Sentenza di Cassazione Civile Sez. U Num. 30312 Anno 2023
Civile Sent. Sez. U Num. 30312 Anno 2023
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2023
SENTENZA
AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO sul ricorso iscritto al n. 8993/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLZANO
-intimato- avverso la SENTENZA del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE n. 53/2023 depositata il 27/03/2023.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il P.M. in persona RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto di dichiarare inammissibili il quinto e il sesto motivo di ricorso e di rigettare gli altri motivi.
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO ha proposto ricorso articolato in sei motivi avverso la sentenza n. 53/2023 del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, pubblicata il 27 marzo 2023.
L’intimato RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensive.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha accolto solo in parte il ricorso presentato dall’AVV_NOTAIO COGNOME contro la decisione emessa in data 14 febbraio 2020 dal RAGIONE_SOCIALE del distretto RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, confermando la responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘incolpato per gli addebiti contestati e limitandosi a rideterminare nella misura di un anno la sanzione disciplinare RAGIONE_SOCIALEa sospensione dall’esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione forense.
La sentenza impugnata riferisce che il procedimento disciplinare ha tratto origine da un esposto del 27 febbraio 2012, inoltrato nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME e di altro legale dalla liquidatrice e da un socio RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE In questo esposto si affermava che era stata presentata in data 28 dicembre 2011 denuncia alla Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica di RAGIONE_SOCIALE nei confronti dei due RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE‘ex amministratrice e liquidatrice e di un dipendente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, per avere essi, in accordo fra loro, dapprima costituito una società a fini commerciali in concorrenza con la medesima RAGIONE_SOCIALE, dagli stessi rispettivamente assistita e gestita, quindi ceduto a prezzo irrisorio i marchi e le registrazioni appartenenti alla RAGIONE_SOCIALE e infine assunto la qualità di soci nella nuova impesa collettiva.
Avendo ricevuto notizia dal Procuratore RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in data 6 giugno 2014 RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto rinvio a giudizio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE nella seduta del 7 luglio 2014 deliberò di aprire il procedimento disciplinare, formulando il capo di incolpazione, e decise contestualmente di sospendere tale procedimento disciplinare in attesa RAGIONE_SOCIALEa definizione del procedimento penale RG 6288/2011. Venne invece archiviata la posizione disciplinare RAGIONE_SOCIALE‘altro AVV_NOTAIO menzionato nel richiamato esposto.
In data 14 settembre 2014 il procedimento fu quindi trasmesso all’istituito RAGIONE_SOCIALE, il quale deliberò di confermare la sospensione del procedimento disciplinare fino alla definizione del procedimento penale e comunque non oltre la data del 1° marzo 2017. Trascorsa tale data, fu dato impulso al procedimento disciplinare e venne sentito su sua richiesta l’AVV_NOTAIO. Il 6 febbraio 2018 fu quindi approvato dal CDD il seguente capo di incolpazione, che riprendeva quanto a suo tempo deliberato dal COA RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE:
‘ Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 120 c.p. e RAGIONE_SOCIALE artt. 216, primo comma nr. I e 223 RD 16.03.1942 nr. 267 per aver l’AVV_NOTAIO, nella sua qualità di consulente legale e procuratore RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita con sentenza nr. 30/12 d.d. 30.03. -04.04.2012 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE:
costituito con la collega di studio RAGIONE_SOCIALE, divenendone socio, la società RAGIONE_SOCIALE con oggetto sociale in parte identico a quello RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE al fine di sfruttare i marchi e registrazioni, esercitando attività commerciale;
indotto la signora RAGIONE_SOCIALE a cedere a RAGIONE_SOCIALE, dipendente RAGIONE_SOCIALE, nr. 58 marchi e nr. 10 registrazioni di prodotti chimici per l’agricoltura (di cui ad atto di cessazione Notaio Ockl d.d. 23.08.2011)
ad un prezzo complessivo di € 5.000,00 a fronte di un valore nettamente superiore (€ 2.964.005,00 secondo la stima d.d. 27.03.2012 del AVV_NOTAIO ma comunque non inferiore ad € 1.000.000,00) e avere pertanto violato i principi deontologici di cui ai seguenti articoli:
a) art. 5, canone I, per inosservanza dei doveri di probità dignità e decoro avendo tenuto un comportamento non colposo in violazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale;
b) art. 7, canone I e II, per inosservanza del dovere di fedeltà nello svolgimento RAGIONE_SOCIALEa propria attività professionale, avendo consapevolmente compiuto atti contrari all’interesse dalla propria assistita ed in violazione del principio del rispetto dei doveri che la sua funzione impone verso la collettività;
c) art. 36, canone I e II, per inosservanza RAGIONE_SOCIALE obblighi di difendere gli interessi RAGIONE_SOCIALEa parte assistita nell’osservanza RAGIONE_SOCIALEa legge e dei principi deontologici, consigliando consapevolmente comportamenti ed atti illeciti;
d) art. 16, canone I, per aver posto in essere attività commerciale. Nelle date nei luoghi di cui al capo di imputazione penale e quindi in RAGIONE_SOCIALE, alla data del fallimento’.
La sentenza del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE afferma che l’AVV_NOTAIO COGNOME, ricevuta la notifica del capo di incolpazione, in memoria difensiva aveva evidenziato che la contestazione disciplinare era sostanzialmente identica a quella formulata nel procedimento penale n. 6288/2011 RGNR, nell’ambito del quale egli era imputato per il reato di concorso in bancarotta fraudolenta.
Dinanzi al CDD vennero acquisiti i verbali di audizione dibattimentale penale e la sentenza nr. 950/19 del 12 luglio 2019 resa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, che aveva accertato la responsabilità penale RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO
COGNOME e del coimputato COGNOME per i fatti contestati, e furono sentiti i testimoni.
All’esito RAGIONE_SOCIALE‘udienza di discussione del 16 dicembre 2019, il RAGIONE_SOCIALE pronunciò decisione che ritenne sussistente la responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO per tutte le condotte contestate.
L’AVV_NOTAIO COGNOME presentò ricorso in cinque motivi al RAGIONE_SOCIALE. A seguito RAGIONE_SOCIALEa pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sopravvenuta sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE nel processo penale, l’AVV_NOTAIO COGNOME formulò motivi aggiunti nella memoria del 30 novembre 2022. Pur considerati inammissibili tali motivi aggiunti, il RAGIONE_SOCIALE ha esaminato le questioni ad essi sottese, giacché comunque rilevabili d’ufficio.
La sentenza impugnata, quanto al rilievo RAGIONE_SOCIALEa nullità RAGIONE_SOCIALEa decisione del CDD, per non aver provveduto ad attendere l’esito del processo penale, atteso il provvedimento di sospensione già assunto dal COA RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ha ritenuto di dover applicare nella specie il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 54 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 247 del 2012 sulla reciproca autonomia tra procedimento disciplinare e penale, che esclude la sospensione necessaria del primo giudizio. Il RAGIONE_SOCIALE ha poi rigettato l’eccezione di prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare, atteso che i fatti contestati definiti dal capo di incolpazione indicavano la data RAGIONE_SOCIALEa sentenza dichiarativa del fallimento del 4 aprile 2012 e che ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 51 del r.d.l. n. 1578 del 1933, ritenuto ratione temporis applicabile, il termine di prescrizione doveva intendersi interrotto in data 7 luglio 2014, per effetto RAGIONE_SOCIALE‘approvazione del capo di incolpazione da parte del COA di RAGIONE_SOCIALE, e in data 6 febbraio 2018, allorché il CDD di RAGIONE_SOCIALE diede impulso al procedimento disciplinare con nuova approvazione del capo di incolpazione, prima, dunque, RAGIONE_SOCIALEa scadenza del quinquennio dalle delibere di apertura del procedimento disciplinare e dal compimento di altri atti propulsivi.
Alla conferma RAGIONE_SOCIALEa responsabilità disciplinare RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO COGNOME, il CNF è quindi pervenuto sulla base RAGIONE_SOCIALE accertamenti RAGIONE_SOCIALEe condotte contestate contenuti nelle sentenze del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, resa quest’ultima ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 599 -bis c.p.p. (accoglimento concordato del nono motivo di appello sulla entità RAGIONE_SOCIALEa sanzione, con rinuncia agli altri motivi).
Il AVV_NOTAIO in persona RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO ha depositato memoria ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 378, comma 1, c.p.c., chiedendo di dichiarare inammissibili il quinto e il sesto motivo di ricorso e di rigettare gli altri motivi.
Ha depositato memoria altresì il ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo del ricorso RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO lamenta la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 653 c.p.p., 295 c.p.c., nonché l’omesso esame e la carenza assoluta di motivazione su fatto decisivo, per non aver mantenuto (dopo una prima positiva decisione in merito) prima il CDD e poi il CNF – la sospensione del procedimento disciplinare fino alla definizione di quello penale in grado d’appello.
Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione con riferimento al combinato disposto RAGIONE_SOCIALE artt. 653 c.p.p., 295 c.p.c. e 111 Cost. sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa lesione del diritto di difesa, atteso che il processo penale si è concluso con sentenza d’appello pronunciata e passata in giudicato successivamente allo spirare del termine per il reclamo al CNF, sentenza, peraltro, utilizzata per motivare la condanna qui impugnata.
Il terzo motivo di ricorso deduce la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 54 e 56, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 247 del 2012 e la violazione del favor rei in RAGIONE_SOCIALE all’applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme sulla prescrizione e all’intervenuta maturazione dei termini.
Il quarto motivo di ricorso allega la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 51 del r.d.l. n. 1578 del 1933, avendo il CNF assunto acriticamente quale dies a quo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione per tutte le condotte disciplinari la data del fallimento RAGIONE_SOCIALEa società (desunta dal capo di imputazione penale).
Il quinto motivo di ricorso lamenta la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, primo comma, del R.D.L. n. 578/1933, che impone il divieto di attività commerciale in capo all’AVV_NOTAIO e questo per difetto RAGIONE_SOCIALE‘elemento oggettivo e comunque per difetto assoluto di motivazione sul punto.
Il sesto motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 597 c.p.p. e RAGIONE_SOCIALE artt. 21 e 22 Codice Deontologico RAGIONE_SOCIALE, nonché l’omesso esame e la carenza assoluta di motivazione su fatto decisivo, in RAGIONE_SOCIALE al divieto di reformatio in pejus . Ciò perché il CNF, pur accogliendo la doglianza sull’operatività del regime sanzionatorio più favorevole (quello precedente alla riforma del 2012), ha irrogato immotivatamente il massimo RAGIONE_SOCIALEa pena ammessa, mentre il NOME si era limitato ad irrogare la sanzione del doppio del minimo edittale.
I primi tre motivi di ricorso, che si possono esaminare congiuntamente, non sono fondati, nei sensi di cui alla motivazione che segue.
2.1. È infondato il terzo motivo.
In tema di illecito disciplinare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il regime più favorevole di prescrizione introdotto dall’art. 56 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 247 del 2012, il quale prevede un termine massimo di prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare di sette anni e sei mesi, senza computare il tempo RAGIONE_SOCIALEe eventuali sospensioni, non trova applicazione con riguardo agli illeciti commessi prima RAGIONE_SOCIALEa sua entrata in vigore; per le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense non rileva,
dunque, lo ” jus superveniens ” attinente alla disciplina RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, seppure più favorevole all’incolpato. Il momento di riferimento per l’individuazione del regime RAGIONE_SOCIALEa prescrizione applicabile, nel caso di illecito punibile in sede disciplinare, rimane così quello RAGIONE_SOCIALEa commissione del fatto o RAGIONE_SOCIALEa cessazione RAGIONE_SOCIALEa sua permanenza, e non quello RAGIONE_SOCIALEa incolpazione (Cass. Sez. Unite, sentenze n. 9543, n. 8558 e n. 20650 del 2023; n. 37550, n. 35461 e n. 20383 del 2021; n. 23746 del 2020; n. 9558 del 2018; n. 14905 del 2015).
2.2. La questione si pone in relazione all’art. 7 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo e RAGIONE_SOCIALEe libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, interpretato alla luce RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Grande Camera RAGIONE_SOCIALEa Corte europea dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo del 17 settembre 2009 (ric. n. 10249/03, COGNOME contro Italia), secondo cui «l’art. 7 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione, che stabilisce il principio del divieto di applicazione retroattiva RAGIONE_SOCIALEa legge penale, incorpora anche il corollario del diritto RAGIONE_SOCIALE‘accusato al trattamento più lieve».
2.3. La giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte EDU ha sovente affermato che il principio di retroattività RAGIONE_SOCIALEa lex mitior riguarda esclusivamente la fattispecie incriminatrice e la pena, e non anche le norme sopravvenute che modificano, in senso favorevole al reo, la disciplina RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, con la riduzione del tempo occorrente perché si produca l’effetto estintivo del reato, considerando le disposizioni in materia di prescrizione come norme processuali, che pongono una semplice condizione preliminare affinché la causa sia esaminata (ad esempio, Previti c. Italia, dec., n. 1845/08, 12 febbraio 2013, § 80; COGNOME c. Romania dec., n. 55959/14, 22 settembre 2015, § 64).
2.4. La sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte EDU , COGNOME COGNOME e NOME COGNOME COGNOME c. Islanda , ric. nn. 68273/14 e 68271/14, 22 dicembre
2020, ha ribadito, proprio in tema di sanzioni disciplinari irrogate ad RAGIONE_SOCIALE (sia pure applicate da autorità giurisdizionali per violazioni di obblighi di lealtà e probità nel comportamento processuale), che gli illeciti ed i procedimenti disciplinari non rientrano nell’ambito sostanzialmente «penale» né ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 6, né ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 7 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione, il che condurrebbe ad escludere in radice l’applicabilità RAGIONE_SOCIALEe evocate tutele penalistiche (nella specie, per quanto rileva nel giudizio in esame, quella RAGIONE_SOCIALEa retroattività RAGIONE_SOCIALEa lex mitior in tema di prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare), non potendo il giudice nazionale discostarsi da tale interpretazione. Nonostante l’incidenza di alcune sanzioni disciplinari, aventi anche contenuto inibitorio, come la sospensione o la cancellazione dall’albo e la radiazione, la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte EDU evidenzia le divergenze rispetto alle figure di reato, divergenze rinvenibili nella limitata estensione soggettiva ed oggettiva RAGIONE_SOCIALE‘ambito applicativo, giacché tali sanzioni sono rivolte ai soli membri di una categoria professionale, nella specie in possesso RAGIONE_SOCIALEo status di AVV_NOTAIO, e consistono nella violazione di regole di condotta finalizzate a preservare il decoro e la dignità RAGIONE_SOCIALEa professione forense (Corte EDU, Erdoğan c. Turchia, ric. n. 32985/12, 5 dicembre 2017; COGNOME c. San Marino, ric. n. 64735/14, 13 settembre 2016; COGNOME c. Austria, ric. n. 47195/06, 19 febbraio 2013; COGNOME c. Austria, ric. n. 31356/04, 10 maggio 2010).
A tale conclusione si perviene pur nella consapevolezza RAGIONE_SOCIALEa complessità RAGIONE_SOCIALEe forme di esercizio del potere sanzionatorio disciplinare, nonché RAGIONE_SOCIALEe considerazioni svolte nella sentenza n. 197 del 2018 RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale, circa l’inerenza RAGIONE_SOCIALEe sanzioni disciplinari ‘in senso lato al diritto sanzionatorio -punitivo’, sebbene conservando ‘una propria specificità, anche dal punto di vista del loro statuto costituzionale’, la quale comporta l’inapplicabilità, o una più
flessibile applicabilità, RAGIONE_SOCIALEe garanzie che circondano la pena in senso stretto.
Si è, infatti, in presenza, nel caso in esame, di sanzioni irrogate da organi di disciplina RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE forense per violazioni di obblighi deontologici dettati a tutela RAGIONE_SOCIALE‘onore e del prestigio RAGIONE_SOCIALEa professione, in rapporto alle quali, nella verifica dei cosiddetti ‘criteri COGNOME‘, l’interpretazione qualificata RAGIONE_SOCIALEa Corte EDU (da ultimo riaffermata nella citata sentenza COGNOME e COGNOME contro Islanda ) solitamente evidenzia, appunto, sotto il profilo sostanziale, la loro ristretta riferibilità soggettiva e la finalizzazione a preservare gli interessi particolari RAGIONE_SOCIALEa categoria (oltre che in via indiretta interessi generali e di rilevanza pubblica), e, sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘afflittività RAGIONE_SOCIALEe misure inibitorie, la connessione del loro oggetto con il diritto soggettivo di matrice civilistica ad esercitare la professione. Inoltre, la verifica è qui compiuta per un caso in cui è questione RAGIONE_SOCIALEa pretesa retroattività RAGIONE_SOCIALEa lex mitior in punto di prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare, disciplina che la giurisprudenza convenzionale colloca nell’alveo RAGIONE_SOCIALEe norme processuali.
