli interessi tutelati dalla norma incriminatrice applicata all’odierno ricorrente sono costituiti dal buon andamento e dall’imparzialità RAGIONE_SOCIALE pubblica amministrazione. Il fatto, anche sotto il profilo disciplinare come sotto il profilo penale, è un illecito istantaneo.
In ragione RAGIONE_SOCIALE tipologia del fatto è nel caso applicabile non il principio stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza 30650/2023 ma il principio stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza 25369/2014.
6.Il primo motivo di ricorso deve essere accolto e per l’effetto, restando gli altri assorbiti, l’ordinanza impugnata deve essere cassata e la causa può essere decisa nel merito con accoglimento dell’originario reclamo e annullamento RAGIONE_SOCIALE sanzione disciplinare.
Le spese dell’intero processo sono compensate ai sensi dell’art. 92 c.p.c. per la novità RAGIONE_SOCIALE questione.
PQM
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa l’ordinanza impugnata e, decidendo nel merito, annulla la sanzione disciplinare inflitta al ricorrente;
compensa le spese.
Roma 3 ottobre 2024
Il Consigliere istruttore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME