Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10186 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10186 Anno 2024
RAGIONE_SOCIALE: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21655/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato RAGIONE_SOCIALE NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di RAGIONE_SOCIALE.CENTR.ESERC.PROFESSIONI SANITARIE ROMA n. 105/2018 depositata il 16/05/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024 dal Consigliere COGNOME NOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, con decisione del 16.5.2019, ha respinto il ricorso del AVV_NOTAIO avverso la delibera RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, con la quale era stata irrogata la sanzione disciplinare RAGIONE_SOCIALEa sospensione dall’esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione per tre mesi.
Al dott. COGNOME era stata contestata la violazione Codice Disciplinare per avere divulgato le proprie tesi in materia di terapie mediche alternative, screditando i protocolli tradizionali anche nelle ipotesi di comprovata efficacia perché riconosciuti dalla comunità scientifica, con atteggiamento denigratorio nei confronti RAGIONE_SOCIALEa medicina ufficiale; tale attività di divulgazione avveniva per fini di lucro, in una situazione di conflitto di interessi.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi, suddivisi in ulteriori sottomotivi.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.
In prossimità RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la carenza di giurisdizione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, perché i fatti contestati avrebbero ad oggetto consigli alimentari e l’elaborazione di diete, attività che non costituirebbero un atto medico.
Il motivo è infondato.
Le contestazioni mosse nei confronti del dott. COGNOME non censuravano le tesi di lui sull’associazione RAGIONE_SOCIALEe diete al gruppo sanguigno di ogni individuo – e quindi l ‘ attività scientifica svolta ma l’aver veicolato, attraverso videoincontri e pubbliche conferenze diffuse a mezzo di emittenti televisive e via web, che tali diete fossero risolutive di patologie gravi.
Tali attività integrano certamente un atto medico, tanto più che le tesi proposte ed i consigli alimentari, pur non accompagnati da visite mediche, erano presentati come risolutivi di patologie gravi, oltre ad essere associati ad una costante attività denigratoria RAGIONE_SOCIALEa medicina ufficiale e RAGIONE_SOCIALEe terapie tradizionali.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.51 DPR n.221/1950, per non avere la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dichiarato prescritta l’azione disciplinare dal momento che le teorie mediche divulgate dal ricorrente risalirebbero ad oltre cinque anni rispetto alla data RAGIONE_SOCIALEa contestazione RAGIONE_SOCIALE‘addebito.
Il motivo è inammissibile perché introduce una questione nuova dedotta per la prima volta in sede di legittimità.
E’ pacifico che i motivi del ricorso per cassazione debbano investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di merito, non essendo prospettabili per la prima
volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito (Cass. 7981/07; Cass. 16632/2010). Ne consegue che, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni implicanti un accertamento di fatto o non trattate nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in ossequio del principio di autosufficienza del ricorso (Cassazione civile sez. II, 09/08/2019, n.21243; Cass. 20518/08; Cass. 9765/05; Cass. 12025/00).
Con il terzo motivo di ricorso, svolto in via subordinata, si deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.39 del DPR 221/1950, con riferimento all’omessa indicazione specifica RAGIONE_SOCIALEa contestazione degli addebiti da parte del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, che, nella lettera di convocazione avrebbe fatto riferimento a profili di criticità RAGIONE_SOCIALE‘attività di divulgazione scientifica del ricorrente, senza l’indicazione RAGIONE_SOCIALEe circostanze di tempo e di luogo in cui si sarebbe consumata la violazione. L’omessa menzione circostanziata degli addebiti riguarderebbe anche la comunicazione di avvio del procedimento disciplinare, in cui le contestazioni, dopo una lunga esposizione dei fatti, registrati su DVD, si sarebbero limitate ad una mera elencazione degli articoli del Codice deontologico, mentre avrebbero richiesto un diverso tasso di precisione tale da consentire all’incolpato di svolgere un’adeguata difesa.
Il motivo è infondato.
