Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3541 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3541 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/02/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 12061-2021 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’avvocato NOME AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI, RAGIONE_SOCIALE DELLA RAGIONE_SOCIALE NAPOLI;
– intimati –
avverso la decisione n. 34/2020 del RAGIONE_SOCIALE depositata il 30/09/2020;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; Lette le memorie del ricorrente;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il geometra COGNOME NOME ha proposto ricorso articolato in tredici motivi avverso la decisione del RAGIONE_SOCIALE n. 34 del 30 settembre 2020, che ha respinto il ricorso dello stesso geometra COGNOME contro la delibera assunta dal RAGIONE_SOCIALE, recante la sanzione disciplinare RAGIONE_SOCIALE cancellazione dall’albo per morosità dei contributi dovuti alla RAGIONE_SOCIALE.
La decisione gravata riteneva infondate le contestazioni circa la sopravvivenza del RD n. 74/1929, e quelle attinenti alla regolarità formale RAGIONE_SOCIALE procedura disciplinare, quanto alla comunicazione di avvio del procedimento disciplinare ed alla notificazione RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata.
Riteneva che la vicenda che era stata oggetto RAGIONE_SOCIALE sanzione applicata rientrasse tra quelle che erano suscettibili di reazione dell’ordinamento sul piano disciplinare, non potendosi in senso contrario invocare una rigida ed assoluta applicazione del principio di tassatività delle fattispecie disciplinarmente rilevanti.
Riteneva che la sanzione irrogata fosse congrua ed adeguata, avuto riguardo alle reiterate inadempienze contributive ed all’arco temporale nel quale si erano protratte, denotando non un’episodica insofferenza alle regole deontologiche, ma piuttosto una indubbia propensione alla violazione dei canoni di correttezza e probità.
Escludeva che il proprio sindacato potesse estendersi alla valutazione circa l’effettiva sussistenza dell’obbligazione inadempiuta, atteso che il COGNOME avrebbe dovuto fare valere tali ragioni in altra sede giudiziaria, e nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Reputava del tutto infondate le doglianze in ordine alla pretesa abnormità ed iniquità RAGIONE_SOCIALE sanzione, esulando dalla giurisdizione del RAGIONE_SOCIALE la controversia risarcitoria che il COGNOME aveva inteso avanzare in sede di impugnazione del provvedimento irrogativo RAGIONE_SOCIALE sanzione.
Infine, considerava espressione di un vero e proprio abuso del processo la contestazione circa il difetto di legalità costituzionale RAGIONE_SOCIALE giurisdizione del giudice adito, avendo lo stesso COGNOME introdotto il giudizio dinanzi al RAGIONE_SOCIALE.
Gli intimati, indicati in epigrafe (non risultando notificato il ricorso, nonostante la contraria indicazione nell’intestazione dell’atto, alla RAGIONE_SOCIALE ed ai componenti del RAGIONE_SOCIALE) non hanno svolto attività difensive.
Il ricorrente ha anche depositato memorie in prossimità dell’udienza.
Preliminarmente rileva la Corte che debba disporsi il rinvio RAGIONE_SOCIALE causa alla pubblica udienza, attesa la necessità di dover esaminare, in relazione alla tempestività del ricorso, la questione concernente l’applicazione anche all’impugnazione dei provvedimenti nella materia oggetto di causa, del termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., in assenza RAGIONE_SOCIALE notifica RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata;
P. Q. M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo alla pubblica udienza; Così deciso nella camera di consiglio del 30 gennaio 2024