Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 24395 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 24395 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 7748-2020 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 175/2019 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 16/12/2019 R.G.N. 118/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Oggetto
R.G.N. 7748 /2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 02/07/2024
CC
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE aveva rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la decisione con cui il tribunale locale aveva rigettato la domanda dallo stesso proposta, diretta al risarcimento dei danni subiti a seguito del procedimento disciplinare subito ai sensi del R.D. n. 148/1931, con sospensione preventiva dal servizio, al quale era stato, a suo dire, ingiustamente sottoposto (con declassamento di due livelli).
La corte d’appello, premesso che il COGNOME era impiegato presso l’ufficio oggetti smarriti alle dipendenze di RAGIONE_SOCIALE e che allo stesso era stato addebitato di aver tenuto registrazioni gravemente irregolari degli oggetti smarriti, di aver reso irreperibili diversi oggetti, anche di pregio e valori e che non era stata fornita nessuna compiuta spiegazione di tali smarrimenti, aveva ritenuto che era rimasto non impugnato l’accertamento del tribunale circa la conoscenza da parte del lavoratore della esistenza di una procedura per il trattamento degli oggetti smarriti ( convenzione con il Comune RAGIONE_SOCIALE) e che non risultava dubitabile la conoscenza di tale procedura.
La Corte aveva poi escluso che a seguito della derubricazione da parte del Consiglio di disciplina (da destituzione a retrocessione) occorresse un nuovo procedimento disciplinare, poiché nella contestazione di addebito del 21.10.2013 era contenuto l’addebi to infine attribuito (registrazioni gravemente irregolari e irreperibilità diversi oggetti anche di pregio e valore). Quanto poi all’indennizzo previsto dall’art. 46 RD n. 148/31, in caso di perdita della retribuzione per sospensione ove il dipendente fosse stato assolto in sede penale, la corte valutava la non coincidenza tra quanto addebitato in sede penale, rispetto al quale addebito era stato assolto, e quanto invece addebitato in sede disciplinare, e, dunque, l’infondatezza della pretesa indennità.
Avverso detta decisione il lavoratore proponeva ricorso cui resisteva con controricorso la RAGIONE_SOCIALE. Entrambe le parti depositavano successiva memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con il primo motivo è denunciato l’omesso esame (art. 360 co -.1 n. 5 c.p.c.) di un fatto decisivo in relazione all’art. 112 c.p.c. e lamentata la mancata valutazione del provvedimento disciplinare di retrocessione che, se considerato nella sua illegittimità, avrebbe portato, a giudizio del ricorrente, ad una diversa valutazione la corte d’appello.
Occorre precisare che la corte territoriale (pg.8 sentenza) ha considerato e valutato la circostanza in questione ritenendo ‘non decisiva’ la stessa. Ha infatti specificato che comunque il tribunale aveva correttamente sottoposto alla propria cognizione tutte le circostanze dedotte dalle parti pervenendo all’accertamento della insussistenza dei vizi procedimentali riguardanti il procedimento disciplinare lamentati dal ricorrente. Si tratta di una valutazione di merito, peraltro logicamente ineccepibile, che esclude l’omissione invece denunciata. Peraltro, il motivo risulta comunque inammissibilmente, in quanto non riproduce esattamente la domanda originariamente proposta così non consentendo neppure il controllo sulla lamentata violazione dell’art. 112 c.p.c .
2)Con la seconda censura è denunciata ‘l’illegittimità per falsa applicazione del ccnl e norme di diritto con riguardo al R.D. n. 148/31’; il ricorrente lamenta l’errata attribuzione della sanzione disciplinare non essendo assoggettabile al Regio Decreto richiamato, ma alle previsioni del CCNL, essendo lui incaricato di ‘servizio soltanto suss idiario del servizio dei trasporti’.
La circostanza di fatto, ovvero la qualità delle mansioni svolte dal ricorrente in funzione della disciplina applicabile, non ha formato specifico oggetto della valutazione della corte di merito, e tanto rende inammissibile la censura, che pure difetta di chiarezza, per la sua novità.
Peraltro, a riguardo questa Corte di legittimità ha chiarito che per servizi “soltanto sussidiari del servizio dei trasporti” secondo la norma dettata dall’art.7, lett. b), del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, ai fini della sottrazione dei relativi addetti all’applicazione della normativa sul rapporto di lavoro per il personale dei pubblici servizi di trasporto in concessione, devono intendersi non quelli forniti all’azienda di
trasporto da unità organizzative interne, ma quelli erogati agli utenti esterni come da qualsiasi azienda produttrice di servizi e, quindi, oggetto di attività, diverse da quelle di trasporto, esercitate in forma imprenditoriale ( Cass. n.6297/2022; Cass. n. 77731/2007).
In ragione dei principi richiamati, la doglianza è pure priva di fondamento in quanto il ricorrente era dipendente addetto ad unità organizzativa interna all’azienda.
3)Con terzo motivo è dedotta la errata applicazione dell’art. 45 R.D. n. 148/31 e l’ingiustificata sospensione dal servizio per l’incolpazione penale poi risultata inconsistente. Occorre precisare che la corte di merito, consapevole della diversità dei procedimenti (penale e disciplinare) e della diversità degli ambiti valutativi, ha chiarito di occuparsi e valutare soltanto le incolpazioni di natura disciplinare (registrazioni gravemente irregolari e irreperibilità diversi oggetti anche di pregio e valore). Infondata risulta pertanto la censura in quanto estranea all’ambito decisionale adottato dal giudice del merito, basato solo sugli addebiti di natura disciplinare.
4)- Allo stesso modo deve ritenersi priva di fondamento la quarta censura relativa alla asserita violazione e falsa applicazione dell’art. 7 l .n. 300/70 e R.D. 148/31, per la denunciata incolpazione ‘misurata’ sulla vicenda penale. Come detto, la corte d’appello ha chiarito di occuparsi solo delle vicende a rilievo disciplinare, considerando solo le irregolarità e la perdita di oggetti.
5)Con ultimo motivo è denunciata la violazione dell’art.46 del R.D. n. 148/31 per il mancato riconoscimento del risarcimento del danno (retribuzioni non percepite) per l’illegittima sospensione del rapporto di lavoro.
La disposizione richiamata prevede che in caso di sospensione del rapporto di lavoro per procedimento disciplinare o penale dovuto a cause di servizio, in caso di accertata insussistenza del fatto o del reato, il dipendente abbia diritto ad un indennizzo di quanto perduto per effetto della sospensione.
La sentenza impugnata, sul punto, ha correttamente ribadito che, sebbene sia venuto meno il profilo penale per i fatti addebitati, sono stati confermati gli addebiti disciplinari che, come visto, sono
comunque considerati dalla disposizione, nel senso della loro esclusione, per dare ingresso all’indennizzo previsto. Anche tale motivo è dunque privo di fondamento.
Il ricorso deve essere conclusivamente rigettato.
Le spese seguono il principio di soccombenza.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 3.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Cosi’ deciso in Roma il 2 luglio 2024.
La Presidente NOME COGNOME