2.5. Come ritenuto nella sentenza del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, trattandosi di condotte commesse ed esauritesi prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore dall’art. 56 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 247 del 2012 (condotte distrattive antecedenti alla sentenza dichiarativa di fallimento comunque intervenuta in data 30 marzo/4 aprile 2012), costituenti illeciti disciplinari per fatti di reato, trovava perciò applicazione il regime sostanziale RAGIONE_SOCIALEa prescrizione quinquennale dettato dall’art. 51 del r.d.l. n. 1578 del 1933, con il conseguente effetto interruttivo permanente del termine fino al passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza che definisce il processo penale (Cass. Sez. Unite, sentenza n. 11367 del 2016). Si verteva, infatti, nel caso previsto dall’art. 44 del r.d.l. n. 1578 del 1933, in cui il procedimento disciplinare ha avuto luogo per
fatti costituenti anche reato e per i quali era stata iniziata l’azione penale (Cass. Sez. Unite, sentenze n. 1609 del 2020; n. 10071 del 2011).
2.6. Sono infondati i primi due motivi.
È proprio in base al regime processuale del rapporto tra procedimento disciplinare e processo penale dettato dall’art. 54 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 247 del 2012 che deve, invece, valutarsi la legittimità RAGIONE_SOCIALEa riattivazione del procedimento disciplinare da parte del RAGIONE_SOCIALE, successivamente al 1° marzo 2017, come dallo stesso deliberato già in data 14 settembre 2014.
2.7. Queste Sezioni Unite hanno già affermato che l’art. 54 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 247 del 2012, il quale, come detto, disciplina in termini di reciproca autonomia i rapporti tra procedimento disciplinare nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e procedimento penale avente ad oggetto gli stessi fatti, nel senso di escludere la sospensione necessaria del primo giudizio in attesa RAGIONE_SOCIALEa definizione del secondo, e di consentire, in via di eccezione, una sospensione facoltativa, limitata nel tempo, trova applicazione a far tempo dal 1° gennaio 2015, in forza RAGIONE_SOCIALEa regola transitoria dettata dall’art. 65, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa citata legge (Cass. Sez. Unite n. 7336 del 2021).
Avuto riguardo a tale data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE‘art. 54 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 247 del 2012, ed in forza del generale principio del ” tempus regit actum “, la ripresa del procedimento disciplinare da parte del CDD successivamente al 1° marzo 2017 non ha comportato alcuna nullità in rapporto alla disciplina vigente al momento in cui essa è stata compiuta.
L’art. 54 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 247 del 2012, invero, ha fatto venir meno la necessaria sospensione del procedimento disciplinare a carico RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO in pendenza del processo penale avente ad oggetto i medesimi fatti e fino al passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza
definitiva di quest’ultimo, in forza RAGIONE_SOCIALE artt. 653 c.p.p. e 295 c.p.c., al che si correlava anche l’esclusione RAGIONE_SOCIALEa decorrenza del termine prescrizionale (su cui, indicativamente, Cass. Sez. Unite n. 4893 del 2006; n. 17441 del 2008; n. 16169 del 2011; n. 5991 del 2012; n. 11309 del 2014).
Ad identica conclusione è pervenuta la sentenza di queste Sezioni Unite n. 19030 del 2021, secondo la quale, ferma restando l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina sostanziale RAGIONE_SOCIALEa prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘illecito disciplinare avuto riguardo a quella vigente alla data di commissione dei fatti contestati, l’art. 54 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 247 del 2012 ha trovato, invece, immediata applicazione, nel senso di non imporre più la sospensione necessaria del procedimento disciplinare in attesa RAGIONE_SOCIALEa definizione del processo penale concernente i medesimi fatti, ciò implicando ‘la correttezza RAGIONE_SOCIALEa scelta di riattivare il procedimento stesso, ancor prima del passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza penale, senza che tale immediata riattivazione determini alcuna conseguenza sulla validità RAGIONE_SOCIALEa decisione adottata’ (si veda anche Cass. Sez. Unite n. 20384 del 2021).
