Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34866 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 34866 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3350/2018 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE REGGIO CALABRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliati ex lege in ROMA INDIRIZZO, l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende
contro
PRINCI NOME
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO REGGIO CALABRIA n. 745/2017 depositata il 21/09/2017, RG 922/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 dal
Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO
NOME COGNOME, insegnante di scienze motorie, in servizio presso il RAGIONE_SOCIALE Calabria, aveva impugnato dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE Calabria il provvedimento disciplinare dell’avvertimento scritto , irrogatole con nota prot. ris. 155 del 2013.
La lavoratrice chiedeva, nel contraddittorio con il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e la dirigente scolastica del RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE, l’annullamento della sanzione.
Il Tribunale aveva dichiarato la carenza di legittimazione passiva della dirigente scolastica, condannando la COGNOME a rimborsare alla stessa le spese di giudizio, e aveva annullato la sanzione
Il RAGIONE_SOCIALE proponeva appello; a sua volta, anche la COGNOME proponeva appello avverso la condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore della dirigente scolastica.
In entrambi i giudizi si costituiva la dirigente scolastica, che proponeva appello incidentale rispetto alla COGNOME.
La Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE Calabria, con la sentenza n. 745/2017, ha accolto l’appello proposto da l RAGIONE_SOCIALE e quello proposto da NOME nei confronti di COGNOME NOME e ha rigettato quelli proposti da COGNOME NOME.
In parziale riforma della sentenza resa tra le parti dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE Calabria, che nel resto veniva confermata, ha rigettato l’impugnazione della sanzione disciplinare irrogata con nota prot. ris. 155 del 27 giugno 2013, dichiarandone la legittimità.
Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la lavoratrice prospettando cinque motivi di ricorso, assistiti da memoria.
Resistono con controricorso il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE .
NOME COGNOME è rimasta intimata.
CONSIDERATO
1.Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, n. 1 e n. 5, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 55bis , del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori). Violazione del principio della specificità e immutabilità dei fatti contestati. Violazione del principio della corrispondenza tra addebito contestato e fatti utilizzati nella motivazione della pronuncia disciplinare. Vizio di motivazione dell’impugnata sentenza per incongr uenza e contraddittorietà.
Assume la lavoratrice, dopo aver illustrato le disposizioni invocate, che la dirigente scolastica aveva adottato il provvedimento sanzionatorio, motivandolo con addebiti non compresi nell’atto di contestazione, peraltro genericamente formulato (deduce che la formula era: aveva usato ‘toni accesi’ nel corso del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 25 giugno 2013). Ricorda, riportando stralcio della motivazione della sentenza di primo grado, che il Tribunale aveva accolto la domanda.
La Corte d’Appello non aveva trascritto la contestazione , obliterando il confronto tra quest’ultima e la motivazione del provvedimento disciplinare.
Come aveva evidenziato il Tribunale, nel provvedimento disciplinare comparivano elementi, non facenti parte della contestazione e quindi non utilizzabili (si v., pagg.16 e 17 del ricorso,
in cui tra l’altro si espone che era riportato nel provvedimento disciplinare: ‘gesticolando’ di cui non si parlava nella contestazione; ‘ha turbato, disturbato, interrotto ed impedito il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio’, mentre nella co ntestazione si accennava solo ad una generica turbativa; ‘ha tenuto un comportamento non certamente diligente, equilibrato, AVV_NOTAIOessionale corretto sia nei confronti della dirigente che, in quell’ambito espletava le proprie attività di pubblico ufficiale ne ll’esercizio delle sue funzioni, sia nei confronti dei colleghi impegnati nello svolgimento delle suddette operazioni di scrutinio’, senza chiarire in cosa consistesse tale comportamento).
La lavoratrice prospetta, quindi, quale era stato l’oggetto del proprio intervento nel RAGIONE_SOCIALE, rappresentando che lo stesso era volto a rivendicare il ruolo della disciplina insegnata, ed atteneva a questioni relative ai lavori del RAGIONE_SOCIALE.
Espone, quindi, che la sanzione avrebbe dovuto essere annullata come disposto dal Tribunale, contestando in particolare l’affermazione della Corte d’Appello che il Tribunale doveva farsi carico di accertare i fatti inseriti nel provvedimento, atteso che la genericità degli stessi non consentiva sanatoria.
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art.33, comma 1, Cost., art. 1 TU 297/94, art. 10 CEDU). Disconoscimento, violazione e falsa applicazione della libertà di insegnamento garantita dalla Costituzione e della libertà di espressione nel rapporto di lavoro e del diritto di critica e di replica del lavoratore.
La ricorrente illustra, a fondamento del motivo e del legittimo esercizio da parte propria del diritto di insegnamento, in attuazione delle disposizioni sopra richiamate, la ricostruzione della vicenda per cui è causa, e richiama le motivazioni della sentenza del Tribunale.
Censura, quindi, la statuizione della Corte d’Appello secondo cui il diritto ex art. 33, Cost., era stato esercitato eccedendone i
limiti, richiamando stralcio della contestazione di addebito di cui offre una propria lettura.
I motivi devono essere trattati congiuntamente, in ragione della loro connessione. Gli stessi sono inammissibili.
3.1. Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito.
Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 cod. proc. civ., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata sotto una molteplicità di AVV_NOTAIOili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito (cfr. Cass. n. 19959 del 2014).
3.2. Nella specie, la ricorrente sostanzia le censure del primo motivo di ricorso, richiamando, facendole proprie, le motivazioni della sentenza del Tribunale che aveva accolto la domanda, censurando attraverso le stesse la sentenza di appello impugnata.
Occorre poi rilevare che non sono ravvisabili vizi nel non aver la Corte d’Appello riprodotto in sentenza il testo della contestazione, documento noto alle parti e che la stessa ricorrente conviene essere stata riportata nella sentenza del Tribunale come afferma il giudice di secondo grado; né il giudice di appello ha affermato che il Tribunale avrebbe dovuto sanare la contestazione, ma piuttosto che avrebbe dovuto procedere al l’accertamento dei fatti oggetto della contestazione, come poi ha fatto con l ‘espletamento della prova testimoniale.
3.3. Nella specie la Corte d’Appello ha effettuato l’accertamento dei fatti oggetto della contestazione disciplinare alla luce delle risultanze istruttorie, di talché il motivo di ricorso si offre
ad un altro AVV_NOTAIOilo di inammissibilità investendo questa Corte di un riesame nel merito dei fatti di causa, che avalli la lettura degli stessi effettuata dalla lavoratrice.
Tanto si palesa laddove si consideri che la ricorrente incentra il primo motivo sulla discrasia che assume esservi tra la contestazione e il provvedimento disciplinare, e pone in evidenza come la contestazione si sarebbe sostanziata nell’uso di ‘toni accesi’ che avevano creato una turbativa.
3.4. Questa Corte ha più volte affermato che in tema di licenziamento disciplinare, il principio di immutabilità della contestazione attiene al complesso degli elementi materiali connessi all’azione del dipendente e può dirsi violato solo ove venga adottato un provvedimento sanzionatorio che presupponga circostanze di fatto nuove o diverse rispetto a quelle contestate, così da determinare una concreta menomazione del diritto di difesa dell’incolpato, e non quando il datore di lavoro proceda a un diverso apprezzamento o a una diversa qualificazione del medesimo fatto, come accade nell’ipotesi di modifica dell’elemento soggettivo dell’illecito (cfr., Cass., n. 11540 del 2020).
Il fatto contestato ben può essere ricondotto ad una diversa ipotesi disciplinare (dato che, in tal caso, non si verifica una modifica della contestazione, ma solo un diverso apprezzamento dello stesso fatto), ma l ‘ immutabilità della contestazione preclude al datore di lavoro di far poi valere, a sostegno della legittimità del licenziamento stesso, circostanze nuove rispetto a quelle contestate, tali da implicare una diversa valutazione dell’infrazione anche diversamente tipizzata dal codice disciplinare apprestato dalla contrattazione collettiva, dovendosi garantire l’effettivo diritto di difesa che la normativa sul procedimento disciplinare, di cui all’art. 7 della legge n. 300 del 1970, assicura al lavoratore incolpato (si v., citata Cass., n. 11540 del 2020, Cass. n. 26678 del 2017).
Si è anche chiarito che il principio dell’immutabilità della contestazione attiene ai fatti posti a
fondamento del licenziamento disciplinare, non anche ai mezzi di prova dei quali il datore di lavoro si avvalga per dimostrare giudizialmente la fondatezza dell’addebito, sicché non gli è impedito di chiedere in giudizio l’acquisizione di prove non emerse nel procedimento disciplinare (Cass., 19183 del 2016).
3.5. Tuttavia, sin dal confronto tra la contestazione riportata alle pagine 2 e 3 del ricorso per cassazione (in cui si legge, tra l’altro con riguardo al consiglio di classe 5 giugno 2013: ‘la S.V. docente di scienze motorie, ha avuto un comportamento non adeguato alla funzione e al contesto’ …. ‘Infatti l’atmosfera del consiglio è stata AVV_NOTAIOondamente turbata dalla tensione verbale che si è instaurata tra la Dirigente e la S.V, la quale è stata più volte richiamata a moderare i toni fino a costringere la DS a sospendere momentaneamente lo scrutinio’ … ‘i comportamenti arroganti, irriguardosi e sprezzanti nei confronti del diretto superiore non sono conformi alla responsabilità ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione docente’ ), e lo stralcio della stessa riportato nel primo motivo del medesimo ricorso per cassazione, si evidenzia che la ricorrente, pur rubricando il primo motivo di ricorso come vizio ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., rispetto ai principi in materia di immutabilità della contestazione, nella sostanza, chiede un riesame dei fatti di causa, inammissibile in sede di legittimità.
3.6. Com’è noto, il compito di questa Corte non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito, dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto nei limiti del ragionevole e del plausibile (si v., Cass. n. 11176 del 2017): come, in effetti, è accaduto nel caso in esame.
La valutazione delle prove raccolte anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 1234 del 2019, n. 20553 del 2021).
3.7. La Corte d’Appello ha proceduto, in ragione delle richieste istruttorie delle parti, ad effettuare l’accertamento circa la condotta oggetto di contestazione disciplinare.
Ha escusso i testi NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, tutte RAGIONE_SOCIALE presenti alla riunione in oggetto, ravvisando alla luce delle risultanze istruttorie riportate nella motivazione, che nella specie, proprio in ragione dell’accertamento svolto, veniva in rilievo non il diritto alla libertà di insegnamento, la cui violazione costituisce specifico oggetto del secondo motivo di ricorso, ma il modo in cui il diritto era stato esercitato, ed in tale ambito ha riscontrato la violazione dell’art. 92 lett. h ) CCNL, atteso che il docente nell’orario di lavoro deve tenere nei rapporti interpersonali una condotta uniformata ai principi generali di correttezza.
3.8. Così, anche nel dedurre le censure di cui al secondo motivo di ricorso, la ricorrente non considera la ratio decidendi della sentenza di appello che all’esito delle risultanze probatorie ha accertato, come illustrato con congrua motivazione, che i fatti disciplinari riguardavano le modalità di esercizio dei diritti in questione, modalità non conformi ai principi generali di correttezza previsti anche dalla contrattazione collettiva.
A ciò consegue l’inammissibilità della censura.
4 . Con il terzo motivo di ricorso è prospettata ai sensi dell’art. 360, n.3, n.4 e n. 5, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 115, cod. proc. civ. e del principio ‘iudex iuxta alligata et probata iudicare debet’ . Utilizzazione in sentenza di un documento non prodotto dalle
parti (verbale del 15 giugno 2013) e di elementi totalmente estranei al giudizio. Travisamento dei fatti.
La lavoratrice deduce che, ai fini della valutazione della legittimità del licenziamento, il giudice di merito avrebbe dovuto limitare l’esame ai soli elementi di prova già noti alla data di intimazione del recesso, senza valorizzare circostanze sopravvenute.
4.1. Il motivo è in parte non fondato e in parte inammissibile.
Ed infatti, da un lato, la Corte d’Appello ha dato atto che nella contestazione disciplinare (atto nella disponibilità delle parti e che è trascritta alle pagg. 2 e 3 del ricorso stesso, e che riporta nel suo contenuto tra virgolette passo narrativo della seduta) era riprodotto uno stralcio del verbale della seduta del 15 giugno 2013, che la stessa ricorrente riconosce all’epoca già esistere in bozza, stralcio di cui non è prospettata la difformità rispetto al testo finale. Dall’altro, la ricorrente si duole della valutazione delle risultanze della prova per testi (teste COGNOME), in ragione delle quali il giudice di appello ha effettuato l’accertamento in modo conforme ai principi di allegazione e prova.