L’ articolo 39 del d.p.r. 5.4.1950, n. 221, così statuisce:
‘ Quando risultano fatti che possono formare oggetto di procedimento disciplinare, il presidente, verificatene sommariamente le circostanze, assume le opportune informazioni e, dopo aver inteso
il sanitario, riferisce al Consiglio per le conseguenti deliberazioni. Il presidente fissa la data RAGIONE_SOCIALEa seduta per il giudizio, nomina il relatore e provvede a notificare all’interessato: a) la menzione circostanziata degli addebiti…’
La specifica contestazione RAGIONE_SOCIALE‘addebito è richiesta solo per il giudizio e non per la fase degli accertamenti preliminari.
Se condo l’orientamento consolidato di questa Corte, nel procedimento disciplinare a carico degli RAGIONE_SOCIALE la professione sanitaria, il compimento degli atti di indagine volti ad accertare la configurabilità o meno RAGIONE_SOCIALE‘illecito disciplinare non deve essere necessariamente preceduto, a pena di illegittimità del procedimento, dalla specifica contestazione all’indagato dei fatti integranti l’illecito disciplinare, in quanto tale specifica contestazione deve precedere soltanto il giorno fissato per il giudizio e può ritenersi effettuata qualora l’incolpato abbia avuto conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘accusa e sia stato messo in condizione di difendersi e discolparsi in tempo per il giudizio ( Cass. 1.10.2004, n.19658; Cass. 16.1.2007, n.835).
Nel caso di specie, pur non essendo necessaria la contestazione degli addebiti nella fase predisciplinare, pur tuttavia, il ricorrente aveva conosciuto i fatti in modo dettagliato tanto da poter svolgere pienamente le proprie difese.
Successivamente, i fatti su cui si era basato il procedimento disciplinare, erano confluiti nella specifica contestazione degli addebiti, con l’indicazione RAGIONE_SOCIALEe norme del codice deontologiche violate.
La comunicazione di avvio del procedimento non era, dunque, viziata per mancata contestazione degli addebiti, poiché vi era un ‘ esplicita menzione dei fatti e RAGIONE_SOCIALEe circostanze risultanti dagli accertamenti in
sede penale, corredata dall’elencazione degli articoli del codice deontologico violati.
Peraltro, la RAGIONE_SOCIALE ha rilevato che l’incolpato, dopo l’audizione, aveva prodotto documentazione a discolpa, dimostrando piena conoscenza dei fatti per i quali era stata avviata l’azione disciplinare ed esercitando in modo altrettanto pieno il diritto di difesa.
Con il quarto motivo di ricorso, sub. A) si denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 47 DPR 221/1950, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per non avere la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE annullato la decisione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, che sarebbe priva di motivazione in ordine ai rilievi e le contestazioni mosse dal ricorrente. Il vizio di motivazione attingerebbe anche la decisione impugnata.
Il motivo è inammissibile sotto diversi profili.
In primo luogo, è censurata la delibera RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e non la decisione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE centrale, che ha effetto sostitutivo RAGIONE_SOCIALEa delibera.
In secondo luogo, la decisione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE soddisfa i requisiti minimi richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte sotto il profilo del contenuto RAGIONE_SOCIALEa motivazione, perché consente di cogliere l’iter logico -giuridico RAGIONE_SOCIALEa decisione in relazione alle censure mosse alla delibera impugnata (Cass. Sez. Unite 8053/2014; Cass. 23940/2017).
Nell’ambito del quarto motivo di ricorso, si censura sotto la lettera sub b) (pag.31 del ricorso), la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 66 del DPR 221/1950, per vizio di motivazione RAGIONE_SOCIALEa decisione in relazione alle censure svolte nella fase predisciplinare.
Il motivo è infondato e, al l’uopo, si richiamano le motivazioni esposte nella trattazione del terzo motivo di ricorso.
Con il quarto motivo di ricorso, sotto la lettera sub c) (pag.35 del ricorso), si deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.64 del DPR N.221/50 e RAGIONE_SOCIALE‘art.51, comma 3 c.p.c., per non avere la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rilevato l’obbligo di astensione del RAGIONE_SOCIALE per grave inimicizia nei confronti del ricorrente, manifestatasi attraverso articoli di stampa denigratori nei suoi confronti.
Il motivo è infondato, in quanto, come risulta dal provvedimento impugnato, il RAGIONE_SOCIALE non RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE non ha partecipato alla fase disciplinare, che inizia con l’atto di contestazione degli addebiti. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art.13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa parte controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5 .500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda Sezione