Quanto poi alla sentenza penale RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE passata in giudicato, RAGIONE_SOCIALEa pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa stessa, come si legge nella sentenza qui impugnata, il CNF venne informato dallo stesso AVV_NOTAIO al termine RAGIONE_SOCIALEa discussione svoltasi all’udienza del 20 ottobre 2022 ed invitò il ricorrente a produrre tale provvedimento, in uno all’atto di impugnazione, ai verbali e ai documenti esibiti nel giudizio di gravame. I motivi aggiunti posti a corredo RAGIONE_SOCIALEa memoria del 30 novembre 2022, seppur considerati inammissibili, sono stati esaminati dal RAGIONE_SOCIALE nella parte in cui veicolavano questioni comunque rilevabili d’ufficio. Alcuna lesione vi è stata al diritto di difesa RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO in sede disciplinare per effetto RAGIONE_SOCIALEa sopravvenuta pronuncia RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello nel
processo penale: la sospensione del procedimento disciplinare, che le censure lamentano non essere stata mantenuta, si impone, del resto, per evitare il contrasto fra giudicato penale e decisione disciplinare (Cass. Sez. Unite n. 5995 del 2012) e il processo penale per gli stessi fatti si è definito con condanna a seguito di concordato con rinuncia ai motivi di appello ex art. 599bis c.p.p., sicché neppure risulta più attualmente pendente la causa pregiudicante; la sentenza del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si è poi posta in linea con l’art. 54, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 247 del 2012, operando in sede disciplinare congrue valutazioni autonome a fini deontologici in RAGIONE_SOCIALE alla sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condotte materiali esaminate nel processo penale, dapprima dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE e poi dalla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, avente per oggetto i medesimi fatti.
È infondato anche il quarto motivo di ricorso.
La sentenza del RAGIONE_SOCIALE, nel verificare il decorso RAGIONE_SOCIALEa prescrizione quinquennale, ha fatto capo alla data RAGIONE_SOCIALEa sentenza dichiarativa del fallimento del 4 aprile 2012 ed ha ritenuto la prescrizione interrotta in data 7 luglio 2014, per effetto RAGIONE_SOCIALE‘approvazione del capo di incolpazione da parte del COA di RAGIONE_SOCIALE, e in data 6 febbraio 2018, allorché il CDD di RAGIONE_SOCIALE diede impulso al procedimento disciplinare con nuova approvazione del capo di incolpazione.
Il quarto motivo di ricorso contesta tale dies a quo individuato per tutte le condotte disciplinari con riferimento alla data del fallimento RAGIONE_SOCIALEa società.
La censura riecheggia il dibattito interpretativo sul termine di prescrizione del reato di bancarotta prefallimentare, se esso, cioè, decorra dal momento in cui interviene la sentenza dichiarativa di fallimento o già dal momento di consumazione RAGIONE_SOCIALEe singole condotte distrattive precedenti a tale declaratoria (al riguardo,
indicativamente, Cass. Sez. penale 5, n. 45288 del 2017; n. 13910 del 2017).
Sotto il profilo fattuale, l’allegazione si connota per novità, non venendo specificato, agli effetti RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., come e quando le circostanze inerenti al momento di compimento RAGIONE_SOCIALEe condotte distrattive, asseritamente coincidenti con il decorso RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, fossero state dedotte nel giudizio di merito e sottoposte alla discussione processuale.
La memoria ex art. 378 c.p.c. depositata dal ricorrente, integrando le censure enunciate in ricorso, aggiunge che ‘i mandati professionali … venivano revocati con largo anticipo rispetto alla declaratoria di fallimento’.
La motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata riferisce, tuttavia, che l’COGNOME era divenuto consulente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE nell’ottobre 2010, che la costituzione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (poi ceduta alla RAGIONE_SOCIALE) era avvenuta il 19 maggio 2011 e di seguito era stata compiuta la cessione distrattiva dei marchi e RAGIONE_SOCIALEe registrazioni oggetto di incolpazione. Queste date confermano la genericità del quarto motivo di ricorso, il quale, lamentando l’incertezza sul termine di decorrenza RAGIONE_SOCIALEa prescrizione quinquennale, comunque non introduce argomenti idonei a giustificare la cassazione RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata.
Il quinto motivo di ricorso, come visto, lamenta la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, primo comma, del R.D.L. n. 578/1933, quanto al divieto di attività commerciale.
