Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3526 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3526 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15262/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende -ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE DI DISCIPLINA N 3 DEL RAGIONE_SOCIALE DI DISCIPLINA TERRITORIALE, RAGIONE_SOCIALE DI DISCIPLINA TERRITORIALE RAGIONE_SOCIALE -intimati- avverso DECISIONE di RAGIONE_SOCIALE NAZIONALE RAGIONE_SOCIALE ROMA n. 328/2022 depositata il 22/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024 dal Consigliere COGNOME NOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con provvedimento del 22.3.2022 confermò la decisione del RAGIONE_SOCIALE di disciplina presso il RAGIONE_SOCIALE, che, con delibera del 14.2.2020, aveva applicato nei confronti del geom. NOME COGNOME la sanzione disciplinare RAGIONE_SOCIALE cancellazione dell’albo, ai sensi dell’art.11 e ss. del Regio Decreto n.29 dell’11.2.1929, per grave morosità contributiva.
Avverso la decisione del RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione il geom. COGNOME, deducendo cinque motivi, illustrati con memoria.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Per ragioni di priorità logico-giuridica va esaminato il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di ‘eccesso di potere, difetto di motivazione e violazione dell’art.15, comma 4 del RD 11 febbraio 1929 n.274 sotto diversi profili: a) difetto di istruttoria per avere la Corte d’appello rigettato la produzione documentale attestante che in casi analoghi o più gravi era stata applicata la sanzione RAGIONE_SOCIALE sospensione e non quella RAGIONE_SOCIALE radiazione; b) difetto di motivazione; c) violazione del principio di legalità perché la cancellazione dall’albo conseguirebbe solo nell’ipotesi di condanna alla reclusione o detenzione del professionista.
Il motivo è fondato, per quanto di ragione, sotto il profilo dell’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzione RAGIONE_SOCIALE cancellazione dall’albo.
La decisione impugnata non ha fatto corretta applicazione dell’orientamento di questa Corte in materia di sanzioni applicabili nei confronti del professionista iscritto all’albo per il mancato pagamento
dei contributi annuali (Cass. Sez. Unite, 21.11.1997, n.11622; Cassazione civile sez. II, 10/08/2023, n.24463; Cass. Civ., Sez. II, 9.7.2004 n.12729).
E’ stato chiarito che, in seguito all’ entrata in vigore l’art. 2 RAGIONE_SOCIALE L. 2 agosto 1949, n. 536, l’omesso versamento dei contributi è specificamente disciplinato dalla normativa sopravvenuta al R.D. n. 274/1929, avente carattere generale e, quindi, applicabile anche nei confronti dei RAGIONE_SOCIALE; la norma prevede la facoltà del RAGIONE_SOCIALE dell’ordine di dare inizio nei confronti del professionista, mediante la contestazione del fatto, all’apertura di un procedimento che è destinato a svolgersi nelle forme di quello disciplinare ed eventualmente a concludersi con la sospensione dall’esercizio professionale a tempo indeterminato.
La morosità nel pagamento, da parte del professionista, dei contributi previsti dal D.Lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 382 determina, infatti, la sospensione del professionista dall’esercizio professionale, la quale, secondo la previsione dell’art. 2 RAGIONE_SOCIALE legge n. 536/1949, ultimo comma, “non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del consiglio professionale, quando l’iscritto dimostri di avere pagato le somme dovute”.
Diversa dalla sanzione RAGIONE_SOCIALE sospensione dall’esercizio professionale senza limiti temporali è la sanzione disciplinare prevista dall’art. 11 del citato R.D. n. 274/1929, per abusi e mancanze che non si esauriscano nell’omesso pagamento dei detti contributi, il quale, di per sé solo, dà adito all’applicazione RAGIONE_SOCIALE legge n. 536/1949.
Ha quindi errato il RAGIONE_SOCIALE ad applicare la sanzione disciplinare RAGIONE_SOCIALE cancellazione dall’albo per la morosità nel
pagamento da parte del ricorrente dei contributi previsti dal D.Lgs. Lgs. 23 novembre 1944 n. 382.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto.
Vanno dichiarati assorbiti i restanti motivi, con i quali si deduce la violazione dell’art.6 del D.M. 15.2.1949, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c. per avere il RAGIONE_SOCIALE comunicato la data di fissazione dell’udienza senza indicare il termine entro il quale il ricorrente poteva produrre documenti o presentare memorie (primo motivo), per l’assenza di specifica contestazione dei fatti (terzo motivo), per la violazione dell’art. 3 RAGIONE_SOCIALE L. 241/90 (quarto motivo) e per la violazione dell’art.19 RAGIONE_SOCIALE L. 773/82 (quinto motivo).
La decisione impugnata va cassata con rinvio al RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione.
Ricorrono le condizioni per compensare le spese di legittimità, avendo il ricorrente dato causa al procedimento disciplinare.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, e cassa la decisione impugnata con rinvio al RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Seconda Sezione