Di talché. non è ravvisabile la violazione dei criteri legali sopra richiamati, né travisamento dei fatti, e la censura è inammissibile nella parte in cui chiede una rivalutazione delle risultanze istruttorie.
Con il quarto motivo di ricorso la sentenza è censurata per il vizio di omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio e connessa motivazione contraddittoria, illogica e sostanzialmente apparente.
Prospetta la ricorrente che la sentenza di appello avrebbe omesso di esaminare i fatti prospettati da essa AVV_NOTAIO. COGNOME, sui voti da attribuire agli alunni di scienze motorie, sulla asserita minaccia di chiamare i carabinieri, sull’invito ad andare a bere un bicchiere d’acqua e sulla intenzione della dirigente di sostituirsi alla docente.
5.1. Il motivo è inammissibile, in quanto si sostanzia nella richiesta di riesame delle risultanze istruttorie, atteso che tutti tali fatti sono stati presi in esame nella sentenza di appello (si v. pag. 5
della sentenza di appello), sia pure con un esito diverso rispetto a quello auspicato dalla ricorrente, come congruamente motivato.
5.2. Le deduzioni del ricorrente che contesta l’accertamento di fatto svolto dalla Corte d’Appello, si sostanziano nella censura della valutazione del materiale probatorio effettuato dalla Corte d’Appello, che è rimessa al giudice del merito.
5.3. È a pplicabile alla fattispecie l’art. 360 n. 5, cod. proc. civ., nel testo modificato dalla legge 7 agosto 2012 n.134 (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11.8.2012), di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, che consente di denunciare in sede di legittimità unicamente l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.
Hanno osservato le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 19881 del 2014 e Cass. S.U. n. 8053 del 2014) che la ratio del recente intervento normativo è ben espressa dai lavori parlamentari lì dove si afferma che la riformulazione dell’art. 360 n. 5, cod. proc. civ. ha la finalità di evitare l’abuso dei ricorsi per cassazione basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, e, quindi, di supportare la funzione nomofilattica propria della Corte di cassazione, quale giudice dello ius constitutionis e non dello ius litigatoris, se non nei limiti della violazione di legge.
Il vizio di motivazione, quindi, rileva solo allorquando l’anomalia si tramuta in violazione della legge costituzionale, ‘in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Tale anomalia si esaurisce nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’, nella ‘motivazione apparente’, nel ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ e nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza’ della motivazione’, sicché quest’ultima non può essere ritenuta mancante
o carente solo perché non si è dato conto di tutte le risultanze istruttorie e di tutti gli argomenti sviluppati dalla parte a sostegno della propria tesi.
Va anche rilevato che l”omesso esame’ va riferito ad ‘un fatto decisivo per il giudizio’ ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, non assimilabile in alcun modo a ‘questioni’ o ‘argomentazioni’ che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (si v., ex multis , Cass., n. 2268 del 2022).
Rimangono, pertanto, estranee al vizio previsto dall’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., le censure, che come quelle articolate dalla ricorrente, che nella sostanza sono volte a criticare il ‘convincimento’ che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116, commi 1 e 2°, cod. proc. civ., in esito all’esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova.
La deduzione del vizio di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., non consente, quindi, di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
6. Con il quinto motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art. 360, n.3, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 163, c.2, n.2) cos. Proc. civ., art. 414, comma 1, n.2, cod. proc. civ.; art. 502 del d.lgs. n. 297 del 1994; art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001; d.lgs. n. 150 del 2009; art. 417.bis, comma 1, cod. proc. civ. e art. 5 RD 1611/33). Legittimazione passiva della dirigente quale autorità competente in via esclusiva all’emissione del provvedimento disciplinare, Fondatezza dell’appello della AVV_NOTAIO. COGNOME. Travisamento dei fatti.
La lavoratrice impugna la statuizione con la quale la Corte d’Appello ha rigettato l’appello che era stato proposto da sé
medesima avverso la decisione con cui il Tribunale aveva affermato che la dirigente scolastica era stata chiamata in giudizio in proprio, condannando la lavoratrice al pagamento in favore di quest’ultima delle spese di giudizio.
La ricorrente riproduce nel ricorso i motivi dell’appello, deducendo che lo stesso avrebbe dovuto esser accolto in quanto: l’avvertimento scritto è atto proprio della dirigente scolastica; il ricorso era stato notificato all’autorità scolastica presso l’Av vocatura dello Stato e non vi erano evocazioni della dirigente in proprio; non erano state formulate domande rispetto alla dirigente scolastica; non era necessario che la dirigente scolastica si costituisse e comunque le difese avevano contenuto identico a quelle dell’Avvocatura dello Stato; la stessa si era avvalsa di un AVV_NOTAIO del libero Foro; vi era stato l’accoglimento del ricorso da parte del Tribunale; la Dirigente scolastica avrebbe potuto esser considerata interventore volontario; la stessa non aveva lamentato di esser stata chiamata in giudizio in proprio.
6.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte non fondato.
6.2. La Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione del principio di causalità (cfr., Cass. 21823 del 2021), secondo il quale l’onere della spesa grava su chi ha provocato la necessità del processo, e ha ritenuto corretta la condanna della COGNOME al pagamento elle spese di giudizio in favore della dirigente scolastica, anche in base alla mera apparenza
Ed infatti, in tema di disciplina delle spese processuali, l’ingiustificata o comunque non necessaria evocazione in giudizio di un soggetto, anche se non destinatario di alcuna domanda, impone alla parte che l’abbia effettuata, ove sia risultata soccombente, di rimborsare al chiamato le spese processuali sostenute in funzione della costituzione e difesa nel giudizio medesimo, atteso che, ove questi non scelga di restare contumace (assumendo il rischio di provvedimenti pregiudizievoli nei suoi confronti), la sua costituzione in giudizio a mezzo di un difensore (con i consequenziali oneri
economici) trova il proprio presupposto nel fatto stesso di essere stato evocato in giudizio, e non già in quello di essersi vista indirizzare una specifica domanda (Cass., 36182 del 2022).
6.3. Benché deduca che nessuna evocazione della dirigente in proprio risultava dagli atti l’epigrafe del ricorso non conteneva il nominativo della dirigente, né alcun dato ad essa riferibile; il nome NOME non risultava mai nel testo del ricorso; la notifica era diretta al dirigente scolastico – la ricorrente, nel motivo di ricorso, afferma che ‘ la notifica è diretta al dirigente scolastico (così genericamente indicato, al maschile senza alcun nome) domiciliato per la carica (e non già in proprio) nella sede del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, come già sottolineato, al dirigente scolastico presso l’Avvocatura dello Stato’ (pag. 31 del ricorso).
Pertanto, come ha affermato la Corte d’Appello, oltre al RAGIONE_SOCIALE, la domanda era rivolta nei confronti del RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rapp. p.t. e anche del dirigente scolastico (sia pure non specificamente identificata la persona fisica), di talché se la chiamata fosse stata giustificata esclusivamente dalla sua posizione impersonale di dirigente del liceo, come assume la ricorrente, non vi sarebbe stata alcuna necessità di aggiungere tale chiamata in giudizio, che in ragione di ciò palesava la vocatio in ius della RAGIONE_SOCIALE, in quanto la stessa, anche se non identificata, era la persona fisica che ricopriva l’incarico di dirigente scolastico . Né la dedotta notifica presso l’Avvoc atura dello Stato costituisce fattore univoco di diverso significato.
Inoltre, il motivo di ricorso non svolge una specifica contestazione in merito alla statuizione con cui la sentenza di appello ha dato rilievo, in ragione della vicenda in esame, all’apparenza che la domanda fosse proposta nei confronti anche della dirigente scolastica quale persona fisica, in particolare considerando che la lavoratrice aveva usato quale argomento difensivo (rilevatosi infondato) la descrizione di atteggiamenti prevaricatori della RAGIONE_SOCIALE quale persona fisica.
A ll’inammis sibilità di tali AVV_NOTAIOili di censura, consegue il difetto di rilevanza della doglianza relativa al mancato ricorso alla difesa dello Stato, atteso che la vocatio in ius , nei termini sopra esposti, ha riguardato anche il dirigente scolastico come persona fisica e non solo legale rapp. p.t. del RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 3.000,00 per compensi AVV_NOTAIOessionali, euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 ottobre