Ancora nella memoria ex art. 378 c.p.c., il ricorrente evidenzia di non aver rivestito la carica di amministratore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE
Anche questo motivo è infondato.
Deve premettersi che le decisioni del RAGIONE_SOCIALE in materia disciplinare sono impugnabili per cassazione dinanzi alle
Sezioni Unite per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, ovvero per difetto del ‘minimo costituzionale” di motivazione, con la conseguenza che l’accertamento del fatto e l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALEa sua rilevanza ai fini RAGIONE_SOCIALEa concreta individuazione RAGIONE_SOCIALEe condotte costituenti illecito disciplinare e RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALE‘adeguatezza RAGIONE_SOCIALEa sanzione irrogata non possono essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza (si vedano, tra le tante, Cass. Sez. Unite, sentenze n. 34206, n. 28468, n. 26991, n. 22729, n. 11675, n. 7501 e n. 7073 del 2022 del 2022; n. 42090, n. 37550, n. 35462, n. 27889, n. 21965, n. 21964, n. 21963 e n. 21962 del 2021 n. 34476 del 2019; n. 20344 del 2018; n. 24647 del 2016)
Il RAGIONE_SOCIALE, nella specie, ha tratto dalle risultanze del processo penale prova RAGIONE_SOCIALEa sottrazione di marchi, registrazioni e RAGIONE_SOCIALE‘intero patrimonio di avviamento del settore fitofert di RAGIONE_SOCIALE, che aveva consentito risultati rilevanti fin da subito ad RAGIONE_SOCIALE, di cui era unico socio l’AVV_NOTAIO COGNOME, avendo per di più egli diretto le trattative RAGIONE_SOCIALE‘accordo di cessione.
E’ così conforme a diritto la conclusione secondo cui l’AVV_NOTAIO che costituisca una società di capitali, RAGIONE_SOCIALEa quale sia socio unico (coi conseguenti profili concernenti l’attività e la responsabilità proprie del socio di una RAGIONE_SOCIALE), si trova, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 1, numero 1, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 16 del Codice deontologico, formulazione operante ratione temporis , in una situazione di incompatibilità con l’esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione forense, qualora, come appare accertato in fatto, risulti che tale carica abbia comportato effettivi poteri di gestione o di rappresentanza.
5. Va infine respinto altresì il sesto motivo di ricorso, sull’assunta violazione del divieto di reformatio in pejus .
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, accogliendo sul punto il ricorso presentato dall’AVV_NOTAIO COGNOME contro la decisione del RAGIONE_SOCIALE del distretto RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, ha ritenuto che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 65, comma 5, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 247 del 2012, e dunque del criterio del ” favor rei “, doveva farsi applicazione dei limiti edittali stabiliti dalla disciplina in vigore alla data di commissione dei fatti contestati. La misura RAGIONE_SOCIALEa sanzione RAGIONE_SOCIALEa sospensione dall’esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione forense è stata così rideterminata in un anno, considerando che ‘risultano accertate tutte le condotte contestate all’AVV_NOTAIO‘ e valutando ‘la gravità dei fatti’. L’individuazione del regime giuridico più favorevole è stata quindi correttamente effettuata non in astratto, ma con riguardo alla concreta vicenda disciplinare; tuttavia, all’esito RAGIONE_SOCIALE‘individuazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione da applicare, quella ritenuta più favorevole può essere applicata dal giudice per intero.
Il giudice RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, che individua il trattamento sanzionatorio più favorevole in applicazione del criterio del ” favor rei “, non è vincolato, ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione tra il minimo ed il massimo, in forza del divieto di ” reformatio in peius “, di cui al combinato disposto RAGIONE_SOCIALE artt. 100 e 112 c.p.c., dal punto RAGIONE_SOCIALEa cornice edittale prescelto nella sentenza impugnata, purché non sia sovvertito il giudizio di disvalore espresso dal precedente giudice (cfr. Cass. Sesta sez. pen. 15 novembre/18 dicembre 2019, n. 51130; Cass. Terza sez. pen. 10 gennaio/28 agosto 2017, n. 39448).
6. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, ciò assorbendo anche la richiesta di sospensione RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione ex art. 36, comma 7, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 247 del 2012.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, in quanto l’intimato RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensive.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite